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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 980/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 980/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato in [...] ( EE ) il 02.02.1972 e residente in Parte_1
AS AN ( RM ), vicolo del Laghetto n. 21, codice fiscale , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Mauro Sferrazza (c.f. , pec. C.F._3
t) e AN BE (c.f. Email_1 C.F._4 pec. t) giusta procura generale conferita con atto Email_2 del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 - racc. 7313, allegata alla Persona_1 memoria;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 20/2/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 16/7/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e domanda: dichiararsi infondato il ricorso e le domande tutte nello stesso contenute e, comunque, respingersi il ricorso e le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 13/9/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 16/9/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 13/12/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. ; seguiva Persona_2
l'udienza del 14/10/2025; a tale ultima udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_3
5629/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 5629/2022 il CTU dott. non Persona_3 riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali relativi all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984, (cfr relazione peritale del dott doc. allegato Persona_3 al ricorso).
7. Nel presente giudizio, il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti del ricorrente la Persona_2 seguente diagnosi medico-legale: “spondilodiscopatia con modico impegno funzionale” (v. relazione peritale dott pag. 3). Per_2
8. IL CTU dott. formulava quindi le seguenti conclusioni: Per_2
“SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIE MULTIPLE ED ANTEROLISTESI DI
1^GRADO A MODICO IMPEGNO FUNZIONALE
AR E AR BILATERALE A MODICO IMPEGNO FUNZIONALE
PREGRESSI EPISODI DI COLICHE RENALI si giudica che, per dette infermità , Parte_1
NON sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984” (v. relazione peritale dott. pag. 5). Per_2
9. Si precisa che le conclusioni degli esperti dott. e dott. sono concordi. La Per_3 Per_2
CTU espletata dal dott. è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed Per_2
è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti delle CC.TT.UU. medico-legali disposte in seno all'odierno procedimento, con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, il Tribunale:
3 - accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984.
3. Le spese di lite.
11. Il ricorrente è soccombente nel presente giudizio, tuttavia sussistono le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc (v. doc. allegato al ricorso), il Tribunale, per l'effetto, dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_1 liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984;
-dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.; pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con CP_1 separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 980/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato in [...] ( EE ) il 02.02.1972 e residente in Parte_1
AS AN ( RM ), vicolo del Laghetto n. 21, codice fiscale , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Mauro Sferrazza (c.f. , pec. C.F._3
t) e AN BE (c.f. Email_1 C.F._4 pec. t) giusta procura generale conferita con atto Email_2 del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 - racc. 7313, allegata alla Persona_1 memoria;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 20/2/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 16/7/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e domanda: dichiararsi infondato il ricorso e le domande tutte nello stesso contenute e, comunque, respingersi il ricorso e le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 13/9/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 16/9/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 13/12/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. ; seguiva Persona_2
l'udienza del 14/10/2025; a tale ultima udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_3
5629/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
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2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 5629/2022 il CTU dott. non Persona_3 riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali relativi all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984, (cfr relazione peritale del dott doc. allegato Persona_3 al ricorso).
7. Nel presente giudizio, il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti del ricorrente la Persona_2 seguente diagnosi medico-legale: “spondilodiscopatia con modico impegno funzionale” (v. relazione peritale dott pag. 3). Per_2
8. IL CTU dott. formulava quindi le seguenti conclusioni: Per_2
“SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIE MULTIPLE ED ANTEROLISTESI DI
1^GRADO A MODICO IMPEGNO FUNZIONALE
AR E AR BILATERALE A MODICO IMPEGNO FUNZIONALE
PREGRESSI EPISODI DI COLICHE RENALI si giudica che, per dette infermità , Parte_1
NON sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984” (v. relazione peritale dott. pag. 5). Per_2
9. Si precisa che le conclusioni degli esperti dott. e dott. sono concordi. La Per_3 Per_2
CTU espletata dal dott. è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed Per_2
è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti delle CC.TT.UU. medico-legali disposte in seno all'odierno procedimento, con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, il Tribunale:
3 - accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984.
3. Le spese di lite.
11. Il ricorrente è soccombente nel presente giudizio, tuttavia sussistono le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc (v. doc. allegato al ricorso), il Tribunale, per l'effetto, dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_1 liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984;
-dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.; pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con CP_1 separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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