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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2240 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 20.05.1958 e (c.f. Controparte_1
) nata a [...] il [...], entrambi con C.F._2
l'avv. Concetta Cancelliere e con l'avv. Ennio Moneti (pec domiciliazione: ) Email_1
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. nato a Controparte_2 C.F._3
IN (PA) il 21.07.1944 e (c.f. CP_3
nata a [...] il [...] entrambi con C.F._4
l'Avv. Maurizio Gaglio (pec domiciliazione:
Email_2
RESISTENTI
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 – decies e ss. c.p.c. depositato in data
27.12.2023 i ricorrenti in epigrafe indicati espongono:
i) di aver acquistato, in data 31.08.2021, da e CP_3
, un immobile sito in Contrada Fraginesi – Controparte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Castellammare del Golfo identificato al catasto al foglio 39- mappa
547 sub 1, categoria A7, classe 2, vani 6 (atto a firma del notaio
, Rep. 1908); Persona_1
ii) di aver constatato, successivamente all'acquisto, che l'immobile in questione presentava vizi occulti tanto gravi da impedirne ai proprietari l'occupazione ai fini abitativi, che sono stati denunciati ai venditori con formale lettera di diffida del 28-
30.09.2022;
iii) di aver incardinato, nei confronti delle medesime parti,
procedimento di ATP (R.G. n. 1897/2022 di questo Tribunale), al fine di accertare l'effettivo stato dell'immobile, dei vizi e delle cause,
all'esito del quale il CTU, nella propria relazione finale, ha rilevato:
“1) … presenza massiva di umidità, con formazione di muffe ed
efflorescenze sulla quasi totalità delle superfici parietali dei muri portanti
in particolar modo, quelli perimetrali;
2) Segni di dissesto alle murature
portanti, caratterizzato dalla presenza di evidenti e gravi lesioni passanti,
originate dall'abbassamento del piano di posa del corpo di fabbrica, per
cedimento del piano fondale e, per il probabile smottamento del terreno
sottostante la fondazione;
3) Segni di dissesto alle strutture verticali
(pilastri) di sostegno alla tettoia in legno antistante il prospetto nord,
danneggiati al piede a causa della presenza costante di umidità di risalita;
4) Segni di dissesto in copertura sia sul manto che sulla struttura portante
(travi e tavolato) in avanzato stato di ammaloramento;
5) Segni di dissesto
alla pavimentazione sia interna che esterna, causa da imputare ai continui
movimenti della struttura, dovuti alla precaria condizione di equilibrio del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
piano di posa dell'intero corpo di fabbrica.
… i danni visionati si ritiene derivino da una sconnessione a livello fondale
della fondazione stessa, insufficiente a garantire solidità al fabbricato, in
relazione al terreno sottostante… con assoluta probabilità il cambiamento
climatico, che provoca piogge improvvise e temporalesche, non consente
l'assorbimento in profondità dell'acqua piovana la quale ha provocato
pressioni considerevoli a livello più superficiale creando tensioni non
sopportabili dalle fondazioni dell'edificio”.
In forza di tali fatti i ricorrenti chiedono accertarsi la responsabilità dei venditori ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c. e, per l'effetto la loro condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti, quantificati in euro 47.677,69.
Si sono tempestivamente costituiti i resistenti CP_2
e istando per il rigetto integrale delle
[...] CP_3
domande attoree, eccependo in via preliminare il mancato preventivo esperimento del tentativo di negoziazione ex artt. 2 ss del D.L. n. 132/2014, l'intervenuta decadenza per denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1945,
co. 3 c.c., nonché, nel merito, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in relazione ai lamentati danni.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
La domanda proposta da e Parte_2 CP_1
va rigettata essendo fondata l'eccezione di prescrizione
[...]
formulata dai resistenti, che in applicazione del principio della
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ragione più liquida. è l'unica questione che viene affrontata.
In materia di compravendita, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (v. Cass. civ. n. 11410/2008; n.
3021/2014).
Difatti l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. c.c., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale e che condizionano sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione estimatoria previste dall'art. 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c..
Il risarcimento del danno può essere sia cumulato con le azioni di cui all'art. 1492 c.c., sia esercitato autonomamente ed alternativamente;
ma, secondo la Suprema Corte, pur se esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie, la domanda di danni è
comunque soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c. dettati per tali azioni (v. Cass. n. 6234/2000,
3257/1993, 1696/1980).
Nel caso in cui il compratore chiede il risarcimento del danno
è necessario che sussistano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e quindi siano osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. n. 8253/2015; cfr. Cass. n. 15481/2001).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ed ancora, “in tema di compravendita, l'azione del compratore
contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive,
in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene
compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano
stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure
necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione
del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con
quest'ultimo evento”. (Cass. sez. 2, 05.05.2017, n. 11037; Cass. Sez. 6- 2,
15/12/2011, n. 26967; Cass. sez. 2, 11/09/1991, n. 9510; Cass. Sez. 2,
22/07/1991, n. 8169).
Il termine di prescrizione, dunque, decorre dalla consegna ed
“in ogni caso” (ossia indipendentemente dall'impossibilità di scoprire il vizio e a prescindere dal doloso occultamento del vizio da parte del venditore a mezzo espedienti o raggiri).
Nella specie, considerato che la consegna del bene è avvenuta contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita
(cfr. art. 10), ossia in data 31.08.2021, e che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, preordinato alla proposizione dell'odierno giudizio di merito per la tutela ex art. 1490 e ss. c.c., è
stato iscritto a ruolo in data 13.10.2022, risulta evidentemente intervenuta l'eccepita prescrizione dell'azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e e vengono liquidate Parte_2 Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta le domande proposte da e Parte_2 [...]
con il ricorso depositato in data 27.12.2023; CP_1
Condanna e , in solido Parte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di CP_2
e , che liquida in complessivi euro 3.809,00
[...] CP_3
per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2240 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 20.05.1958 e (c.f. Controparte_1
) nata a [...] il [...], entrambi con C.F._2
l'avv. Concetta Cancelliere e con l'avv. Ennio Moneti (pec domiciliazione: ) Email_1
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. nato a Controparte_2 C.F._3
IN (PA) il 21.07.1944 e (c.f. CP_3
nata a [...] il [...] entrambi con C.F._4
l'Avv. Maurizio Gaglio (pec domiciliazione:
Email_2
RESISTENTI
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 – decies e ss. c.p.c. depositato in data
27.12.2023 i ricorrenti in epigrafe indicati espongono:
i) di aver acquistato, in data 31.08.2021, da e CP_3
, un immobile sito in Contrada Fraginesi – Controparte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Castellammare del Golfo identificato al catasto al foglio 39- mappa
547 sub 1, categoria A7, classe 2, vani 6 (atto a firma del notaio
, Rep. 1908); Persona_1
ii) di aver constatato, successivamente all'acquisto, che l'immobile in questione presentava vizi occulti tanto gravi da impedirne ai proprietari l'occupazione ai fini abitativi, che sono stati denunciati ai venditori con formale lettera di diffida del 28-
30.09.2022;
iii) di aver incardinato, nei confronti delle medesime parti,
procedimento di ATP (R.G. n. 1897/2022 di questo Tribunale), al fine di accertare l'effettivo stato dell'immobile, dei vizi e delle cause,
all'esito del quale il CTU, nella propria relazione finale, ha rilevato:
“1) … presenza massiva di umidità, con formazione di muffe ed
efflorescenze sulla quasi totalità delle superfici parietali dei muri portanti
in particolar modo, quelli perimetrali;
2) Segni di dissesto alle murature
portanti, caratterizzato dalla presenza di evidenti e gravi lesioni passanti,
originate dall'abbassamento del piano di posa del corpo di fabbrica, per
cedimento del piano fondale e, per il probabile smottamento del terreno
sottostante la fondazione;
3) Segni di dissesto alle strutture verticali
(pilastri) di sostegno alla tettoia in legno antistante il prospetto nord,
danneggiati al piede a causa della presenza costante di umidità di risalita;
4) Segni di dissesto in copertura sia sul manto che sulla struttura portante
(travi e tavolato) in avanzato stato di ammaloramento;
5) Segni di dissesto
alla pavimentazione sia interna che esterna, causa da imputare ai continui
movimenti della struttura, dovuti alla precaria condizione di equilibrio del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
piano di posa dell'intero corpo di fabbrica.
… i danni visionati si ritiene derivino da una sconnessione a livello fondale
della fondazione stessa, insufficiente a garantire solidità al fabbricato, in
relazione al terreno sottostante… con assoluta probabilità il cambiamento
climatico, che provoca piogge improvvise e temporalesche, non consente
l'assorbimento in profondità dell'acqua piovana la quale ha provocato
pressioni considerevoli a livello più superficiale creando tensioni non
sopportabili dalle fondazioni dell'edificio”.
In forza di tali fatti i ricorrenti chiedono accertarsi la responsabilità dei venditori ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c. e, per l'effetto la loro condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti, quantificati in euro 47.677,69.
Si sono tempestivamente costituiti i resistenti CP_2
e istando per il rigetto integrale delle
[...] CP_3
domande attoree, eccependo in via preliminare il mancato preventivo esperimento del tentativo di negoziazione ex artt. 2 ss del D.L. n. 132/2014, l'intervenuta decadenza per denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1945,
co. 3 c.c., nonché, nel merito, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in relazione ai lamentati danni.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
La domanda proposta da e Parte_2 CP_1
va rigettata essendo fondata l'eccezione di prescrizione
[...]
formulata dai resistenti, che in applicazione del principio della
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ragione più liquida. è l'unica questione che viene affrontata.
In materia di compravendita, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (v. Cass. civ. n. 11410/2008; n.
3021/2014).
Difatti l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. c.c., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale e che condizionano sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione estimatoria previste dall'art. 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c..
Il risarcimento del danno può essere sia cumulato con le azioni di cui all'art. 1492 c.c., sia esercitato autonomamente ed alternativamente;
ma, secondo la Suprema Corte, pur se esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie, la domanda di danni è
comunque soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c. dettati per tali azioni (v. Cass. n. 6234/2000,
3257/1993, 1696/1980).
Nel caso in cui il compratore chiede il risarcimento del danno
è necessario che sussistano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e quindi siano osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. n. 8253/2015; cfr. Cass. n. 15481/2001).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ed ancora, “in tema di compravendita, l'azione del compratore
contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive,
in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene
compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano
stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure
necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione
del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con
quest'ultimo evento”. (Cass. sez. 2, 05.05.2017, n. 11037; Cass. Sez. 6- 2,
15/12/2011, n. 26967; Cass. sez. 2, 11/09/1991, n. 9510; Cass. Sez. 2,
22/07/1991, n. 8169).
Il termine di prescrizione, dunque, decorre dalla consegna ed
“in ogni caso” (ossia indipendentemente dall'impossibilità di scoprire il vizio e a prescindere dal doloso occultamento del vizio da parte del venditore a mezzo espedienti o raggiri).
Nella specie, considerato che la consegna del bene è avvenuta contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita
(cfr. art. 10), ossia in data 31.08.2021, e che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, preordinato alla proposizione dell'odierno giudizio di merito per la tutela ex art. 1490 e ss. c.c., è
stato iscritto a ruolo in data 13.10.2022, risulta evidentemente intervenuta l'eccepita prescrizione dell'azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e e vengono liquidate Parte_2 Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta le domande proposte da e Parte_2 [...]
con il ricorso depositato in data 27.12.2023; CP_1
Condanna e , in solido Parte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di CP_2
e , che liquida in complessivi euro 3.809,00
[...] CP_3
per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile