Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
(cod. fisc: elettivamente domiciliato in Rieti, Parte_1 C.F._1
Via Poggio Mirteto n. 6, presso lo studio dell'Avv. Loretta Eleuteri, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e da
(cod. fisc.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Via CP_1 C.F._2
Michele Paolessi n. 131, presso lo studio dell'Avv. Fabio Clementi che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte: Per 1 La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione familiare della SI.ra ; CP_1
2 Il SI. in ragione delle anzidette disposizioni relative alla collocazione della figlia e delle sue Parte_1 attuali condizioni economiche, verserà la somma di € 270.00 (duecentosettanta/00) mensili, a far data dal mese di deposito del presente accordo, quale forma di contributo al mantenimento della minore, da versare sul c/c bancario acceso a nome della SI.ra il cui IBAN è il seguente: IT 48 h 030069146031 CP_1
00000010188 (Banca Intesa San Paolo - Ag. Rieti), entro e non oltre il 15° giorno di ogni mese, nonché
l'integrale corresponsione dell'assegno unico ed il 50% delle spese mediche e straordinarie, così come previste dal protocollo del Tribunale di Rieti che le parti dichiarano di ben conoscere, preventivamente concordate fra i genitori e fiscalmente documentate attraverso ricevute fiscali e/o fatture che si esibiranno reciprocamente;
1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, quando non pernotterà presso di lui, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 nel periodo invernale o alle ore 24.00 (ore 22.00 sino al compimento dei 6 anni) nel periodo estivo e/o non scolastico ovvero, allorquando la figlia minore pernotterà nel fine settimana presso il padre, il martedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 nel periodo invernale o alle ore 24.00 (ore 22.00 sino al compimento dei 6 anni) nel periodo estivo e/o non scolastico e il sabato dalle ore 12.00 alle ore 21.30 della domenica nel periodo invernale o alle ore 24.00 (ore 22.00 sino al compimento dei 6 anni) nel periodo estivo e/o non scolastico, avendo cura di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna, il cui domicilio verrà scelto e comunicato al sig. in ragione della pratica edilizia di ristrutturazione in corso, e/o nel diverso luogo scelto Parte_1
e comunicato dalla madre al padre purché non superiore a km 10 dal domicilio dichiarato per iscritto. Tali giorni e/o orari, così come stabiliti, saranno rispettati salvo diverso accordo tra le parti, comunicato via messaggio whatsApp e non cancellabile/modificabile con preavviso di almeno due ore. Inoltre, il padre, potrà vedere e tenere con sé la minore per due fine settimana al mese (primo e terzo ovvero secondo e quarto che i genitori concorderanno a seconda degli impegni reciproci) dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 21.30 della domenica nel periodo invernale, e sino alle ore 24.00 ((ore 22.00 sino al compimento dei 6 anni) nel periodo estivo e/o non scolastico, salvo diverso accordo fra i genitori, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna e/o diverso luogo scelto dalla madre nei termini stabiliti al punto 3, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora la minore fosse ammalata, nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, costui potrà farle comunque visita presso l'abitazione materna, previo congruo avviso telefonico alla madre e salva la disponibilità di costei;
potrà, altresì, comunicare quotidianamente e telefonicamente con la figlia e tale facoltà è prevista anche per la madre qualora la minore dimori presso l'abitazione paterna entro le ore 21.00 della sera;
4. La minore trascorrerà con il padre le festività natalizie, ad anni alterni, con le seguenti modalità: - dalle ore
9.30 sino alle ore 21.30 del giorno 24 dicembre ovvero del 25 dicembre e così anche per il giorno 26 dicembre di ogni anno a rotazione con la madre;
- dalle ore 15.00 del 31 dicembre fino alle ore 12,00 del 1 Gennaio;
- dalle ore 9,30 alle ore 21.30 del 6 Gennaio e così anche per tutte le altre festività del calendario;
- I genitori inoltre potranno prendere e tenere con se la minore dalle ore 10.00 alle ore 24.00 (ore 22.00 sino al compimento dei 6 anni) in occasione delle feste e ricorrenze familiari. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori che, comunque, dovrà essere concordato preventivamente con almeno due giorni di anticipo.
