Sentenza 17 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2019, n. 10716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10716 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2019 |
Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 15573-2014 proposto da: GH CA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO
35, presso lo studio dell'avvocato MICHELA ANTINUCCI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
ALITALTA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA, in persona rappresentante pro temporn elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSTANTIN MORIN
45, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ZAMBELLI e GIOVANNI ANTONIO OSNAGO GADDA;
- controricorrente -
nonchè
contro
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
- intimata E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R. G. proposto da: MB CA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO
35, presso lo studio dell'avvocato MICHELA ANTINUCCI, che la rappresenta e difende;
RI MA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO
35, presso lo studio dell'avvocato MICHELA ANTINUCCI, che la rappresenta e difende;
- ricorrenti successivi -
contro
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI;
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;
controricorrenti successivi avverso la sentenza n. 1519/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2013 R.G.N. 567/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MICHELA ANTINUCCI;
udito l'Avvocato GIOVANNI ANTONIO OSNAGO GADDA;
udito l'Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ARTURO MARESCA;
udito l'Avvocato MAURIZIO SANTORI. PROC. nr. 15573/2014
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con separate sentenze, dichiarava improcedibili, ai sensi degli artt. 24 e 52 della Legge Fallimentare, le domande proposte dalle odierni ricorrenti nei confronti di ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (di seguito, per brevità ALITALIA LINEE AEREE), volte ad accertare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi e la conseguente instaurazione, tra le parti, di rapporti a tempo indeterminato, fin dall'origine con maturazione della corrispondente anzianità di servizio. Respingeva, invece, la domanda nei confronti di ALITALIA CAI SPA di accertamento del diritto ad un trattamento contrattuale ed economico parametrato all'anzianità di servizio maturata in ragione dell'invocata conversione dei rapporti a tempo determinato con ALITALIA LINEE AEREE.
2. La Corte di appello di Milano, con sentenza nr. 1519 del 18.12.2013, in parziale riforma delle pronunce di primo grado, dichiarava la carenza di interesse ad agire in ordine alle domande proposte nei confronti di ALITALIA LINEE AEREE, confermando per il resto le impugnate decisioni.
2.1. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale, diversamente dal Tribunale, giudicava le domande procedibili nei confronti di ALITALIA LINEE AEREE giacché aventi ad oggetto una pronuncia di accertamento, in via incidentale, al fine del riconoscimento del diritto dell'anzianità di servizio, con decorrenza dalla stipulazione dei contratti a termine, nei confronti di un diverso soggetto ovvero ALITALIA CAI SPA;
le domande proposte nei confronti di ALITALIA LINEE AEREE difettavano, piuttosto, dell'interesse ad agire: non sussisteva un interesse attuale alla retrodatazione dell'anzianità maturata presso la precedente datrice di lavoro (id est: ALITALIA LINEE AEREE) in quanto l'accordo sindacale del 31.10.2008, relativo al trattamento economico da applicare al personale già dipendente di imprese del Gruppo Alitalia, poi assunto da ALITALIA CAI SPA, aveva previsto che il trattamento medesimo fosse parametrato agli anni di anzianità «riconosciuti» presso ciascuna azienda PROC. nr. 15573/2014 del Gruppo Alitalia al momento della cessazione del rapporto, con chiaro riferimento, secondo i giudici di merito, all'anzianità effettivamente riconosciuta dal datore di lavoro e con esclusione di quella «riconoscibile o comunque spettante» come sostenuto dalle appellanti.
3. Avverso tale pronuncia IC MB ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo di censura;
4. ALITALIA CAI SPA ha resistito con controricorso mentre è rimasta intimata ALITALIA LINEE AEREE.
5. Avverso la medesima sentenza sono stati proposti successivi ricorsi da MA CE e IC NI;
entrambi i ricorsi sono affidati ad un unico motivo.
6. Hanno resistito, con separati controricorsi, ALITALIA CAI SPA ed ALITALIA LINEE AEREE.
7. Sono state depositate memorie ex art. 378 cod.proc.civ. da ALITALIA LINEE AEREE nonché da NI RE TA SPA (già ALITALIA CAI SPA).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo, le ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione o falsa applicazione degli artt.1362,1363,1364, 1366, 1369 e 1371 cod. civ. anche in relazione all'art. 100 cod.proc.civ.
1.1. La censura investe l'interpretazione dell'Accordo sindacale del 31 ottobre 2008 relativo al trattamento contrattuale ed economico applicabile al personale già dipendente da società del gruppo Alitalia ed, in particolare, l'interpretazione della previsione secondo cui detto trattamento deve parametrarsi agli «anni di anzianità riconosciuti presso ciascuna azienda del Gruppo Alitalia al momento della cessazione del rapporto».
1.2. I giudici di merito, secondo le ricorrenti, avrebbero errato nel ritenere che la volontà delle parti sociali sia stata quella di riconoscere ai lavoratori, in via convenzionale (non trattandosi di cessione di precedenti rapporti ma di instaurazione ex novo di rapporti di lavoro presso ALITALIA CAI PROC. nr. 15573/2014 SPA, del tutto indipendenti da quelli pregressi), l'anzianità concretamente ed effettivamente riconosciuta nel pregresso rapporto di lavoro presso aziende del Gruppo Alitalia, così, di conseguenza, impedendo la verifica giudiziale volta ad accertare una diversa consistenza della anzianità medesima.
2. Il motivo è da respingere.
2.1. Occorre precisare che non si controverte, nella fattispecie, dell'interpretazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, nr. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. nr. 40 del 2006, ma dell'interpretazione di un accordo sindacale di diversa natura la cui esegesi costituisce attività riservata al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, solo in termini di verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (cfr., ex plurimis, Cass.21886 del 2016; Cass. 17716 di 2016; Cass. 27062 del 2013).
2.2. La censura, al di là della formale rubricazione, si risolve tutta nella prospettazione di un diverso significato da attribuire alla volontà delle parti stipulanti;
in tale modo, contravviene all'ulteriore principio di questa Corte secondo cui, quando di una clausola negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra; non ricorre, infatti, alcuna violazione degli artt. 1362 cod.civ. e segg., in base al semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale (cfr. da ult. Cass. n. 11254 del 2018).
2.3. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano ha offerto una plausibile - e perciò insindacabile- interpretazione del testo contrattuale (Accordo del 31.10.2008) laddove ha osservato come le parti sociali avessero inteso attribuire ai lavoratori, assunti, ex novo, presso l'ALITALIA CAI SPA, il trattamento economico corrispondente all'anzianità «riconosciuta» dal precedente datore di lavoro (ALITALIA LINEE AEREE) al momento della cessazione dei rapporti di lavoro e ritenuto, di conseguenza, precluso, per carenza di interesse ad agire, l'accertamento giudiziale di una diversa PROC. nr. 15573/2014 consistenza dell'anzianità di servizio (per effetto cioè della nullità del termine apposto ai pregressi rapporti di lavoro intercorsi con ALITALIA LINEE AEREE), non potendo più i lavoratori (successivamente agli Accordi Quadro ed all'assunzione presso ALITALIA CAI) giovarsi del riconoscimento di una diversa anzianità.
2.4. Osserva, peraltro, il Collegio come l'odierna decisione non si ponga in contrasto con l'ordinanza di questa Corte (ordinanza, sez. VI, nr. 28318 del 2018), stante la diversità delle fattispecie esaminate;
il precedente giudiziario ha riguardato la vicenda di una lavoratrice che, anteriormente alla stipula degli accordi quadro, aveva ottenuto una pronuncia dichiarativa della nullità dei contratti a termine stipulati con ALITALIA LINEE AEREE;
in tale caso, la Corte ha ritenuto che la parte datoriale, anche alla stregua del significato attribuito dai giudici di merito alla clausola negoziale in oggetto, dovesse tenere conto dell'anzianità come «effettivamente» riconosciuta, per effetto cioè del (già) intervenuto accertamento in sede giudiziale.
2.5. La diversa situazione all'esame dell'odierno Collegio giustifica il differente esito della lite.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nei soli rapporti tra IC MB ed ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA non si provvede sulle spese;
alla società, senza controricorso, non è consentito il deposito di memorie ex art.378 cod. proc. civ. ( Cass. nr. 25735 del 2014) mentre la discussione orale è stata consentita in relazione alle altre parti.
4. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte di ciascuna ricorrente.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi. Condanna IC MB al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di NI RE TA SP ( già Alitalia Cai SP) che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15% ed accessori di legge nonché MA CE e IC NI al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente (Alitalia Linee Aeree SP in PROC. nr. 15573/2014 Amministrazione Straordinaria e NI RE TA SP ), al pagamento di euro Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di IC MB, MA CE e IC NI, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consi