TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8426 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25103/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Curatore, con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO PASQUALE P.IVA_1 ( ), elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA AGOSTINO DEPRETIS 51 C.F._1 presso il difensore
ATTORE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2 CORIELLI EL e dell'avv. MONTEVERDE MARCO ( ), elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 31 20123 MILANO presso i difensori
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 22.6.2022 con Unico Socio in liquidazione Parte_2
(successivamente con socio unico in liquidazione) conviene in Controparte_3 giudizio e esponendo, in sintesi, che: Controparte_1 Controparte_4
- ha depositato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex Parte_2 art. 161 co. 6 L.F. avanti il Tribunale di santa Maria Capua Vetere;
- nel termine assegnato dal Tribunale è stata depositata la proposta di concordato;
- con decreto del 19.3.2019 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
- il piano depositato prevede sostanzialmente la liquidazione dei beni strumentali e delle rimanenze di magazzino;
- allo scopo è stata depositata una manifestazione di interesse all'acquisto da parte di
[...]
che ha formulato una proposta irrevocabile d'acquisto per complessivi € 2.250.000,00; Parte_3
- i beni oggetto di tale proposta si trovano in GO viale delle Industrie 81, su terreno di proprietà di Controparte_1
- i beni sono stati inventariati;
- nelle more è insorta una controversia tra e in merito allo sgombero Parte_2 Controparte_1 dell'area;
- nell'esecuzione dello sgombero ha asportato i beni di che Controparte_1 Parte_2 costituivano oggetto della proposta d'acquisto da parte di ne è derivato un Parte_3 danno all'attrice, che conclude chiedendo la condanna della società convenuta, in proprio e con il vincolo solidale del custode al pagamento dell'importo di € 900.000,00 a Controparte_4 titolo di risarcimento dei danni patiti.
***
Si costituiscono in giudizio e evidenziando, in Controparte_1 Controparte_4 sintesi, l'infondatezza delle tesi attoree avendo in realtà, asportato dall'area di Parte_2
pagina 2 di 8 proprietà della convenuta tutti i beni utili e di valore e avendo lasciato in essa soltanto rottami, beni inutilizzabili e sporcizia. Concludono chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
***
Non è contestato che sia proprietaria dell'immobile sito in GO, Viale delle Controparte_1
Industrie 81.
Risulta documentalmente che:
- con accordo di data 12.12.2013 Stadera s.r.l. (odierna e Parte_2 Controparte_1 pattuiscono il pagamento da parte della prima dell'indennità di occupazione del predetto immobile fino al suo rilascio;
si impegna a sospendere le procedure esecutive a condizione del Controparte_1 pagamento degli importi pattuiti per il periodo dal 1.12.2013 al 31.12.2015, prevista come data ultima per il rilascio dell'immobile;
- non risulta che siano stati effettuati pagamenti della citata indennità da parte di né da Parte_2 parte di (socio unico di Stadera, come da doc. 2 della convenuta), già resasi fideiussore Parte_4 delle obbligazioni di Stadera, come risulta dall'accordo del 12.12.2013;
- con nota del 7.3.2016 (garante di in persona dell'Ing. Parte_4 Parte_2 CP_5 dichiara, con riferimento al problema della mancata rimozione dei macchinari, che unica proprietaria dei medesimi è “la IT Spa in liquidazione e concordato preventivo e che questi sono stati espressamente esclusi dal ramo d'azienda concesso in affitto. Tra l'altro essendo detti macchinari inutilizzabili, fatiscenti e classificati come rifiuti non potevano essere rimossi dalla scrivente società in conformità alle previsioni contrattuali ed alla normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti”; in tal modo si attesta, da un lato, che i macchinari oggetto dell'interlocuzione sono di proprietà di una società terza, dall'altro che si tratta di beni “inutilizzabili, fatiscenti e classificati come rifiuti”;
- con nota del 18.4.2016 il Curatore del Fallimento IT s.p.a., interpellato sul punto, dichiara che “in data 12 novembre 2013, IT concedeva in affitto l'azienda nella sua universalità”, che “il fallimento… non ha alcun motivo per ostacolare a sgomberare gli immobili non più Controparte_1 utilizzati da non avendo in ordine agli stessi pretese né tanto meno obblighi derivanti Parte_2 dal loro smaltimento”; non risulta che vi siano documenti che smentiscano quanto esposto dal Curatore
pagina 3 di 8 del;
non trova quindi riscontro l'assunto di in ordine alla riconducibilità a Parte_1 Parte_2
IT s.p.a. della mancata rimozione dei macchinari;
- con atto di precetto del 7.9.2016 intima a il rilascio dell'immobile, Controparte_1 Parte_2 già oggetto del provvedimento di convalida di sfratto da parte del Tribunale di Lodi;
- non è contestato che a tale atto seguano vanamente plurimi tentativi di accesso;
il rilascio avviene solo in data 11.10.2018;
- nelle more della procedura per il rilascio, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del
19.10.2017 emesso ai sensi dell'art. 610 c.p.c., ordina all'Ufficiale Giudiziario di dare esecuzione allo sfratto e a “di provvedere a proprie cure e spese alla liberazione dell'immobile dai beni Parte_2 mobili in esso contenuti”;
- come già indicato, l'esecuzione dello sfratto avviene materialmente in data 11.10.2018; l'Ufficiale
Giudiziario dà atto che “Per i beni presenti ho fissato il congruo termine di 50 gg. per consentirne l'asporto” (doc. 9 convenuta);
- con successivo provvedimento del 30.1.2019 emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di istanza dell'odierna attrice, si dispone che i beni siano asportati entro il 15.2.2019, a condizione che
[...] rediga e faccia pervenire un piano dettagliato di sgombero degli stessi e che in tale piano si Parte_2 dia prevalenza all'eliminazione dei rifiuti pericolosi;
non risulta che alcuna delle condizioni indicate nel provvedimento sia stata rispettata;
lo sgombero non viene effettuato entro il nuovo termine con le modalità previste;
- con nota del 14.6.2019 invita a liberare l'immobile, elencando i Controparte_1 Parte_2 beni ancora presenti;
che si tratti di un obbligo gravante sull'odierna attrice emerge anche dalla relazione della Dott.ssa , Commissario Giudiziale nell'ambito della procedura di concordato Per_1 preventivo di data 4.11.2019, ove si attesta che “dovrà provvedere allo smaltimento Parte_2 dei beni ancora presenti nello stabilimento di GO (MI) nonché alla bonifica del sito industriale”
(pag. 2 della relazione);
- con istanza ex art. 610 c.p.c. di data 26.10.2020 - trascorso quindi un ulteriore e consistente lasso temporale senza che l'attività di rimozione sia stata espletata da Controparte_6
pagina 4 di 8 chiede all' l'autorizzazione a rimuovere a propria cura e spese i materiali ancora presenti Pt_5 nell'area;
- il 6.11.2020 l'Ufficiale Giudiziario esegue quindi un sopralluogo nell'area; annota nel relativo verbale che “Lo spazio è molto esteso ed è pieno di macchine o parti di macchine inutilizzabili, rottami ed altri beni inservibili. Tutto è in totale stato di abbandono. Il valore dei beni appare fortemente al di sotto delle spese di trasporto e custodia. Autorizzo pertanto parte istante allo smaltimento dei beni presenti in loco e quindi alla liberazione definitiva dell'immobile de quo”.
Dai dati sopra riportati emerge dunque che:
- aveva l'onere di liberare completamente l'area; Parte_2
- tale obbligo è rimasto inottemperato nonostante il decorso di un lasso temporale di anni;
- i beni rimasti nell'area non hanno alcun valore.
***
Devono essere esaminate le doglianze di parte attrice con particolare riferimento al danno che la stessa allega di avere patito e al fatto illecito che l'ha originato. Si rileva in proposito che:
- l'attrice allega di avere subito un danno ex art. 2043 c.c., quale conseguenza dell'illecita rimozione di beni di sua proprietà da parte di (pag. 11 atto di citazione), anche avvalendosi del Controparte_1 mancato rispetto dei propri obblighi da parte della custode;
Controparte_4
- l'illiceità della rimozione è del tutto esclusa, trattandosi di attività che incombeva in realtà sulla società attrice – come risulta dai provvedimenti giudiziari già richiamati - e a lungo attesa da parte della società convenuta, che vi ha poi provveduto sulla base dell'autorizzazione dell'Ufficiale Giudiziario a seguito della prolungata inerzia di Parte_2
- la società attrice allega, nell'atto introduttivo del giudizio, che i beni esistenti in GO sono stati valutati dal CTU del Concordato con perizia del 15.3.2022, stimando un valore di € 566.053,59; si rileva in proposito che tra i documenti allegati vi è una “perizia di stima di beni mobili in GO” nell'ambito del Concordato Preventivo Glass Industries s.r.l.; nel documento si dà atto, sulla base di considerazioni di carattere generale e senza riferimenti alla situazione concreta da analizzare, che “la pagina 5 di 8 valutazione degli impianti e delle macchine dovrà essere condotta procurando di ottenere dalle diverse ditte produttrici i prezzi di vendita di ciascun elemento, computando altresì i costi di trasporto e di installazione e provvedendo, infine, a determinare un opportuno deprezzamento in funzione dell'età e dello stato d'uso di ogni singola apparecchiatura, oltreché dell'obsolescenza”; esposto tale principio, segue un elenco di beni, corredato di parametri non verificabili;
il redattore del documento non dà atto di avere personalmente proceduto alla verifica dei singoli beni elencati e non sottoscrive il documento;
il documento non può pertanto avere un sufficiente valore probatorio in questa sede;
- la società attrice ha prodotto una offerta irrevocabile d'acquisto di data 6.2.2019 da parte di
[...]
(già socio unico di Glass Industries s.r.l. in liquidazione, come da visura storica della Parte_3 società, doc. 2 di parte convenuta); l'offerta non è corredata di un elenco dei beni (pur tenendo presente che si tratta di una offerta “a corpo”) ai quali si riferisce e non consente di desumere argomenti prova in ordine al valore dei beni stessi;
ciò anche in considerazione del fatto che in essa si attesta che “le giacenze di magazzino contengono diversi prodotti scaduti e dunque inutilizzabili”, che “gran parte dei cespiti, i forni e gli impianti generali, non potranno essere rimossi dallo stabilimento produttivo di
GO (MI) e sono pertanto da rottamare”; si rileva che i forni sono menzionati anche nella consulenza sopra richiamata, che attribuisce invece ad essi un valore economico;
dalla relazione del
Commissario Giudiziale del 4.11.2019 si evince che al piano concordatario depositato da
[...] era allegata una proposta irrevocabile d'acquisto formulata da e Parte_2 Parte_3 che in data 2.8.19 “l'amministratore della società ing. , Parte_3 Persona_2 inviava alla scrivente una comunicazione con la quale manifestava la revoca della mentovata proposta irrevocabile d'acquisto del 06.02.2019 e delle sue eventuali integrazioni o aggiornamenti”; ciò senza modificare il piano concordatario, come invece richiesto dal Commissario Giudiziale;
- se da un lato il Commissario Giudiziale mette in evidenza che parte dei beni presenti nell'area costituivano oggetto di una manifestazione di interesse all'acquisto da parte di , con Controparte_7 conseguente e temporanea esclusione dei medesimi dall'elenco dei beni da smaltire, dall'altro nell'agosto 2019 è la stessa potenziale acquirente, per il tramite del suo procuratore, a comunicare la modifica dell'originaria proposta, peraltro in misura molto significativa;
da tale epoca decorre un ulteriore e consistente lasso temporale, senza che i beni vengano asportati;
pagina 6 di 8 - nella “relazione urgente del Commissario Giudiziale sullo stato della procedura” di Concordato preventivo del 4.11.2019 – richiamata anche nella relazione ex artt. 172, 173 L.F. - la Dott.ssa riferisce (pag. 3) che dichiara che “i beni residui da rimuovere … sono da Per_1 Parte_2 considerarsi abbandonati, in quanto l'attività industriale della ricorrente è definitivamente cessata …
Conseguentemente il valore residuo degli stessi è irrilevante rispetto al costo per la loro rimozione e il loro smaltimento trattandosi, in parte, di beni ed attrezzature obsolete, in parte, di serbatoi e macchine con residui di lavorazione di sostanze resinate e amianto, altamente inquinanti”; il Commissario
Giudiziale sottolinea come tale dichiarazione lasci intendere “che i suddetti beni erano, quindi, privi di valore commerciale o comunque di valore irrisorio”; nonostante l'autorizzazione concessa dall'A.G.,
“non provvedeva a liberare il bene immobile e ad effettuare le operazioni di Parte_3 smaltimento e di bonifica”;
- è infine lo stesso Commissario Giudiziale, nella relazione ex artt. 172, 173 L.F. a evidenziare che “la comune esperienza, sia in tema di vendite concorsuali che in tema di vendite esecutive individuali, insegna che è rara, se non impossibile, la liquidazione di beni immobili e soprattutto mobili ai valori di stima”.
Vi sono pertanto plurimi dati documentali che evidenziano come i beni esistenti nell'area e non rimossi da nonostante fosse tenuta a farlo, fossero inutilizzabili e da rottamare, quindi privi di Parte_2 valore economico.
non ha pertanto diritto al risarcimento di alcun danno. Parte_2
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande di parte attrice nei confronti di entrambi i convenuti.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento che si è svolto nell'ambito di una ordinaria dialettica processuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dei valori medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 7 di 8 dispone:
1) Rigetta le domande del con socio unico in liquidazione. Controparte_3
2) Condanna il con socio unico in liquidazione alla rifusione delle Controparte_3 spese processuali in favore di e , liquidate in € Controparte_1 Controparte_4
29.193,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25103/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Curatore, con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO PASQUALE P.IVA_1 ( ), elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA AGOSTINO DEPRETIS 51 C.F._1 presso il difensore
ATTORE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2 CORIELLI EL e dell'avv. MONTEVERDE MARCO ( ), elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 31 20123 MILANO presso i difensori
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 22.6.2022 con Unico Socio in liquidazione Parte_2
(successivamente con socio unico in liquidazione) conviene in Controparte_3 giudizio e esponendo, in sintesi, che: Controparte_1 Controparte_4
- ha depositato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex Parte_2 art. 161 co. 6 L.F. avanti il Tribunale di santa Maria Capua Vetere;
- nel termine assegnato dal Tribunale è stata depositata la proposta di concordato;
- con decreto del 19.3.2019 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
- il piano depositato prevede sostanzialmente la liquidazione dei beni strumentali e delle rimanenze di magazzino;
- allo scopo è stata depositata una manifestazione di interesse all'acquisto da parte di
[...]
che ha formulato una proposta irrevocabile d'acquisto per complessivi € 2.250.000,00; Parte_3
- i beni oggetto di tale proposta si trovano in GO viale delle Industrie 81, su terreno di proprietà di Controparte_1
- i beni sono stati inventariati;
- nelle more è insorta una controversia tra e in merito allo sgombero Parte_2 Controparte_1 dell'area;
- nell'esecuzione dello sgombero ha asportato i beni di che Controparte_1 Parte_2 costituivano oggetto della proposta d'acquisto da parte di ne è derivato un Parte_3 danno all'attrice, che conclude chiedendo la condanna della società convenuta, in proprio e con il vincolo solidale del custode al pagamento dell'importo di € 900.000,00 a Controparte_4 titolo di risarcimento dei danni patiti.
***
Si costituiscono in giudizio e evidenziando, in Controparte_1 Controparte_4 sintesi, l'infondatezza delle tesi attoree avendo in realtà, asportato dall'area di Parte_2
pagina 2 di 8 proprietà della convenuta tutti i beni utili e di valore e avendo lasciato in essa soltanto rottami, beni inutilizzabili e sporcizia. Concludono chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
***
Non è contestato che sia proprietaria dell'immobile sito in GO, Viale delle Controparte_1
Industrie 81.
Risulta documentalmente che:
- con accordo di data 12.12.2013 Stadera s.r.l. (odierna e Parte_2 Controparte_1 pattuiscono il pagamento da parte della prima dell'indennità di occupazione del predetto immobile fino al suo rilascio;
si impegna a sospendere le procedure esecutive a condizione del Controparte_1 pagamento degli importi pattuiti per il periodo dal 1.12.2013 al 31.12.2015, prevista come data ultima per il rilascio dell'immobile;
- non risulta che siano stati effettuati pagamenti della citata indennità da parte di né da Parte_2 parte di (socio unico di Stadera, come da doc. 2 della convenuta), già resasi fideiussore Parte_4 delle obbligazioni di Stadera, come risulta dall'accordo del 12.12.2013;
- con nota del 7.3.2016 (garante di in persona dell'Ing. Parte_4 Parte_2 CP_5 dichiara, con riferimento al problema della mancata rimozione dei macchinari, che unica proprietaria dei medesimi è “la IT Spa in liquidazione e concordato preventivo e che questi sono stati espressamente esclusi dal ramo d'azienda concesso in affitto. Tra l'altro essendo detti macchinari inutilizzabili, fatiscenti e classificati come rifiuti non potevano essere rimossi dalla scrivente società in conformità alle previsioni contrattuali ed alla normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti”; in tal modo si attesta, da un lato, che i macchinari oggetto dell'interlocuzione sono di proprietà di una società terza, dall'altro che si tratta di beni “inutilizzabili, fatiscenti e classificati come rifiuti”;
- con nota del 18.4.2016 il Curatore del Fallimento IT s.p.a., interpellato sul punto, dichiara che “in data 12 novembre 2013, IT concedeva in affitto l'azienda nella sua universalità”, che “il fallimento… non ha alcun motivo per ostacolare a sgomberare gli immobili non più Controparte_1 utilizzati da non avendo in ordine agli stessi pretese né tanto meno obblighi derivanti Parte_2 dal loro smaltimento”; non risulta che vi siano documenti che smentiscano quanto esposto dal Curatore
pagina 3 di 8 del;
non trova quindi riscontro l'assunto di in ordine alla riconducibilità a Parte_1 Parte_2
IT s.p.a. della mancata rimozione dei macchinari;
- con atto di precetto del 7.9.2016 intima a il rilascio dell'immobile, Controparte_1 Parte_2 già oggetto del provvedimento di convalida di sfratto da parte del Tribunale di Lodi;
- non è contestato che a tale atto seguano vanamente plurimi tentativi di accesso;
il rilascio avviene solo in data 11.10.2018;
- nelle more della procedura per il rilascio, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del
19.10.2017 emesso ai sensi dell'art. 610 c.p.c., ordina all'Ufficiale Giudiziario di dare esecuzione allo sfratto e a “di provvedere a proprie cure e spese alla liberazione dell'immobile dai beni Parte_2 mobili in esso contenuti”;
- come già indicato, l'esecuzione dello sfratto avviene materialmente in data 11.10.2018; l'Ufficiale
Giudiziario dà atto che “Per i beni presenti ho fissato il congruo termine di 50 gg. per consentirne l'asporto” (doc. 9 convenuta);
- con successivo provvedimento del 30.1.2019 emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di istanza dell'odierna attrice, si dispone che i beni siano asportati entro il 15.2.2019, a condizione che
[...] rediga e faccia pervenire un piano dettagliato di sgombero degli stessi e che in tale piano si Parte_2 dia prevalenza all'eliminazione dei rifiuti pericolosi;
non risulta che alcuna delle condizioni indicate nel provvedimento sia stata rispettata;
lo sgombero non viene effettuato entro il nuovo termine con le modalità previste;
- con nota del 14.6.2019 invita a liberare l'immobile, elencando i Controparte_1 Parte_2 beni ancora presenti;
che si tratti di un obbligo gravante sull'odierna attrice emerge anche dalla relazione della Dott.ssa , Commissario Giudiziale nell'ambito della procedura di concordato Per_1 preventivo di data 4.11.2019, ove si attesta che “dovrà provvedere allo smaltimento Parte_2 dei beni ancora presenti nello stabilimento di GO (MI) nonché alla bonifica del sito industriale”
(pag. 2 della relazione);
- con istanza ex art. 610 c.p.c. di data 26.10.2020 - trascorso quindi un ulteriore e consistente lasso temporale senza che l'attività di rimozione sia stata espletata da Controparte_6
pagina 4 di 8 chiede all' l'autorizzazione a rimuovere a propria cura e spese i materiali ancora presenti Pt_5 nell'area;
- il 6.11.2020 l'Ufficiale Giudiziario esegue quindi un sopralluogo nell'area; annota nel relativo verbale che “Lo spazio è molto esteso ed è pieno di macchine o parti di macchine inutilizzabili, rottami ed altri beni inservibili. Tutto è in totale stato di abbandono. Il valore dei beni appare fortemente al di sotto delle spese di trasporto e custodia. Autorizzo pertanto parte istante allo smaltimento dei beni presenti in loco e quindi alla liberazione definitiva dell'immobile de quo”.
Dai dati sopra riportati emerge dunque che:
- aveva l'onere di liberare completamente l'area; Parte_2
- tale obbligo è rimasto inottemperato nonostante il decorso di un lasso temporale di anni;
- i beni rimasti nell'area non hanno alcun valore.
***
Devono essere esaminate le doglianze di parte attrice con particolare riferimento al danno che la stessa allega di avere patito e al fatto illecito che l'ha originato. Si rileva in proposito che:
- l'attrice allega di avere subito un danno ex art. 2043 c.c., quale conseguenza dell'illecita rimozione di beni di sua proprietà da parte di (pag. 11 atto di citazione), anche avvalendosi del Controparte_1 mancato rispetto dei propri obblighi da parte della custode;
Controparte_4
- l'illiceità della rimozione è del tutto esclusa, trattandosi di attività che incombeva in realtà sulla società attrice – come risulta dai provvedimenti giudiziari già richiamati - e a lungo attesa da parte della società convenuta, che vi ha poi provveduto sulla base dell'autorizzazione dell'Ufficiale Giudiziario a seguito della prolungata inerzia di Parte_2
- la società attrice allega, nell'atto introduttivo del giudizio, che i beni esistenti in GO sono stati valutati dal CTU del Concordato con perizia del 15.3.2022, stimando un valore di € 566.053,59; si rileva in proposito che tra i documenti allegati vi è una “perizia di stima di beni mobili in GO” nell'ambito del Concordato Preventivo Glass Industries s.r.l.; nel documento si dà atto, sulla base di considerazioni di carattere generale e senza riferimenti alla situazione concreta da analizzare, che “la pagina 5 di 8 valutazione degli impianti e delle macchine dovrà essere condotta procurando di ottenere dalle diverse ditte produttrici i prezzi di vendita di ciascun elemento, computando altresì i costi di trasporto e di installazione e provvedendo, infine, a determinare un opportuno deprezzamento in funzione dell'età e dello stato d'uso di ogni singola apparecchiatura, oltreché dell'obsolescenza”; esposto tale principio, segue un elenco di beni, corredato di parametri non verificabili;
il redattore del documento non dà atto di avere personalmente proceduto alla verifica dei singoli beni elencati e non sottoscrive il documento;
il documento non può pertanto avere un sufficiente valore probatorio in questa sede;
- la società attrice ha prodotto una offerta irrevocabile d'acquisto di data 6.2.2019 da parte di
[...]
(già socio unico di Glass Industries s.r.l. in liquidazione, come da visura storica della Parte_3 società, doc. 2 di parte convenuta); l'offerta non è corredata di un elenco dei beni (pur tenendo presente che si tratta di una offerta “a corpo”) ai quali si riferisce e non consente di desumere argomenti prova in ordine al valore dei beni stessi;
ciò anche in considerazione del fatto che in essa si attesta che “le giacenze di magazzino contengono diversi prodotti scaduti e dunque inutilizzabili”, che “gran parte dei cespiti, i forni e gli impianti generali, non potranno essere rimossi dallo stabilimento produttivo di
GO (MI) e sono pertanto da rottamare”; si rileva che i forni sono menzionati anche nella consulenza sopra richiamata, che attribuisce invece ad essi un valore economico;
dalla relazione del
Commissario Giudiziale del 4.11.2019 si evince che al piano concordatario depositato da
[...] era allegata una proposta irrevocabile d'acquisto formulata da e Parte_2 Parte_3 che in data 2.8.19 “l'amministratore della società ing. , Parte_3 Persona_2 inviava alla scrivente una comunicazione con la quale manifestava la revoca della mentovata proposta irrevocabile d'acquisto del 06.02.2019 e delle sue eventuali integrazioni o aggiornamenti”; ciò senza modificare il piano concordatario, come invece richiesto dal Commissario Giudiziale;
- se da un lato il Commissario Giudiziale mette in evidenza che parte dei beni presenti nell'area costituivano oggetto di una manifestazione di interesse all'acquisto da parte di , con Controparte_7 conseguente e temporanea esclusione dei medesimi dall'elenco dei beni da smaltire, dall'altro nell'agosto 2019 è la stessa potenziale acquirente, per il tramite del suo procuratore, a comunicare la modifica dell'originaria proposta, peraltro in misura molto significativa;
da tale epoca decorre un ulteriore e consistente lasso temporale, senza che i beni vengano asportati;
pagina 6 di 8 - nella “relazione urgente del Commissario Giudiziale sullo stato della procedura” di Concordato preventivo del 4.11.2019 – richiamata anche nella relazione ex artt. 172, 173 L.F. - la Dott.ssa riferisce (pag. 3) che dichiara che “i beni residui da rimuovere … sono da Per_1 Parte_2 considerarsi abbandonati, in quanto l'attività industriale della ricorrente è definitivamente cessata …
Conseguentemente il valore residuo degli stessi è irrilevante rispetto al costo per la loro rimozione e il loro smaltimento trattandosi, in parte, di beni ed attrezzature obsolete, in parte, di serbatoi e macchine con residui di lavorazione di sostanze resinate e amianto, altamente inquinanti”; il Commissario
Giudiziale sottolinea come tale dichiarazione lasci intendere “che i suddetti beni erano, quindi, privi di valore commerciale o comunque di valore irrisorio”; nonostante l'autorizzazione concessa dall'A.G.,
“non provvedeva a liberare il bene immobile e ad effettuare le operazioni di Parte_3 smaltimento e di bonifica”;
- è infine lo stesso Commissario Giudiziale, nella relazione ex artt. 172, 173 L.F. a evidenziare che “la comune esperienza, sia in tema di vendite concorsuali che in tema di vendite esecutive individuali, insegna che è rara, se non impossibile, la liquidazione di beni immobili e soprattutto mobili ai valori di stima”.
Vi sono pertanto plurimi dati documentali che evidenziano come i beni esistenti nell'area e non rimossi da nonostante fosse tenuta a farlo, fossero inutilizzabili e da rottamare, quindi privi di Parte_2 valore economico.
non ha pertanto diritto al risarcimento di alcun danno. Parte_2
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande di parte attrice nei confronti di entrambi i convenuti.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento che si è svolto nell'ambito di una ordinaria dialettica processuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dei valori medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 7 di 8 dispone:
1) Rigetta le domande del con socio unico in liquidazione. Controparte_3
2) Condanna il con socio unico in liquidazione alla rifusione delle Controparte_3 spese processuali in favore di e , liquidate in € Controparte_1 Controparte_4
29.193,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 8 di 8