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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 467/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione invito a regolarizzare Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'invito a regolarizzare notificatogli il 20.2025, di importo pari a 51.576,48€. Parte ricorrente nel limitare le deduzioni esclusivamente ai debiti contributivi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 (di importo pari a 21.647,38€) rappresentava l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti portati dall'invito a regolarizzare del 14 febbraio 2025, notificato a mezzo PEC in data 20 febbraio 2025, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità dell'opposto invito a regolarizzare limitatamente alla parte impugnata, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c”.
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dall'invito a regolarizzare impugnato, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie -termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente gli atti di pagamento inerenti alle pretese contributive Gestione commercianti in discussione, mediante:
- la cartella di pagamento n. 13920100011488077, notificata il 15.9.2011;
- la cartella di pagamento n. 13920110001660889, notificata il 15.9.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000615930, notificata il 13.11.2012. 4.1. Tali notifiche devono ritenersi correttamente eseguite presso l'indirizzo della parte ricorrente, che – come dimostrato dall'Ente di previdenza – è stato modificato con decorrenza dal 3.5.2011.
2 5. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato da questa Autorità Giudicante all'udienza del 10.7.2025, ha documentato di aver inoltrato a parte ricorrente delle richieste di pagamento dirette a interrompere la prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 13920223900063938000, contenente i tre atti di pagamento summenzionati e notificata il 31.5.2023.
6. Tale intimazione di pagamento è l'unica richiesta documentata dal che può CP_2 rilevare in questa sede, perché le altre due segnalano una “mancata consegna”.
7. Sulla base di quanto detto, pertanto, si evince come il termine quinquennale sia abbondantemente prescritto, perché dalla data di notifica degli atti di pagamento suddetti (15.9.2011 e 13.11.2012) e quella di notifica dell'intimazione id pagamento (31.5.2023) sono trascorsi oltre 5 anni.
8. Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dall'invito a regolarizzare impugnato e relativamente agli anni contributivi: 2010, 2011 e 2012;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.100,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 18/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione invito a regolarizzare Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'invito a regolarizzare notificatogli il 20.2025, di importo pari a 51.576,48€. Parte ricorrente nel limitare le deduzioni esclusivamente ai debiti contributivi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 (di importo pari a 21.647,38€) rappresentava l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti portati dall'invito a regolarizzare del 14 febbraio 2025, notificato a mezzo PEC in data 20 febbraio 2025, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità dell'opposto invito a regolarizzare limitatamente alla parte impugnata, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c”.
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dall'invito a regolarizzare impugnato, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie -termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente gli atti di pagamento inerenti alle pretese contributive Gestione commercianti in discussione, mediante:
- la cartella di pagamento n. 13920100011488077, notificata il 15.9.2011;
- la cartella di pagamento n. 13920110001660889, notificata il 15.9.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000615930, notificata il 13.11.2012. 4.1. Tali notifiche devono ritenersi correttamente eseguite presso l'indirizzo della parte ricorrente, che – come dimostrato dall'Ente di previdenza – è stato modificato con decorrenza dal 3.5.2011.
2 5. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato da questa Autorità Giudicante all'udienza del 10.7.2025, ha documentato di aver inoltrato a parte ricorrente delle richieste di pagamento dirette a interrompere la prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 13920223900063938000, contenente i tre atti di pagamento summenzionati e notificata il 31.5.2023.
6. Tale intimazione di pagamento è l'unica richiesta documentata dal che può CP_2 rilevare in questa sede, perché le altre due segnalano una “mancata consegna”.
7. Sulla base di quanto detto, pertanto, si evince come il termine quinquennale sia abbondantemente prescritto, perché dalla data di notifica degli atti di pagamento suddetti (15.9.2011 e 13.11.2012) e quella di notifica dell'intimazione id pagamento (31.5.2023) sono trascorsi oltre 5 anni.
8. Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dall'invito a regolarizzare impugnato e relativamente agli anni contributivi: 2010, 2011 e 2012;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.100,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 18/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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