Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 10/2024 RGA avverso la sentenza n. 444/2023 R.S. del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 6.7.2023; avente ad oggetto: pensione anticipata;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/04/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi ed Oreste
Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), via Gramsci, 6, , presso l'ufficio legale della sede di Bologna;
appellante; contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro
Mazzoni e Matteo Petronio, elettivamente domiciliato in Parma (PR), via Mistrali n. 4, presso lo studio e le persone dei suoi difensori;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente riassunti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1.1. Con
Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse accertare il proprio diritto a percepire la pensione anticipata a decorrere dal 1.7.2022, con conseguente condanna dell Pt_1 al pagamento, in favore dello stesso, del rateo di pensione del luglio 2022 (per euro
3.324,64 lordi).
In particolare, sosteneva di aver inteso richiedere, con domanda presentata tramite
Patronato, una pensione anticipata con versamento della prestazione nella “Gestione Esercenti Attività Commerciali”, ma che, per mero lapsus calami, l'incaricato aveva selezionato, nella domanda, quale gestione in cui avrebbero dovuto cumularsi i contributi, anziché quella “Commercianti”, quella indicata alla voce “Cumulo” (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente).
Deduceva, poi, che, a fronte del rigetto dell'istanza da parte dell (doc. 2 fasc. parte Pt_1 ricorrente), il ricorrente aveva evidenziato l'errore con ricorso amministrativo evidenziando che la prestazione doveva essere liquidata nella “Gestione Esercenti Attività Commerciali” (doc. n. 3 fasc. parte ricorrente), ma che l'Istituto aveva rigettato tale ricorso con la seguente motivazione: “…Non è possibile riesaminare la domanda vocum respinta in quanto non si tratta di cambiare gestione in cui liquidare la pensione ma prodotto avendo espressamente richiesto vocum…”.
1.2. L si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Pt_1
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla base della sola documentazione versata in atti dalle parti. (…)”.
Il Tribunale di Parma, all'esito dell'udienza di discussione del 6.7.2023, ha definito la vertenza con la sentenza n. 444/2023 R.S., così statuendo: “(…) 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire la pensione anticipata a Controparte_1 far data dal 1.7.2022, e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione del relativo Pt_1 trattamento in favore del ricorrente per il periodo 1.7.2022 - 31.8.2022, per complessivi euro 3.324,64, oltre accessori. 2) Condanna l alla rifusione delle spese di lite Pt_1 sostenute da , spese che si liquidano in euro 900,00 per compensi Controparte_1 professionali ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riepilogata la vicenda processuale sottoposta al suo esame, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente sull'assorbente rilievo che il Patronato a cui si era rivolto il sig. nella CP_1 compilazione della sua domanda di “pensione anticipata” avrebbe commesso un mero errore materiale che l' , notiziato dello stesso, a seguito di tempestivo ricorso Pt_1 amministrativo, avrebbe potuto e dovuto correggere in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede e delle regole che l' medesimo si è dato per risolvere Pt_1 casi analoghi contenute nella circolare n°289 del 24.12.1991.
L' ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Pt_1
Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) 1. accertata l'insussistenza del diritto di parte appellata ad ottenere una prestazione diversa da quella richiesta in data 7/04/2022 con decorrenza 01/07/2022, segnatamente pensione liquidata nella gestione pensionistica commercianti in luogo di quella richiesta: pensione in regime di cumulo 2. respingere tutte le domande proposte da in primo e secondo grado, CP_1 riformando integralmente la sentenza appellata 3. in ogni caso, anche in riforma dell'appellata sentenza sul punto, condannare l'appellato al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”. A sostegno delle suesposte conclusioni, l' appellante ha formulato quattro motivi Pt_1 di impugnazione, così riassumendo – pagg. 7/9 dell'atto di gravame – i proposti “motivi di appello”: “1. Nullità, comunque censurabilità e riformabilità dell'appellata sentenza del Tribunale di Parma 444/2023 in quanto l'adito Giudice ha totalmente disatteso ogni eccezione e censura dell'istituto in ordine alla a mancanza di qualsivoglia prova e/o indizio e/o offerta di prova in ordine all'errore in cui sarebbe incorso il patronato, dallo stesso accettato fideisticamente e posto alla base della propria sentenza in disapplicazione dei principi in tema di allegazione, prova, onere della prova 2. Nullità e comunque censurabilità della sentenza Tribunale di Parma 444/2023 laddove ha ordinato di riconoscere e liquidare una prestazione diversa da quella effettivamente richiesta dall'appellato con l'assistenza professionalmente qualificata dal patronato sul presupposto che la precisazione, contenuta nel successivo ricorso amministrativo, di aver inteso chiedere altra prestazione sarebbe valsa ad integrare l'originaria domanda, senza indicazione alcuna di norme di legge e/o principi di diritto che sorreggano tale stravolgimento dei principi normativi che prevedono che la prestazione debba essere erogata dal primo giorno del mese successivo alla domanda ed, ovviamente in conformità
a quanto in essa richiesto, sempre che ne esistano i presupposti 3. Nullità e comunque censurabilità della sentenza laddove non ha offerto alcuna argomentazione in ordine al diritto vantato ed allegato da di poter prestar fede nella correttezza delle domande Pt_1 presentate dagli utenti soprattutto laddove assistiti da soggetti professionalmente qualificati 4. Censurabilità della sentenza in punto alla liquidazione delle spese”. Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato Controparte_1 gli avversi motivi di gravame, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 444/2023 R.S. emessa in data 6.7.2023 dal Tribunale di Parma, in funzione di
Giudice del Lavoro, siccome inammissibile, improponibile, non fondato o per ogni altra ragione meglio vista, ove del caso correggendone o integrandone la motivazione. Con vittoria delle spese del presente grado, oltre accessori di legge”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta in atti dalle parti in causa.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dall' , i cui motivi di gravame saranno oggetto di distinto esame per ragioni di Pt_1 chiarezza espositiva, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di gravame, l'Ente appellante lamenta che il primo Giudice, non abbia preso posizione sull'eccezione dell per cui il ricorrente avrebbe omesso di Pt_1 offrire “prova alcuna dell'effettivo errore del consulente del patronato”, del quale “si ignora addirittura l'identità”.
In realtà, nella memoria di costituzione depositata dall in primo grado non vi è Pt_1 alcuna specifica contestazione in merito ad alcuna delle circostanze di fatto allegate dal sig. al punto che a pag. 2 della memoria difensiva si legge: “i fatti sono pacifici CP_1 ed incontestati in quanto allegati anche ex adverso”. Non costituisce valida contestazione l'affermazione di stile che si trova a pag. 12 della memoria , ove si legge soltanto Pt_1
“ammesso e non concesso che (l'errore) sia stato commesso”. Per giurisprudenza pacifica e costante, infatti, “l'onere di contestazione rappresenta un principio cardine del processo civile”, e, come tale, “impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta un effetto particolarmente significativo per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio” (Trib. Napoli Nord, sent. 18.9.2023, n. 3717).
A tanto consegue che l'errore commesso dal Patronato a cui si era rivolto il sig. CP_1 per la presentazione della domanda di pensione anticipata per cui è causa deve ritenersi pacifico in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° co. c.p.c. (che ha codificato nel nostro ordinamento il principio di non contestazione stabilendo che: “Salvi
i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”). Al riguardo, va poi ricordato che, stante il divieto di nova in appello stabilito dall'art. 325
c.p.c., ribadito con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c., è “vietata la contestazione di fatti o nuove allegazioni di fatti per la prima volta in appello, al fine di evitare la trasformazione del giudizio d'appello da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente” (Cass. sent. 27.6.2024, n. 17707).
La contestazione della sussistenza di tale errore, svolta per la prima volta in questa sede dall' , quindi, è da ritenersi inammissibile. Pt_1
Peraltro, anche a voler dissentire dalle suesposte dirimenti considerazioni, va osservato che la sussistenza di tale errore è stata ricostruita dal Giudice a quo sulla base di un ragionamento presuntivo del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Sul punto, nella gravata sentenza si ha modo di leggere: << (…) I condivisibili principi espressi dal Tribunale di Aosta nella richiamata sentenza sono applicabili anche alla fattispecie in controversia in cui parte ricorrente, pur avendo correttamente indicato il
“prodotto” richiesto (“pensione Anzianità/Anticipata”) e le “gestioni” alle quali sono stati versati i contributi sociali dovuti ((“FPLD”, “ART”, “COM” e “Gestione separata”), per mero errore – circostanza, questa, desumibile, alla stregua dello standard epistemologico del “più probabile che non” proprio del processo civile (essendo del tutto verosimile desumere tale circostanza dal possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'accesso alla prestazione richiesta, così come rettificata in sede di ricorso amministrativo, e, per contro, dal difetto di un concreto interesse dello stesso a richiedere un diverso beneficio previdenziale – quello originariamente richiesto
– in assenza dei relativi presupposti) - è stata selezionata, quale gestione in cui avrebbero dovuto cumularsi i contributi, anziché quella “Commercianti”, quella indicata alla voce
“Cumulo (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dall' con il primo motivo di Pt_1 gravame.
Alla luce delle suesposte considerazioni il primo motivo di appello proposto dall va Pt_1 respinto.
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame con cui è stato impugnato il capo della sentenza di prime cure che statuisce che: “l' , nell'ambito del Pt_1 procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori verifiche, e, ove ritenuti sussistenti i presupposti prescritti dalla legge, liquidare la prestazione richiesta. Poiché, sotto quest'ultimo profilo, il possesso dei requisiti, in capo all'odierno ricorrente, per l'accesso alla prestazione invocata a far data dalla domanda amministrativa costituisce circostanza incontestata”. Al riguardo, l' eccepisce che Pt_1
“non esiste(rebbe) alcuna norma che imponga all'istituto di spingere la propria indagine fino a verificare se la richiesta sia conforme agli interna desiderata”. Una tale eccezione non appare “cogliere nel segno”, essendo il frutto di una capziosa lettura della pronuncia gravata. Il Tribunale di Parma, infatti, non ha affatto affermato che l' sarebbe tenuto a svolgere un'indagine sugli “interna desiderata” dei richiedenti le Pt_1 prestazioni previdenziali/pensionistiche. L'obbligo di cui si ritiene gravato l' , infatti, Pt_1
è semplicemente quello di “indagare” sulla coerenza logica delle domande di prestazione e, in caso di dubbi o incertezze, di avviare un'interlocuzione con gli interessati.
Quanto alla fonte di tale obbligo, va richiamato in primis l'art. 97, 2° comma Cost. ai sensi del quale: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Tale obbligo, inoltre, discende dai principi generali di buona fede e correttezza a cui deve essere improntato l'agire dell' . Pt_1
Nel caso di specie, peraltro, l ha violato non solo i principi generali sopra richiamati, Pt_1 ma anche le disposizioni operative da esso stesso dettate.
Ci si riferisce alla circolare n. 289 del 24.12.1991 (espressamente richiamata nella Pt_1 sentenza impugnata) ove si legge, al punto 10.1, che “se l'assicurato manifesta la volontà di conseguire una prestazione piuttosto che un'altra, l' deve prendere atto di tale Pt_1 manifestazione di volontà ed adeguare ad essa il proprio comportamento” tuttavia “va subito precisato che l'obbligo di attenersi alla richiesta dell'assicurato non esclude - ed anzi conferma - che, nel caso in cui la domanda di pensione sia stata formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere variamente interpretata, l' è tenuto ad Pt_1 interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà prospettandogli, se del caso, le conseguenze della propria scelta”.
La pronuncia oggi impugnata, nel richiamare la sentenza del Tribunale di Aosta n. 59/2021 resa in data 25.06.2021 e, conseguentemente, la circolare 289/1991, ha statuito che “lo stesso ha condivisibilmente chiarito ai propri dipendenti che «l'interessato ha Pt_1 meglio esplicitato il proprio effettivo intendimento facendo presente di aver erroneamente barrato la casella della pensione di vecchiaia in luogo di quella corrispondente alla pensione di anzianità: affermazione del tutto plausibile … in considerazione … del fatto che, alla data della domanda, i requisiti per la pensione di anzianità risultavano effettivamente perfezionati. Appare pertanto legittimo concludere che nel caso di specie non sussistessero ostacoli insormontabili all'accoglimento del gravame»”. E non è vero come sostiene l' , che la circolare citata sia funzionale alla “salvaguard(ia) … (dei) Pt_1 soggetti ostacolati dall'età avanzata”, essendo, al contrario, di tutta evidenza che lo scopo di questa sia quello di garantire il miglior funzionamento della Pubblica Amministrazione.
A tanto consegue la reiezione anche del secondo motivo di appello.
Va respinto, altresì, il terzo motivo di appello con cui l' chiede la Controparte_2 riforma della sentenza gravata sulla base del fatto che, nella motivazione, avrebbe
“pretermesso” le argomentazioni relative al “diritto vantato ed allegato da di poter Pt_1 prestare fede nella correttezza delle domande presentate dagli utenti soprattutto laddove assistiti da soggetti professionalmente qualificati”. A tale eccezione risulta aver replicato in maniera puntuale, esaustiva e convincente la difesa dell'odierno appellato osservando che: <<(…) Agevole rispondere che certo: il
“cliente dell' ha il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede e i Pt_1
“patronati” sono stati creati per far da tramite, possedendo sufficienti nozioni tecniche. Ma, certamente, l'errore è sempre possibile;
altrettanto certo essendo, però, che la commissione di questo non sempre ed in ogni caso dà luogo ad una violazione del dovere di correttezza e buona fede, posto che commettere una imprecisione è cosa ben diversa dall'agire in malafede, per ingannare l'Istituto (che è quel che lo stesso tenta di far intendere abbia fatto il sig. senza però riuscire a sostanziare di fatti CP_1
l'insinuazione malevola). Ad ogni buon conto, ancora una volta l incorre nel solito sbaglio quando afferma Pt_1 di avere esaminato la “domanda di pensione in cumulo” e aver “verificato la insussistenza dei requisiti”: per quanto non ci si stanca di ripetere e per quanto risulta documentalmente provato, la domanda del sig. era volta all'ottenimento della CP_1 “PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA”, rispetto alla quale egli godeva di tutti i requisiti. In altri termini, per dirla come controparte, “la domanda … indicava, con estrema chiarezza ed oltre ogni possibile dubbio, la prestazione pretesa” dal sig.
Dunque, il rigetto (come riconosciuto dal Giudice di prime cure), è stato CP_1 assolutamente illegittimo. (…) >>.
Tali considerazioni appaiono suffragate da una consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in fattispecie assimilabili a quella qui in esame.
Al proposito, vedasi, tra le altre, la recentissima Cass. 20.6.2024 n. 16996, la quale, pur trattando del caso di una domanda proposta per l'ottenimento della indennità di accompagnamento, è perfettamente aderente alla fattispecie che ci occupa e che ha affermato: “al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta Pt_1 di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura amministrativa si svolga regolarmente, non potendo costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa il fatto che venga barrata la casella che nel modulo predisposto dall'ente previdenziale, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento”.
Riportando tale pronuncia al caso che ci occupa (e così rispondendo ai rilievi formulati dall' con il terzo motivo di appello), è evidente che l'errore commesso nel Pt_1
“barra(re)” la “casella che nel modulo predisposto dall'ente previdenziale individua le condizioni sanitarie … necessari(e) per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento” sia del tutto assimilabile all'errore commesso dal sig. nel CP_1 non barrare la casella riguardante la gestione commercianti in cui i contributi avrebbero dovuto cumularsi, bensì quella prevedente la liquidazione in regime di cumulo.
A sostegno di tale conclusione si veda anche Cass.
4.10.2019 n. 24986 secondo cui l'art. 111, c. 1, Cost., “impone di escludere che l' stante la riserva assoluta di legge, possa Pt_1 introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica predisposta dall'ente previdenziale”.
Per queste ragioni, anche il terzo motivo di appello va respinto.
L'ultimo motivo di impugnazione ha ad oggetto il capo della sentenza in cui è stabilita la condanna di alla rifusione delle spese legali in favore dell'allora ricorrente, in quanto Pt_1
“non solo … il ricorso avrebbe dovuto essere respinto”, ma anche perché “avendo la pronuncia rimediato ad un preteso … errore del patronato e quindi del ricorrente, non esistevano basi per condannare al versamento delle spese l'unico soggetto che non è mai incorso in errore alcuno”. In realtà, la sentenza di primo grado ha liquidato le spese in piena conformità al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c.: lo “errore” in cui è incorso l' , è stato quello di venire meno integralmente ai doveri che Controparte_2 dovrebbero guidare il suo operato, rigettando una domanda di pensione che invece ab origine (o, quantomeno, dopo i chiarimenti offerti) avrebbe dovuto essere pienamente accolta.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014
e successive modiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e degli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell'odierno appellato).
Da ultimo occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1 dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall' , con conseguente integrale conferma della pronuncia Pt_1 gravata;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Pt_1 spese del grado che si liquidano in € 1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini