Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 14/07/2025, n. 13903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13903 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13903/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3980 del 2025, proposto da
CA La AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Antonio Cosenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mim - Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di ottobre del 2023 e non concluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente chiede accertarsi la illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di ottobre del 2023.
Si è costituita in giudizio solo formalmente l’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 1 luglio 2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere – con condanna alle spese dell’Amministrazione – a seguito della emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio a seguito della cessazione della materia del contendere.
Le spese, in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO