TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2572/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2572 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Aglieri Rinella Parte_1 C.F._1
Cristina
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Lanza Giuseppe Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11 luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 agosto 2019, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con dalla quale ha avuto due figlie: Controparte_1
(classe 2008) e (classe 2002), e di essere legalmente separato dalla moglie, ha Per_1 Per_2 chiesto all'intestato Tribunale di: i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
ii) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno
1 divorzile a favore della resistente, con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione;
iii) disporre l'affidamento condiviso delle minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
iv) porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere l'importo di 400,00 euro mensili (200,00 euro ciascuna) per il mantenimento indiretto delle figlie, con suddivisione delle spese straordinarie;
v) disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, si è Controparte_1 associata alle domande relative allo status ed all'affidamento delle figlie, ed ha chiesto al
Tribunale: i) il riconoscimento di un contributo di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
ii) il riconoscimento di un contributo pari a 250,00 euro mensili per il mantenimento indiretto di ciascuna figlia, oltre agli assegni familiari;
iii) la suddivisione al
50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 14 settembre 2020, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., confermando le condizioni della separazione per come risultanti dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese 2861/15, parzialmente riformata dalla sentenza n. 67/2020 del 20 gennaio 2020 resa dalla Corte di Appello di Palermo.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 146/2021 sullo status, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 luglio
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento della figlia (classe 2002) la quale, nelle more del giudizio, è Persona_3 divenuta maggiorenne.
Va, altresì, dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente non a favore proprio bensì a beneficio della resistente, che non l'ha neppure chiesta, per evidente carenza di interesse ad agire e legittimazione dal lato attivo.
Ulteriormente, va dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegato alla comparsa conclusionale, dovendosi individuare, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il momento in cui la situazione di fatto, ai fini della pronuncia
Pag. 2 di 8 della sentenza, si cristallizza e non può essere più modificata, neppure al ricorrere di sopravvenienze, da far valere eventualmente come motivo di appello.
Tanto premesso, in merito alla domanda di affidamento condiviso della figlia minore giova, in diritto, evidenziare che ai sensi dell'art. 337 ter comma I c.c.: “il figlio minore ha Per_1 il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Al comma II, si specifica che: “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura
e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 cod. civ., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare
e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr., ex multis Cass.,
n. 19393 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017) (Cass 21425/22).
Pag. 3 di 8 Nel caso di specie, non essendo emersi elementi sintomatici di un'incapacità genitoriale delle parti, va senz'altro previsto il regime dell'affidamento condiviso della minore R_
, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla
[...] con sé, almeno per due giorni alla settimana, nei modi e nei tempi rimessi agli accordi liberamente presi dalle parti tenendo conto della volontà della minore.
In caso di disaccordo, si dispone che il padre abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé la minore seguendo il calendario infra descritto:
- il venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- nei weekend, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
- durante le festività natalizie e di fine anno si dispone che il padre abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé la minore i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o di Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- nel periodo estivo il padre potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi secondo accordi liberamente stretti tra le parti, nel rispetto della volontà manifestata dalla figlia.
Per quanto concerne il mantenimento indiretto delle figlie e giova Per_1 Per_2 ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
Del pari, hanno diritto al mantenimento i figli maggiorenni purché versino in una condizione di non autosufficienza economica.
Nella specie, può certamente riconoscersi l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento sia della figlia minore che della figlia la quale vive con la Per_1 Per_2 madre, ha da poco raggiunto la maggiore età e non è economicamente indipendente, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente che si è dichiarato disponibile a versare il mantenimento.
Pag. 4 di 8 In ordine al quantum debeatur, dovendo bilanciare le esigenze delle figlie con la situazione economico-finanziaria del ricorrente – titolare di un reddito medio pari a 16.000,00 euro annui per come risulta dalle dichiarazioni depositate – appare equo fissare nella misura di €
400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno) il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento indiretto delle figlie.
A ciò si aggiunga l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, occorre osservare, in diritto, che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/70 vigente ratione temporis: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 hanno sostenuto che: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno
Pag. 5 di 8 divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Con particolare riguardo alla componente assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, sostenuto che “L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato
- o accordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente
l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente” (Cass 19306/23).
Ciò posto, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente.
A riguardo, è emerso che la resistente: i) vive in un'abitazione concessa in comodato dai genitori;
ii) risulta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ex artt. 2 e 12 della legge 118/71 non soggetta a revisione (cfr verbale della commissione inps in atti) ed è titolare della pensione di inabilità; iii) percepisce al 50% l'assegno unico per i figli, di euro
99,70 mensile. Non risultano documentate altre entrate.
Dal canto suo, il ha dichiarato un reddito medio annuo di circa 16.000 euro Pt_1
(cfr. certificazioni uniche in allegato al ricorso introduttivo) e non pare sopportare più le spese della locazione dal momento che il contratto versato in atti risulta scaduto il 14 novembre 2023 ed il ricorrente, negli scritti conclusivi, non ha indicato, tra le proprie spese correnti, quelle relative a canoni locatizi.
Come puntualizzato in premessa, invece, non possono essere prese in considerazione le novità nella situazione patrimoniale del ricorrente intervenute successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni nonché quelle intervenute anteriormente ma rappresentate solo con la comparsa conclusionale.
Pag. 6 di 8 Comparando la condizione delle parti, deve ritenersi sussistente quella situazione di necessità economica della e di disparità economica rispetto al , tale da CP_1 Pt_1 giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In ordine al quantum debeatur, valutate la durata ventennale del matrimonio, la situazione reddituale delle parti, gli impegni economici gravanti sul ricorrente per il mantenimento delle due figlie, appare equo quantificare l'assegno divorzile nella misura di euro 100,00 mensili.
Quanto alla domanda di attribuzione dell'assegno unico universale, che ha sostituito gli assegni familiari a decorrere dal marzo del 2022, va richiamato il chiaro disposto dell'art. 2 comma II del dlgs 230/21, a mente del quale: “l'Assegno di cui all'art. 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'art. 6 commi IV
e V”. Ne consegue che l'assegno unico universale dovrà ripartirsi in eguale misura tra le parti.
Quanto agli assegni familiari pregressi, afferenti al periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza 67/2020 del 20 gennaio 2020 della Corte di Appello di
Palermo ed il marzo 2022, ne va dichiarata la spettanza, nei rapporti interni, alla resistente, quale genitore collocatario della minore Per_1
Stante l'esito del giudizio, vi sono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, con condanna del ricorrente a pagare la restante metà all'erario, data l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. 146 del 5 febbraio 2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento di
; Persona_3
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare a CP_1
formulata da
[...] Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Persona_4 prevalente presso la madre e facoltà del padre di Controparte_1 Parte_1 vederla e tenerla con sé sulla base di quanto indicato in parte motiva;
Pag. 7 di 8 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento indiretto delle figlie e la somma complessiva Per_2 Per_1 di € 400,00, mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore delle figlie siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabile secondo gli indici
Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA per 1/2 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in complessivi euro
2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e
CONDANNA il ricorrente al pagamento della metà a favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2572 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Aglieri Rinella Parte_1 C.F._1
Cristina
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Lanza Giuseppe Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11 luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 agosto 2019, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con dalla quale ha avuto due figlie: Controparte_1
(classe 2008) e (classe 2002), e di essere legalmente separato dalla moglie, ha Per_1 Per_2 chiesto all'intestato Tribunale di: i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
ii) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno
1 divorzile a favore della resistente, con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione;
iii) disporre l'affidamento condiviso delle minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
iv) porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere l'importo di 400,00 euro mensili (200,00 euro ciascuna) per il mantenimento indiretto delle figlie, con suddivisione delle spese straordinarie;
v) disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, si è Controparte_1 associata alle domande relative allo status ed all'affidamento delle figlie, ed ha chiesto al
Tribunale: i) il riconoscimento di un contributo di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
ii) il riconoscimento di un contributo pari a 250,00 euro mensili per il mantenimento indiretto di ciascuna figlia, oltre agli assegni familiari;
iii) la suddivisione al
50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 14 settembre 2020, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., confermando le condizioni della separazione per come risultanti dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese 2861/15, parzialmente riformata dalla sentenza n. 67/2020 del 20 gennaio 2020 resa dalla Corte di Appello di Palermo.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 146/2021 sullo status, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 luglio
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento della figlia (classe 2002) la quale, nelle more del giudizio, è Persona_3 divenuta maggiorenne.
Va, altresì, dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente non a favore proprio bensì a beneficio della resistente, che non l'ha neppure chiesta, per evidente carenza di interesse ad agire e legittimazione dal lato attivo.
Ulteriormente, va dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegato alla comparsa conclusionale, dovendosi individuare, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il momento in cui la situazione di fatto, ai fini della pronuncia
Pag. 2 di 8 della sentenza, si cristallizza e non può essere più modificata, neppure al ricorrere di sopravvenienze, da far valere eventualmente come motivo di appello.
Tanto premesso, in merito alla domanda di affidamento condiviso della figlia minore giova, in diritto, evidenziare che ai sensi dell'art. 337 ter comma I c.c.: “il figlio minore ha Per_1 il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Al comma II, si specifica che: “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura
e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 cod. civ., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare
e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr., ex multis Cass.,
n. 19393 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017) (Cass 21425/22).
Pag. 3 di 8 Nel caso di specie, non essendo emersi elementi sintomatici di un'incapacità genitoriale delle parti, va senz'altro previsto il regime dell'affidamento condiviso della minore R_
, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla
[...] con sé, almeno per due giorni alla settimana, nei modi e nei tempi rimessi agli accordi liberamente presi dalle parti tenendo conto della volontà della minore.
In caso di disaccordo, si dispone che il padre abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé la minore seguendo il calendario infra descritto:
- il venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- nei weekend, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
- durante le festività natalizie e di fine anno si dispone che il padre abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé la minore i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o di Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- nel periodo estivo il padre potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi secondo accordi liberamente stretti tra le parti, nel rispetto della volontà manifestata dalla figlia.
Per quanto concerne il mantenimento indiretto delle figlie e giova Per_1 Per_2 ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
Del pari, hanno diritto al mantenimento i figli maggiorenni purché versino in una condizione di non autosufficienza economica.
Nella specie, può certamente riconoscersi l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento sia della figlia minore che della figlia la quale vive con la Per_1 Per_2 madre, ha da poco raggiunto la maggiore età e non è economicamente indipendente, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente che si è dichiarato disponibile a versare il mantenimento.
Pag. 4 di 8 In ordine al quantum debeatur, dovendo bilanciare le esigenze delle figlie con la situazione economico-finanziaria del ricorrente – titolare di un reddito medio pari a 16.000,00 euro annui per come risulta dalle dichiarazioni depositate – appare equo fissare nella misura di €
400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno) il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento indiretto delle figlie.
A ciò si aggiunga l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, occorre osservare, in diritto, che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/70 vigente ratione temporis: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 hanno sostenuto che: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno
Pag. 5 di 8 divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Con particolare riguardo alla componente assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, sostenuto che “L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato
- o accordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente
l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente” (Cass 19306/23).
Ciò posto, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente.
A riguardo, è emerso che la resistente: i) vive in un'abitazione concessa in comodato dai genitori;
ii) risulta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ex artt. 2 e 12 della legge 118/71 non soggetta a revisione (cfr verbale della commissione inps in atti) ed è titolare della pensione di inabilità; iii) percepisce al 50% l'assegno unico per i figli, di euro
99,70 mensile. Non risultano documentate altre entrate.
Dal canto suo, il ha dichiarato un reddito medio annuo di circa 16.000 euro Pt_1
(cfr. certificazioni uniche in allegato al ricorso introduttivo) e non pare sopportare più le spese della locazione dal momento che il contratto versato in atti risulta scaduto il 14 novembre 2023 ed il ricorrente, negli scritti conclusivi, non ha indicato, tra le proprie spese correnti, quelle relative a canoni locatizi.
Come puntualizzato in premessa, invece, non possono essere prese in considerazione le novità nella situazione patrimoniale del ricorrente intervenute successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni nonché quelle intervenute anteriormente ma rappresentate solo con la comparsa conclusionale.
Pag. 6 di 8 Comparando la condizione delle parti, deve ritenersi sussistente quella situazione di necessità economica della e di disparità economica rispetto al , tale da CP_1 Pt_1 giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In ordine al quantum debeatur, valutate la durata ventennale del matrimonio, la situazione reddituale delle parti, gli impegni economici gravanti sul ricorrente per il mantenimento delle due figlie, appare equo quantificare l'assegno divorzile nella misura di euro 100,00 mensili.
Quanto alla domanda di attribuzione dell'assegno unico universale, che ha sostituito gli assegni familiari a decorrere dal marzo del 2022, va richiamato il chiaro disposto dell'art. 2 comma II del dlgs 230/21, a mente del quale: “l'Assegno di cui all'art. 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'art. 6 commi IV
e V”. Ne consegue che l'assegno unico universale dovrà ripartirsi in eguale misura tra le parti.
Quanto agli assegni familiari pregressi, afferenti al periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza 67/2020 del 20 gennaio 2020 della Corte di Appello di
Palermo ed il marzo 2022, ne va dichiarata la spettanza, nei rapporti interni, alla resistente, quale genitore collocatario della minore Per_1
Stante l'esito del giudizio, vi sono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, con condanna del ricorrente a pagare la restante metà all'erario, data l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. 146 del 5 febbraio 2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento di
; Persona_3
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare a CP_1
formulata da
[...] Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Persona_4 prevalente presso la madre e facoltà del padre di Controparte_1 Parte_1 vederla e tenerla con sé sulla base di quanto indicato in parte motiva;
Pag. 7 di 8 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento indiretto delle figlie e la somma complessiva Per_2 Per_1 di € 400,00, mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore delle figlie siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabile secondo gli indici
Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA per 1/2 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in complessivi euro
2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e
CONDANNA il ricorrente al pagamento della metà a favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 8 di 8