Articolo 1 della Legge 28 giugno 1977, n. 393
Articolo 2
Versione
28 luglio 1977
Art. 1.

Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 , sono stabilite come segue, con effetto dal 1° gennaio 1976, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:
incaricati marittimi ................................... L. 1.094.400 delegati di spiaggia ................................... L. 842.400
Gli aspiranti alla nomina ad incarico marittimo ed a delegato di spiaggia dovranno essere di eta' non superiore ai 62 anni.
Entrata in vigore il 28 luglio 1977