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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/08/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 22 07 2025, le parti rassegnate le conclusioni , hanno concordemente chiesto che il giudizio venisse definito
a sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza ,
decorsi i termini ex art .281 cpc,VI nella causa iscritta al n.4499/2020 avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv.Luigi Tretola , domiciliata come in atti
ATTORE
contro
- , difeso dall'Avv. Domenicantonio Siniscalchi , domiciliato come in Controparte_1
atti, giusta procura a margine,
CONVENUTO
conclusioni : come da verbale d'udienza del 22 luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”). - AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda proposta dall' attore è accolta per quanto di ragione
Verificata la regolarità procedurale del giudizio proposto, disposta la acquisizione documentale
,nominato un consulente tecnico d'ufficio per valutazione della congruità dei danni lamentati e sue conseguenze economiche ,il giudizio è stato trattenuto in decisione con ai sensi dell' art. 281 cpc.VI
*********************************
QUESTIONI PRELIMINARI.
Non coglie nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla parte convenuta afferente la intempestività dell'atto introduttivo in riassunzione per decadenza dei termini processuali disposti in subiecta materia.
A mente dell'art.11 comma 2 del codice del processo amministrativo, infatti, la norma dispone che
..” Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato…”
Trattasi, pertanto, di una ipotesi di” translatio iudicii” a seguito della declinazione attinente la giurisdizione del primo giudice individuato la cui applicazione processuale, oltre ad essere stigmatizzata dalla norma dispositiva, viene compitamente richiamata nella pronunzia della sentenza sì come emessa il 18 06 2019 dal Tar Napoli.
Ciò posto, a seguito della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda appare fondata la tesi difensiva attorea supportata dalle deduzioni esposte nel corpo del primo termine di cui all'art. 183 cpc a mente delle quali la decisione sulla giurisdizione , pubblicata il 3.9.2019 , in assenza di notifica per il decorso del termine breve, è passata in giudicato il 3.03.2020.
Da cotal contesto temporale, dunque, decorrevano i termini per la riassunzione.
Orbene, vista la sospensione straordinaria per Covid-19 (dal 9.03.2020 al 11.05.2020), nonché della sospensione feriale (dal 01.08.2020 al 31.08.2020), il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione risulta il 7.09.2020.
Ne consegue che, essendo la citazione stata notificata il 31.07.2020, la stessa deve considerarsi tempestiva.
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto vantato.
All'uopo , la formulazione della domanda proposta postula l'applicazione pedissequa dell'art. 2946
c.c. a mente del quale ..” Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni..”
Resta, pertanto, da coordinare a prefata disposizione con altra norma codicistica ( art 2935 c.c.) la quale declina che ..” La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere..”.
All'uopo, come desumibile dalla lettura degli atti di causa, il diritto al risarcimento fonda la propria legittimità frutto sulla sentenza n. 5828/2013 del 6.12.2013 con cui il Consiglio di Stato ha annullato le delibere n. 18/2005 e n. 30/2005, nonché la conseguente convenzione (del 11.11.2005) tra Comune e Cooperativa, evidenziando diversi profili di illegittimità.
Ergo, è dalla data di pubblicazione della sentenza n. 5828/2013 del Consiglio di Stato che devono calcolarsi i termini per un'eventuale prescrizione dell'azione risarcitoria , tenuto conto che il presente giudizio risulta iscritto a ruolo il 04 08 2020, conseguendone il rigetto della prefata allegazione difensiva.
V' è più che, parte attrice del processo, ha tempestivamente sollevato l'eccezione di tardività della ragione ostativa preliminare al diritto in quanto vantata solo nella attuale comparsa di costituzione e risposta, conseguendone, in assenza di prese di posizioni rilevanti ex adverso, la irricevibililtà della stessa , costituendo la traslatio iudicis una ipotesi di mero spostamento del giudizio dal primigenio giudice adito carente di giurisdizione a quello correttamente individuato secondo i criteri statuiti del provvedimento statuente la definitiva cognizione della causa.
NEL MERITO.
Risulta del tutto condivisibile l'orientamento adottato dal Tribunale Amministrativo con sentenza n. 4440-2019 a fronte della quale si è statuito che la lesione dell'affidamento incide su un diritto soggettivo, che è autonomo e distinto rispetto alla posizione soggettiva violata dal provvedimento.
Per tale ragione, la questione non può essere devoluta al giudice amministrativo in quanto, perché sussista la giurisdizione del G.A. ,occorre che la causa petendi riguardi l'esercizio del potere amministrativo.
Di contro, ciò non si verifica allorché la causa del pregiudizio patito risieda nell'illiceità del comportamento della P.A. a prescindere dal modo in cui il potere sia stato esercitato (v. Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza 19 gennaio 2023, n. 1567: in tal senso anche Cass. SS.
UU. 8236/2020).
La suprema Corte, infatti, ha ravvisato una responsabilità inquadrabile nello schema della responsabilità da contatto sociale, come fatto idoneo a produrre obbligazioni (ex art. 1173 c.c.).
Tale responsabilità riguarda sia il caso in cui non sia stato emanato alcun provvedimento e l'affidamento del privato sia riposto in una condotta della P.A.,
sia il caso in cui il danno derivi dall'emanazione e dal successivo annullamento del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato.
Lo stesso Supremo Consesso , poi, precisa che l'affidamento rilevante ai fini della responsabilità della Pubblica Amministrazione consiste in una “situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica”.
Occorre, pertanto, configurare la fattispecie dedotta in giudizio inserendola in un alveo distinto dalla responsabilità extracontrattuale o contrattuale in senso proprio, configurandosi come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato (Cass. SS. UU. 8236/2020; Cass.
32314/2018; Cass. 24438/2011).
Tale fattispecie fonda la propria sussistenza nella «delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, e fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale».
Occorre, cioè, che l'atto posto in essere dall'amministrazione comunale sia viziato da un errore interpretativo che ha portato all'annullamento dello stesso. Inoltre, che sia stato acclarato che i funzionari del Comune, nei contatti con la il soggetto leso , abbiano fornito rassicurazioni sulla validità degli atti compiuti.
In sintesi, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa, deve avere, quale presupposto ,il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A.
Disaminando, pertanto, gli atti di causa , occorre evidenziare che il convenuto risulta il CP_1 soggetto giuridico cui compete l'individuazione delle aree e l'approvazione del relativo piano attuativo PEEP (ex art. 51 L. 865/71), con conseguenti dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, l'apposizione del vincolo espropriativo, approvazione dello schema di convenzione ed assegnazione ad un soggetto attuatore.
Tanto risulta postulato con con le delibere del n. 18/2005 e n. 30/2005 del Consiglio Comunale di e la conseguente convenzione tra il Comune e la . CP_1 Parte_1
Si è, infatti, accertato in sede giudiziale (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 5828/2013) la mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari delle aree interessate dalle delibere n. 18/2005 e n. 30/2005 relative al PEEP, atteso che dalle dette deliberazioni derivava la localizzazione dell'intervento e, dunque, la sottoposizione a vincolo espropriativo nonchè l' errore dell'Ente anche per la mancata individuazione della titolarità del fondo dei sigg.ri . Pt_2
Risulta, altresì, l'omessa indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni per l'intervento approvato, oltre che l'omessa preventiva acquisizione del necessario parere del Genio Civile, stante il rischio sismico dell'area oggetto di intervento.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che la revisione della decisione del Tribunale di prime cure , richiamando orientamento giurisprudenziali consolidati, ha stigmatizzato che l'adozione di provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente convenuto, poi dichiarati illegittimi, abbia configurato una classica ipotesi di affidamento incolpevole nei confronti del soggetto leso il quale , di conseguenza, ha patito lesioni di natura pregiudizievole in termini economici. Ne consegue che la attrice del processo è stata beneficiaria degli atti comunali poi Parte_1
dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato, in una posizione del tutto estranea alla loro adozione .
Tanto ha fatto venir meno l'intento costitutivo della prefata cooperativa che era quello di realizzare case popolari per assegnarle ai propri soci, ovvero, di un programma edilizio resosi irrealizzabile in conseguenza dell'annullamento ( incolpevole nei confronti della stessa) degli atti prodromici dispositivi del progetto.
Ritenuta, pertanto, fondata la domanda espressa in punto di diritto occorre esaminare il compendio istruttorio che, essendo di natura prettamente documentale, si fonda unicamente sugli atti posti a corredo della istanza giudiziale sfociante nel presente giudizio.