5. La minore trascorrerà, durante il periodo estivo, almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre e 15 giorni anche non consecutivi con la madre. In ragione della medesima attività lavorativa e, dunque, dei medesimi periodi di ferie imposti dall'azienda nel mese di agosto viene stabilito che la minore trascorrerà la settimana prima di ferragosto con il padre e quella dopo con la madre e, di poi, a rotazione negli anni a venire invertendo il periodo.
Durante tale frangente i genitori potranno condurre la figlia in un luogo di vacanza, avendo cura di comunicare all'altro genitore la località e l'indirizzo ed offrendo, in ogni caso, reperibilità telefonica. La minore, inoltre, potrà trascorrere con i rispettivi genitori, anche una settimana nella stagione invernale rispettando i medesimi impegni e/o comunicazioni stabiliti per le vacanze estive. I periodi di ferie dovranno essere reciprocamente concordati tra i
2 genitori entro il 1 giugno di ogni anno per le ferie estive ed entro il 1 novembre per il periodo invernale, tenendo nel debito conto gli impegni lavorativi di entrambi e della possibilità, per ognuno, di ottenere periodi di ferie sfalsati nel tempo rispetto all'altro genitore, salvo quanto già disposto per le settimane precedenti e successive il ferragosto che resteranno invariate per via della chiusura aziendale del sito di produzione;
6. Le modalità di pernotto di cui ai punti che precedono (ai numeri 3, 4, 5) saranno adottate integralmente solo Per dopo che la minore avrà compiuto i 3 anni di età, mentre nel periodo a venire e sino al 12 agosto 2025 i genitori adotteranno, rispetto al diritto di visita, un periodo di prova che gli permetterà di facilitare l'uscita della minore dall'abitazione familiare e, dunque, il pernotto della bimba presso il padre il quale, nei momenti di pianto e/o indisponibilità della minore, si impegna a riportare la bimba presso il domicilio materno preavvisandone telefonicamente la madre;
7. I genitori, in ogni caso, avranno cura di facilitare le comunicazioni ed i contatti con la figlia e con le rispettive famiglie di origine, privilegiando sempre le esigenze della stessa e, quindi, anche accordandosi nel caso con modalità differenti di visita;
Per
8. Il compleanno di verrà festeggiato possibilmente in presenza di entrambi i genitori e preferibilmente nel primo fine settimana successivo alla data in cui cade il compleanno, ovvero a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro genitore. Il compleanno di ciascun genitore verrà, invece, trascorso dalla minore con quest'ultimo indipendentemente dal giorno in cui viene a cadere;
9. I genitori si impegnano, da ultimo, a non praticare o far praticare sulla minore tatuaggi, piercing o similari sino al compimento degli anni 18 salvo il consenso scritto di entrambi i genitori;
10. Da ultimo si conviene che, al fine di evitare spiacevoli malintesi e/o incomprensioni fra i ricorrenti, gli appuntamenti di visita, le disdette e/o qualunque altra necessità anche relativa ad eventuali spese mediche, vengano concordate a mezzo di messaggi telefonici;
11. Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di voler abbandonare ogni possibile vertenza fra di loro insorta e/o di rinunciare a promuovere contenziosi di sorta riconoscendosi l'uno all'altra di non avere più altro a che pretendere per ogni ragione, causa e/o diritto annesso, connesso e/o comunque riferibile a questioni personali e agli accordi fino ad oggi intrapresi quietanzando ogni eventuale pagamento ricevuto a far data odierna.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.3.2025 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...], e sui diritti a quest'ultima afferenti. Per_2
Alla udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al Collegio ex art. 70 e 71 c.p.c.
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3 Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla bambina condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Spese compensate vista la domanda congiunta delle parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex Parte_1 CP_1 artt. 473bis.51 c.p.c:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensaste le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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