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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 349/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere
all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. DE IULIIS ALESSIO
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
GRAPPONE CRISTINA
APPELLATO
Avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 71/2023 in data 20 febbraio 2023 del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Chieti, in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento in data 20 luglio 2021, formulata dalla società Parte_2 avente ad oggetto il periodo da ottobre 2018 a dicembre 2020, dichiarava illegittima la pretesa azionata da relativa all'applicazione del CCNL Metalmeccanica- CP_1
Installazione Impianti – Federmeccanica stipulato il 26.11.2016; rigettando per il resto le domande riguardanti il recupero dei contributi sulle somme erogate a titolo di
“rimborsi spese documentate” e a titolo di “rimborsi spese forfettari” per “Trasferta Italia”, nonché l'esenzione da contribuzione delle assenze non retribuite, fermo restando per le sanzioni il regime dell'evasione contributiva, condannando la Parte_1
l pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la società Parte_3 chiedendone la parziale riforma e concludendo per sentir “a) nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall' nei confronti dell'appellante in virtù di quanto statuito nel verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n. 2021000447/DDL del 20/07/2021 in relazione al recupero dei contributi operato sulle somme erogate a titolo di rimborsi spese documentate e a titolo di rimborsi spese forfettari per Trasferta Italia;
- per l'effetto accertare l'infondatezza delle pretese creditorie contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021000447/DDL del 20/07/2021 statuendo che nessuna somma aggiuntiva (comprensiva di interessi) rispetto ai contributi già versati è dovuta dall'appellante e, pertanto, annullare integralmente il richiamato verbale ispettivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato;
b) nel merito ed in via subordinata (nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del gravame): - confermare la sentenza n. 71/2023 pubblicata il 20 febbraio 2023 dal
Tribunale di Chieti, sezione lavoro, non notificata, nella parte non soggetta a gravame;
ricalcolare l'importo delle somme aggiuntive sotto i parametri dell'omissione contributiva e non sotto quelli dell'evasione contributiva;
- compensare per metà le spese liquidate per il primo grado di giudizio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio e rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato”.
Si è costituita in giudizio l' contestando ogni avverso motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il Giudice di primo grado ha rigettato le domande, stante la in assenza di allegazione da parte opponente della qualità di “trasfertisti occasionali” piuttosto che “trasfertisti abituali” in capo ai lavoratori interessati dall'accertamento dell' , la mancanza di CP_1 deduzione in merito al carattere risarcitorio o retributivo dei rimborsi spese operati dalla società datrice di lavoro, nonché di prova del diritto a beneficiare di riduzione o di esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti erogati ai dipendenti. Ha altresì escluso l'esenzione da contribuzione delle assenze non retribuite, a seguito di pag. 2/12 sospensione concordata della prestazione lavorativa ed ha ritenuto applicabile il regime della evasione contributiva.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha ribadito la legittimità dei rimborsi chilometrici, aventi carattere risarcitorio e non retributivo, in quanto ristorativi delle spese sostenute e pertanto estranei alla base imponibile contributiva, come chiarito anche dai testi escussi, i quali hanno confermato che la società rimborsava le spese sostenute da ognuno per la benzina e la manutenzione del mezzo e, occasionalmente, per altre spese accessorie. Ha lamentato altresì l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
Ha evidenziato in particolare che la qualità di “trasfertisti occasionali” piuttosto che
“trasfertisti abituali” in capo ai lavoratori interessati dall'accertamento poteva ricavarsi dalla natura del lavoro svolto (vigilanza sui cantieri autostradali e installazione della segnaletica verticale, sui tratti autostradali ASPI Direzione di Tronco 2 IL, Aspi
Direzione di Tronco 1 – Genova, Aspi Direzione di Tronco 7 – Pescara, Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.a., IL AL : Tangenziali Est A51 – Nord A52), come specificamente allegato nel ricorso, non contestato dall' e confermato dai CP_1 testi escussi nel corso dell'istruttoria.
Ha lamentato infine la violazione da parte del primo giudice della disciplina dei rimborsi spese di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, che, sostituendo il D.L. 1 agosto
1945, n. 692, artt. 1 e 2, ha definito, al comma 2, la retribuzione imponibile ed elencato, nel comma successivo, le somme escluse dalla retribuzione imponibile, nel cui novero ha posto le somme corrisposte al lavoratore ad alcuni titoli, fra i quali "i rimborsi a pie di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro", evidenziando come la prova di dette spese non possa correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, con un evidente e ridondante aggravio per il datore, ma potendo
“essere fornita con qualunque mezzo (anche per testimoni n.d.r.), non essendo necessaria documentazione giustificativa che non costituisce requisito di forma ad substantiam o ad probationem (Cassazione, ordinanza n. 17253 del 2 luglio 2018). Né la mancata indicazione della sede di lavoro nei contratti di lavoro potrebbe assurgere a motivo di rigetto dall'esenzione contributiva.
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
Va anzitutto premesso che, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, in base alla regola del cd. minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/1989
(derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende pag. 3/12 dell'obbligazione retributiva e dalla natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa) l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella, determinata nei modi di cui all'art. 12 l. n. 153/69, che sarebbe dovuta ai lavoratori del settore cui appartiene l'attività esercitata dal datore di lavoro, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (contratti cd. leader).
Detta regola non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore, ed opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale se superiore.
Ne deriva che gli enti previdenziali sono legittimati a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta, in base alla contrattazione collettiva di settore applicabile, per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro, anche se non contestata dal lavoratore ed altresì che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 13650 del 21/05/2019, 15120 del 03/06/2019 e 4676 del 22/02/2021).
Va inoltre considerato che l'art. 51 c. 5 d.P.R. n. 917/1986 (tuir) prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscono reddito imponibile e sono quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero (€. 46,48 per le trasferte in Italia ed €. 77,46 per quelle all'estero), calcolato al netto dei costi di viaggio, mentre lo speciale regime ex art. 51 c. 6 d.P.R. stesso per le indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili (cd. trasfertisti) si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, requisito da accertare non solo in base al concreto andamento dei pagamenti attuati o pattuiti dalle parti, ma anche in forza dei relativi obblighi imposti dalla disciplina della contrattazione collettiva (cfr. Cass. Sez. L. n. 21410 del 14/08/2019).
E' chiaro che, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive o di premi assicurativi sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 c. 1 d.l. n. 338/1989 cit., anche con riferimento all'orario di lavoro, all'inquadramento dei lavoratori o alle voci retributive, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo o pag. 4/12 assicurativo (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 23360 del 24/08/2021), trattandosi, per l'appunto, di una deroga al principio generale in base al quale ogni emolumento percepito in dipendenza del rapporto di lavoro è soggetto a contribuzione.
Segnatamente, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12 c. 1 l. n.
153/1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci (diaria o indennità di trasferta in cifra fissa e rimborsi a piè di lista) che, in base al c. 2 dell'art. 12 stesso, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è nel senso che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Tale prova è limitata alla causa dell'erogazione ed all'effettiva natura dell'emolumento, che può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma, in ipotesi di indennità per trasferte e rimborsi spese, è richiesta la dimostrazione delle trasferte effettuate dai lavoratori e dell'ammontare dei rimborsi e delle indennità loro erogate per ciascun giorno, mediante documentazione, per ciascun mese di riferimento, del numero di chilometri percorsi, del tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e dell'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, anche senza necessità di produzione di documentazione analitica delle spese sostenute dai lavoratori (cfr. Cass. Sez. L. nn. 1077/1999, n.
18269/2010, n. 2419/2012, n.16639/2014, n.23051/2017, n. 16579/2018, n.
18160/2018).
In particolare, quanto all'indennità di trasferta, la presunzione legale di cui all'art. 12 l.
n. 153/1969 (che esclude dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare) opera solo qualora siano preventivamente accertate l'effettiva natura dell'emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti, remunerativa e restitutoria, sicché tale compresenza deve escludersi per il compenso attribuito a titolo di indennità di trasferta per rimborso di spese non documentabili, qualora al lavoratore siano già rimborsate a piè di lista le spese effettivamente sostenute nella trasferta dal lavoratore per le sue ordinarie esigenze di vita (cfr. Cass. Sez. L. n. 18269/2010 già cit.).
Nel caso in esame, come si legge nel verbale di accertamento, a fronte della richiesta da parte degli ispettori, di documentazione riguardante “rimborsi spese documentate” indicati nel LUL, la società non ha esibito alcun documento fiscale (fatture, ricevute, scontrini ecc.) comprovante tali spese ma una serie di prospetti in cui i lavoratori risultavano aver richiesto sia rimborsi chilometrici sia per acquisiti vari (lampadine, batterie, fusibili ed altro).
A tale riguardo, si consideri il valore confessorio che va attribuito alle indicazioni apposte sul LUL aziendale, essendo pacifico che le risultanze dei libri contabili obbligatori, in quanto atti precostituiti dall'imprenditore, costituiscono prova contro il pag. 5/12 datore di lavoro che li ha formati relativamente ai fatti (quali, come nella fattispecie,
l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato e le modalità di svolgimento di essi) dai quali non discenda esclusione o limitazione dell'obbligazione che grava su di lui (cfr.
Cass. Sez. L. nn. 14658/2003 e 6501/2012).
Mancando la prova del reale sostenimento delle spese da parte dei lavoratori e, di conseguenza, dell'effettivo diritto all'esenzione contributiva, correttamente gli importi sono stati assoggettati a contribuzione.
Non convince la prospettazione dell'appellante, per cui l'indicazione “rimborsi spese documentate” sarebbe inappropriata, dovendosi intendere “rimborsi kilometrici” connessi a trasferte. In realtà ciò è smentito dall'insieme delle annotazioni riportate sul LUL, in cui figurano sia l'una che l'altra voce - sia pure con riferimento ad alcuni dipendenti e per alcuni mesi - e per il lavoratore compaiono Persona_1 entrambe le voci nello stesso mese, a significare che le stesse si riferiscono ad ipotesi differenti. In ogni caso, gli ispettori hanno constatato che nei prospetti riepilogativi, come evidenziato nel verbale ispettivo, non sono precisati il mezzo utilizzato, la tipologia del viaggio e l'effettuazione dello stesso al di fuori del comune sede di lavoro, nè risultano indicati i chilometri percorsi, così da poter conteggiare le spese in base agli importi delle tabelle ACI, con riguardo alla posizione di ciascun lavoratore.
Non può infine essere sufficiente considerare l'attività svolta dalla società datrice di lavoro (vigilanza sui cantieri autostradali e installazione della segnaletica verticale lungo le tratte interessate) per poter parlare di “trasfertisti abituali”, atteso che l'art. 7 quinques DL n. 193/2016 ha definitivamente chiarito la definizione di trasferte e trasfertisti, prevedendo che “
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Al riguardo, le Sezioni Unite, con la pronuncia nr. 27093 del 15.11.2017, affrontando in modo esaustivo la questione, hanno affermato che “la norma di cui all'art. 7 quinquies citato risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del
pag. 6/12 legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117
Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU, escludendo l'applicazione dell'art.
51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta”.
Nel caso in esame, la società datrice di lavoro nè ha provveduto a produrre in giudizio il testo dei contratti o delle lettere di assunzione dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo, onde poter verificare la previsione o meno di una sede di lavoro, nè ha dedotto e provato la corresponsione "in misura fissa" di un'indennità o di una maggiorazione di retribuzione.
Correttamente nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado, ha rilevato che per quanto possa desumersi che l'attività di vigilanza e di installazione della segnaletica verticale sui cantieri autostradali – svolta dalla società datrice di lavoro – richieda una continua mobilità del dipendente, dai cedolini paga non si evince la corresponsione di una indennità o maggiorazione in misura fissa ma di importi sempre variabili, imputati o a rimborso spese documentate o a trasferta Italia, accompagnati da un modulo con la sola indicazione dei cantieri in cui si sarebbe svolta l'attività, del numero dei KM percorsi nel mese e dell'importo riconosciuto come spese documentate.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, a titolo di “rimborso spese documentate”, indicate sul LUL e riportate nel verbale, rientrassero pienamente nella base imponibile ai fini contributivi, in base al principio di cd. onnicomprensività della retribuzione imponibile, non trattandosi di voci escluse ex art. 12 c. 2 l. n. 153/1969, essendo insufficienti le dichiarazioni dei testi escussi a dimostrare la sussistenza dei presupposti di esclusione dalla base imponibile ex art. 51
t.u.i.r. (cfr., su identica fattispecie, Cass. Sez. L. n. 16579/2018 già cit.).
Quanto alle somme erogate a titolo di rimborsi spese forfettarie per “Trasferta Italia”, il verbale ispettivo dà atto che sono state esentate dalla contribuzione importi superiori a quelli ammessi dall'art. 51 citato, tenuto conto del valore massimo previsto di € 46,48 giornalieri, per cui gli ispettori hanno proceduto ad indicare analiticamente e per ogni lavoratore le somme che l'azienda ha riportato sul LUL come trasferte forfettarie esenti da contribuzione e quelle massime previste dalla norma sopra citata, ricavando dalla differenza di detti importi, quelli che avrebbero dovuto essere assoggettati a contribuzione. Trattasi peraltro di accertamento assistito da pubblica fede, in quanto avente ad oggetto fatti attestati dal pubblico ufficiale come conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, dopo aver personalmente esaminato il LUL, le denunce contributive ed i versamenti operati (cfr. Cass. 23800/2014).
pag. 7/12 Quanto infine alla registrazione sul LUL di un orario di lavoro inferiore a quello indicato nelle comunicazioni di assunzione, operando la regola del minimale contributivo, è irrilevante che i lavoratori - come riferito - siano stati effettivamente assenti dal lavoro nelle giornate e nelle ore indicate sul LUL con la voce “assenza non retribuita” (AN) o che si possa essere trattato di assenze richieste e concesse per motivi personali ovvero concordate con la datrice di lavoro. Non è consentito infatti al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, quali il congedo parentale, il congedo matrimoniale, l'aspettativa sindacale, la
, venendo meno il datore stesso al proprio obbligo contrattuale di ricevere CP_2 la prestazione e restando comunque obbligato a versare la retribuzione per intero, così come la corrispondente contribuzione.
Si tratta infatti di sospensioni dei rapporti di lavoro dovute ad accordi tra le parti, derivanti da libera scelta datoriale, qualificabili, in base ai principi sopra richiamati, come sospensioni consensuali delle prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi previste dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva, come tali irrilevanti ai fini della riduzione dell'imponibile contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989 (cfr. Cass. n. 15120/2019 “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”. Perciò, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'appellante aveva obbligo di versare contribuzione previdenziale in favore dei lavoratori dipendenti indicati nel citato verbale ispettivo computando nella retribuzione imponibile anche quella che sarebbe loro spettata per i periodi di assenza o sospensione concordata dei rapporti di lavoro.
Con l'ulteriore motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneo inquadramento, da parte del primo giudice, della fattispecie nell'ipotesi di omissione contributiva anziché evasione contributiva oltre che la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000, dovendosi escludere la sussistenza di un doloso comportamento finalizzato ad occultare il debito contributivo e prima ancora ad occultare il rapporto di lavoro o le retribuzioni, visto che, nel caso di specie, l'istituto previdenziale non ha provato detto comportamento intenzionale, vertendosi in ipotesi di mancato o ritardato versamento della contribuzione, sussistente anche in caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia mensile, quando il relativo debito sia rilevabile da altre scritture obbligatorie effettuate dal datore di lavoro (Cass. 15 gennaio
203, n. 533), criterio che si applica a tutte le inadempienze accertate dopo il 30 settembre del 2000 come stabilito da Cass. Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4808, avendo la società sempre operato in buona fede con riferimento al versamento della contribuzione rispetto alle ipotesi dei rimborsi spese e delle assenze non retribuite.
pag. 8/12 Il motivo non è fondato e va rigettato.
In primo luogo occorre premettere che l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale;
pertanto, come da pacifico orientamento della Suprema Corte “non è consentita nessuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione di tale obbligo, neanche ove l'omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore” (cfr. n. 16093/2014).
Nell'interpretare il disposto dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, la Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 28966/2011) ha anzitutto chiarito che, mentre nella lettera a) dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo
("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
Se la fattispecie dell'omissione sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la fattispecie dell'evasione, a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè al caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
A tale riguardo, la sentenza citata ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo).
pag. 9/12 Né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.
In questo senso, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo (cfr. Cass.n. 15531/2018).
Dunque è l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione a configurare un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti,; tale interpretazione non può dirsi irrispettosa della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente pur sempre, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento.
Va infine precisato che l'interpretazione in ordine alla differenza tra omissione ed evasione contributiva, ai sensi dell'art. 116, lett. a) e b), I. n. 388/2000, non ha nulla a che fare con la fattispecie della riduzione delle sanzioni civili, prevista ai successivi commi 10 e 15 dell'art. 116, cit., per il caso in cui, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia stato pagamento di essa "nel termine fissato dagli enti impositori" (cfr. Cass. n. 3799 del 2019), trattandosi di fattispecie che presuppone una richiesta di adempimento da parte dell'ente previdenziale cui abbia fatto seguito, entro il termine indicato nella richiesta stessa, il successivo adempimento del soggetto obbligato.
Prevede infatti l'art. 116 comma 15 lett. A L. n. 388/2000 “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità
pag. 10/12 per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”.
Nel caso in esame, non sussistono le condizioni previste dalla legge, mancando l'integrale pagamento dei contributi dovuti, mancando l'istanza di riduzione delle sanzioni agli organi competenti dell' , non potendo infine ravvisarsi incertezza CP_3 connessa a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea regolamentazione delle spese di lite, gravanti per intero sulla società ricorrente in primo grado, quantificate nell'ingentissimo importo di € 12.228,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge, nonostante la società sia stata solo parzialmente soccombente, auspicando una compensazione delle stesse, quanto meno per metà tra le parti, salvo in ogni caso, nell'auspicata ipotesi di riforma della sentenza, far gravare le spese del doppio grado di giudizio per intero sull' . CP_1
Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve darsi atto che il giudice di primo grado, pur rigettando tutte le pretese riguardanti le esenzioni contributive, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato illegittima la pretesa azionata da relativa all'applicazione del CCNL Metalmeccanica- CP_1
Installazione Impianti – Federmeccanica stipulato il 26.11.2016, risultando pertanto vittoriosa la società ricorrente, su tale capo della domanda.
Tenuto conto che “In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo, a prescindere dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata” (cfr. Cass. n. 21823/2021), occorre rilevare, nel caso in esame, che l'esito finale del giudizio ha comunque comportato una riduzione del credito vantato da , per effetto dell'applicazione di un diverso CCNL, pertanto, valutata la CP_1 reciproca soccombenza, prevalente in secondo grado per la Parte_3
[...
le spese del giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, sono compensate per metà tra le parti e per la restante metà poste a carico della predetta pag. 11/12 società, liquidate come da dispositivo, quelle di secondo grado per 1/4 e per i restanti
3/4 poste a carico della medesima società, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellante alla rifusione della restante metà, liquidate per la parte non compensata in € 6.114, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- Compensa per ¼ le spese del giudizio appello e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti ¾, liquidati per la parte non compensata in € 1.250, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 349/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere
all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. DE IULIIS ALESSIO
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
GRAPPONE CRISTINA
APPELLATO
Avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 71/2023 in data 20 febbraio 2023 del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Chieti, in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento in data 20 luglio 2021, formulata dalla società Parte_2 avente ad oggetto il periodo da ottobre 2018 a dicembre 2020, dichiarava illegittima la pretesa azionata da relativa all'applicazione del CCNL Metalmeccanica- CP_1
Installazione Impianti – Federmeccanica stipulato il 26.11.2016; rigettando per il resto le domande riguardanti il recupero dei contributi sulle somme erogate a titolo di
“rimborsi spese documentate” e a titolo di “rimborsi spese forfettari” per “Trasferta Italia”, nonché l'esenzione da contribuzione delle assenze non retribuite, fermo restando per le sanzioni il regime dell'evasione contributiva, condannando la Parte_1
l pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la società Parte_3 chiedendone la parziale riforma e concludendo per sentir “a) nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall' nei confronti dell'appellante in virtù di quanto statuito nel verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n. 2021000447/DDL del 20/07/2021 in relazione al recupero dei contributi operato sulle somme erogate a titolo di rimborsi spese documentate e a titolo di rimborsi spese forfettari per Trasferta Italia;
- per l'effetto accertare l'infondatezza delle pretese creditorie contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021000447/DDL del 20/07/2021 statuendo che nessuna somma aggiuntiva (comprensiva di interessi) rispetto ai contributi già versati è dovuta dall'appellante e, pertanto, annullare integralmente il richiamato verbale ispettivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato;
b) nel merito ed in via subordinata (nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del gravame): - confermare la sentenza n. 71/2023 pubblicata il 20 febbraio 2023 dal
Tribunale di Chieti, sezione lavoro, non notificata, nella parte non soggetta a gravame;
ricalcolare l'importo delle somme aggiuntive sotto i parametri dell'omissione contributiva e non sotto quelli dell'evasione contributiva;
- compensare per metà le spese liquidate per il primo grado di giudizio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio e rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato”.
Si è costituita in giudizio l' contestando ogni avverso motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il Giudice di primo grado ha rigettato le domande, stante la in assenza di allegazione da parte opponente della qualità di “trasfertisti occasionali” piuttosto che “trasfertisti abituali” in capo ai lavoratori interessati dall'accertamento dell' , la mancanza di CP_1 deduzione in merito al carattere risarcitorio o retributivo dei rimborsi spese operati dalla società datrice di lavoro, nonché di prova del diritto a beneficiare di riduzione o di esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti erogati ai dipendenti. Ha altresì escluso l'esenzione da contribuzione delle assenze non retribuite, a seguito di pag. 2/12 sospensione concordata della prestazione lavorativa ed ha ritenuto applicabile il regime della evasione contributiva.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha ribadito la legittimità dei rimborsi chilometrici, aventi carattere risarcitorio e non retributivo, in quanto ristorativi delle spese sostenute e pertanto estranei alla base imponibile contributiva, come chiarito anche dai testi escussi, i quali hanno confermato che la società rimborsava le spese sostenute da ognuno per la benzina e la manutenzione del mezzo e, occasionalmente, per altre spese accessorie. Ha lamentato altresì l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
Ha evidenziato in particolare che la qualità di “trasfertisti occasionali” piuttosto che
“trasfertisti abituali” in capo ai lavoratori interessati dall'accertamento poteva ricavarsi dalla natura del lavoro svolto (vigilanza sui cantieri autostradali e installazione della segnaletica verticale, sui tratti autostradali ASPI Direzione di Tronco 2 IL, Aspi
Direzione di Tronco 1 – Genova, Aspi Direzione di Tronco 7 – Pescara, Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.a., IL AL : Tangenziali Est A51 – Nord A52), come specificamente allegato nel ricorso, non contestato dall' e confermato dai CP_1 testi escussi nel corso dell'istruttoria.
Ha lamentato infine la violazione da parte del primo giudice della disciplina dei rimborsi spese di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, che, sostituendo il D.L. 1 agosto
1945, n. 692, artt. 1 e 2, ha definito, al comma 2, la retribuzione imponibile ed elencato, nel comma successivo, le somme escluse dalla retribuzione imponibile, nel cui novero ha posto le somme corrisposte al lavoratore ad alcuni titoli, fra i quali "i rimborsi a pie di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro", evidenziando come la prova di dette spese non possa correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, con un evidente e ridondante aggravio per il datore, ma potendo
“essere fornita con qualunque mezzo (anche per testimoni n.d.r.), non essendo necessaria documentazione giustificativa che non costituisce requisito di forma ad substantiam o ad probationem (Cassazione, ordinanza n. 17253 del 2 luglio 2018). Né la mancata indicazione della sede di lavoro nei contratti di lavoro potrebbe assurgere a motivo di rigetto dall'esenzione contributiva.
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
Va anzitutto premesso che, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, in base alla regola del cd. minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/1989
(derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende pag. 3/12 dell'obbligazione retributiva e dalla natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa) l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella, determinata nei modi di cui all'art. 12 l. n. 153/69, che sarebbe dovuta ai lavoratori del settore cui appartiene l'attività esercitata dal datore di lavoro, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (contratti cd. leader).
Detta regola non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore, ed opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale se superiore.
Ne deriva che gli enti previdenziali sono legittimati a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta, in base alla contrattazione collettiva di settore applicabile, per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro, anche se non contestata dal lavoratore ed altresì che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 13650 del 21/05/2019, 15120 del 03/06/2019 e 4676 del 22/02/2021).
Va inoltre considerato che l'art. 51 c. 5 d.P.R. n. 917/1986 (tuir) prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscono reddito imponibile e sono quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero (€. 46,48 per le trasferte in Italia ed €. 77,46 per quelle all'estero), calcolato al netto dei costi di viaggio, mentre lo speciale regime ex art. 51 c. 6 d.P.R. stesso per le indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili (cd. trasfertisti) si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, requisito da accertare non solo in base al concreto andamento dei pagamenti attuati o pattuiti dalle parti, ma anche in forza dei relativi obblighi imposti dalla disciplina della contrattazione collettiva (cfr. Cass. Sez. L. n. 21410 del 14/08/2019).
E' chiaro che, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive o di premi assicurativi sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 c. 1 d.l. n. 338/1989 cit., anche con riferimento all'orario di lavoro, all'inquadramento dei lavoratori o alle voci retributive, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo o pag. 4/12 assicurativo (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 23360 del 24/08/2021), trattandosi, per l'appunto, di una deroga al principio generale in base al quale ogni emolumento percepito in dipendenza del rapporto di lavoro è soggetto a contribuzione.
Segnatamente, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12 c. 1 l. n.
153/1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci (diaria o indennità di trasferta in cifra fissa e rimborsi a piè di lista) che, in base al c. 2 dell'art. 12 stesso, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è nel senso che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Tale prova è limitata alla causa dell'erogazione ed all'effettiva natura dell'emolumento, che può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma, in ipotesi di indennità per trasferte e rimborsi spese, è richiesta la dimostrazione delle trasferte effettuate dai lavoratori e dell'ammontare dei rimborsi e delle indennità loro erogate per ciascun giorno, mediante documentazione, per ciascun mese di riferimento, del numero di chilometri percorsi, del tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e dell'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, anche senza necessità di produzione di documentazione analitica delle spese sostenute dai lavoratori (cfr. Cass. Sez. L. nn. 1077/1999, n.
18269/2010, n. 2419/2012, n.16639/2014, n.23051/2017, n. 16579/2018, n.
18160/2018).
In particolare, quanto all'indennità di trasferta, la presunzione legale di cui all'art. 12 l.
n. 153/1969 (che esclude dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare) opera solo qualora siano preventivamente accertate l'effettiva natura dell'emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti, remunerativa e restitutoria, sicché tale compresenza deve escludersi per il compenso attribuito a titolo di indennità di trasferta per rimborso di spese non documentabili, qualora al lavoratore siano già rimborsate a piè di lista le spese effettivamente sostenute nella trasferta dal lavoratore per le sue ordinarie esigenze di vita (cfr. Cass. Sez. L. n. 18269/2010 già cit.).
Nel caso in esame, come si legge nel verbale di accertamento, a fronte della richiesta da parte degli ispettori, di documentazione riguardante “rimborsi spese documentate” indicati nel LUL, la società non ha esibito alcun documento fiscale (fatture, ricevute, scontrini ecc.) comprovante tali spese ma una serie di prospetti in cui i lavoratori risultavano aver richiesto sia rimborsi chilometrici sia per acquisiti vari (lampadine, batterie, fusibili ed altro).
A tale riguardo, si consideri il valore confessorio che va attribuito alle indicazioni apposte sul LUL aziendale, essendo pacifico che le risultanze dei libri contabili obbligatori, in quanto atti precostituiti dall'imprenditore, costituiscono prova contro il pag. 5/12 datore di lavoro che li ha formati relativamente ai fatti (quali, come nella fattispecie,
l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato e le modalità di svolgimento di essi) dai quali non discenda esclusione o limitazione dell'obbligazione che grava su di lui (cfr.
Cass. Sez. L. nn. 14658/2003 e 6501/2012).
Mancando la prova del reale sostenimento delle spese da parte dei lavoratori e, di conseguenza, dell'effettivo diritto all'esenzione contributiva, correttamente gli importi sono stati assoggettati a contribuzione.
Non convince la prospettazione dell'appellante, per cui l'indicazione “rimborsi spese documentate” sarebbe inappropriata, dovendosi intendere “rimborsi kilometrici” connessi a trasferte. In realtà ciò è smentito dall'insieme delle annotazioni riportate sul LUL, in cui figurano sia l'una che l'altra voce - sia pure con riferimento ad alcuni dipendenti e per alcuni mesi - e per il lavoratore compaiono Persona_1 entrambe le voci nello stesso mese, a significare che le stesse si riferiscono ad ipotesi differenti. In ogni caso, gli ispettori hanno constatato che nei prospetti riepilogativi, come evidenziato nel verbale ispettivo, non sono precisati il mezzo utilizzato, la tipologia del viaggio e l'effettuazione dello stesso al di fuori del comune sede di lavoro, nè risultano indicati i chilometri percorsi, così da poter conteggiare le spese in base agli importi delle tabelle ACI, con riguardo alla posizione di ciascun lavoratore.
Non può infine essere sufficiente considerare l'attività svolta dalla società datrice di lavoro (vigilanza sui cantieri autostradali e installazione della segnaletica verticale lungo le tratte interessate) per poter parlare di “trasfertisti abituali”, atteso che l'art. 7 quinques DL n. 193/2016 ha definitivamente chiarito la definizione di trasferte e trasfertisti, prevedendo che “
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Al riguardo, le Sezioni Unite, con la pronuncia nr. 27093 del 15.11.2017, affrontando in modo esaustivo la questione, hanno affermato che “la norma di cui all'art. 7 quinquies citato risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del
pag. 6/12 legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117
Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU, escludendo l'applicazione dell'art.
51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta”.
Nel caso in esame, la società datrice di lavoro nè ha provveduto a produrre in giudizio il testo dei contratti o delle lettere di assunzione dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo, onde poter verificare la previsione o meno di una sede di lavoro, nè ha dedotto e provato la corresponsione "in misura fissa" di un'indennità o di una maggiorazione di retribuzione.
Correttamente nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado, ha rilevato che per quanto possa desumersi che l'attività di vigilanza e di installazione della segnaletica verticale sui cantieri autostradali – svolta dalla società datrice di lavoro – richieda una continua mobilità del dipendente, dai cedolini paga non si evince la corresponsione di una indennità o maggiorazione in misura fissa ma di importi sempre variabili, imputati o a rimborso spese documentate o a trasferta Italia, accompagnati da un modulo con la sola indicazione dei cantieri in cui si sarebbe svolta l'attività, del numero dei KM percorsi nel mese e dell'importo riconosciuto come spese documentate.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, a titolo di “rimborso spese documentate”, indicate sul LUL e riportate nel verbale, rientrassero pienamente nella base imponibile ai fini contributivi, in base al principio di cd. onnicomprensività della retribuzione imponibile, non trattandosi di voci escluse ex art. 12 c. 2 l. n. 153/1969, essendo insufficienti le dichiarazioni dei testi escussi a dimostrare la sussistenza dei presupposti di esclusione dalla base imponibile ex art. 51
t.u.i.r. (cfr., su identica fattispecie, Cass. Sez. L. n. 16579/2018 già cit.).
Quanto alle somme erogate a titolo di rimborsi spese forfettarie per “Trasferta Italia”, il verbale ispettivo dà atto che sono state esentate dalla contribuzione importi superiori a quelli ammessi dall'art. 51 citato, tenuto conto del valore massimo previsto di € 46,48 giornalieri, per cui gli ispettori hanno proceduto ad indicare analiticamente e per ogni lavoratore le somme che l'azienda ha riportato sul LUL come trasferte forfettarie esenti da contribuzione e quelle massime previste dalla norma sopra citata, ricavando dalla differenza di detti importi, quelli che avrebbero dovuto essere assoggettati a contribuzione. Trattasi peraltro di accertamento assistito da pubblica fede, in quanto avente ad oggetto fatti attestati dal pubblico ufficiale come conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, dopo aver personalmente esaminato il LUL, le denunce contributive ed i versamenti operati (cfr. Cass. 23800/2014).
pag. 7/12 Quanto infine alla registrazione sul LUL di un orario di lavoro inferiore a quello indicato nelle comunicazioni di assunzione, operando la regola del minimale contributivo, è irrilevante che i lavoratori - come riferito - siano stati effettivamente assenti dal lavoro nelle giornate e nelle ore indicate sul LUL con la voce “assenza non retribuita” (AN) o che si possa essere trattato di assenze richieste e concesse per motivi personali ovvero concordate con la datrice di lavoro. Non è consentito infatti al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, quali il congedo parentale, il congedo matrimoniale, l'aspettativa sindacale, la
, venendo meno il datore stesso al proprio obbligo contrattuale di ricevere CP_2 la prestazione e restando comunque obbligato a versare la retribuzione per intero, così come la corrispondente contribuzione.
Si tratta infatti di sospensioni dei rapporti di lavoro dovute ad accordi tra le parti, derivanti da libera scelta datoriale, qualificabili, in base ai principi sopra richiamati, come sospensioni consensuali delle prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi previste dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva, come tali irrilevanti ai fini della riduzione dell'imponibile contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989 (cfr. Cass. n. 15120/2019 “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”. Perciò, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'appellante aveva obbligo di versare contribuzione previdenziale in favore dei lavoratori dipendenti indicati nel citato verbale ispettivo computando nella retribuzione imponibile anche quella che sarebbe loro spettata per i periodi di assenza o sospensione concordata dei rapporti di lavoro.
Con l'ulteriore motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneo inquadramento, da parte del primo giudice, della fattispecie nell'ipotesi di omissione contributiva anziché evasione contributiva oltre che la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000, dovendosi escludere la sussistenza di un doloso comportamento finalizzato ad occultare il debito contributivo e prima ancora ad occultare il rapporto di lavoro o le retribuzioni, visto che, nel caso di specie, l'istituto previdenziale non ha provato detto comportamento intenzionale, vertendosi in ipotesi di mancato o ritardato versamento della contribuzione, sussistente anche in caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia mensile, quando il relativo debito sia rilevabile da altre scritture obbligatorie effettuate dal datore di lavoro (Cass. 15 gennaio
203, n. 533), criterio che si applica a tutte le inadempienze accertate dopo il 30 settembre del 2000 come stabilito da Cass. Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4808, avendo la società sempre operato in buona fede con riferimento al versamento della contribuzione rispetto alle ipotesi dei rimborsi spese e delle assenze non retribuite.
pag. 8/12 Il motivo non è fondato e va rigettato.
In primo luogo occorre premettere che l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale;
pertanto, come da pacifico orientamento della Suprema Corte “non è consentita nessuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione di tale obbligo, neanche ove l'omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore” (cfr. n. 16093/2014).
Nell'interpretare il disposto dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, la Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 28966/2011) ha anzitutto chiarito che, mentre nella lettera a) dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo
("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
Se la fattispecie dell'omissione sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la fattispecie dell'evasione, a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè al caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
A tale riguardo, la sentenza citata ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo).
pag. 9/12 Né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.
In questo senso, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo (cfr. Cass.n. 15531/2018).
Dunque è l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione a configurare un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti,; tale interpretazione non può dirsi irrispettosa della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente pur sempre, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento.
Va infine precisato che l'interpretazione in ordine alla differenza tra omissione ed evasione contributiva, ai sensi dell'art. 116, lett. a) e b), I. n. 388/2000, non ha nulla a che fare con la fattispecie della riduzione delle sanzioni civili, prevista ai successivi commi 10 e 15 dell'art. 116, cit., per il caso in cui, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia stato pagamento di essa "nel termine fissato dagli enti impositori" (cfr. Cass. n. 3799 del 2019), trattandosi di fattispecie che presuppone una richiesta di adempimento da parte dell'ente previdenziale cui abbia fatto seguito, entro il termine indicato nella richiesta stessa, il successivo adempimento del soggetto obbligato.
Prevede infatti l'art. 116 comma 15 lett. A L. n. 388/2000 “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità
pag. 10/12 per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”.
Nel caso in esame, non sussistono le condizioni previste dalla legge, mancando l'integrale pagamento dei contributi dovuti, mancando l'istanza di riduzione delle sanzioni agli organi competenti dell' , non potendo infine ravvisarsi incertezza CP_3 connessa a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea regolamentazione delle spese di lite, gravanti per intero sulla società ricorrente in primo grado, quantificate nell'ingentissimo importo di € 12.228,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge, nonostante la società sia stata solo parzialmente soccombente, auspicando una compensazione delle stesse, quanto meno per metà tra le parti, salvo in ogni caso, nell'auspicata ipotesi di riforma della sentenza, far gravare le spese del doppio grado di giudizio per intero sull' . CP_1
Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve darsi atto che il giudice di primo grado, pur rigettando tutte le pretese riguardanti le esenzioni contributive, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato illegittima la pretesa azionata da relativa all'applicazione del CCNL Metalmeccanica- CP_1
Installazione Impianti – Federmeccanica stipulato il 26.11.2016, risultando pertanto vittoriosa la società ricorrente, su tale capo della domanda.
Tenuto conto che “In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo, a prescindere dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata” (cfr. Cass. n. 21823/2021), occorre rilevare, nel caso in esame, che l'esito finale del giudizio ha comunque comportato una riduzione del credito vantato da , per effetto dell'applicazione di un diverso CCNL, pertanto, valutata la CP_1 reciproca soccombenza, prevalente in secondo grado per la Parte_3
[...
le spese del giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, sono compensate per metà tra le parti e per la restante metà poste a carico della predetta pag. 11/12 società, liquidate come da dispositivo, quelle di secondo grado per 1/4 e per i restanti
3/4 poste a carico della medesima società, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellante alla rifusione della restante metà, liquidate per la parte non compensata in € 6.114, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- Compensa per ¼ le spese del giudizio appello e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti ¾, liquidati per la parte non compensata in € 1.250, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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