Ciò posto, denegata ogni altra richiesta istruttoria in sede orale, questo giudice deve condividere la scelta , adottata dal Tribunale in diversa composizione, di nominare un perito a cui indirizzare , con idonei quesiti, l'indagine sulla fondatezza delle singole poste di credito vantate dalla parte attrice del processo.
All'uopo l'incarico peritale veniva affidato alla cure dell'Ing. , il quale, nel Persona_1
rispondere compitamente ai quesiti posti predisponeva un elaborato peritale soddisfacente sia in ordine alla metodologia adottata che per la chiarezza e coerenza dei responsi resi.
Va segnalo, all'uopo, che il perito si sia correttamente limitato a considerare non solo i crediti derivanti da fatture pagate ai vari consulenti aditi ( tanto rispondendo al quesito n. 1 ) bensì tenendo conto del lasso temporale degli stessi che devono necessariamente ricadere in una fase antecedente all'annullamento delle delibere comunali.
La somma matematica di queste prime poste di credito ammonta, pertanto, ad € 67.620,00.
Passando al responso del secondo quesito il ctu verifica l'esatto importo delle caparre nei contratti preliminari di compravendita sottoscritti coi proprietari dei terreni ubicati nell'ambito dell'area assegnata in alla stessa poi decaduti in esito all'annullamento degli atti CP_1 Parte_1
comunali.
A pagina 12 dell'elaborato peritale l'esperto evidenzia che ..” Dalla consultazione della documentazione agli atti, effettivamente è stata rilevata la sottoscrizione dei suddetti contratti di compravendita..”elencando e riportando in copia anche gli assegni comprovanti i singoli esborsi accolati. Il totale di tale singole partite economiche ammonta ad € 50.250,00, somma certificata dai riscontri bancari tenuti con i singoli istituti di credito ove sono avvenute le transazioni ( v. pag. 17 dell'elaborato peritale).
Circa, poi, la sussistenza di ulteriori “spese vive varie” sostenute dalla in attuazione Parte_1 degli illegittimi atti comunali e poi andate perse a seguito dell'annullamento degli stessi il consulente, a pag. 18, enuncia che ..” Dalla consultazione della documentazione agli atti, è stata rilevata la ricevuta di pagamento per i diritti di rogito di importo di € 1.184,66 ed un solo bollettino per la richiesta del certificato urbanistico per un importo totale di € 126,00, di cui € 125,00 per il certificato ed € 1,00 di spese bollettino: entrambi i suddetti pagamenti sono stati eseguiti a favore delle Tesoreria del , per un totale di spese varie sostenute di € 1.310,66…” Controparte_1
Vengono, poi, elencate ulteriori fonti di spese attinenti a comunicazioni tracciate di copie di raccomandate verso i proprietari dei terreni espropriati ed una visura per un totale di costi sostenuti di €143,15.
Il quesito 4, di contro, afferisce alla “.. esatta quantificazione delle quote e degli acconti degli ex soci (nello specifico riguardanti i contratti di prenotazione di alloggio con la Parte_1
nell'ambito del programma edilizio in )..”
[...] CP_1
All'uopo il ctu precisa che ..” In citazione è indicato che, a seguito dei contratti di prenotazione di alloggio nell'ambito del programma edilizio in stipulati con gli ex soci, Questi hanno CP_1 versato alla Cooperativa attorea la somma totale € 105.000,000; dopodiché, a seguito dell'annullamento del suddetto programma, gli stessi ex associati hanno presentato la lettera di dimissione e contestualmente hanno richiesto indietro le somme versate, ricevendo però dalla la restituzione totale di solo € 15.000,00, nonché la società attorea è Parte_1 ancora debitrice di ulteriori € 90.000,00..” ( pag. 21).
Precisa, altresì, il consente che ..” Pertanto, stando alla documentazione in atti, le quote versate dagli ex soci alla per il programma edilizio in sommano Parte_1 CP_1 in totale a € 105.000,00 di cui € 30.000,00 versate da € 30.000,00 versate da , Per_2 Pt_3
€ 15.000,00 versate da
€ 30.000,00 versate . Mentre, il totale degli acconti restituiti dalla società Per_3 Per_4
attorea agli ex soci sommano a € 15.000,00, di cui € 5.000,00 pagati il 10 gennaio 2018 a
[...] , € 5.000,00 pagati il 16 gennaio 2018 a e € 5.000,00 Persona_5 Persona_6
pagati il 5 febbraio 2018 a Persona_7
Allo stato attuale, la è ancora debitrice nei confronti degli ex soci di € Parte_1
90.000,00, di cui 25.000,00 da dare a € 25.000,00 da dare a , € 10.000,00 da Per_2 Pt_3 dare a € 30.000,00 da dare a . Per_3 Per_4
Il quesito n 5 , invece, determina le spese di gestione e amministrative sostenute dalla Parte_1
per la realizzazione del programma di Cicciano.
Conclude il consulente che ..” Diversamente alla somma indicata in citazione di € 52.505,42, considerando le suddette fatture rilevate agli atti, per le spese di gestione e amministrative è stata quantificata la somma totale di € 105.661,82 (€ 49.332,56 relative alle fatture di pagamento per la
Dott.ssa e € 56.329,26 per le fatture di pagamento per il Rag. Persona_8 [...]
, con un netto a pagare di € 92.047,88: considerando che le suddette fatture hanno tutte Per_9
una descrizione generica, non è possibile specificamente discriminare quelle a cui si riferisce la parte attrice in citazione (cioè non è possibile quale di esse si riferiscono ai fatti di causa e quale invece sono relativa ad altre spese non relative al corrente processo).
Il quesito n 6 , poi, affronta 'ammontare totale delle spese legali pagate dalla in Parte_1 relazione al programma di Cicciano, poi non attuato, a seguito dell'annullamento degli atti comunali.
A pag. 27 il perito afferma che ..” Dalla consultazione dell'ampia documentazione agli atti, sono stati individuate numerose fatture di pagamento per diverse consulenze legali.. ( omissis)... In conclusione, considerate le fatture agli atti, l'ammontare totale delle spese legali sostenute dalla è di in € 60.351,28, con un netto a pagare di € 50.994,95. Parte_1
Dirimente, poi, risulta la conclusione che , di fatto , totalizza il complessivo delle spese sostenute dalla a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi precisando che..” Mentre, in Parte_1
merito alle quote pagate dagli ex soci, per il programma residenziale del comune di CP_1
questi (cioè gli ex soci) hanno versato alla società attorea la somma totale € 105.000,00 e ad oggi hanno ricevuto solo la somma totale di € 15.000,00, nonché la società attorea è ancora debitrice nei confronti degli ex soci di € 90.000,00. È doveroso però fare una precisazione: diversamente dalle suddette spese indicate nei punti da A. ad
E., le quote versate dagli ex soci non possono essere considerate dei costi in quanto esse (cioè le somme versate) sono trattenute dalla società attorea o, al limite, sono state Parte_1
utilizzare per le suddette spese tecniche/legali/amministrative/compravendita (cioè quelle indicate nei punti da A. ad E.) le quali sono state già quantificate.
Pertanto, fatta la suddetta doverosa premessa, a seguito della adozione della delibera Provinciale n.
103/06, nonché a causa della condotta omissiva del convenuto , la Controparte_1
ha sostenuto invano il costo totale di € 239.338,87 (per le spese Parte_1 gestionali è stata considerata la somma indicata in citazione di € 52.505,42)…”
Cotal conclusioni appaiono del tutto condivisibili nella misura in cui il riscontro documentale è stato effettuato in sede di verifica contabile delle singole somme portate dalle giustificazioni
“cartolari” emerse in corso di accertamento, non potendo il perito considerare altra modalità che quella corrispondenza tra la richiesta espressa nel libello introduttivo e la presenza giustificativa della pretesa economica.
In sintesi, la domanda è fondata, per quanto di ragione , ma limitatamente a quanto riscontrato dal consulente tecnico in caricato, dovendosi correttamente limitare il petitum processuale riportandolo nell'alveo della somma accertata di € 239.338,87, a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
Infine, in merito al regime delle spese di giudizio e di consulenza tecnica , questa restano a carico definitivo della parte soccombente ai sensi dell'art 91 cpc, per quanto rimodulati in proporzione della minor somma accertata in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4499/2020 così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione;
dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto come da motivazione;
condanna, per lo effetto, il in persona del Sindaco p.t. , al pagamento ,in favore della Controparte_1 parte attorea, della somma di € 239.338,87 , oltre interessi di legge decorrenti dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata;
condanna, il prefato convenuto, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in € 14.103,00, oltre accessori di legge , con attribuzione ex art. 93 cpc.
pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 04 /08/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata
a sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza ,
decorsi i termini ex art .281 cpc,VI nella causa iscritta al n.4499/2020 avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv.Luigi Tretola , domiciliata come in atti
ATTORE
contro
- , difeso dall'Avv. Domenicantonio Siniscalchi , domiciliato come in Controparte_1
atti, giusta procura a margine,
CONVENUTO
conclusioni : come da verbale d'udienza del 22 luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”). - AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda proposta dall' attore è accolta per quanto di ragione
Verificata la regolarità procedurale del giudizio proposto, disposta la acquisizione documentale
,nominato un consulente tecnico d'ufficio per valutazione della congruità dei danni lamentati e sue conseguenze economiche ,il giudizio è stato trattenuto in decisione con ai sensi dell' art. 281 cpc.VI
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QUESTIONI PRELIMINARI.
Non coglie nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla parte convenuta afferente la intempestività dell'atto introduttivo in riassunzione per decadenza dei termini processuali disposti in subiecta materia.
A mente dell'art.11 comma 2 del codice del processo amministrativo, infatti, la norma dispone che
..” Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato…”
Trattasi, pertanto, di una ipotesi di” translatio iudicii” a seguito della declinazione attinente la giurisdizione del primo giudice individuato la cui applicazione processuale, oltre ad essere stigmatizzata dalla norma dispositiva, viene compitamente richiamata nella pronunzia della sentenza sì come emessa il 18 06 2019 dal Tar Napoli.
Ciò posto, a seguito della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda appare fondata la tesi difensiva attorea supportata dalle deduzioni esposte nel corpo del primo termine di cui all'art. 183 cpc a mente delle quali la decisione sulla giurisdizione , pubblicata il 3.9.2019 , in assenza di notifica per il decorso del termine breve, è passata in giudicato il 3.03.2020.
Da cotal contesto temporale, dunque, decorrevano i termini per la riassunzione.
Orbene, vista la sospensione straordinaria per Covid-19 (dal 9.03.2020 al 11.05.2020), nonché della sospensione feriale (dal 01.08.2020 al 31.08.2020), il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione risulta il 7.09.2020.
Ne consegue che, essendo la citazione stata notificata il 31.07.2020, la stessa deve considerarsi tempestiva.
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto vantato.
All'uopo , la formulazione della domanda proposta postula l'applicazione pedissequa dell'art. 2946
c.c. a mente del quale ..” Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni..”
Resta, pertanto, da coordinare a prefata disposizione con altra norma codicistica ( art 2935 c.c.) la quale declina che ..” La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere..”.
All'uopo, come desumibile dalla lettura degli atti di causa, il diritto al risarcimento fonda la propria legittimità frutto sulla sentenza n. 5828/2013 del 6.12.2013 con cui il Consiglio di Stato ha annullato le delibere n. 18/2005 e n. 30/2005, nonché la conseguente convenzione (del 11.11.2005) tra Comune e Cooperativa, evidenziando diversi profili di illegittimità.
Ergo, è dalla data di pubblicazione della sentenza n. 5828/2013 del Consiglio di Stato che devono calcolarsi i termini per un'eventuale prescrizione dell'azione risarcitoria , tenuto conto che il presente giudizio risulta iscritto a ruolo il 04 08 2020, conseguendone il rigetto della prefata allegazione difensiva.
V' è più che, parte attrice del processo, ha tempestivamente sollevato l'eccezione di tardività della ragione ostativa preliminare al diritto in quanto vantata solo nella attuale comparsa di costituzione e risposta, conseguendone, in assenza di prese di posizioni rilevanti ex adverso, la irricevibililtà della stessa , costituendo la traslatio iudicis una ipotesi di mero spostamento del giudizio dal primigenio giudice adito carente di giurisdizione a quello correttamente individuato secondo i criteri statuiti del provvedimento statuente la definitiva cognizione della causa.
NEL MERITO.
Risulta del tutto condivisibile l'orientamento adottato dal Tribunale Amministrativo con sentenza n. 4440-2019 a fronte della quale si è statuito che la lesione dell'affidamento incide su un diritto soggettivo, che è autonomo e distinto rispetto alla posizione soggettiva violata dal provvedimento.
Per tale ragione, la questione non può essere devoluta al giudice amministrativo in quanto, perché sussista la giurisdizione del G.A. ,occorre che la causa petendi riguardi l'esercizio del potere amministrativo.
Di contro, ciò non si verifica allorché la causa del pregiudizio patito risieda nell'illiceità del comportamento della P.A. a prescindere dal modo in cui il potere sia stato esercitato (v. Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza 19 gennaio 2023, n. 1567: in tal senso anche Cass. SS.
UU. 8236/2020).
La suprema Corte, infatti, ha ravvisato una responsabilità inquadrabile nello schema della responsabilità da contatto sociale, come fatto idoneo a produrre obbligazioni (ex art. 1173 c.c.).
Tale responsabilità riguarda sia il caso in cui non sia stato emanato alcun provvedimento e l'affidamento del privato sia riposto in una condotta della P.A.,
sia il caso in cui il danno derivi dall'emanazione e dal successivo annullamento del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato.
Lo stesso Supremo Consesso , poi, precisa che l'affidamento rilevante ai fini della responsabilità della Pubblica Amministrazione consiste in una “situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica”.
Occorre, pertanto, configurare la fattispecie dedotta in giudizio inserendola in un alveo distinto dalla responsabilità extracontrattuale o contrattuale in senso proprio, configurandosi come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato (Cass. SS. UU. 8236/2020; Cass.
32314/2018; Cass. 24438/2011).
Tale fattispecie fonda la propria sussistenza nella «delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, e fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale».
Occorre, cioè, che l'atto posto in essere dall'amministrazione comunale sia viziato da un errore interpretativo che ha portato all'annullamento dello stesso. Inoltre, che sia stato acclarato che i funzionari del Comune, nei contatti con la il soggetto leso , abbiano fornito rassicurazioni sulla validità degli atti compiuti.
In sintesi, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa, deve avere, quale presupposto ,il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A.
Disaminando, pertanto, gli atti di causa , occorre evidenziare che il convenuto risulta il CP_1 soggetto giuridico cui compete l'individuazione delle aree e l'approvazione del relativo piano attuativo PEEP (ex art. 51 L. 865/71), con conseguenti dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, l'apposizione del vincolo espropriativo, approvazione dello schema di convenzione ed assegnazione ad un soggetto attuatore.
Tanto risulta postulato con con le delibere del n. 18/2005 e n. 30/2005 del Consiglio Comunale di e la conseguente convenzione tra il Comune e la . CP_1 Parte_1
Si è, infatti, accertato in sede giudiziale (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 5828/2013) la mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari delle aree interessate dalle delibere n. 18/2005 e n. 30/2005 relative al PEEP, atteso che dalle dette deliberazioni derivava la localizzazione dell'intervento e, dunque, la sottoposizione a vincolo espropriativo nonchè l' errore dell'Ente anche per la mancata individuazione della titolarità del fondo dei sigg.ri . Pt_2
Risulta, altresì, l'omessa indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni per l'intervento approvato, oltre che l'omessa preventiva acquisizione del necessario parere del Genio Civile, stante il rischio sismico dell'area oggetto di intervento.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che la revisione della decisione del Tribunale di prime cure , richiamando orientamento giurisprudenziali consolidati, ha stigmatizzato che l'adozione di provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente convenuto, poi dichiarati illegittimi, abbia configurato una classica ipotesi di affidamento incolpevole nei confronti del soggetto leso il quale , di conseguenza, ha patito lesioni di natura pregiudizievole in termini economici. Ne consegue che la attrice del processo è stata beneficiaria degli atti comunali poi Parte_1
dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato, in una posizione del tutto estranea alla loro adozione .
Tanto ha fatto venir meno l'intento costitutivo della prefata cooperativa che era quello di realizzare case popolari per assegnarle ai propri soci, ovvero, di un programma edilizio resosi irrealizzabile in conseguenza dell'annullamento ( incolpevole nei confronti della stessa) degli atti prodromici dispositivi del progetto.
Ritenuta, pertanto, fondata la domanda espressa in punto di diritto occorre esaminare il compendio istruttorio che, essendo di natura prettamente documentale, si fonda unicamente sugli atti posti a corredo della istanza giudiziale sfociante nel presente giudizio.
Ciò posto, denegata ogni altra richiesta istruttoria in sede orale, questo giudice deve condividere la scelta , adottata dal Tribunale in diversa composizione, di nominare un perito a cui indirizzare , con idonei quesiti, l'indagine sulla fondatezza delle singole poste di credito vantate dalla parte attrice del processo.
All'uopo l'incarico peritale veniva affidato alla cure dell'Ing. , il quale, nel Persona_1
rispondere compitamente ai quesiti posti predisponeva un elaborato peritale soddisfacente sia in ordine alla metodologia adottata che per la chiarezza e coerenza dei responsi resi.
Va segnalo, all'uopo, che il perito si sia correttamente limitato a considerare non solo i crediti derivanti da fatture pagate ai vari consulenti aditi ( tanto rispondendo al quesito n. 1 ) bensì tenendo conto del lasso temporale degli stessi che devono necessariamente ricadere in una fase antecedente all'annullamento delle delibere comunali.
La somma matematica di queste prime poste di credito ammonta, pertanto, ad € 67.620,00.
Passando al responso del secondo quesito il ctu verifica l'esatto importo delle caparre nei contratti preliminari di compravendita sottoscritti coi proprietari dei terreni ubicati nell'ambito dell'area assegnata in alla stessa poi decaduti in esito all'annullamento degli atti CP_1 Parte_1
comunali.
A pagina 12 dell'elaborato peritale l'esperto evidenzia che ..” Dalla consultazione della documentazione agli atti, effettivamente è stata rilevata la sottoscrizione dei suddetti contratti di compravendita..”elencando e riportando in copia anche gli assegni comprovanti i singoli esborsi accolati. Il totale di tale singole partite economiche ammonta ad € 50.250,00, somma certificata dai riscontri bancari tenuti con i singoli istituti di credito ove sono avvenute le transazioni ( v. pag. 17 dell'elaborato peritale).
Circa, poi, la sussistenza di ulteriori “spese vive varie” sostenute dalla in attuazione Parte_1 degli illegittimi atti comunali e poi andate perse a seguito dell'annullamento degli stessi il consulente, a pag. 18, enuncia che ..” Dalla consultazione della documentazione agli atti, è stata rilevata la ricevuta di pagamento per i diritti di rogito di importo di € 1.184,66 ed un solo bollettino per la richiesta del certificato urbanistico per un importo totale di € 126,00, di cui € 125,00 per il certificato ed € 1,00 di spese bollettino: entrambi i suddetti pagamenti sono stati eseguiti a favore delle Tesoreria del , per un totale di spese varie sostenute di € 1.310,66…” Controparte_1
Vengono, poi, elencate ulteriori fonti di spese attinenti a comunicazioni tracciate di copie di raccomandate verso i proprietari dei terreni espropriati ed una visura per un totale di costi sostenuti di €143,15.
Il quesito 4, di contro, afferisce alla “.. esatta quantificazione delle quote e degli acconti degli ex soci (nello specifico riguardanti i contratti di prenotazione di alloggio con la Parte_1
nell'ambito del programma edilizio in )..”
[...] CP_1
All'uopo il ctu precisa che ..” In citazione è indicato che, a seguito dei contratti di prenotazione di alloggio nell'ambito del programma edilizio in stipulati con gli ex soci, Questi hanno CP_1 versato alla Cooperativa attorea la somma totale € 105.000,000; dopodiché, a seguito dell'annullamento del suddetto programma, gli stessi ex associati hanno presentato la lettera di dimissione e contestualmente hanno richiesto indietro le somme versate, ricevendo però dalla la restituzione totale di solo € 15.000,00, nonché la società attorea è Parte_1 ancora debitrice di ulteriori € 90.000,00..” ( pag. 21).
Precisa, altresì, il consente che ..” Pertanto, stando alla documentazione in atti, le quote versate dagli ex soci alla per il programma edilizio in sommano Parte_1 CP_1 in totale a € 105.000,00 di cui € 30.000,00 versate da € 30.000,00 versate da , Per_2 Pt_3
€ 15.000,00 versate da
€ 30.000,00 versate . Mentre, il totale degli acconti restituiti dalla società Per_3 Per_4
attorea agli ex soci sommano a € 15.000,00, di cui € 5.000,00 pagati il 10 gennaio 2018 a
[...] , € 5.000,00 pagati il 16 gennaio 2018 a e € 5.000,00 Persona_5 Persona_6
pagati il 5 febbraio 2018 a Persona_7
Allo stato attuale, la è ancora debitrice nei confronti degli ex soci di € Parte_1
90.000,00, di cui 25.000,00 da dare a € 25.000,00 da dare a , € 10.000,00 da Per_2 Pt_3 dare a € 30.000,00 da dare a . Per_3 Per_4
Il quesito n 5 , invece, determina le spese di gestione e amministrative sostenute dalla Parte_1
per la realizzazione del programma di Cicciano.
Conclude il consulente che ..” Diversamente alla somma indicata in citazione di € 52.505,42, considerando le suddette fatture rilevate agli atti, per le spese di gestione e amministrative è stata quantificata la somma totale di € 105.661,82 (€ 49.332,56 relative alle fatture di pagamento per la
Dott.ssa e € 56.329,26 per le fatture di pagamento per il Rag. Persona_8 [...]
, con un netto a pagare di € 92.047,88: considerando che le suddette fatture hanno tutte Per_9
una descrizione generica, non è possibile specificamente discriminare quelle a cui si riferisce la parte attrice in citazione (cioè non è possibile quale di esse si riferiscono ai fatti di causa e quale invece sono relativa ad altre spese non relative al corrente processo).
Il quesito n 6 , poi, affronta 'ammontare totale delle spese legali pagate dalla in Parte_1 relazione al programma di Cicciano, poi non attuato, a seguito dell'annullamento degli atti comunali.
A pag. 27 il perito afferma che ..” Dalla consultazione dell'ampia documentazione agli atti, sono stati individuate numerose fatture di pagamento per diverse consulenze legali.. ( omissis)... In conclusione, considerate le fatture agli atti, l'ammontare totale delle spese legali sostenute dalla è di in € 60.351,28, con un netto a pagare di € 50.994,95. Parte_1
Dirimente, poi, risulta la conclusione che , di fatto , totalizza il complessivo delle spese sostenute dalla a seguito dell'annullamento degli atti amministrativi precisando che..” Mentre, in Parte_1
merito alle quote pagate dagli ex soci, per il programma residenziale del comune di CP_1
questi (cioè gli ex soci) hanno versato alla società attorea la somma totale € 105.000,00 e ad oggi hanno ricevuto solo la somma totale di € 15.000,00, nonché la società attorea è ancora debitrice nei confronti degli ex soci di € 90.000,00. È doveroso però fare una precisazione: diversamente dalle suddette spese indicate nei punti da A. ad
E., le quote versate dagli ex soci non possono essere considerate dei costi in quanto esse (cioè le somme versate) sono trattenute dalla società attorea o, al limite, sono state Parte_1
utilizzare per le suddette spese tecniche/legali/amministrative/compravendita (cioè quelle indicate nei punti da A. ad E.) le quali sono state già quantificate.
Pertanto, fatta la suddetta doverosa premessa, a seguito della adozione della delibera Provinciale n.
103/06, nonché a causa della condotta omissiva del convenuto , la Controparte_1
ha sostenuto invano il costo totale di € 239.338,87 (per le spese Parte_1 gestionali è stata considerata la somma indicata in citazione di € 52.505,42)…”
Cotal conclusioni appaiono del tutto condivisibili nella misura in cui il riscontro documentale è stato effettuato in sede di verifica contabile delle singole somme portate dalle giustificazioni
“cartolari” emerse in corso di accertamento, non potendo il perito considerare altra modalità che quella corrispondenza tra la richiesta espressa nel libello introduttivo e la presenza giustificativa della pretesa economica.
In sintesi, la domanda è fondata, per quanto di ragione , ma limitatamente a quanto riscontrato dal consulente tecnico in caricato, dovendosi correttamente limitare il petitum processuale riportandolo nell'alveo della somma accertata di € 239.338,87, a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
Infine, in merito al regime delle spese di giudizio e di consulenza tecnica , questa restano a carico definitivo della parte soccombente ai sensi dell'art 91 cpc, per quanto rimodulati in proporzione della minor somma accertata in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4499/2020 così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione;
dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto come da motivazione;
condanna, per lo effetto, il in persona del Sindaco p.t. , al pagamento ,in favore della Controparte_1 parte attorea, della somma di € 239.338,87 , oltre interessi di legge decorrenti dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata;
condanna, il prefato convenuto, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in € 14.103,00, oltre accessori di legge , con attribuzione ex art. 93 cpc.
pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 04 /08/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata