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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5617/2024 (a cui è stata riunita la causa 22/2025), pendente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Zurolo e dall'Avv. Maria Paola Monti
ricorrente e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
AS BE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Parte_1
riferiva: di essere titolare, dal 1.10.2021, di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 l. 118/1971, incrementata della maggiorazione sociale ex art. 38 l. n. 448/2001 dalla decorrenza fino al 31.12.2022; che, in quanto percettore di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l. 222/1984, con provvedimento datato
15.03.2022 l' accertava in suo favore la somma netta a credito di € 21.028,44 a CP_1
titolo di arretrati della prestazione in questione dal 1.02.2019 al 31.03.2022; che successivamente l' , con due distinti provvedimenti di riliquidazione, in data CP_1
1.2.2024 revocava totalmente la maggiorazione sociale percepita dal ricorrente nell'anno 2021 e riduceva l'importo corrisposto da € 353,10 a € 229,34 mensili per il periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022, con conseguente contestazione dell'indebita percezione della somma di € 2.759,26 dal 01.10.2021 al 31.12.2022; che, inoltre, in data 4.7.2024 riduceva ulteriormente la quota di maggiorazione sociale per l'anno
2022, portandola da € 229,34 a € 122,42 mensili, con contestazione di un debito di €
1.389,96, da recuperarsi a mezzo di una trattenuta per 28 rate mensili sulle pensioni in godimento. Con lettera raccomandata del 30.08.2024, infine, l' sollecitava il CP_1
pagamento della somma di € 2.414,50 per quote di maggiorazione sociale indebitamente percepite sulla pensione di invalidità civile nel periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2022, senza allegare spiegazioni circa la difformità dell'importo indicato rispetto a quelli precedenti.
Di conseguenza, l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Tivoli l'ente previdenziale al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare l'illegittimità delle richieste di restituzione degli indebiti riferite alle prestazioni assistenziali cat. INVCIV
n. 07711415 di cui alle comunicazioni del 1°.02.2024, del 04.07.2024 e del CP_1
30.08.2024, dichiarando per l'effetto da lui non dovuta all'Istituto, in tutto o in parte, la somma complessiva di euro 4.149,22 relativa al periodo dal 1°.10.2021 al 31.12.2022. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, sempre dovuta ex art. 2, comma 1, lett. b), del DM n. 147/2022 quando l'atto sia stato redatto, come il presente, con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali, idonee ad agevolarne la consultazione”.
Al presente giudizio veniva riunito il procedimento avente r.g. n. 22/2025 ove il ricorrente impugnava un provvedimento del 18.11.2024 con il quale l' riliquidava CP_1
ancora una volta la maggiorazione sociale, riducendone l'importo da € 122,42 a €
44,10 mensili per il periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022, con conseguente contestazione dell'indebita percezione della somma di € 1.018,16 dal 01.01.2022 al
31.12.2022, oltre a € 13,44 per differenze sui valori definitivi dell'indennità di accompagnamento.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente affermava che la richiesta restitutoria per l'anno 2021 era totalmente infondata avendo percepito un reddito coniugale di €
7.669,17 a fronte di un limite di reddito di € 14.459,90, mentre quella per l'anno 2022 doveva essere ridotta ad € 698,75, avendo percepito un reddito coniugale di €
10.809,44 a fronte di un limite di reddito di € 14.701,05 (importo maggiorazione €
299,35, importo percepito € 353,10); tale somma era da ritenersi, in ogni caso, irripetibile stante la propria assenza di mala fede, avendo sempre presentato insieme al coniuge regolare dichiarazione dei redditi nel 2022 e non essendo tenuto alla dichiarazione dei redditi nel 2021 in quanto titolare di soli redditi da pensione, come evincibile dalla documentazione agli atti.
Al contrario, il presunto indebito doveva essere imputabile esclusivamente al comportamento dell' , che aveva liquidato con ritardo gli arretrati della pensione CP_1
ordinaria di invalidità, imputandola ai singoli anni di competenza.
Si costituiva l' , ribadendo che i provvedimenti di indebito comunicati al ricorrente CP_1
trovavano fondamento nella revoca della maggiorazione sociale percepita a seguito di una rideterminazione del reddito coniugale e, precisamente, a causa dei redditi dichiarati dalla moglie del sig. di conseguenza, chiedeva il rigetto della Pt_1
domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Il caso di indebito in esame trova origine nella revoca della maggiorazione sociale e del c.d. incremento al milione operata dall sulla pensione del sig. a causa CP_1 Pt_1
del superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per la percezione di benefici in questione.
Giova rammentare in proposito che il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 448/01 non preveda un importo fisso di maggiorazione sociale ma stabilisce che a decorrere dal
1.1.2002 la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a € 516,46 (somma aumentata nel corso degli anni successivi) al mese per
13 mensilità.
Tuttavia, ai sensi del comma 5, lett. c) della norma in esame, l'importo massimo concedibile ai fini del beneficio della maggiorazione è quello che consente di rispettare i limiti di reddito normativamente fissati e, pertanto, la maggiorazione spettante ai sensi del citato art. 38 non comporta automaticamente l'aumento dell'importo del trattamento pensionistico o assistenziale “al milione” ma esclusivamente a quell'importo, anche inferiore, che consente di rispettare i limiti reddituali previsti dalla legge.
Nello specifico, l'incremento è concesso a condizione che: il pensionato solo non sia in possesso di un reddito annuo proprio pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo e dell'ammontare annuo dell'incremento; il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato, come nel caso de quo) non possieda un reddito proprio annuo pari o superiore a quello previsto per il pensionato solo e, cumulato con quello del coniuge, un reddito totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
qualora il pensionato sia in possesso di redditi, personali o cumulati con il coniuge, inferiori ai limiti massimi previsti, l'incremento viene corrisposto per differenza, fino al raggiungimento di detti limiti.
Come da circolare n. 107 del 2020, ai fini della valutazione del requisito CP_1
reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad
IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge;
al contrario non concorrono al calcolo reddituale: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Tanto premesso, dalla documentazione agli atti si evince come il sig. la moglie Pt_1
abbiano presentato, negli anni di riferimento (il 2021 e il 2022), regolare dichiarazione dei redditi diversi dalle pensioni erogate dallo stesso istituto resistente;
inoltre, dai conteggi prospettati dal ricorrente – non specificatamente contestati dall' – non CP_1
risulta che vi sia stato, per il periodo in questione, una indebita percezione della prestazione se non nella minor somma di € 698,75.
L'ente previdenziale asserisce che la revoca della prestazione sarebbe dovuta al superamento del limite di reddito coniugale a causa dei redditi dichiarati dalla moglie del ricorrente – obiezione peraltro emersa per la prima volta con la memoria di costituzione - ma non fornisce la prova di tali redditi né chiarisce a quali anni andrebbero imputati o la loro entità.
Pertanto, non appare fondata la pretesa restitutoria nei termini prospettati dall' . CP_1
Inoltre, anche qualora vi fosse stata una indebita percezione della prestazione assistenziale per cui è causa, la stessa sarebbe in ogni caso irripetibile alla luce dei consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
I principi applicabili in materia, come sottolineato dalla Suprema Corte, vanno ricostruiti in relazione alle singole fattispecie a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
La Cassazione, con la recente pronuncia 1323 del 2020, ha voluto precisare tale principio affermando espressamente “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 -prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1
dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa
Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1
quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovute.
Ebbene, nel caso che ci occupa, per le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, può escludersi la mala fede del percipiente;
deve dichiararsi, pertanto, l'irripetibilità di qualsiasi somma erogata dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 07711415 per il CP_1
periodo oggetto dei provvedimenti impugnati (dal 1.10.2021 al 31.12.2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiara che nulla deve restituire il ricorrente sulla pensione cat. INVCIV n. 07711415 per il periodo dal 1.10.2021 al 31.12.2022;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € 2.697,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 15.10.2025
Il giudice
RT TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5617/2024 (a cui è stata riunita la causa 22/2025), pendente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Zurolo e dall'Avv. Maria Paola Monti
ricorrente e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
AS BE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Parte_1
riferiva: di essere titolare, dal 1.10.2021, di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 l. 118/1971, incrementata della maggiorazione sociale ex art. 38 l. n. 448/2001 dalla decorrenza fino al 31.12.2022; che, in quanto percettore di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l. 222/1984, con provvedimento datato
15.03.2022 l' accertava in suo favore la somma netta a credito di € 21.028,44 a CP_1
titolo di arretrati della prestazione in questione dal 1.02.2019 al 31.03.2022; che successivamente l' , con due distinti provvedimenti di riliquidazione, in data CP_1
1.2.2024 revocava totalmente la maggiorazione sociale percepita dal ricorrente nell'anno 2021 e riduceva l'importo corrisposto da € 353,10 a € 229,34 mensili per il periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022, con conseguente contestazione dell'indebita percezione della somma di € 2.759,26 dal 01.10.2021 al 31.12.2022; che, inoltre, in data 4.7.2024 riduceva ulteriormente la quota di maggiorazione sociale per l'anno
2022, portandola da € 229,34 a € 122,42 mensili, con contestazione di un debito di €
1.389,96, da recuperarsi a mezzo di una trattenuta per 28 rate mensili sulle pensioni in godimento. Con lettera raccomandata del 30.08.2024, infine, l' sollecitava il CP_1
pagamento della somma di € 2.414,50 per quote di maggiorazione sociale indebitamente percepite sulla pensione di invalidità civile nel periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2022, senza allegare spiegazioni circa la difformità dell'importo indicato rispetto a quelli precedenti.
Di conseguenza, l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Tivoli l'ente previdenziale al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare l'illegittimità delle richieste di restituzione degli indebiti riferite alle prestazioni assistenziali cat. INVCIV
n. 07711415 di cui alle comunicazioni del 1°.02.2024, del 04.07.2024 e del CP_1
30.08.2024, dichiarando per l'effetto da lui non dovuta all'Istituto, in tutto o in parte, la somma complessiva di euro 4.149,22 relativa al periodo dal 1°.10.2021 al 31.12.2022. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, sempre dovuta ex art. 2, comma 1, lett. b), del DM n. 147/2022 quando l'atto sia stato redatto, come il presente, con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali, idonee ad agevolarne la consultazione”.
Al presente giudizio veniva riunito il procedimento avente r.g. n. 22/2025 ove il ricorrente impugnava un provvedimento del 18.11.2024 con il quale l' riliquidava CP_1
ancora una volta la maggiorazione sociale, riducendone l'importo da € 122,42 a €
44,10 mensili per il periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022, con conseguente contestazione dell'indebita percezione della somma di € 1.018,16 dal 01.01.2022 al
31.12.2022, oltre a € 13,44 per differenze sui valori definitivi dell'indennità di accompagnamento.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente affermava che la richiesta restitutoria per l'anno 2021 era totalmente infondata avendo percepito un reddito coniugale di €
7.669,17 a fronte di un limite di reddito di € 14.459,90, mentre quella per l'anno 2022 doveva essere ridotta ad € 698,75, avendo percepito un reddito coniugale di €
10.809,44 a fronte di un limite di reddito di € 14.701,05 (importo maggiorazione €
299,35, importo percepito € 353,10); tale somma era da ritenersi, in ogni caso, irripetibile stante la propria assenza di mala fede, avendo sempre presentato insieme al coniuge regolare dichiarazione dei redditi nel 2022 e non essendo tenuto alla dichiarazione dei redditi nel 2021 in quanto titolare di soli redditi da pensione, come evincibile dalla documentazione agli atti.
Al contrario, il presunto indebito doveva essere imputabile esclusivamente al comportamento dell' , che aveva liquidato con ritardo gli arretrati della pensione CP_1
ordinaria di invalidità, imputandola ai singoli anni di competenza.
Si costituiva l' , ribadendo che i provvedimenti di indebito comunicati al ricorrente CP_1
trovavano fondamento nella revoca della maggiorazione sociale percepita a seguito di una rideterminazione del reddito coniugale e, precisamente, a causa dei redditi dichiarati dalla moglie del sig. di conseguenza, chiedeva il rigetto della Pt_1
domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Il caso di indebito in esame trova origine nella revoca della maggiorazione sociale e del c.d. incremento al milione operata dall sulla pensione del sig. a causa CP_1 Pt_1
del superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per la percezione di benefici in questione.
Giova rammentare in proposito che il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 448/01 non preveda un importo fisso di maggiorazione sociale ma stabilisce che a decorrere dal
1.1.2002 la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a € 516,46 (somma aumentata nel corso degli anni successivi) al mese per
13 mensilità.
Tuttavia, ai sensi del comma 5, lett. c) della norma in esame, l'importo massimo concedibile ai fini del beneficio della maggiorazione è quello che consente di rispettare i limiti di reddito normativamente fissati e, pertanto, la maggiorazione spettante ai sensi del citato art. 38 non comporta automaticamente l'aumento dell'importo del trattamento pensionistico o assistenziale “al milione” ma esclusivamente a quell'importo, anche inferiore, che consente di rispettare i limiti reddituali previsti dalla legge.
Nello specifico, l'incremento è concesso a condizione che: il pensionato solo non sia in possesso di un reddito annuo proprio pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo e dell'ammontare annuo dell'incremento; il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato, come nel caso de quo) non possieda un reddito proprio annuo pari o superiore a quello previsto per il pensionato solo e, cumulato con quello del coniuge, un reddito totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
qualora il pensionato sia in possesso di redditi, personali o cumulati con il coniuge, inferiori ai limiti massimi previsti, l'incremento viene corrisposto per differenza, fino al raggiungimento di detti limiti.
Come da circolare n. 107 del 2020, ai fini della valutazione del requisito CP_1
reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad
IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge;
al contrario non concorrono al calcolo reddituale: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Tanto premesso, dalla documentazione agli atti si evince come il sig. la moglie Pt_1
abbiano presentato, negli anni di riferimento (il 2021 e il 2022), regolare dichiarazione dei redditi diversi dalle pensioni erogate dallo stesso istituto resistente;
inoltre, dai conteggi prospettati dal ricorrente – non specificatamente contestati dall' – non CP_1
risulta che vi sia stato, per il periodo in questione, una indebita percezione della prestazione se non nella minor somma di € 698,75.
L'ente previdenziale asserisce che la revoca della prestazione sarebbe dovuta al superamento del limite di reddito coniugale a causa dei redditi dichiarati dalla moglie del ricorrente – obiezione peraltro emersa per la prima volta con la memoria di costituzione - ma non fornisce la prova di tali redditi né chiarisce a quali anni andrebbero imputati o la loro entità.
Pertanto, non appare fondata la pretesa restitutoria nei termini prospettati dall' . CP_1
Inoltre, anche qualora vi fosse stata una indebita percezione della prestazione assistenziale per cui è causa, la stessa sarebbe in ogni caso irripetibile alla luce dei consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
I principi applicabili in materia, come sottolineato dalla Suprema Corte, vanno ricostruiti in relazione alle singole fattispecie a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
La Cassazione, con la recente pronuncia 1323 del 2020, ha voluto precisare tale principio affermando espressamente “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 -prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1
dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa
Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1
quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovute.
Ebbene, nel caso che ci occupa, per le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, può escludersi la mala fede del percipiente;
deve dichiararsi, pertanto, l'irripetibilità di qualsiasi somma erogata dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 07711415 per il CP_1
periodo oggetto dei provvedimenti impugnati (dal 1.10.2021 al 31.12.2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiara che nulla deve restituire il ricorrente sulla pensione cat. INVCIV n. 07711415 per il periodo dal 1.10.2021 al 31.12.2022;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € 2.697,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 15.10.2025
Il giudice
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