TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Brindisi, Avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.07.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. R.G.
444/2024 tra:
rappresentata e difeso, con mandato in atti, dall'avvocato Parte_1
Roberto Itta, Ricorrente
E in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.to Marcella Mattia, Resistente
Con ricorso depositato in data 01.02.2024 la sig.ra esponeva di aver presentato Parte_1 innanzi all'odierno Tribunale un ricorso ex art. 445 bis cpc, un Accertamento Tecnico
Preventivo, per il riconoscimento sanitario del diritto all'indennità di accompagnamento ex
L. 18/1980 e L.508/88 e che con decreto del 26.09.2023 il Tribunale di Brindisi aveva omologato l'accertamento tecnico riconoscendo in favore della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal settembre 2022.
In data 30.09.23 il provvedimento è stato notificato alla sede e in data Controparte_2
02.10.2023 alla sede di Brindisi ma, nonostante decorso il termine di legge di 120 CP_1 giorni per la liquidazione della prestazione, l' ha omesso il pagamento. CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, il diritto alla percezione dei ratei dell'indennità di accompagnamento come da omologa emessa, nonché la condanna dell' al pagamento delle provvidenze CP_1 economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dichiarando di aver provveduto al pagamento in data 21.02.2024, data successiva alla presentazione del presente ricorso e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Nel verbale di udienza del 08.05.25 la parte ricorrente precisava che l' aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione nel marzo 2024 e pertanto chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza su espressa delega della dott.ssa Forastiere ai fini della definizione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n. 10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”;
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del 5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez. II n.
19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuto pagamento della prestazione.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte dell'adempimento ritardato da parte dell' , deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cassazione CP_1 civile, 14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il pagamento dei ratei, corrisponde, infatti, ad un adempimento spontaneo, ma ritardato della pretesa, di cui occorre verificare la tempestività rispetto ai termini stabiliti.
Parte ricorrente ha dedotto, come provato in via documentale, che l' , dopo aver CP_1 comunicato la liquidazione dei ratei, ha eseguito il pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo e quindi in violazione del termine assegnato dalla legge di 120 giorni, ampiamente spirato al momento dell'introduzione del ricorso.
Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.02.2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite che CP_1 liquida in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 10.07.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Brindisi, Avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.07.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. R.G.
444/2024 tra:
rappresentata e difeso, con mandato in atti, dall'avvocato Parte_1
Roberto Itta, Ricorrente
E in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.to Marcella Mattia, Resistente
Con ricorso depositato in data 01.02.2024 la sig.ra esponeva di aver presentato Parte_1 innanzi all'odierno Tribunale un ricorso ex art. 445 bis cpc, un Accertamento Tecnico
Preventivo, per il riconoscimento sanitario del diritto all'indennità di accompagnamento ex
L. 18/1980 e L.508/88 e che con decreto del 26.09.2023 il Tribunale di Brindisi aveva omologato l'accertamento tecnico riconoscendo in favore della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal settembre 2022.
In data 30.09.23 il provvedimento è stato notificato alla sede e in data Controparte_2
02.10.2023 alla sede di Brindisi ma, nonostante decorso il termine di legge di 120 CP_1 giorni per la liquidazione della prestazione, l' ha omesso il pagamento. CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, il diritto alla percezione dei ratei dell'indennità di accompagnamento come da omologa emessa, nonché la condanna dell' al pagamento delle provvidenze CP_1 economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dichiarando di aver provveduto al pagamento in data 21.02.2024, data successiva alla presentazione del presente ricorso e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Nel verbale di udienza del 08.05.25 la parte ricorrente precisava che l' aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione nel marzo 2024 e pertanto chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza su espressa delega della dott.ssa Forastiere ai fini della definizione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n. 10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”;
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del 5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez. II n.
19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuto pagamento della prestazione.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte dell'adempimento ritardato da parte dell' , deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cassazione CP_1 civile, 14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il pagamento dei ratei, corrisponde, infatti, ad un adempimento spontaneo, ma ritardato della pretesa, di cui occorre verificare la tempestività rispetto ai termini stabiliti.
Parte ricorrente ha dedotto, come provato in via documentale, che l' , dopo aver CP_1 comunicato la liquidazione dei ratei, ha eseguito il pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo e quindi in violazione del termine assegnato dalla legge di 120 giorni, ampiamente spirato al momento dell'introduzione del ricorso.
Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.02.2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite che CP_1 liquida in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 10.07.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. SIMONE COPPOLA