Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr. nei Controparte_1 procedimenti riuniti n. 1570/2020 e 1648/2020 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Natale Pezzo;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, CP_2
Carmela Filice e Stefania Di Cato;
FATTI DI CAUSA
Con due diversi ricorsi successivamente riuniti, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo nel 2008 e 2009 (senza specificazione periodale alcuna), ha lamentato la notifica, in data 22.5.2019, di due distinte richieste di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione, conseguenza della cancellazione delle prefate giornate agricole svolte, intervenuta per effetto di verbale ispettivo elevato nei confronti dell'azienda agricola ”. Parte_2
Pertanto, ha agito in giudizio contro l' , domandando l'accertamento negativo degli CP_2
indebiti contestatigli, di cui eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha CP_2
chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della
Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000,
n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
La parte ricorrente non ha fornito prova dei rapporti di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da con i verbali ispettivi allegati in atti, stante l'assenza CP_2
di prova testimoniale.
Si consideri che dalle stesse deduzioni delle parti si evince chiaramente che i debiti in esame sono originati dalla sopravvenuta insussistenza degli elementi costitutivi delle prestazioni erogate per disconoscimento dei rapporti lavorativi in agricoltura. Ebbene, pur a fronte di tali evidenti giustificazioni poste a base dei debiti per cui è causa, la parte ha omesso l'offerta della prova degli elementi costitutivi del vantato diritto a trattenere le prestazioni già liquidate in suo favore. Non avendo il ricorrente assolto il proprio onere probatorio, la domanda giudiziale, finalizzata all'accertamento negativo degli indebiti per gli anni dedotti in causa, non può trovare accoglimento.
Né l'irripetibilità può trovare legittimazione nella disciplina di favore invocata in ricorso e contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione (cfr. Cass. Sent. 19908/2004).
Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n.
88/1989 è da ritenersi tassativo e, nel loro ambito, non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Infine, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente con riferimento alle prestazioni maturate nel 2008 e 2009, deve evidenziarsi che per la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Trattandosi di indennità di disoccupazione agricola riferita al 2008 e 2009, domandata per legge nell'anno successivo e fruita necessariamente in seguito all'annualità di riferimento (cfr. cassetto previdenziale -in allegati che ne attesta il pagamento CP_2
rispettivamente in data 27.7.2009 ed in data 23.7.2010), le missive dell'istituto previdenziale ricevute il 22.5.2019 hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione che, dunque, non risulta maturato.
Ne consegue il rigetto delle domande.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche previdenziali (di disoccupazione agricola) di cui l' , invece, rivendica la CP_2
restituzione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Controparte_1
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.