Art. 1. ((Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585))
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585))