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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 3138/2024
All'udienza collegiale del giorno 29/05/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatore
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti STANZIONE DIEGO;
presente in sostituzione Avv Cinelli
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ROVINI KATY;
in sostituzione, Avv. Quattrocchi
ALLIANZ SPA
Avv./Avv.ti CATELLI MARCO;
presente Avv. in sostituzione Ponzianelli
FAMOSI ANGELO NQ EREDE
Avv./Avv.ti REA RENATO;
presente
Avv./Avv.ti REA RENATO;
presente Parte_2
Parte_3
Avv./Avv.ti REA RENATO;
presente
*** I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza, letta in udienza e depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 428/2024 del
Tribunale di Frosinone, pubblicata il 24/04/2024, fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone e, in Parte_1
qualità di eredi di , FA EL, Persona_1 CP_2 Parte_2
chiedendo di: “condannare i sigg.ri , in proprio, e , Parte_1 CP_2
FA EL e , eredi del sig. , a rimborsare alla Parte_2 Persona_1
, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per Controparte_1
le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di euro
10.184,00= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto
al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva
ope legis”.
L'attrice ha dedotto, a fondamento delle su riportate richieste: -di aver assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 02.02.2006 alle ore 16.35 circa, in Marcon lungo il tratto autostradale A4 Torino-Trieste, tra l'autoarticolato Iveco E440 tg. BN231PL di proprietà
della società e condotto da ed il veicolo Iveco E440 CP_3 Controparte_4
tg. BN598KS di proprietà di e condotto da in quanto Parte_1 Persona_1
quest'ultimo mezzo, privo di copertura assicurativa, provocava il sinistro;
-di aver ricevuto in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro da e dall' e di aver pertanto Controparte_4 CP_5
provveduto a versare un risarcimento dell'importo complessivo di euro 10.184,00; -di aver intimato al proprietario del mezzo e agli eredi del conducente responsabile del sinistro il rimborso delle somme pagate a seguito dello stesso senza successo, sia con richiesta formale a mezzo lettera raccomandata che con invito a negoziazione ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/14 convertito L. 162/2014.
è costituito;
ha insistito nell'evidenziare la sussistenza della CP_6 Parte_1
scopertura assicurativa del proprio mezzo, e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'Allianz S.p.A., con la quale aveva stipulato la polizza relativa al mezzo che ha provocato il sinistro.
1.2-Si sono costituiti in giudizio FA EL e in CP_2 Parte_2
qualità di eredi di e hanno eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa;
Persona_1
hanno poi dedotto la copertura assicurativa del mezzo condotto dal de cuius.
1.3- Si è costituito il terzo chiamato Allianz S.p.A., confermando la copertura assicurativa del veicolo di proprietà di all'epoca del sinistro ed eccependo la Parte_1
prescrizione del diritto di manleva e di rivalsa nei propri confronti, per decorso dei termini di legge.
1.4-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, anche in seguito ad ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; precisate le conclusioni all'udienza del 6.10.2023, la causa
è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1.5-Il primo giudice, con la sentenza della cui impugnativa si discute ha rigettato la domanda attorea ritenendo che “il sinistro è stato erroneamente chiuso e istruito da
n.q. di FGVS per quell'anno, in quanto il veicolo era assicurato regolarmente;
CP_1
e quindi la stessa n.q. di FGVS non era legittimata ad gestire il sinistro e quindi CP_1
a pagare il risarcimento che oggi richiede, che in maniera errata aveva versato”.
Il Tribunale ha poi ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione della domanda e ha quindi condannato al pagamento delle spese di lite;
il primo giudice ha rigettato Controparte_1
la domanda attore anche perché “vanno accolte pertanto anche le eccezioni di parte
convenuta di prescrizione decennale e breve e quindi va condannata la società Per_1
attrice n.q. al pagamento delle spese di lite”; da ultimo, in merito alla Controparte_7
domanda di manleva avanzata da nei confronti di Allianz spa ha ritenuto Parte_1
che “anche per il è valida la eccezione di prescrizione decennale, e va Pt_1
condannata la società attrice al pagamento delle spese di lite;
va purtroppo condannato
il al pagamento delle spese di lite nei confronti della chiamata in causa Allianz”. Pt_1
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata da , con atto di Parte_1
appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria di questa decisione, sulla scorta di un unico motivo rubricato e in sintesi individuabile come segue:
“Sull'erronea condanna del al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
Allianz S.p.a. – falsa applicazione dell'artt. 91 e 92 c.p.c. – carente e contraddittoria
motivazione - falsa applicazione del principio di soccombenza e del principio di
causalità”. Il primo giudice ha dichiarato prescritta la domanda di manleva avanzata da nei confronti dell'Allianz s.p.a., condannandolo alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di quest'ultima, con conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
ed erronea applicazione del principio della soccombenza e di causalità. La chiamata in causa dell'Allianz, che tra l'altro aveva falsamente negato la propria competenza nella gestione del sinistro provocando il giudizio, era difatti conseguenza logica della domanda proposta dalla CP_1
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
valutata la responsabilità della Allianz S.p.a. ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.,
rigettata ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 428/2024
pubblicata dal Tribunale di Frosinone in data 24/04/2024 (n. 2730/2019 R.G.),
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in relazione alle spese di lite in Parte_1
favore della Allianz S.p.a. e, per il resto, confermare la sentenza gravata. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite del presente grado di giudizio”.
§2.1-Si è costituita e, dopo aver aderito alle contestazioni mosse Controparte_1
dall'appellante sull'erroneità della statuizione di primo grado in ordine alle spese di lite,
ha proposto appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi: “I. Copertura
assicurativa”. Il primo giudice non ha tenuto in considerazione in comportamento tenuto dall'Allianz nel corso dell'intera vicenda, a causa del quale il FGVS aveva erroneamente ritenuto la propria competenza nella gestione del sinistro. La si è quindi Controparte_1
trovata coinvolta nel presente giudizio solo in conseguenza del comportamento tenuto dall'Allianz che ha prima negato il risarcimento del danno per scopertura e poi contestato alla comparente di aver volutamente gestito il sinistro pur non essendone legittimata.
“II. Prescrizione del diritto di rivalsa”. Il primo giudice ha errato nel ritenere prescritto il diritto di rivalsa della in quanto il termine di dieci anni dal pagamento è Controparte_1
stato correttamente interrotto dalla compagnia assicurativa per mezzo di lettera di messa in mora inviata a in data 3.10.2013. Parte_1
L'appellante incidentale ha quindi chiesto: “Voglia ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta respingere l'appello e riformare la sentenza 428/2024 del Tribunale
di Frosinone del 22/04/2024: in via principale rigettando l'eccezione di prescrizione del
diritto di rivalsa/rimborso esercitato nel giudizio di primo grado nei confronti del sig. e dell'Allianz Spa e di conseguenza condannare l'Allianz Spa Parte_1
(compagnia garante del ) al rimborso della somma di €. 10.184.00 in Parte_1
favore di , oltre interessi e spese di giudizio di primo e secondo grado;
Controparte_1
sempre in via principale compensare, per i motivi esposti, le spese di giudizio del primo
grado e di conseguenza il pagamento di quanto dovuto condannare il sig. Pt_1
ed i sigg.ri lla restituzione delle somme ricevute dalle a
[...] Per_1 Controparte_1
titolo di spese di giudizio, pari ad €.
4.186.00 in favore del sig. ed €. Parte_1
4.186,00 in favore della sig.ra ; Con vittoria di spese, diritti e onorari Parte_3
anche del presente grado e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
§2.2-Si sono costituiti , FA EL e e hanno chiesto Parte_3 Parte_2
la conferma della sentenza appellata ed il rigetto delle domande di cui all'appello incidentale promosso da eccependone preliminarmente la tardività Controparte_1
e l'inammissibilità perché illegittimamente esteso a soggetti non destinatari dell'impugnazione principale.
§2.3-Si è costituita Allianz S.p.A. e ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità
dell'appello incidentale in quanto la ha impugnato capi della sentenza Controparte_1
differenti rispetto a quelli impugnati dall'appellante principale sui quali si è già formato il giudicato formale. Ha poi contestato l'ammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché la sua fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
§2.4- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025; nel corso della quale le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
quindi, ha riservato la decisione all'esito della camera di consiglio.
§3-Occorre preliminarmente esaminare il profilo della ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, proposto da oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., Controparte_1
essendo stata notificata la sentenza di primo grado in data 02.05.2024 ed essendo stato proposto l'appello incidentale in argomento con comparsa depositata in data 29.07.2024.
Con tale impugnativa la compagnia assicurativa ha censurato i capi di sentenza attinenti alla declaratoria di infondatezza della domanda dalla stessa proposta, in qualità di FGVS,
nei confronti di Allianz S.p.A., in quanto basata sull'erroneo presupposto che ella avrebbe negligentemente gestito la liquidazione del dedotto sinistro, per non aver appurato la sussistenza della copertura assicurativa in favore dell'assistito di Allianz S.p.A., Parte_1
e sulla intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa e/o al rimborso delle somme
[...]
liquidate in favore della vittima dell'incidente, per decorso del termine breve e decennale.
All'evidenza, si tratta di motivi di appello avverso capi di sentenza non gravati da appello principale, che presentano, rispetto a questi, una propria autonomia concettuale e giuridica, ed aventi peraltro portata ben più ampia dell'appello principale, in quanto involgente la decisione del merito della questione oggetto di lite;
tal che l'appello incidentale è da stimarsi inammissibile, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: è inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello
investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui
gravame e sorge immediatamente dalla decisione (così Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n.
29448 del 14/11/2024; Sez. 1 -, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025, in continuità con quanto opinato dalle sezioni unite delle Suprema Corte con la sentenza sez. III -
14/11/2024, n. 29448).
Nel caso in esame, come accennato, non si ravvisa né un collegamento tra l'appello principale e l'appello incidentale tardivo, né un interesse della che possa Controparte_1
essere sorto in seguito all'impugnazione principale, in quanto lo stesso non è in grado di incidere o modificare l'assetto giuridico derivante dalle statuizioni del primo giudice. §3.1-Venendo ora all'esame del motivo di appello proposto dall'appellante principale in ordine all'erroneità della condanna alle spese di lite in capo a ed in Parte_1
favore di Allianz s.p.a., esso risulta fondato e, pertanto, merita condivisione.
La condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di Allianz s.p.a. Parte_1
appare infatti ingiustamente disposta, atteso che, la chiamata in causa della compagnia assicurativa è stata conseguenza diretta ed immediata della domanda proposta da CP_1
nei confronti di .
[...] Parte_1
Difatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “In tema di spese giudiziali
sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il
relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato
la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore
soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cassazione
civile sez. III, 03/02/2025, n.2520).
Pertanto, è evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice condannando Pt_1
al pagamento delle spese di lite nei confronti di Allianz, verso la quale lo stesso
[...]
aveva pieno diritto di avanzare domanda di manleva, essendo stata determinata la chiamata in causa della stessa proprio dalla domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di , ed essendo rimasta soccombente la compagnia Parte_1
assicurativa attrice all'esito del giudizio di primo grado;
tal che, l'onere delle spese di lite di primo grado avrebbe dovuto, al più, essere posto a carico dell'attrice soccombente,
proprio in ragione del principio di causalità di cui in premessa.
Tuttavia, dall'esame degli atti di causa emerge la censurabilità della condotta tenuta da
Allianz S.p.A., tanto nella fase stragiudiziale quanto nel corso del giudizio, avendo la stessa chiarito l'esistenza della copertura assicurativa in favore del solo dopo Pt_1
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del giudice di primo grado;
motivo per cui, questa
Corte ritiene corretto esonerare dal pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti della ridetta compagnia assicurativa terza chiamata e disporre la compensazione delle spese tra le parti.
Invero, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18, è tuttora corretto affermare, pur dopo la novella del 2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. art. 92,
secondo comma, c.p.c., come modificato ex L.162/2014 e di poi riformulato con sent.
Corte Cost. n. 77/18, citata) e queste non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore processuale del suo difensore.
Le spese processuali del grado, considerata la pronuncia in rito di inammissibilità
dell'appello incidentale e la compensazione delle spese di primo grado in accoglimento dell'appello principale, vanno compensate tra tutte le parti.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra Allianz S.p.A. e tutte le altre parti costituite in lite;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo.
3) Compensa le spese di lite del secondo grado tra tutte le parti in causa. 4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 riguardo all'appellante incidentale.
Così deciso all'udienza del 29.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 3138/2024
All'udienza collegiale del giorno 29/05/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatore
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti STANZIONE DIEGO;
presente in sostituzione Avv Cinelli
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ROVINI KATY;
in sostituzione, Avv. Quattrocchi
ALLIANZ SPA
Avv./Avv.ti CATELLI MARCO;
presente Avv. in sostituzione Ponzianelli
FAMOSI ANGELO NQ EREDE
Avv./Avv.ti REA RENATO;
presente
Avv./Avv.ti REA RENATO;
presente Parte_2
Parte_3
Avv./Avv.ti REA RENATO;
presente
*** I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza, letta in udienza e depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 428/2024 del
Tribunale di Frosinone, pubblicata il 24/04/2024, fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone e, in Parte_1
qualità di eredi di , FA EL, Persona_1 CP_2 Parte_2
chiedendo di: “condannare i sigg.ri , in proprio, e , Parte_1 CP_2
FA EL e , eredi del sig. , a rimborsare alla Parte_2 Persona_1
, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per Controparte_1
le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di euro
10.184,00= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto
al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva
ope legis”.
L'attrice ha dedotto, a fondamento delle su riportate richieste: -di aver assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 02.02.2006 alle ore 16.35 circa, in Marcon lungo il tratto autostradale A4 Torino-Trieste, tra l'autoarticolato Iveco E440 tg. BN231PL di proprietà
della società e condotto da ed il veicolo Iveco E440 CP_3 Controparte_4
tg. BN598KS di proprietà di e condotto da in quanto Parte_1 Persona_1
quest'ultimo mezzo, privo di copertura assicurativa, provocava il sinistro;
-di aver ricevuto in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro da e dall' e di aver pertanto Controparte_4 CP_5
provveduto a versare un risarcimento dell'importo complessivo di euro 10.184,00; -di aver intimato al proprietario del mezzo e agli eredi del conducente responsabile del sinistro il rimborso delle somme pagate a seguito dello stesso senza successo, sia con richiesta formale a mezzo lettera raccomandata che con invito a negoziazione ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/14 convertito L. 162/2014.
è costituito;
ha insistito nell'evidenziare la sussistenza della CP_6 Parte_1
scopertura assicurativa del proprio mezzo, e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'Allianz S.p.A., con la quale aveva stipulato la polizza relativa al mezzo che ha provocato il sinistro.
1.2-Si sono costituiti in giudizio FA EL e in CP_2 Parte_2
qualità di eredi di e hanno eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa;
Persona_1
hanno poi dedotto la copertura assicurativa del mezzo condotto dal de cuius.
1.3- Si è costituito il terzo chiamato Allianz S.p.A., confermando la copertura assicurativa del veicolo di proprietà di all'epoca del sinistro ed eccependo la Parte_1
prescrizione del diritto di manleva e di rivalsa nei propri confronti, per decorso dei termini di legge.
1.4-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, anche in seguito ad ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; precisate le conclusioni all'udienza del 6.10.2023, la causa
è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1.5-Il primo giudice, con la sentenza della cui impugnativa si discute ha rigettato la domanda attorea ritenendo che “il sinistro è stato erroneamente chiuso e istruito da
n.q. di FGVS per quell'anno, in quanto il veicolo era assicurato regolarmente;
CP_1
e quindi la stessa n.q. di FGVS non era legittimata ad gestire il sinistro e quindi CP_1
a pagare il risarcimento che oggi richiede, che in maniera errata aveva versato”.
Il Tribunale ha poi ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione della domanda e ha quindi condannato al pagamento delle spese di lite;
il primo giudice ha rigettato Controparte_1
la domanda attore anche perché “vanno accolte pertanto anche le eccezioni di parte
convenuta di prescrizione decennale e breve e quindi va condannata la società Per_1
attrice n.q. al pagamento delle spese di lite”; da ultimo, in merito alla Controparte_7
domanda di manleva avanzata da nei confronti di Allianz spa ha ritenuto Parte_1
che “anche per il è valida la eccezione di prescrizione decennale, e va Pt_1
condannata la società attrice al pagamento delle spese di lite;
va purtroppo condannato
il al pagamento delle spese di lite nei confronti della chiamata in causa Allianz”. Pt_1
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata da , con atto di Parte_1
appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria di questa decisione, sulla scorta di un unico motivo rubricato e in sintesi individuabile come segue:
“Sull'erronea condanna del al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
Allianz S.p.a. – falsa applicazione dell'artt. 91 e 92 c.p.c. – carente e contraddittoria
motivazione - falsa applicazione del principio di soccombenza e del principio di
causalità”. Il primo giudice ha dichiarato prescritta la domanda di manleva avanzata da nei confronti dell'Allianz s.p.a., condannandolo alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di quest'ultima, con conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
ed erronea applicazione del principio della soccombenza e di causalità. La chiamata in causa dell'Allianz, che tra l'altro aveva falsamente negato la propria competenza nella gestione del sinistro provocando il giudizio, era difatti conseguenza logica della domanda proposta dalla CP_1
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
valutata la responsabilità della Allianz S.p.a. ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.,
rigettata ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 428/2024
pubblicata dal Tribunale di Frosinone in data 24/04/2024 (n. 2730/2019 R.G.),
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in relazione alle spese di lite in Parte_1
favore della Allianz S.p.a. e, per il resto, confermare la sentenza gravata. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite del presente grado di giudizio”.
§2.1-Si è costituita e, dopo aver aderito alle contestazioni mosse Controparte_1
dall'appellante sull'erroneità della statuizione di primo grado in ordine alle spese di lite,
ha proposto appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi: “I. Copertura
assicurativa”. Il primo giudice non ha tenuto in considerazione in comportamento tenuto dall'Allianz nel corso dell'intera vicenda, a causa del quale il FGVS aveva erroneamente ritenuto la propria competenza nella gestione del sinistro. La si è quindi Controparte_1
trovata coinvolta nel presente giudizio solo in conseguenza del comportamento tenuto dall'Allianz che ha prima negato il risarcimento del danno per scopertura e poi contestato alla comparente di aver volutamente gestito il sinistro pur non essendone legittimata.
“II. Prescrizione del diritto di rivalsa”. Il primo giudice ha errato nel ritenere prescritto il diritto di rivalsa della in quanto il termine di dieci anni dal pagamento è Controparte_1
stato correttamente interrotto dalla compagnia assicurativa per mezzo di lettera di messa in mora inviata a in data 3.10.2013. Parte_1
L'appellante incidentale ha quindi chiesto: “Voglia ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta respingere l'appello e riformare la sentenza 428/2024 del Tribunale
di Frosinone del 22/04/2024: in via principale rigettando l'eccezione di prescrizione del
diritto di rivalsa/rimborso esercitato nel giudizio di primo grado nei confronti del sig. e dell'Allianz Spa e di conseguenza condannare l'Allianz Spa Parte_1
(compagnia garante del ) al rimborso della somma di €. 10.184.00 in Parte_1
favore di , oltre interessi e spese di giudizio di primo e secondo grado;
Controparte_1
sempre in via principale compensare, per i motivi esposti, le spese di giudizio del primo
grado e di conseguenza il pagamento di quanto dovuto condannare il sig. Pt_1
ed i sigg.ri lla restituzione delle somme ricevute dalle a
[...] Per_1 Controparte_1
titolo di spese di giudizio, pari ad €.
4.186.00 in favore del sig. ed €. Parte_1
4.186,00 in favore della sig.ra ; Con vittoria di spese, diritti e onorari Parte_3
anche del presente grado e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
§2.2-Si sono costituiti , FA EL e e hanno chiesto Parte_3 Parte_2
la conferma della sentenza appellata ed il rigetto delle domande di cui all'appello incidentale promosso da eccependone preliminarmente la tardività Controparte_1
e l'inammissibilità perché illegittimamente esteso a soggetti non destinatari dell'impugnazione principale.
§2.3-Si è costituita Allianz S.p.A. e ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità
dell'appello incidentale in quanto la ha impugnato capi della sentenza Controparte_1
differenti rispetto a quelli impugnati dall'appellante principale sui quali si è già formato il giudicato formale. Ha poi contestato l'ammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché la sua fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
§2.4- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025; nel corso della quale le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
quindi, ha riservato la decisione all'esito della camera di consiglio.
§3-Occorre preliminarmente esaminare il profilo della ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, proposto da oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., Controparte_1
essendo stata notificata la sentenza di primo grado in data 02.05.2024 ed essendo stato proposto l'appello incidentale in argomento con comparsa depositata in data 29.07.2024.
Con tale impugnativa la compagnia assicurativa ha censurato i capi di sentenza attinenti alla declaratoria di infondatezza della domanda dalla stessa proposta, in qualità di FGVS,
nei confronti di Allianz S.p.A., in quanto basata sull'erroneo presupposto che ella avrebbe negligentemente gestito la liquidazione del dedotto sinistro, per non aver appurato la sussistenza della copertura assicurativa in favore dell'assistito di Allianz S.p.A., Parte_1
e sulla intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa e/o al rimborso delle somme
[...]
liquidate in favore della vittima dell'incidente, per decorso del termine breve e decennale.
All'evidenza, si tratta di motivi di appello avverso capi di sentenza non gravati da appello principale, che presentano, rispetto a questi, una propria autonomia concettuale e giuridica, ed aventi peraltro portata ben più ampia dell'appello principale, in quanto involgente la decisione del merito della questione oggetto di lite;
tal che l'appello incidentale è da stimarsi inammissibile, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: è inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello
investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui
gravame e sorge immediatamente dalla decisione (così Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n.
29448 del 14/11/2024; Sez. 1 -, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025, in continuità con quanto opinato dalle sezioni unite delle Suprema Corte con la sentenza sez. III -
14/11/2024, n. 29448).
Nel caso in esame, come accennato, non si ravvisa né un collegamento tra l'appello principale e l'appello incidentale tardivo, né un interesse della che possa Controparte_1
essere sorto in seguito all'impugnazione principale, in quanto lo stesso non è in grado di incidere o modificare l'assetto giuridico derivante dalle statuizioni del primo giudice. §3.1-Venendo ora all'esame del motivo di appello proposto dall'appellante principale in ordine all'erroneità della condanna alle spese di lite in capo a ed in Parte_1
favore di Allianz s.p.a., esso risulta fondato e, pertanto, merita condivisione.
La condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di Allianz s.p.a. Parte_1
appare infatti ingiustamente disposta, atteso che, la chiamata in causa della compagnia assicurativa è stata conseguenza diretta ed immediata della domanda proposta da CP_1
nei confronti di .
[...] Parte_1
Difatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “In tema di spese giudiziali
sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il
relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato
la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore
soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cassazione
civile sez. III, 03/02/2025, n.2520).
Pertanto, è evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice condannando Pt_1
al pagamento delle spese di lite nei confronti di Allianz, verso la quale lo stesso
[...]
aveva pieno diritto di avanzare domanda di manleva, essendo stata determinata la chiamata in causa della stessa proprio dalla domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di , ed essendo rimasta soccombente la compagnia Parte_1
assicurativa attrice all'esito del giudizio di primo grado;
tal che, l'onere delle spese di lite di primo grado avrebbe dovuto, al più, essere posto a carico dell'attrice soccombente,
proprio in ragione del principio di causalità di cui in premessa.
Tuttavia, dall'esame degli atti di causa emerge la censurabilità della condotta tenuta da
Allianz S.p.A., tanto nella fase stragiudiziale quanto nel corso del giudizio, avendo la stessa chiarito l'esistenza della copertura assicurativa in favore del solo dopo Pt_1
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del giudice di primo grado;
motivo per cui, questa
Corte ritiene corretto esonerare dal pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti della ridetta compagnia assicurativa terza chiamata e disporre la compensazione delle spese tra le parti.
Invero, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18, è tuttora corretto affermare, pur dopo la novella del 2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. art. 92,
secondo comma, c.p.c., come modificato ex L.162/2014 e di poi riformulato con sent.
Corte Cost. n. 77/18, citata) e queste non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore processuale del suo difensore.
Le spese processuali del grado, considerata la pronuncia in rito di inammissibilità
dell'appello incidentale e la compensazione delle spese di primo grado in accoglimento dell'appello principale, vanno compensate tra tutte le parti.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra Allianz S.p.A. e tutte le altre parti costituite in lite;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo.
3) Compensa le spese di lite del secondo grado tra tutte le parti in causa. 4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 riguardo all'appellante incidentale.
Così deciso all'udienza del 29.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino