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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/04/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 135 2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 domandava che fosse dichiarata Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Controparte_1 con sede in Pesaro – fraz. Casteldimezzo - via Borgata n. 20, ed esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
1 Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali;
Parte_1
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 56/23 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 20.03.2023 ammonta a circa euro 3.551,00 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) il ricorrente, pertanto, risulta creditore in forza di provvedimento giudiziale sicché sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato nonostante l'esiguità;
la parte debitrice non si costituiva nemmeno nel giudizio avanti al giudice del lavoro;
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2018;
l'esecuzione forzata mobiliare è risultata infruttuosa;
Nel verbale di pignoramento, si legge “… verbale negativo per aver rinvenuta la società chiusa per cessata attività”;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
2 rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente e ciò già basterebbe.
In ogni caso, dal bilancio – l'unico in atti – relativo all'esercizio 2018 emerge, ancorché in relazione ad un periodo anteriore al triennio richiamato dalla norma succitata, un attivo patrimoniale di circa 385 mila euro, superiore alla soglia di legge prevista per l'impresa minore;
rilevato, infine, che:
(-) l'ammontare dei debiti esigibili, anche in esito all'istruttoria di cui all'art. 42 cod. crisi, oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi (i soli crediti contributivi già affidati all'agente della riscossione – e perciò esigibili – sfiorano i 130 mila euro);
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. CP_1 con sede in Pesaro – fraz. Casteldimezzo - via Borgata n. 20 (REA – PS 147814)
[...]
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Marco Vitali con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 30.06.2025 alle ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza, ove ne sussistano i presupposti di legge, la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02.
Pesaro, il 20/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 135 2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 domandava che fosse dichiarata Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Controparte_1 con sede in Pesaro – fraz. Casteldimezzo - via Borgata n. 20, ed esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
1 Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali;
Parte_1
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 56/23 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 20.03.2023 ammonta a circa euro 3.551,00 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) il ricorrente, pertanto, risulta creditore in forza di provvedimento giudiziale sicché sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato nonostante l'esiguità;
la parte debitrice non si costituiva nemmeno nel giudizio avanti al giudice del lavoro;
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2018;
l'esecuzione forzata mobiliare è risultata infruttuosa;
Nel verbale di pignoramento, si legge “… verbale negativo per aver rinvenuta la società chiusa per cessata attività”;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
2 rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente e ciò già basterebbe.
In ogni caso, dal bilancio – l'unico in atti – relativo all'esercizio 2018 emerge, ancorché in relazione ad un periodo anteriore al triennio richiamato dalla norma succitata, un attivo patrimoniale di circa 385 mila euro, superiore alla soglia di legge prevista per l'impresa minore;
rilevato, infine, che:
(-) l'ammontare dei debiti esigibili, anche in esito all'istruttoria di cui all'art. 42 cod. crisi, oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi (i soli crediti contributivi già affidati all'agente della riscossione – e perciò esigibili – sfiorano i 130 mila euro);
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. CP_1 con sede in Pesaro – fraz. Casteldimezzo - via Borgata n. 20 (REA – PS 147814)
[...]
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Marco Vitali con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 30.06.2025 alle ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza, ove ne sussistano i presupposti di legge, la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02.
Pesaro, il 20/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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