Decreto cautelare 7 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/08/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2025, proposto da:
Kalabria Dolce s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Ludovica Gualtieri, Antonio Arno', con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Giacomo Farrelli, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Farrelli in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 4 del 3 marzo 2025 del Comune di Catanzaro con la quale è stata disposta la “ immediata chiusura del pubblico esercizio ubicato al di sotto della tribuna centrale dello stadio comunale OL CE ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, affidataria in concessione per il periodo 2024/2027 del servizio di ristoro da espletarsi nel “punto fisso” ubicato al di sotto delle tribune dello stadio OL CE di Catanzaro, agisce per l’annullamento dell’ordinanza n. 4 del 3.03.2025, con la quale il Comune ha disposto l’immediata chiusura del pubblico esercizio.
In particolare, il 30.01.2025 l’esponente ha ricevuto comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5362 del 17.01.2025, finalizzato “ al divieto di somministrazione di alimenti e bevande nel punto di ristoro fisso ubicato all’interno dello Stadio Comunale OL CE ”.
L’indicata comunicazione ha richiamato un verbale della Polizia Locale di violazione amministrativa, elevato poiché l’esponete “ esercitava attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel punto fisso… senza essere in possesso della relativa scia ”.
A seguito di contraddittorio procedimentale è stata quindi adottata l’ordinanza avversata, della quale la ricorrente lamenta l’illegittimità per vizio di eccesso di potere, violazione delle prescrizioni del titolo concessorio e del legittimo affidamento.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro, che ha argomentato sull’infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza n. 163/2025 è stata accolta la richiesta di tutela cautelare in considerazione della preminenza della continuità all’erogazione del servizio di ristoro.
4. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025, in vista della quale sono state depositate memorie difensive, la causa è stata assegnata in decisione.
5. Con una prima censura l’esponente sostiene di essere in possesso di s.c.i.a., oltre che di tipo “B” per i “punti mobili”, anche di tipo “A” per la somministrazione di alimenti nel “punto fisso” ubicato nello stadio comunale, riportante il n. 4151 del 31.8.2017, aggiornata il 22.08.2024, prot. n. 534416.
La censura è infondata.
Occorre premettere che la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad opera dell’esponente nel punto fisso presso la tribuna centrale dello stadio CE risulta cristallizzata nel verbale di violazione amministrativa del 30.11.2024 redatto dalla Polizia Locale.
Ciò chiarito, diversamente dagli assunti difensivi di controparte dalle emergenze documentali la deducente non risulta in possesso del titolo abilitativo con riferimento alla somministrazione di cibo e bevande nel punto di ristoro fisso.
Invero, il titolo del ricorrente codice univoco numero 4137 riguarda l’attività ambulante di tipo “B” di vendita di prodotti alimentari ma non prevede la somministrazione di alimenti e bevande. Ancora, il titolo codice univoco numero 4151 del 31.07.2017 riguarda attività di commercio ambulante di tipo “A” mediante posteggio fisso -per come evincibile dal riferimento al motoveicolo Ape Classic 400 dotato di celle refrigeranti- ma per la sola vendita di prodotti preconfezionati e non anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Del pari, il documento di prot. n. 534416 del 22.08.2024 è associato alla s.c.i.a. codice univoco numero 7815, relativa alle sole postazioni mobili e non anche il punto fisso riconducibile alla ricorrente.
Ne consegue pertanto l’assenza di un titolo abilitativo alla somministrazione, presso il punto fisso, di alimenti e bevande mediante il maneggio e la preparazione degli stessi, essendo consentita di contro soltanto la vendita di cibi preconfezionati.
5.1. Lamenta poi la deducente un ulteriore profilo di illegittimità provvedimento di chiusura, non ricorrendo i presupposti né della risoluzione o recesso di cui all’art. 12 del patto di disciplina -perfezionato dopo l’aggiudicazione della concessione del servizio- né l’ipotesi decadenza ex art. 13.
L’assunto va disatteso, in quanto le due richiamate prescrizioni involgono, rispettivamente, disfunzioni afferenti alla fase esecutiva del servizio e a sopravvenienze riconducibili a ragioni di interesse pubblico, trovando invece applicazione nella fattispecie, per come dedotto dalla difesa comunale, l’art. 64, comma 9, D. Lgs. n. 59/2010, che sanziona l’esercizio commerciale effettuato in assenza di titolo abilitativo, circostanza di per sé ostativa alla configurazione del legittimo affidamento invocato dall’esponente.
6. La domanda di annullamento è pertanto respinta, salva la valutazione dell’amministrazione in ordine alla compatibilità dei titoli abilitativi del ricorrente in riferimento alla sola vendita di prodotti preconfezionati nel posto fisso.
7. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell’andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
OL Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO