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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/08/2025, n. 7729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7729 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 13105/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13105/2023 r.g.a.c.
p ersona del r.l.p.t., e Parte_1 P.IVA_1 [...]
. , elettivamente do Parte_2 C.F._1 li (Na . 2 presso l'Avv. Ema- nuele Germoglio da cui sono rappresentati e difesi OPPONENTI E
in persona dell'amministratore e legale rappresen- Controparte_1
e fis d'iscrizione al Registro delle imprese di OL , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
OL, via Duomo studio dell'avv. Pasquale Cac- cavale dal quale è rappresentata e difesa OPPOSTO CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia.
La e hanno Parte_1 Parte_3 proposto 2/2023 chiesto ed ottenuto dalla quale veniva Controparte_1 loro intimato (in solido c ) il pagamen- Controparte_2 to della somma di €.33.500 s. 231/02, in virtù degli obblighi derivanti dal contratto stipulato in data 8.11.2018. Hanno dedotto a sostegno: la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, giacché l'atto notificato conteneva il solo provvedimento monitorio, ma era privo del ricorso;
l'inefficacia, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., della clau- sola “solve et repete” e delle clausole vessatorie contenute nel contratto stipulato;
1 l'impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta delle obbligazioni assunte, anche in ragione della situazione di emer- genza sanitaria determinata dalla pandemia da Sars Covid l'inefficacia della garanzia personale prestata dal , Pt_3 stante l'intervenuta decadenza ex art.1957 c.c. e la vi delle regole sancite dall'art.1938 c.c.; la violazione del divieto di cui all'art.1383 c.c. e l'esisten- za di un significativo squilibrio economico tra le parti. Tanto premesso, hanno chiesto:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto la sua inefficiacia nei confronti della società per i motivi indicati sub 1); Parte_1
- decreto ingiuntivo n. 3312/2023:
- accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della clausola solve et repete con ogni conseguenza di legge in virtù dei motivi enucleati sub 2) e 3) ovvero, in subor- dine, in applicazione dell'art. 1462 c. 2 cc., sospendere la con- danna sussistendone gravi motivi, e prevedere ove necessario idonea cauzione;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del potere di azione per l'opponente nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. ovvero, in caso di inquadramento giuri- dico della garanzia come contratto autonomo, dichiarare comun- que la decadenza ex art. 1957 c.c. e manlevare la società da ogni vincolo e/o responsabilità, per i motivi indicati sub 4), ovvero la nullità della garanzia fideiussoria per il motivo indicato sub 6);
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossiblilità della prestazione e/o la nullità dello stesso per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto e/o della causa, ovvero in subordine la risoluzione per eccessiva onerosi- tà, per i motivi indicati sub 3) e 5);
- In ogni caso, accertare e dichiarare non dovuta al- cuna prestazione in favore dell'opposta da parte degli odierni opponenti, ovvero in subordine dovuta la sola penale, ovvero al- tro minore importo che il Giudice vorrà valutare secondo equità ai sensi degli artt. 1374 e 1226 c.c., per i motivi enucleati sub 5), 7) e 8)”; con vittoria di e. Si è costituita la che ha contestato le Controparte_1 avverse deduzioni, for i concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione.
2 Concessa la provvisoria esecuzione, dopo la trattazione, assegnati i termini di cui all'art.189 c.p.c., all'udienza del 7.7.25, la causa è stata riservata in decisione. ___________________________________________
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è resistita dalla medesima documentazione prodotta dall'opposta, da cui emerge l'inesisten- za dei vizi dalla medesima lamentati. Nel merito, i presupposti di fatto della controversia sono sostanzialmente pacifici, oltre che documentalmente provati. Si rinviene infatti agli atti il “Contratto di somministrazio- ne in esclusiva con sponsorizzazione” denominato anche “CON- VENZIONE DI BEVER e (all'epoca denominata “ ) Parte_4 si impegnava a compie a promozione e vendita dei prodotti commercializzati dall'opposta (nel contratto denominata anche 'Loco for Drink'), ricevendo quale corrispettivo “a titolo di sponsorizzazione ... la complessiva somma di euro 25000,00 (Venticinquemila) + iva”. Le parti prevedevano quindi che l'opponente avrebbe ven- duto in esclusiva e promosso la diffusione e il sul ter- ritorio dei marchi di birra e bevande del gruppo , distri- CP_3 buite dalla Loco for Drink, all'uopo ricevendo a, oltre all'indicato corrispettivo, “in comodato d'uso gratuito … gli im- pianti di spillatura e gli altri strumenti necessari alla mescita di birra”, comodato la cui regolamentazione era riservata ad un se- parato accordo, parimenti rinvenibile agli atti. Tra le obbligazioni assunte dall'opponente vi era in parti- colare l'impegno a “acquistare il quantitativo minimo di 500 (cinquecento) ettolitri di birra alla spina, entro il termine di du- rata della presente convenzione”, stabilito in “anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione”. L'opponente non ha – pacificamente – rispettato tale obbli- go, onde è senz'altro tenuta alla restituzione della somma di
€.25.000,00 (oltre IVA) ricevuta all'atto della stipula. Trattasi infatti all'evidenza di prestazione la cui causa è venuta meno, giacché, anche a voler accedere alla tesi sostenuta da parte opponente circa la non imputabilità dell'inadempimento, non vi è dubbio che il contratto si sia comunque risolto, sicché al- la risoluzione consegue in ogni caso il ripristino dello status quo
3 ante, onde la predetta somma, ricevuta in forza del negozio risol- to, deve essere comunque restituita all'opposta. Senonchè, risultano in ogni caso non condivisibili e vanno pertanto disattese le doglianze di parte opponente in punto di va- lidità del contratto stipulato. Non si ravvisa, infatti, la pretesa vessatorietà di talune clausole contrattuali – ivi compresa quella limitativa delle ecce- zioni opponibili - non venendo in rilievo, nel caso in esame, un rapporto tra impresa e consumatore, ma un contratto tra profes- sionisti, al quale non si applica il codice del consumo. Contratto tra professionisti che all'evidenza non rientra, come erroneamente affermato dalla difesa degli opponenti, tra i cd. contratti per adesione, affermazione, questa, meramente con- getturale, che non trova alcun riscontro nella scheda negoziale, ove si legge che le condizioni contrattuali sono state oggetto di trattativa individuale;
senza contare che trattasi di figura giuridi- ca (quella dei contratti per adesione) tendenzialmente aliena ai rapporti tra imprese. D'altro canto parte opponente ha concluso il predetto con- tratto nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, ha avuto la possibilità di leggerlo e di comprenderne appieno il contenuto sicché, ove non lo avesse ritenuto conveniente, avrebbe potuto decidere di non sottoscriverlo. Irrilevante si palesa, poi, la censura inerente la validità del- la clausola negoziale che prevede a carico di parte opponente una limitazione delle eccezioni opponibili alla controparte. Nel caso di specie, infatti, la pretesa azionata in sede moni- toria deriva dall'inadempimento – sostanzialmente non contesta- to - di obblighi assunti in sede di stipula del contratto, inadempi- mento che è fonte dell'obbligazione restitutoria a carico della parte – pacificamente – D'altro canto la che in questa sede ha Parte_1 avuto modo di far vale le proprie ragioni, non chiarisce quali siano in concreto le eccezioni e difese di cui, per effetto della denunciata clausola, non potrebbe avvalersi. Parimenti irrilevanti si palesano, poi, le articolate deduzio- ni con le quali si sollevano dubbi in relazion alificazione giuridica dell'obbligo di garanzia a carico del . Pt_3
Ed invero, questi si è obbligato a gara empimento degli obblighi assunti dalla società di cui era – all'atto della sti- pula – amministratore, entro limiti quantitativi prestabiliti, e con
4 rinunzia al beneficio della preventiva escussione. Non vi è dubbio, quindi, che, quale che s lificazio- ne giuridica dell'obbli tal guisa assunto, il si sia ob- Pt_3 bligato in solido con la opponente. Pt_1
Nè è a discorre decadenza dell'opposta ex art.1957 c.c., eccezion , resistita dalle missive del dicembre 2021, con le quali il , da un lato, formulava una proposta di defi- Pt_3 nizione della e l'opposta, dall'altro, rifiutava, ribadendo la necessità di recuperare l'intero importo versato all'atto della stipula. Quanto, poi, al lamentato ritardo della consegna degli im- pianti di spillatura, è appena il caso di rilevare che modalità e ter- mini di consegna sono stati liberamente concordati dalle parti, senza contare che non vi è alcuna prova che la disponibilità di dette apparecchiature fosse condizione indispensabile per con- sentire alla N'ata cosa s.r.l. di far fede agli impegni assunti. Accertato, quindi, l'obbligo degli opponenti di pagamento, in favore dell'opposta, della somma percepita a titolo di sponso- rizzazione, resta da stabilire se sia dovuto anche l'ulteriore im- porto ingiunto a titolo di penale. In proposito, si osserva che nel contratto del novembre 2018 era stabilito che la società opponente avrebbe corrisposto all'opposta “a titolo di penale, ai sensi degli artt. 1382 e ss. c.c., una somma pari a un decimo dell'importo della sponsorizzazione di cui all'art. 1, per ogni violazione accertata. La penale viene così disciplinata: a) è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
b) indipendentemente e autonomamente rispetto alla pe- nale convenuta, resta risarcibile, ogni ulteriore danno causato da dolo o colpa grave del Cliente;
c) unico presupposto per ap- plicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al Cliente;
d) la penale è immediatamente esigibile e, decorsi sette giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, sull'importo della penale decorreranno gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002”. E' noto peraltro che, secondo il costante insegnamento del- la S.C., le clausole penali con le quali le parti abbiano determina- to in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economi- co dovuto alla parte adempiente in caso di inadempimento della controparte, non hanno natura vessatoria, non rientrando dunque tra quelle di cui all'art. 1341 cc, e non necessitano di specifica ap- provazione scritta (v. da ultimo Cass. 6558/10). Né si ravvisano
5 elementi, invero neppure in concreto evidenziati dall'opponente, che inducano a ritenere la penale eccessiva ex art. 1384 cc. Al contrario, essa è in parte giustificata dalla necessità di compensare il rischio derivante dall'esborso (di entità relativa- mente considerevole) sostenuto dall'opposta a titolo di anticipa- zione del compenso della futura attività promozionale, ed in parte dall'esigenza risarcitoria derivante dal mancato utile connesso al
– pacifico – parziale inadempimento dell'opponente. Anche l'importo stabilito a titolo di penale risulta quindi dovuto. Sono rimaste, infatti, allo stato di mere allegazioni le dedu- zioni di parte opponente circa la non imputabilità dell'inadempi- mento, asseritamente ascritto alle difficoltà determinate dalla no- ta situazione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia. A sostegno di tale assunto parte opponente ha infatti ri- chiesto l'assunzione di una prova orale inammissibile, sia per la genericità dei capi in cui essa si articolava, sia in quanto finaliz- zata a dimostrare circostanze da provarsi per documenti. D'altro canto, nella prova documentale offerta, non è dato rinvenire la conferma dell'assunto secondo cui l'inadempimento sarebbe causalmente riconducibile all'insorgere della pandemia, registrandosi, nel raffronto tra i due bilanci di esercizio prodotti, relativi agli anni 2019 e 2020, indicazioni contrastanti (ad una contrazione dei ricavi si accompagna infatti una diminuzione del- le perdite (comunque riscontrabili in entrambe le annualità)). Per quanto riguarda, infine, la misura degli interessi mora- tori, è appena il caso di rilevare che si verte nella specie in ipotesi ricadente nell'ambito oggettivo di operatività del d.lgs. 231/02, che va quindi applicato anche in difetto di espressa previsione negoziale. Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00
6 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per leg- ge. OL, 08/07/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13105/2023 r.g.a.c.
p ersona del r.l.p.t., e Parte_1 P.IVA_1 [...]
. , elettivamente do Parte_2 C.F._1 li (Na . 2 presso l'Avv. Ema- nuele Germoglio da cui sono rappresentati e difesi OPPONENTI E
in persona dell'amministratore e legale rappresen- Controparte_1
e fis d'iscrizione al Registro delle imprese di OL , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
OL, via Duomo studio dell'avv. Pasquale Cac- cavale dal quale è rappresentata e difesa OPPOSTO CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia.
La e hanno Parte_1 Parte_3 proposto 2/2023 chiesto ed ottenuto dalla quale veniva Controparte_1 loro intimato (in solido c ) il pagamen- Controparte_2 to della somma di €.33.500 s. 231/02, in virtù degli obblighi derivanti dal contratto stipulato in data 8.11.2018. Hanno dedotto a sostegno: la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, giacché l'atto notificato conteneva il solo provvedimento monitorio, ma era privo del ricorso;
l'inefficacia, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., della clau- sola “solve et repete” e delle clausole vessatorie contenute nel contratto stipulato;
1 l'impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta delle obbligazioni assunte, anche in ragione della situazione di emer- genza sanitaria determinata dalla pandemia da Sars Covid l'inefficacia della garanzia personale prestata dal , Pt_3 stante l'intervenuta decadenza ex art.1957 c.c. e la vi delle regole sancite dall'art.1938 c.c.; la violazione del divieto di cui all'art.1383 c.c. e l'esisten- za di un significativo squilibrio economico tra le parti. Tanto premesso, hanno chiesto:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto la sua inefficiacia nei confronti della società per i motivi indicati sub 1); Parte_1
- decreto ingiuntivo n. 3312/2023:
- accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della clausola solve et repete con ogni conseguenza di legge in virtù dei motivi enucleati sub 2) e 3) ovvero, in subor- dine, in applicazione dell'art. 1462 c. 2 cc., sospendere la con- danna sussistendone gravi motivi, e prevedere ove necessario idonea cauzione;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del potere di azione per l'opponente nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. ovvero, in caso di inquadramento giuri- dico della garanzia come contratto autonomo, dichiarare comun- que la decadenza ex art. 1957 c.c. e manlevare la società da ogni vincolo e/o responsabilità, per i motivi indicati sub 4), ovvero la nullità della garanzia fideiussoria per il motivo indicato sub 6);
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossiblilità della prestazione e/o la nullità dello stesso per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto e/o della causa, ovvero in subordine la risoluzione per eccessiva onerosi- tà, per i motivi indicati sub 3) e 5);
- In ogni caso, accertare e dichiarare non dovuta al- cuna prestazione in favore dell'opposta da parte degli odierni opponenti, ovvero in subordine dovuta la sola penale, ovvero al- tro minore importo che il Giudice vorrà valutare secondo equità ai sensi degli artt. 1374 e 1226 c.c., per i motivi enucleati sub 5), 7) e 8)”; con vittoria di e. Si è costituita la che ha contestato le Controparte_1 avverse deduzioni, for i concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione.
2 Concessa la provvisoria esecuzione, dopo la trattazione, assegnati i termini di cui all'art.189 c.p.c., all'udienza del 7.7.25, la causa è stata riservata in decisione. ___________________________________________
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è resistita dalla medesima documentazione prodotta dall'opposta, da cui emerge l'inesisten- za dei vizi dalla medesima lamentati. Nel merito, i presupposti di fatto della controversia sono sostanzialmente pacifici, oltre che documentalmente provati. Si rinviene infatti agli atti il “Contratto di somministrazio- ne in esclusiva con sponsorizzazione” denominato anche “CON- VENZIONE DI BEVER e (all'epoca denominata “ ) Parte_4 si impegnava a compie a promozione e vendita dei prodotti commercializzati dall'opposta (nel contratto denominata anche 'Loco for Drink'), ricevendo quale corrispettivo “a titolo di sponsorizzazione ... la complessiva somma di euro 25000,00 (Venticinquemila) + iva”. Le parti prevedevano quindi che l'opponente avrebbe ven- duto in esclusiva e promosso la diffusione e il sul ter- ritorio dei marchi di birra e bevande del gruppo , distri- CP_3 buite dalla Loco for Drink, all'uopo ricevendo a, oltre all'indicato corrispettivo, “in comodato d'uso gratuito … gli im- pianti di spillatura e gli altri strumenti necessari alla mescita di birra”, comodato la cui regolamentazione era riservata ad un se- parato accordo, parimenti rinvenibile agli atti. Tra le obbligazioni assunte dall'opponente vi era in parti- colare l'impegno a “acquistare il quantitativo minimo di 500 (cinquecento) ettolitri di birra alla spina, entro il termine di du- rata della presente convenzione”, stabilito in “anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione”. L'opponente non ha – pacificamente – rispettato tale obbli- go, onde è senz'altro tenuta alla restituzione della somma di
€.25.000,00 (oltre IVA) ricevuta all'atto della stipula. Trattasi infatti all'evidenza di prestazione la cui causa è venuta meno, giacché, anche a voler accedere alla tesi sostenuta da parte opponente circa la non imputabilità dell'inadempimento, non vi è dubbio che il contratto si sia comunque risolto, sicché al- la risoluzione consegue in ogni caso il ripristino dello status quo
3 ante, onde la predetta somma, ricevuta in forza del negozio risol- to, deve essere comunque restituita all'opposta. Senonchè, risultano in ogni caso non condivisibili e vanno pertanto disattese le doglianze di parte opponente in punto di va- lidità del contratto stipulato. Non si ravvisa, infatti, la pretesa vessatorietà di talune clausole contrattuali – ivi compresa quella limitativa delle ecce- zioni opponibili - non venendo in rilievo, nel caso in esame, un rapporto tra impresa e consumatore, ma un contratto tra profes- sionisti, al quale non si applica il codice del consumo. Contratto tra professionisti che all'evidenza non rientra, come erroneamente affermato dalla difesa degli opponenti, tra i cd. contratti per adesione, affermazione, questa, meramente con- getturale, che non trova alcun riscontro nella scheda negoziale, ove si legge che le condizioni contrattuali sono state oggetto di trattativa individuale;
senza contare che trattasi di figura giuridi- ca (quella dei contratti per adesione) tendenzialmente aliena ai rapporti tra imprese. D'altro canto parte opponente ha concluso il predetto con- tratto nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, ha avuto la possibilità di leggerlo e di comprenderne appieno il contenuto sicché, ove non lo avesse ritenuto conveniente, avrebbe potuto decidere di non sottoscriverlo. Irrilevante si palesa, poi, la censura inerente la validità del- la clausola negoziale che prevede a carico di parte opponente una limitazione delle eccezioni opponibili alla controparte. Nel caso di specie, infatti, la pretesa azionata in sede moni- toria deriva dall'inadempimento – sostanzialmente non contesta- to - di obblighi assunti in sede di stipula del contratto, inadempi- mento che è fonte dell'obbligazione restitutoria a carico della parte – pacificamente – D'altro canto la che in questa sede ha Parte_1 avuto modo di far vale le proprie ragioni, non chiarisce quali siano in concreto le eccezioni e difese di cui, per effetto della denunciata clausola, non potrebbe avvalersi. Parimenti irrilevanti si palesano, poi, le articolate deduzio- ni con le quali si sollevano dubbi in relazion alificazione giuridica dell'obbligo di garanzia a carico del . Pt_3
Ed invero, questi si è obbligato a gara empimento degli obblighi assunti dalla società di cui era – all'atto della sti- pula – amministratore, entro limiti quantitativi prestabiliti, e con
4 rinunzia al beneficio della preventiva escussione. Non vi è dubbio, quindi, che, quale che s lificazio- ne giuridica dell'obbli tal guisa assunto, il si sia ob- Pt_3 bligato in solido con la opponente. Pt_1
Nè è a discorre decadenza dell'opposta ex art.1957 c.c., eccezion , resistita dalle missive del dicembre 2021, con le quali il , da un lato, formulava una proposta di defi- Pt_3 nizione della e l'opposta, dall'altro, rifiutava, ribadendo la necessità di recuperare l'intero importo versato all'atto della stipula. Quanto, poi, al lamentato ritardo della consegna degli im- pianti di spillatura, è appena il caso di rilevare che modalità e ter- mini di consegna sono stati liberamente concordati dalle parti, senza contare che non vi è alcuna prova che la disponibilità di dette apparecchiature fosse condizione indispensabile per con- sentire alla N'ata cosa s.r.l. di far fede agli impegni assunti. Accertato, quindi, l'obbligo degli opponenti di pagamento, in favore dell'opposta, della somma percepita a titolo di sponso- rizzazione, resta da stabilire se sia dovuto anche l'ulteriore im- porto ingiunto a titolo di penale. In proposito, si osserva che nel contratto del novembre 2018 era stabilito che la società opponente avrebbe corrisposto all'opposta “a titolo di penale, ai sensi degli artt. 1382 e ss. c.c., una somma pari a un decimo dell'importo della sponsorizzazione di cui all'art. 1, per ogni violazione accertata. La penale viene così disciplinata: a) è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
b) indipendentemente e autonomamente rispetto alla pe- nale convenuta, resta risarcibile, ogni ulteriore danno causato da dolo o colpa grave del Cliente;
c) unico presupposto per ap- plicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al Cliente;
d) la penale è immediatamente esigibile e, decorsi sette giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, sull'importo della penale decorreranno gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002”. E' noto peraltro che, secondo il costante insegnamento del- la S.C., le clausole penali con le quali le parti abbiano determina- to in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economi- co dovuto alla parte adempiente in caso di inadempimento della controparte, non hanno natura vessatoria, non rientrando dunque tra quelle di cui all'art. 1341 cc, e non necessitano di specifica ap- provazione scritta (v. da ultimo Cass. 6558/10). Né si ravvisano
5 elementi, invero neppure in concreto evidenziati dall'opponente, che inducano a ritenere la penale eccessiva ex art. 1384 cc. Al contrario, essa è in parte giustificata dalla necessità di compensare il rischio derivante dall'esborso (di entità relativa- mente considerevole) sostenuto dall'opposta a titolo di anticipa- zione del compenso della futura attività promozionale, ed in parte dall'esigenza risarcitoria derivante dal mancato utile connesso al
– pacifico – parziale inadempimento dell'opponente. Anche l'importo stabilito a titolo di penale risulta quindi dovuto. Sono rimaste, infatti, allo stato di mere allegazioni le dedu- zioni di parte opponente circa la non imputabilità dell'inadempi- mento, asseritamente ascritto alle difficoltà determinate dalla no- ta situazione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia. A sostegno di tale assunto parte opponente ha infatti ri- chiesto l'assunzione di una prova orale inammissibile, sia per la genericità dei capi in cui essa si articolava, sia in quanto finaliz- zata a dimostrare circostanze da provarsi per documenti. D'altro canto, nella prova documentale offerta, non è dato rinvenire la conferma dell'assunto secondo cui l'inadempimento sarebbe causalmente riconducibile all'insorgere della pandemia, registrandosi, nel raffronto tra i due bilanci di esercizio prodotti, relativi agli anni 2019 e 2020, indicazioni contrastanti (ad una contrazione dei ricavi si accompagna infatti una diminuzione del- le perdite (comunque riscontrabili in entrambe le annualità)). Per quanto riguarda, infine, la misura degli interessi mora- tori, è appena il caso di rilevare che si verte nella specie in ipotesi ricadente nell'ambito oggettivo di operatività del d.lgs. 231/02, che va quindi applicato anche in difetto di espressa previsione negoziale. Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00
6 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per leg- ge. OL, 08/07/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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