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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/09/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 05.02.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1620/2020, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 355/2020 del 30.7.2020”, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Nicola Santarcangelo
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Mauro
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Si controverte della pretesa creditoria (€ 96.446,91oltre ad accessori e spese) vantata dalla società (di seguito, anche soltanto Controparte_1
Cont
), nei confronti di , quale corrispettivo dovuto a seguito Parte_1 del prelievo irregolare di energia elettrica, oggetto di fatturazione, riscontrato all'esito pagina 1 di 6 di una verifica tecnica eseguita in data 01.10.2013 da Enel Distribuzione S.p.A., relativamente all'utenza con numero di POD IT001E895685330 sita nel Comune di
Policoro Viale Matera SN. Cont Chiesto ed ottenuto dal il decreto ingiuntivo n. 355/2020 emesso dal Tribunale di Matera il 30.07.2020, ha spiegato opposizione, Parte_1 eccependo l'inesistenza del credito, per aver sempre provveduto al pagamento della energia fornita e per non essersi reso responsabile della sottrazione fraudolenta così come rappresentato dall'opposto, allegando la sentenza nr. 619/15 pronunciata dal
Tribunale penale di Matera, con la quale veniva assolto dal reato di furto perchè “il fatto non sussiste”. In via gradata ha contestato la quantificazione operata presuntivamente dall'Enel Distribuzione come da verbale di verifica del 01.10.2013
e le successive richieste di pagamento di cui alle fatture specificate in ricorso, non essendo l'azionato credito certo, determinato ed esigibile. Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data 05.03.2025.
L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
Deve, in primo luogo, osservarsi che è pacifica l'esistenza del rapporto di somministrazione, nonché l'esecuzione di una verifica sul contatore (n. DP5M
197/2013) da parte dei tecnici di Enel Distribuzione in data 1 ottobre 2013 presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di Policoro in Viale Matera SN, contraddistinto con il POD IT001E895685330 associato alla predetta fornitura di energia, intestata all'odierno opponente, come attestato nel relativo verbale (v. doc.1 di parte opposta).
Nel corso delle predette operazioni di verifica, veniva accertata una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi della predetta utenza, e segnatamente:
“prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 02/10/2008 al 1/10/2013 effettuato attraverso uno shunt sul cavo Enel Distribuzione, atto a prelevare energia senza misurazione dei prelievi di energia elettrica, attuato mediante un cavo di sezione 25 mmq collegato ad un interruttore (teleruttore comandato a distanza)”.
pagina 2 di 6 A seguito del sopra descritto accertamento, eseguito in presenza del titolare dell'utenza e della Polizia di Stato, il Distributore competente inoltrava Cont comunicazione al , al quale venivano addebitati i prelievi irregolari non misurati per la frode perpetrata. Conseguentemente, i tecnici della società proprietaria degli impianti - Enel Distribuzione S.p.A.- effettuavano il distacco della fornitura, e provvedevano alla ricostruzione dei consumi fraudolentemente Cont prelevati, a seguito della quale emetteva le fatture oggetto del ricorso monitorio (all.2 fasc. opposto e all. 2 del fascicolo monitorio).
Dal canto suo, il ha contestato la pretesa di pagamento eccependo Parte_1
l'inesistenza del credito, per aver sempre provveduto al pagamento della energia fornita e per non essersi reso responsabile della sottrazione fraudolenta.
A sostegno delle suddette argomentazioni, ha addotto la sentenza di assoluzione n.
619/15 emessa in suo favore in data 13.05.2015 dal Tribunale di Matera sezione penale (in atti):
Tanto premesso in punto di fatto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si
è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata l'utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 13605 del 26/03/2019, v. anche Cass. civ., Ordinanza n. 297 del
09/01/2020 e Cass. civ., Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
Deve ritenersi che, provata la manomissione e l'accessibilità del contatore all'opponente, questi fosse onerato, onde andare esente da responsabilità civile, di dimostrare il fatto impeditivo rappresentato dalla condotta di un terzo totalmente estranea al suo controllo o, per limitare la propria responsabilità sul piano pagina 3 di 6 temporale, avrebbe dovuto quantomeno offrire la prova di una diversa data di manomissione. Nel caso di specie tali prove mancano del tutto, non avendo l'opponente neanche effettuato richieste istruttorie al riguardo. Né ha provato l'asserito pagamento delle fatture.
Invero, è irrilevante, a fini esimenti della responsabilità dell'odierno opponente, il fatto che il Sig. in sede penale sia stato assolto. Parte_1
Anche se non è in contestazione tra le parti che con sentenza penale pronunciata dal
Tribunale di Matera l'odierno opponente è stato assolto dal reato di furto allo stesso contestato, perché il fatto non sussiste, non ci si può esimere dal rilevare che non emerge dagli atti che al processo penale abbia partecipato l'odierna opposta costituendosi parte civile, per cui la sentenza penale che ha definito quel giudizio, seppure passata in giudicato, non è opponibile alla società somministrante e tanto esclude che nel giudizio civile il giudice sia vincolato o comunque obbligato ad esaminare e valutare le risultanze acquisite nel processo penale (Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 20769/2025).
Va inoltre evidenziato che, sul piano civilistico, nei rapporti con il fornitore di energia elettrica l'eventuale estraneità dell'intestatario dell'utenza all'atto fraudolento è del tutto irrilevante, atteso che non fa venir meno l'obbligo di custodia del contatore, che grava sull'intestatario dell'utenza, che pertanto risponde dell'eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell'art 2051 c.c.
In via gradata, l'opponente ha contestato la quantificazione dei consumi operata presuntivamente dall'Enel Distribuzione come da verbale di verifica del 01.10.2013
e le successive richieste di pagamento di cui alle fatture specificate in ricorso introduttivo, non essendo l'azionato credito certo, determinato ed esigibile.
Al riguardo, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, se è vero che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto - sempre, beninteso, in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento - pagina 4 di 6 prova qui, invece, sussistente - a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l'attività illecita del terzo" (Cass., sez. 3, 21/05/2019, n. 13605, non massimata;
Cass. civ.,
Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
In tale scenario, l'onere della prova sui consumi energetici si sposta sull'utente, che deve dimostrare la sproporzione dei consumi addebitati o l'estraneità alla manomissione.
Ne consegue che, in caso di manomissione, è legittimo l'uso di metodi presuntivi per calcolare i consumi, come quello basato sulla “potenza tecnicamente prelevabile del cavo”, applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa e ritenuto dalla Corte di Cassazione non arbitrario (cfr. Cass., sez. 3,
22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219).
Nel caso di specie, tale metodo non risulta contestato efficacemente dall'odierno opponente, il quale, a fronte della ricostruzione dei consumi operata da Enel
Distribuzione S.p.A., distributore territorialmente competente, secondo il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile” (v. verbale di verifica, doc. 1 di parte opposta), in conformità alla normativa regolamentare vigente, si è limitato a formulare contestazioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Altresì, l'opposta ha provato documentalmente che le quattro fatture inviate al successivamente alla verifica tecnica sono state oggetto di rettifica in Parte_1 seguito alla emissione della nota di credito n. 772513950222117 del 9/08/2014 di €
-2.816,12 (v. doc. 3 dell'opposta).
In conclusione, mentre la parte opposta (creditrice in senso sostanziale), ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, fornendo la prova della fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, l'opponente
(debitore in senso sostanziale) non ha fornito la prova liberatoria spettantegli, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida. pagina 5 di 6 La soccombenza implica la condanna della parte opposta al rimborso delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, al minimo, essendosi la fase istruttoria e/o di trattazione limitata alla predisposizione di memorie senza svolgimento di attività istruttoria, e la fase decisionale limitata al deposito di memorie conclusive contenenti argomentazioni già esposte nei rispettivi atti introduttivi e memorie.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. AN parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
Matera, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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