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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4352/2022 R.G., promossa da: nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. LAZZARA RITA , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: post atp invalidità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2022, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 596/21, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine l'assegno mensile di assistenza;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una invalidità totale o in misura pari o superiore al 74% sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida o invalida in misura pari o superiore al 74% sin dalla CP_ data della domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda principale è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
Oggetto della domanda subordinata è il beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Il c.t.u., descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la ricorrente risulta affetta afferma espressamente che le comportano una invalidità civile nella misura del 70 % dalla data della presentazione dell'istanza amministrativa, sicché ad essa non compete la pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza.
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni Parte_1
sanitarie legittimanti la pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 09/12/2022 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara che è invalido civile nella misura del 70% con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa e non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti né la pensione di inabilità e né l'assegno mensile di assistenza;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 06/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena