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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/05/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4034/2024, pubblicata il 11/04/2024 e notificata in pari data,
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonino Gugliotta Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza San C.F._2
Pietro in Gessate n. 2, giusta procura in atti.
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Fornasier Controparte_1 C.F._3
(C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, largo Quinto C.F._4
Alpini n. 1, giusta procura in atti;
-appellata-
OGGETTO: appello in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa ed eccezione così giudicare:
1 Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare l'insussistenza del diritto della signora a procedere ad esecuzione forzata con riferimento a tutte le somme Controparte_1 portate dal precetto qui opposto e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto notificato in data 16.6.2022 ovvero, in subordine, dichiarare non dovuti in quanto esigibili gli importi di cui al paragrafo 3 in diritto del presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare la nullità o inefficacia parziale del precetto opposto, determinando gli importi dovuti dall'odierno opponente sulla base del precetto qui opposto in € 2.567,00 ovvero in quella diversa somma, comunque inferiore all'importo intimato in precetto, dovuta per legge.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte d' Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, così decidere:
In via principale e nel merito: rigettare lo spiegato appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. proponeva opposizione ex art. Parte_1
615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto intimatogli il 16.06.2022 dalla ex moglie, la IG.ra CP_1
per il pagamento dell'importo di complessivi € 9.266,28, oltre alle successive spese occorrende,
[...]
a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei due figli minori, costituite -nello specifico- dalle rette scolastiche relative agli anni scolastici 2017/2018, 2019/20,
2020/21 e 2021/22, pagate dalla sola e spettanti a entrambi i coniugi nella misura del 50% sulla CP_1
base della sentenza di divorzio n. 1643/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 20/02/2019.
In primo luogo, l'opponente deduceva un abusivo esercizio dell'azione esecutiva da parte della IG.ra la quale avrebbe proceduto a un illegittimo frazionamento del credito notificando all'ex coniuge CP_1
plurimi atti di precetto al solo fine di moltiplicare le spese legali a suo carico. In particolare, la IG.ra aveva notificato un primo precetto al sig. in data 18.01.2022, per ottenere il CP_1 Parte_1
rimborso di quote di mutuo da questi non pagate e, circa sei mesi dopo, il 16.06.2022, procedeva a notificare un ulteriore atto di precetto, stavolta relativo alla ripetizione delle spese di iscrizione alla scuola privata dei figli, nonostante tale ultimo credito fosse già maturato ai tempi della notifica del primo atto di precetto e fosse riferibile al medesimo titolo esecutivo, cioè alla sentenza di divorzio.
Segnalava, inoltre, l'opponente che prima della notifica del precetto oggetto di opposizione la IG.ra non avesse mai trasmesso la documentazione afferente alle spese reclamate, né inoltrato alcuna CP_1
richiesta di pagamento e nemmeno determinato gli importi pretesi.
Nel merito, il IG. deduceva l'inefficacia del precetto opposto per mancanza della prova Parte_1
del credito e della legittimazione attiva della IG.ra Più nello specifico, secondo l'opponente, CP_1
2 l'atto di precetto sarebbe stato proposto relativamente a un credito incerto nell'ammontare, stante l'assenza di documentazione comprovante il pagamento delle rette scolastiche. Inoltre, l'opponente sosteneva fosse improbabile, vista la particolare situazione reddituale dell'ex coniuge, fosse stata la
IG.ra ad effettuare gli esborsi e che, pertanto, sarebbe stato un soggetto terzo a pagare le somme CP_1
in questione. In definitiva, sarebbe stato quindi il terzo l'unico soggetto legittimato a richiedere il regresso di quanto pagato e non, invece, la IG.ra difettando, pertanto, in capo a quest'ultima CP_1
la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata con conseguente illegittimità del precetto da lei notificato.
L'opponente deduceva infine, in subordine, l'illegittimità parziale della pretesa di ripetizione con riferimento alle rette degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sostenendo l'inesigibilità del relativo credito. A sostegno di tale eccezione l'opponente allegava di aver inviato, in data 14.06.2019, una e-mail all'ex moglie dal seguente tenore: “non ho nessuna opposizione preconcetta nel far proseguire il percorso scolastico di nostro figlio nella scuola privata San Luigi o per impedire Per_1
l'iscrizione di alla stessa scuola, se non il fatto che ad oggi non riesco a sostenere Per_2
economicamente questa scelta. Se riesci ad anticipare le spese inerenti la frequentazione della scuola privata ti do il mio consenso all'iscrizione di e di ”. Ebbene, stando a tale Per_2 Per_1
comunicazione, secondo la prospettazione dell'opponente, non vi sarebbe stato “un consenso tout court all'iscrizione dei figli presso la scuola privata”, bensì la conclusione di un accordo specifico ed ulteriore rispetto a quelli derivanti dalla sentenza di divorzio e dall'applicazione delle linee guida sul riparto delle spese straordinarie per i figli, in virtù del quale la si era assunta l'impegno di CP_1 anticipare le spese. Le parti avrebbero, in sostanza, contratto “una sorta” di mutuo di scopo “mediante il quale si è impegnata a pagare ad un terzo (la scuola) la quota di debito scaturente Controparte_1 dall'iscrizione in capo al signor sostanzialmente fornendo la provvista per Parte_1
l'adempimento anche della sua quota dell'obbligazione assunta verso l'istituto scolastico”. Ne conseguirebbe che, in analogia con quanto previsto per il contratto di mutuo dall'art. 1817 c.c., in mancanza di accordo tra le parti sul tempo di restituzione delle somme anticipate, la IG.ra Parte_1
non poteva pretendere la restituzione degli esborsi senza la previa fissazione di un termine. Per tali ragioni, il credito al rimborso delle somme versate a seguito dell'intervenuto contratto di mutuo sarebbe, secondo l'opponente, inesigibile per un importo pari a € 6.457,50.
In conclusione, l'opponente chiedeva al Tribunale di dichiarare l'insussistenza del diritto della IG.ra a procedere ad esecuzione forzata con riferimento a tutte le somme portate dal Controparte_1 precetto opposto e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia dello stesso atto di precetto. In subordine, domandava di dichiarare non dovuti in quanto inesigibili gli importi delle rette scolastiche degli anni 2019/2020 e seguenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità o l'inefficacia parziale del
3 precetto opposto, rideterminando gli importi dovuti in € 2.567,00 ovvero in quella diversa somma, comunque inferiore all'importo intimato in precetto, dovuta per legge.
2. Si costituiva in giudizio depositando attestazione dell'istituto scolastico in ordine Controparte_1
ai pagamenti dei ratei scolastici ricevuti (doc.
4 - fascicolo primo grado di parte opposta) e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4034/2024, pubblicata l'11.04.2024, rigettava l'opposizione e, vista la produzione della prova degli esborsi solo in corso di causa, disponeva una parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, condannando il IG. a rifondere Parte_1
alla convenuta la somma di € 2.538,50, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, osservava che la pretesa di cui al contestato atto di precetto trova il proprio fondamento nella sentenza di divorzio, titolo esecutivo di formazione giudiziale che prevede che le spese di mantenimento straordinarie dei figli siano da sostenersi da ciascun coniuge nella misura del 50%. In particolare, quanto alle spese scolastiche per l'iscrizione ad istituti privati, in forza del rinvio alle linee guida del Tribunale di Milano (versione del 14/11/2017) il rimborso al genitore anticipatario è subordinato al preventivo accordo tra i coniugi ed all'esibizione della relativa documentazione. Evidenziava poi il giudice che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la sentenza di divorzio costituisce idoneo titolo esecutivo senza richiedere un ulteriore intervento in sede di cognizione “qualora si tratti di spese che si presentano “sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi” e il coniuge possa allegare e documentare gli esborsi”.
Ebbene, il Tribunale riteneva che nel caso di specie le spese per l'iscrizione all'istituto scolastico privato sono da considerarsi spese certe e prevedibili.
Quanto al requisito dell'accordo dei coniugi richiesto dalla sentenza di divorzio ai fini del diritto alla ripetizione, il giudice di primo grado, sulla scorta dello scambio di email intervenuto tra le parti, riteneva che: “il tenore del messaggio, oltre che il contegno processuale della parte nel presente giudizio, consente di ritenere che l'attore abbia prestato il proprio consenso all'iscrizione alla scuola privata e che tale consenso comprendesse anche la partecipazione alla relativa spesa, nella misura determinata dal Tribunale, sebbene accompagnato dalla richiesta di anticipazione dell'esborso da parte dell'ex coniuge”. Le richiamate argomentazioni espresse dal primo giudice non sono state specificamente contestate né confutate e possono ritenersi pacifiche.
Il giudice rilevava, poi, quanto alla necessaria documentazione relativa agli esborsi di cui la CP_1
chiedeva il rimborso, che l'opposta aveva dato prova delle spese sostenute producendo un'attestazione dell'istituto scolastico, seppur in corso di causa.
4 Sulla scorta di tali osservazioni, il Tribunale accertava la sussistenza del diritto della convenuta di agire in via esecutiva per il pagamento dell'importo di € 9.266,28 sulla base del titolo azionato.
Rigettava, infine, tutte le ulteriori deduzioni avanzate dall'opponente affermando: “il titolo che legittima la pretesa creditoria è costituito dalla sentenza di divorzio e non da altri e diversi rapporti negoziali in ipotesi intervenuti tra le parti;
inoltre, la doglianza relativa all'illegittimità della pretesa creditoria in quanto azionata con autonomo atto di precetto risulta poco comprensibile e contraddittoria laddove lo stesso opponente sembrerebbe dedurre la non immediata esigibilità del credito azionato con il secondo precetto” (cfr. pag. 6 sent. imp).
4. Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 13.05.2024, ha proposto appello
[...]
chiedendone, sulla base dei quattro motivi enucleati, la riforma, con l'accoglimento delle Parte_1
medesime conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1 conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Il Consigliere Istruttore, all'esito della prima udienza, rinviava la causa all'udienza dell'18.02.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; a tale udienza, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 25.02.2025.
4.1 Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; contraddittorietà della motivazione” l'appellante ha contestato la sentenza laddove ha ritenuto sussistente il titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata e la sua invocabilità nel caso di specie. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe così deciso omettendo di pronunciarsi in ordine all'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla mancata allegazione e trasmissione dei documenti di spesa anteriormente o almeno contemporaneamente alla notifica dell'atto di precetto. L'odierno appellante ha, dunque, ribadito di non aver mai avuto alcuna prova dei pagamenti delle rette scolastiche, di non conoscerne gli importi e di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento prima della notifica dell'atto di precetto. Tali circostanze avrebbero impedito al IG. di avere “piena contezza della Parte_1 sussistenza del credito reclamato nei propri confronti” e, per tale ragione, il precetto sarebbe stato invalido o comunque inefficace. A sostegno di quest'ultima conclusione, l'appellante ha richiamato una pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato "in executivis" non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del “quomodo” dell'esecuzione e non può costituire
5 una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto”
(Cass. Civ. n. 21241 del 20.10.2016). Inoltre, la mancanza di prova dei pagamenti, secondo l'appellante, sarebbe ancor più rilevante in considerazione del fatto che, nel caso di specie, le spese scolastiche non potessero considerarsi “certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi”, stante la diversità degli importi elencati nell'atto di precetto.
In tema di contributo alle spese straordinarie di mantenimento dei figli da parte degli ex coniugi, nella giurisprudenza di legittimità è da tempo invalsa una distinzione tra spese che possono considerarsi
“routinarie” e spese che, viceversa, non possono ritenersi tali. Le prime sono costituite da quegli esborsi che “pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an“. Le seconde spese, che costituiscono una categoria residuale e onnicomprensiva, invece sono “quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione” (Cfr.: Cass. Civ. Sent. n. 11316 del 2011, Cass. Civ. Ord. n. 3584 del 2021). Le spese per l'istruzione dei figli sono da ricondursi alla prima categoria di spese routinarie, così come affermato dalla Corte di Cassazione: “può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, nè a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poichè invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c.c., può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione”
(Cfr.: Cass. Civ. Sent. n. 11316 del 2011 e Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021).
Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale
e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. (cfr. Cass. Ord. N. 7169/2024, in motivazione). In tali casi, la giurisprudenza riconosce quindi l'azionabilità della relativa pretesa in forza esclusivamente del titolo esecutivo originario, cioè della sentenza di divorzio, proprio perché quest'ultima contempla un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi all'esito di operazioni meramente aritmetiche.
6 Ne consegue che il genitore anticipatario è legittimato, in forza del titolo esecutivo in suo possesso,
a precettare le spese ad esso ricollegabili, salvo il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito.
Ebbene, nel caso di specie, premesso che l'appellante non ha mai contestato il titolo né gli esborsi in questione, le spese di iscrizione alla scuola privata dei figli della IG.ra e del IG. CP_1 Parte_1 sono da ricondursi alla categoria delle spese straordinarie dette “routinarie”. Ed invero, come peraltro dimostrato dallo scambio di e-mail prodotto in atti, il IG. era a conoscenza dell'avvenuta Parte_1 iscrizione dei figli all'istituto scolastico privato e, dunque, della sussistenza di una retta da sostenere.
Che tale retta scolastica avesse avuto nel tempo misura differente – come contestato dall'appellante
- risulta irrilevante non essendo necessario che tali spese siano anche preventivabili nel quantum.
Ne consegue che per procedere legittimamente ad esecuzione forzata, anche nel caso di specie, elemento necessario e sufficiente è costituito dall'indicazione di un idoneo titolo esecutivo in base al quale liquidare l'importo azionato e che tale somma possa essere agevolmente determinata anche in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cfr. Cass. Civ. n. 11316 del 2011, anche Cass.
7269/24 sulla sufficienza dell'elencazione delle somme in precetto). Del resto, dalla lettura delle norme del codice di procedura civile in tema di esecuzione forza e, in particolare, dall'art. 480 c.p.c. non si riscontra tra i requisiti di legittimità dell'atto di precetto l'allegazione di una qualche prova della somma pretesa, coerentemente con la stessa natura e funzione dell'atto di rendere manifesta a controparte l'intenzione del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Il precetto notificato dalla IG.ra riportando in una tabella tutti i ratei pagati trimestre per CP_1
trimestre, anno per anno, per ciascuno dei figli, appare ampiamente dettagliato e specificato da consentire alla parte intimata di avere immediatamente contezza dell'entità del debito di cui gli veniva intimato il pagamento e di essere posto nelle condizioni di verificare fin da subito la correttezza delle somme in esso indicate. Proprio per la precisa elencazione degli importi intimati nell'atto di precetto, il caso in esame si differenzia sostanzialmente dalla fattispecie oggetto della sentenza n. 21241 del
2016 richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni, ove, per la mancanza di qualsivoglia precisazione circa la somma pretesa, l'atto di precetto non era in grado di produrre gli effetti suoi propri. Viceversa, nel caso odierno, l'atto di precetto ha raggiunto il suo scopo tipico e non può dirsi aver compresso irreversibilmente la facoltà di difesa del destinatario dell'atto, che ha difatti proposto tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Va infine sottolineato che il primo giudice ha tenuto conto del fatto che la documentazione a riprova del credito azionato è stata prodotta dalla in giudizio, compensando parzialmente le spese di lite. CP_1
Sulla scorta dei principi sopraesposti il primo motivo di appello è da ritenersi infondato e va rigettato.
7 4.2 Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie.
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
Violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ.”, l'appellante ha contestato il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della IG.ra rispetto al recupero delle CP_1
rette scolastiche avendo il sig. contestato che sia stata la stessa a sostenere i relativi Parte_1 CP_1
esborsi. In particolare, secondo l'appellante, l'attestato dell'istituto scolastico di avvenuto pagamento delle rette scolastiche non fornisce la prova che dette rette siano state pagate dalla IG.ra CP_1
Tale doglianza è pretestuosa oltre che infondata, attesa l'assoluta genericità della doglianza che non va a scalfire il dato principale della debenza della propria quota di rette scolastiche dei figli da parte del Ciò che rileva è che è tenuto a contribuire alle spese precettate che la Parte_1 Parte_1 CP_1
asserisce di aver anticipato (e che risultano essere state pagate) e che ad oggi non ha adempiuto al proprio obbligo;
è invece irrilevante ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva che la IG.ra abbia pagato personalmente, con risorse proprie o che abbia ricevuto la provvista da una terza CP_1
persona che ha pagato per lei, essendo incontestato che le rette scolastiche dei due figli della coppia sono state pagate, che nulla ha versato a tale titolo alla scuola o alla moglie, che si era Parte_1
assunta l'onere di anticipare i relativi costi e che, sulla base della sentenza di divorzio, spetta al coniuge anticipatario il diritto a ottenere il rimborso dall'altro genitore che non ha provveduto al pagamento della propria quota delle spese straordinarie relativamente al mantenimento dei figli.
Anche il secondo motivo, pertanto, non merita accoglimento e va rigettato.
4.3 Con il terzo motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti e delle allegazioni di parte;
illogicità manifesta della motivazione;
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; violazione art. 1817 cod. civ.”, l'appellante ha impugnato la sentenza ove afferma che le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente relative all'inesigibilità della somma risultassero poco comprensibili e contraddittorie.
In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice non avrebbe considerato che tra le parti sarebbe in realtà intercorso un contratto di mutuo di scopo mentre non esisterebbe un consenso del all'iscrizione alla scuola privata dei figli, in quanto il consenso era stato Parte_1
prestato subordinatamente all'anticipazione delle spese (ovvero al prestito). Di conseguenza, non è che la non abbia il diritto alla ripetizione, ma non potrebbe pretendere le somme azionando la CP_1
sentenza di divorzio, dovendo prima fissare un termine per la restituzione prima di poter agire nei confronti del mutuatario, a mente dell'art. 1817 c.c.
Il motivo è infondato e pretestuosamente volto a procrastinare il pagamento del debito.
Intanto l'appellante non ha specificamente contestato la parte della motivazione della sentenza laddove il giudice ha ritenuto, sulla base del tenore del messaggio email e del contegno processuale
8 assunto che il sig. “abbia prestato il consenso all'iscrizione delle scuola privata e che tale Parte_1
consenso comprendesse anche la partecipazione alla relativa spesa nella misura determinata dal
Tribunale” (cfr. ag. 5 sent. imp.), pertanto l'acquiescenza prestata a tale accertamento, rende la pronuncia sul punto intangibile.
La tesi della conclusione del contratto di mutuo non trova alcun appiglio in atti, mancando anche il requisito principe di tale fattispecie negoziale, ovvero il requisito della realità con il passaggio del denaro da una parte all'altra. Inoltre, come già ampiamente motivato in relazione al primo motivo di gravame, le somme intimate trovano il proprio fondamento nella sentenza di divorzio, mentre non vi
è prova dell'asserito accordo tra le parti di costituire un contratto di mutuo, che non può certo essere desunto dallo scambio di mail avvenuto tra le parti, nell'ambito del quale emerge unicamente il consenso espresso dalla IG.ra ad anticipare gli esborsi anche per conto del IG. e CP_1 Parte_1
non certo a fornire a questi la provvista di un finanziamento. In definitiva, la ricostruzione operata da parte appellante risulta priva di consistenza giuridica, tanto da giustificare il giudizio del Tribunale della relativa doglianza in termini di contraddittorietà e poca comprensibilità.
Per le ragioni illustrate anche il terzo motivo è infondato e va rigettato.
4.4 Con il quarto motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti e delle allegazioni di parte;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione dell'art. 1175 cod. civ.; violazione art.
112 cod. proc. civ.”, l'appellante ha contestato la sentenza ove respinge l'eccezione relativa all'abusivo frazionamento del credito ritenendola, unitamente a quella oggetto del precedente motivo, illogica e contraddittoria. Sul punto, l'appellante ha ribadito le proprie difese già svolte in primo grado, deducendo, in particolare, che entrambi gli atti di precetto notificatigli dalla IG.ra CP_1
rinverrebbero la propria fonte nel medesimo titolo esecutivo, cioè la sentenza di divorzio.
In tema di abusivo frazionamento del credito, costituisce un principio consolidato quello per cui in presenza di diversi diritti di credito, facenti capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, “le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 4090/2017). Ebbene, quanto al caso di specie, la parte appellata, originaria creditrice, ha specificatamente dedotto la sussistenza di un interesse obiettivo alla separazione dei procedimenti esecutivi, tale da escludere che siffatte azioni si traducano in un abuso dello strumento processuale. Ed invero, se per il credito portato dal secondo atto di precetto (riguardante le spese scolastiche) non è dalle parti posto in dubbio che esso trovi fondamento nella sentenza di divorzio, per la pretesa di cui al primo atto di precetto (riguardante il pagamento dei ratei del mutuo) ciò che è contestato è proprio la validità o meno come titolo esecutivo
9 della citata sentenza di divorzio, essendo questa ricognitiva di un'obbligazione già sorta con un contratto di mutuo fondiario. Stante la diversità delle questioni giuridiche sottese a entrambe le procedure esecutive, la duplicazione di azioni operata dalla IG.ra non appare sorretta da un fine CP_1
emulativo come quello di aggravare la posizione di controparte e non risulta, pertanto, in contrasto con il principio di buona fede.
Per quanto appena esposto, il quarto motivo di gravame è infondato e va rigettato.
5. L'infondatezza dei motivi di gravame proposti da determina dunque, per tutte le Parte_1 ragioni di cui in motivazione, il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'appellata sentenza.
Al rigetto segue la condanna della parte appellante, totalmente soccombente, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte appellata, liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata da parte appellata, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), applicando i parametri medi previsti dal DM n. 147/22 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione (comprensiva dell'udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione)
e decisionale, attesa la media complessità delle questioni trattate.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4034/2024, pubblicata il 11/04/2024, disattesa
[...] ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, €1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1 quater.
Così deciso, in Milano il 25/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Ciriaco
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/05/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4034/2024, pubblicata il 11/04/2024 e notificata in pari data,
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonino Gugliotta Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza San C.F._2
Pietro in Gessate n. 2, giusta procura in atti.
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Fornasier Controparte_1 C.F._3
(C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, largo Quinto C.F._4
Alpini n. 1, giusta procura in atti;
-appellata-
OGGETTO: appello in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa ed eccezione così giudicare:
1 Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare l'insussistenza del diritto della signora a procedere ad esecuzione forzata con riferimento a tutte le somme Controparte_1 portate dal precetto qui opposto e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto notificato in data 16.6.2022 ovvero, in subordine, dichiarare non dovuti in quanto esigibili gli importi di cui al paragrafo 3 in diritto del presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare la nullità o inefficacia parziale del precetto opposto, determinando gli importi dovuti dall'odierno opponente sulla base del precetto qui opposto in € 2.567,00 ovvero in quella diversa somma, comunque inferiore all'importo intimato in precetto, dovuta per legge.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte d' Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, così decidere:
In via principale e nel merito: rigettare lo spiegato appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. proponeva opposizione ex art. Parte_1
615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto intimatogli il 16.06.2022 dalla ex moglie, la IG.ra CP_1
per il pagamento dell'importo di complessivi € 9.266,28, oltre alle successive spese occorrende,
[...]
a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei due figli minori, costituite -nello specifico- dalle rette scolastiche relative agli anni scolastici 2017/2018, 2019/20,
2020/21 e 2021/22, pagate dalla sola e spettanti a entrambi i coniugi nella misura del 50% sulla CP_1
base della sentenza di divorzio n. 1643/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 20/02/2019.
In primo luogo, l'opponente deduceva un abusivo esercizio dell'azione esecutiva da parte della IG.ra la quale avrebbe proceduto a un illegittimo frazionamento del credito notificando all'ex coniuge CP_1
plurimi atti di precetto al solo fine di moltiplicare le spese legali a suo carico. In particolare, la IG.ra aveva notificato un primo precetto al sig. in data 18.01.2022, per ottenere il CP_1 Parte_1
rimborso di quote di mutuo da questi non pagate e, circa sei mesi dopo, il 16.06.2022, procedeva a notificare un ulteriore atto di precetto, stavolta relativo alla ripetizione delle spese di iscrizione alla scuola privata dei figli, nonostante tale ultimo credito fosse già maturato ai tempi della notifica del primo atto di precetto e fosse riferibile al medesimo titolo esecutivo, cioè alla sentenza di divorzio.
Segnalava, inoltre, l'opponente che prima della notifica del precetto oggetto di opposizione la IG.ra non avesse mai trasmesso la documentazione afferente alle spese reclamate, né inoltrato alcuna CP_1
richiesta di pagamento e nemmeno determinato gli importi pretesi.
Nel merito, il IG. deduceva l'inefficacia del precetto opposto per mancanza della prova Parte_1
del credito e della legittimazione attiva della IG.ra Più nello specifico, secondo l'opponente, CP_1
2 l'atto di precetto sarebbe stato proposto relativamente a un credito incerto nell'ammontare, stante l'assenza di documentazione comprovante il pagamento delle rette scolastiche. Inoltre, l'opponente sosteneva fosse improbabile, vista la particolare situazione reddituale dell'ex coniuge, fosse stata la
IG.ra ad effettuare gli esborsi e che, pertanto, sarebbe stato un soggetto terzo a pagare le somme CP_1
in questione. In definitiva, sarebbe stato quindi il terzo l'unico soggetto legittimato a richiedere il regresso di quanto pagato e non, invece, la IG.ra difettando, pertanto, in capo a quest'ultima CP_1
la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata con conseguente illegittimità del precetto da lei notificato.
L'opponente deduceva infine, in subordine, l'illegittimità parziale della pretesa di ripetizione con riferimento alle rette degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sostenendo l'inesigibilità del relativo credito. A sostegno di tale eccezione l'opponente allegava di aver inviato, in data 14.06.2019, una e-mail all'ex moglie dal seguente tenore: “non ho nessuna opposizione preconcetta nel far proseguire il percorso scolastico di nostro figlio nella scuola privata San Luigi o per impedire Per_1
l'iscrizione di alla stessa scuola, se non il fatto che ad oggi non riesco a sostenere Per_2
economicamente questa scelta. Se riesci ad anticipare le spese inerenti la frequentazione della scuola privata ti do il mio consenso all'iscrizione di e di ”. Ebbene, stando a tale Per_2 Per_1
comunicazione, secondo la prospettazione dell'opponente, non vi sarebbe stato “un consenso tout court all'iscrizione dei figli presso la scuola privata”, bensì la conclusione di un accordo specifico ed ulteriore rispetto a quelli derivanti dalla sentenza di divorzio e dall'applicazione delle linee guida sul riparto delle spese straordinarie per i figli, in virtù del quale la si era assunta l'impegno di CP_1 anticipare le spese. Le parti avrebbero, in sostanza, contratto “una sorta” di mutuo di scopo “mediante il quale si è impegnata a pagare ad un terzo (la scuola) la quota di debito scaturente Controparte_1 dall'iscrizione in capo al signor sostanzialmente fornendo la provvista per Parte_1
l'adempimento anche della sua quota dell'obbligazione assunta verso l'istituto scolastico”. Ne conseguirebbe che, in analogia con quanto previsto per il contratto di mutuo dall'art. 1817 c.c., in mancanza di accordo tra le parti sul tempo di restituzione delle somme anticipate, la IG.ra Parte_1
non poteva pretendere la restituzione degli esborsi senza la previa fissazione di un termine. Per tali ragioni, il credito al rimborso delle somme versate a seguito dell'intervenuto contratto di mutuo sarebbe, secondo l'opponente, inesigibile per un importo pari a € 6.457,50.
In conclusione, l'opponente chiedeva al Tribunale di dichiarare l'insussistenza del diritto della IG.ra a procedere ad esecuzione forzata con riferimento a tutte le somme portate dal Controparte_1 precetto opposto e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia dello stesso atto di precetto. In subordine, domandava di dichiarare non dovuti in quanto inesigibili gli importi delle rette scolastiche degli anni 2019/2020 e seguenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità o l'inefficacia parziale del
3 precetto opposto, rideterminando gli importi dovuti in € 2.567,00 ovvero in quella diversa somma, comunque inferiore all'importo intimato in precetto, dovuta per legge.
2. Si costituiva in giudizio depositando attestazione dell'istituto scolastico in ordine Controparte_1
ai pagamenti dei ratei scolastici ricevuti (doc.
4 - fascicolo primo grado di parte opposta) e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4034/2024, pubblicata l'11.04.2024, rigettava l'opposizione e, vista la produzione della prova degli esborsi solo in corso di causa, disponeva una parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, condannando il IG. a rifondere Parte_1
alla convenuta la somma di € 2.538,50, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, osservava che la pretesa di cui al contestato atto di precetto trova il proprio fondamento nella sentenza di divorzio, titolo esecutivo di formazione giudiziale che prevede che le spese di mantenimento straordinarie dei figli siano da sostenersi da ciascun coniuge nella misura del 50%. In particolare, quanto alle spese scolastiche per l'iscrizione ad istituti privati, in forza del rinvio alle linee guida del Tribunale di Milano (versione del 14/11/2017) il rimborso al genitore anticipatario è subordinato al preventivo accordo tra i coniugi ed all'esibizione della relativa documentazione. Evidenziava poi il giudice che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la sentenza di divorzio costituisce idoneo titolo esecutivo senza richiedere un ulteriore intervento in sede di cognizione “qualora si tratti di spese che si presentano “sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi” e il coniuge possa allegare e documentare gli esborsi”.
Ebbene, il Tribunale riteneva che nel caso di specie le spese per l'iscrizione all'istituto scolastico privato sono da considerarsi spese certe e prevedibili.
Quanto al requisito dell'accordo dei coniugi richiesto dalla sentenza di divorzio ai fini del diritto alla ripetizione, il giudice di primo grado, sulla scorta dello scambio di email intervenuto tra le parti, riteneva che: “il tenore del messaggio, oltre che il contegno processuale della parte nel presente giudizio, consente di ritenere che l'attore abbia prestato il proprio consenso all'iscrizione alla scuola privata e che tale consenso comprendesse anche la partecipazione alla relativa spesa, nella misura determinata dal Tribunale, sebbene accompagnato dalla richiesta di anticipazione dell'esborso da parte dell'ex coniuge”. Le richiamate argomentazioni espresse dal primo giudice non sono state specificamente contestate né confutate e possono ritenersi pacifiche.
Il giudice rilevava, poi, quanto alla necessaria documentazione relativa agli esborsi di cui la CP_1
chiedeva il rimborso, che l'opposta aveva dato prova delle spese sostenute producendo un'attestazione dell'istituto scolastico, seppur in corso di causa.
4 Sulla scorta di tali osservazioni, il Tribunale accertava la sussistenza del diritto della convenuta di agire in via esecutiva per il pagamento dell'importo di € 9.266,28 sulla base del titolo azionato.
Rigettava, infine, tutte le ulteriori deduzioni avanzate dall'opponente affermando: “il titolo che legittima la pretesa creditoria è costituito dalla sentenza di divorzio e non da altri e diversi rapporti negoziali in ipotesi intervenuti tra le parti;
inoltre, la doglianza relativa all'illegittimità della pretesa creditoria in quanto azionata con autonomo atto di precetto risulta poco comprensibile e contraddittoria laddove lo stesso opponente sembrerebbe dedurre la non immediata esigibilità del credito azionato con il secondo precetto” (cfr. pag. 6 sent. imp).
4. Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 13.05.2024, ha proposto appello
[...]
chiedendone, sulla base dei quattro motivi enucleati, la riforma, con l'accoglimento delle Parte_1
medesime conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1 conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Il Consigliere Istruttore, all'esito della prima udienza, rinviava la causa all'udienza dell'18.02.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; a tale udienza, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 25.02.2025.
4.1 Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; contraddittorietà della motivazione” l'appellante ha contestato la sentenza laddove ha ritenuto sussistente il titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata e la sua invocabilità nel caso di specie. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe così deciso omettendo di pronunciarsi in ordine all'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla mancata allegazione e trasmissione dei documenti di spesa anteriormente o almeno contemporaneamente alla notifica dell'atto di precetto. L'odierno appellante ha, dunque, ribadito di non aver mai avuto alcuna prova dei pagamenti delle rette scolastiche, di non conoscerne gli importi e di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento prima della notifica dell'atto di precetto. Tali circostanze avrebbero impedito al IG. di avere “piena contezza della Parte_1 sussistenza del credito reclamato nei propri confronti” e, per tale ragione, il precetto sarebbe stato invalido o comunque inefficace. A sostegno di quest'ultima conclusione, l'appellante ha richiamato una pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato "in executivis" non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del “quomodo” dell'esecuzione e non può costituire
5 una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto”
(Cass. Civ. n. 21241 del 20.10.2016). Inoltre, la mancanza di prova dei pagamenti, secondo l'appellante, sarebbe ancor più rilevante in considerazione del fatto che, nel caso di specie, le spese scolastiche non potessero considerarsi “certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi”, stante la diversità degli importi elencati nell'atto di precetto.
In tema di contributo alle spese straordinarie di mantenimento dei figli da parte degli ex coniugi, nella giurisprudenza di legittimità è da tempo invalsa una distinzione tra spese che possono considerarsi
“routinarie” e spese che, viceversa, non possono ritenersi tali. Le prime sono costituite da quegli esborsi che “pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an“. Le seconde spese, che costituiscono una categoria residuale e onnicomprensiva, invece sono “quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione” (Cfr.: Cass. Civ. Sent. n. 11316 del 2011, Cass. Civ. Ord. n. 3584 del 2021). Le spese per l'istruzione dei figli sono da ricondursi alla prima categoria di spese routinarie, così come affermato dalla Corte di Cassazione: “può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, nè a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poichè invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c.c., può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione”
(Cfr.: Cass. Civ. Sent. n. 11316 del 2011 e Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021).
Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale
e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. (cfr. Cass. Ord. N. 7169/2024, in motivazione). In tali casi, la giurisprudenza riconosce quindi l'azionabilità della relativa pretesa in forza esclusivamente del titolo esecutivo originario, cioè della sentenza di divorzio, proprio perché quest'ultima contempla un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi all'esito di operazioni meramente aritmetiche.
6 Ne consegue che il genitore anticipatario è legittimato, in forza del titolo esecutivo in suo possesso,
a precettare le spese ad esso ricollegabili, salvo il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito.
Ebbene, nel caso di specie, premesso che l'appellante non ha mai contestato il titolo né gli esborsi in questione, le spese di iscrizione alla scuola privata dei figli della IG.ra e del IG. CP_1 Parte_1 sono da ricondursi alla categoria delle spese straordinarie dette “routinarie”. Ed invero, come peraltro dimostrato dallo scambio di e-mail prodotto in atti, il IG. era a conoscenza dell'avvenuta Parte_1 iscrizione dei figli all'istituto scolastico privato e, dunque, della sussistenza di una retta da sostenere.
Che tale retta scolastica avesse avuto nel tempo misura differente – come contestato dall'appellante
- risulta irrilevante non essendo necessario che tali spese siano anche preventivabili nel quantum.
Ne consegue che per procedere legittimamente ad esecuzione forzata, anche nel caso di specie, elemento necessario e sufficiente è costituito dall'indicazione di un idoneo titolo esecutivo in base al quale liquidare l'importo azionato e che tale somma possa essere agevolmente determinata anche in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cfr. Cass. Civ. n. 11316 del 2011, anche Cass.
7269/24 sulla sufficienza dell'elencazione delle somme in precetto). Del resto, dalla lettura delle norme del codice di procedura civile in tema di esecuzione forza e, in particolare, dall'art. 480 c.p.c. non si riscontra tra i requisiti di legittimità dell'atto di precetto l'allegazione di una qualche prova della somma pretesa, coerentemente con la stessa natura e funzione dell'atto di rendere manifesta a controparte l'intenzione del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Il precetto notificato dalla IG.ra riportando in una tabella tutti i ratei pagati trimestre per CP_1
trimestre, anno per anno, per ciascuno dei figli, appare ampiamente dettagliato e specificato da consentire alla parte intimata di avere immediatamente contezza dell'entità del debito di cui gli veniva intimato il pagamento e di essere posto nelle condizioni di verificare fin da subito la correttezza delle somme in esso indicate. Proprio per la precisa elencazione degli importi intimati nell'atto di precetto, il caso in esame si differenzia sostanzialmente dalla fattispecie oggetto della sentenza n. 21241 del
2016 richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni, ove, per la mancanza di qualsivoglia precisazione circa la somma pretesa, l'atto di precetto non era in grado di produrre gli effetti suoi propri. Viceversa, nel caso odierno, l'atto di precetto ha raggiunto il suo scopo tipico e non può dirsi aver compresso irreversibilmente la facoltà di difesa del destinatario dell'atto, che ha difatti proposto tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Va infine sottolineato che il primo giudice ha tenuto conto del fatto che la documentazione a riprova del credito azionato è stata prodotta dalla in giudizio, compensando parzialmente le spese di lite. CP_1
Sulla scorta dei principi sopraesposti il primo motivo di appello è da ritenersi infondato e va rigettato.
7 4.2 Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie.
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
Violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ.”, l'appellante ha contestato il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della IG.ra rispetto al recupero delle CP_1
rette scolastiche avendo il sig. contestato che sia stata la stessa a sostenere i relativi Parte_1 CP_1
esborsi. In particolare, secondo l'appellante, l'attestato dell'istituto scolastico di avvenuto pagamento delle rette scolastiche non fornisce la prova che dette rette siano state pagate dalla IG.ra CP_1
Tale doglianza è pretestuosa oltre che infondata, attesa l'assoluta genericità della doglianza che non va a scalfire il dato principale della debenza della propria quota di rette scolastiche dei figli da parte del Ciò che rileva è che è tenuto a contribuire alle spese precettate che la Parte_1 Parte_1 CP_1
asserisce di aver anticipato (e che risultano essere state pagate) e che ad oggi non ha adempiuto al proprio obbligo;
è invece irrilevante ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva che la IG.ra abbia pagato personalmente, con risorse proprie o che abbia ricevuto la provvista da una terza CP_1
persona che ha pagato per lei, essendo incontestato che le rette scolastiche dei due figli della coppia sono state pagate, che nulla ha versato a tale titolo alla scuola o alla moglie, che si era Parte_1
assunta l'onere di anticipare i relativi costi e che, sulla base della sentenza di divorzio, spetta al coniuge anticipatario il diritto a ottenere il rimborso dall'altro genitore che non ha provveduto al pagamento della propria quota delle spese straordinarie relativamente al mantenimento dei figli.
Anche il secondo motivo, pertanto, non merita accoglimento e va rigettato.
4.3 Con il terzo motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti e delle allegazioni di parte;
illogicità manifesta della motivazione;
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; violazione art. 1817 cod. civ.”, l'appellante ha impugnato la sentenza ove afferma che le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente relative all'inesigibilità della somma risultassero poco comprensibili e contraddittorie.
In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice non avrebbe considerato che tra le parti sarebbe in realtà intercorso un contratto di mutuo di scopo mentre non esisterebbe un consenso del all'iscrizione alla scuola privata dei figli, in quanto il consenso era stato Parte_1
prestato subordinatamente all'anticipazione delle spese (ovvero al prestito). Di conseguenza, non è che la non abbia il diritto alla ripetizione, ma non potrebbe pretendere le somme azionando la CP_1
sentenza di divorzio, dovendo prima fissare un termine per la restituzione prima di poter agire nei confronti del mutuatario, a mente dell'art. 1817 c.c.
Il motivo è infondato e pretestuosamente volto a procrastinare il pagamento del debito.
Intanto l'appellante non ha specificamente contestato la parte della motivazione della sentenza laddove il giudice ha ritenuto, sulla base del tenore del messaggio email e del contegno processuale
8 assunto che il sig. “abbia prestato il consenso all'iscrizione delle scuola privata e che tale Parte_1
consenso comprendesse anche la partecipazione alla relativa spesa nella misura determinata dal
Tribunale” (cfr. ag. 5 sent. imp.), pertanto l'acquiescenza prestata a tale accertamento, rende la pronuncia sul punto intangibile.
La tesi della conclusione del contratto di mutuo non trova alcun appiglio in atti, mancando anche il requisito principe di tale fattispecie negoziale, ovvero il requisito della realità con il passaggio del denaro da una parte all'altra. Inoltre, come già ampiamente motivato in relazione al primo motivo di gravame, le somme intimate trovano il proprio fondamento nella sentenza di divorzio, mentre non vi
è prova dell'asserito accordo tra le parti di costituire un contratto di mutuo, che non può certo essere desunto dallo scambio di mail avvenuto tra le parti, nell'ambito del quale emerge unicamente il consenso espresso dalla IG.ra ad anticipare gli esborsi anche per conto del IG. e CP_1 Parte_1
non certo a fornire a questi la provvista di un finanziamento. In definitiva, la ricostruzione operata da parte appellante risulta priva di consistenza giuridica, tanto da giustificare il giudizio del Tribunale della relativa doglianza in termini di contraddittorietà e poca comprensibilità.
Per le ragioni illustrate anche il terzo motivo è infondato e va rigettato.
4.4 Con il quarto motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti e delle allegazioni di parte;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione dell'art. 1175 cod. civ.; violazione art.
112 cod. proc. civ.”, l'appellante ha contestato la sentenza ove respinge l'eccezione relativa all'abusivo frazionamento del credito ritenendola, unitamente a quella oggetto del precedente motivo, illogica e contraddittoria. Sul punto, l'appellante ha ribadito le proprie difese già svolte in primo grado, deducendo, in particolare, che entrambi gli atti di precetto notificatigli dalla IG.ra CP_1
rinverrebbero la propria fonte nel medesimo titolo esecutivo, cioè la sentenza di divorzio.
In tema di abusivo frazionamento del credito, costituisce un principio consolidato quello per cui in presenza di diversi diritti di credito, facenti capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, “le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 4090/2017). Ebbene, quanto al caso di specie, la parte appellata, originaria creditrice, ha specificatamente dedotto la sussistenza di un interesse obiettivo alla separazione dei procedimenti esecutivi, tale da escludere che siffatte azioni si traducano in un abuso dello strumento processuale. Ed invero, se per il credito portato dal secondo atto di precetto (riguardante le spese scolastiche) non è dalle parti posto in dubbio che esso trovi fondamento nella sentenza di divorzio, per la pretesa di cui al primo atto di precetto (riguardante il pagamento dei ratei del mutuo) ciò che è contestato è proprio la validità o meno come titolo esecutivo
9 della citata sentenza di divorzio, essendo questa ricognitiva di un'obbligazione già sorta con un contratto di mutuo fondiario. Stante la diversità delle questioni giuridiche sottese a entrambe le procedure esecutive, la duplicazione di azioni operata dalla IG.ra non appare sorretta da un fine CP_1
emulativo come quello di aggravare la posizione di controparte e non risulta, pertanto, in contrasto con il principio di buona fede.
Per quanto appena esposto, il quarto motivo di gravame è infondato e va rigettato.
5. L'infondatezza dei motivi di gravame proposti da determina dunque, per tutte le Parte_1 ragioni di cui in motivazione, il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'appellata sentenza.
Al rigetto segue la condanna della parte appellante, totalmente soccombente, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte appellata, liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata da parte appellata, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), applicando i parametri medi previsti dal DM n. 147/22 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione (comprensiva dell'udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione)
e decisionale, attesa la media complessità delle questioni trattate.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4034/2024, pubblicata il 11/04/2024, disattesa
[...] ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, €1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1 quater.
Così deciso, in Milano il 25/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Ciriaco
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
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