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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5718 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. IONA' MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in NO AL, VIA DONIZETTI 6, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. ALBINI BENEDETTA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in NO
AL, VIA DONIZETTI 6, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
coniuge per matrimonio contratto in data 9.8.2001 in Albano Laziale e trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36, p. I, anno 2001.
Il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata in data [...] una figlia, , oggi Per_1
maggiorenne, e che fra le parti in data 16.4.2008 è intervenuta la separazione consensuale, con previsione – per quanto qui d'interesse – dell'assegnazione della ex casa familiare alla moglie perché continuasse a viverci insieme alla figlia nonché di un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia pari a 650,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per il mantenimento della moglie, fino a che la stessa non avesse reperito un lavoro, pari a 150,00 euro.
Il ricorrente ha lamentato un peggioramento della propria situazione economica, poiché all'epoca della separazione svolgeva l'attività di artigiano idraulico mentre oggi lavora alle dipendenze della on una retribuzione mensile di 1400,00 euro. CP_2
Ha dedotto che la moglie non svolge attività lavorativa né mai si è impegnata a cercarla e che a figlia non studia (ha conseguito la maturità) e non vuole lavorare, addirittura avrebbe rifiutato Per_1
diverse proposte lavorative ed interrotto ogni rapporto col padre che la spronava ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Muovendo da tali premesse, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato il divorzio, sostanzialmente senza condizioni.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande.
Ha contestato, in particolare, che le condizioni economiche del coniuge siano peggiorate: “al momento della separazione il sig. per sua stessa ammissione e come risultante dal Parte_1
ricorso congiunto di separazione, percepiva un reddito mensile di circa € 1.500,00 ed oggi percepisce, sempre per sua stessa ammissione, un reddito mensile del tutto analogo pari ad € 1.400,00”.
Inoltre, la convenuta ha allegato che il coniuge avrebbe ricavato denari dalla vendita di immobili pervenutigli in eredità dalla madre;
più precisamente, a dire della resistente, il avrebbe Parte_1
ricavato 50.000,00 euro dalla vendita dell'immobile sito in Albano Laziale, via delle More n. 15, di cui
è diventato comproprietario a seguito del decesso della di lui madre nonché 8.000,00 euro dalla vendita del lastrico solare di detto immobile di cui è diventato proprietario esclusivo.
Egli inoltre avrebbe sempre svolto attività lavorativa con compensi non denunciati.
La convenuta ha poi
contro
-dedotto di aver lavorato in diversi settori prima del matrimonio per poi cessare qualsiasi attività lavorativa con la nascita della figlia.
Ha affermato di essersi dedicata alla cura della famiglia e di aver lavorato, a seguito della separazione, in un call center fino a quando le di lei condizioni di salute (faringite cronica) non glielo hanno più permesso.
Ha rappresentato che, anche dopo la separazione, ha provveduto da sola alla cura della figlia, senza poter contare sull'aiuto del coniuge né su una rete familiare di supporto.
Ha spiegato che nel 2020 le è stata diagnosticata una cardiomiopatia primitiva che la rende, a tutti gli effetti, inabile allo svolgimento di attività lavorativa. Quanto alla figlia , ha ammesso che si è diplomata nel 2021 ma ha dedotto che la ragazza non Per_1
ha proseguito l'Università a fronte delle insistenze del padre affinché andasse a lavorare e ha svolto lavoretti saltuari ed occasionali, con modici compensi, senza ad oggi riuscire a reperire alcuna stabile opportunità lavorativa.
La resistente, quindi, si è associata alla domanda di divorzio, ma con conferma dell'assegnazione della ex casa familiare nonché del contributo, come rivalutato, per la figlia di 973,05 euro e per la moglie di 224,55 euro.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le ulteriori memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. per insistere nelle proprie prospettazioni e contestare quelle avversarie.
All'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. dell'8.5.2024, parte ricorrente ha dichiarato: “se lavoro anche il sabato arrivo a guadagnare 1900 euro all'incirca netti, altrimenti se non faccio straordinario guadagno circa 1500; non lavoro anche in proprio, cerco di lavorare anche il sabato per guadagnare di più; sono dipendente di questa ditta da circa 3 anni, per poco tempo sono stato lavoratore autonomo dal 2006 al 2011; il 10 marzo è stato un anno che non vedevo , l'ho vista due mesi fa Per_1
abbiamo parlato e non l'ho più risentita, dopo un lutto dell'anno scorso i nostri rapporti si sono freddati, non è per causa mia che non ci vediamo, in un'ottica conciliativa vorrei dare proprio il minimo, anche io vorrei campare ora non posso pagare l'affitto, sono disponibile ad offrire 300 mese per mia figlia lasciando quindi la casa assegnata a mia moglie, mia moglie potrebbe anche andare a lavorare”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “prima iscrizione al collocamento l'ho fatta nel 2006, ho lavorato in un call center per due anni nel periodo 2008-2010 compatibilmente con gli orari della bambina perché il padre non l'ha mai presa, poi ho avuto laringite e poi siamo stati mandati a casa perché la ditta è stata chiusa, poi ho preferito stare vicino a perché il padre non c'era, non Per_1
percepisco nessuna indennità o sostegno o bonus perché siamo nello stesso stato di famiglia, per problemi economici del ricorrente non è stata fatta la divisione delle abitazioni, non percepisco neanche inabilità, vivo con i 150 di mantenimento e con i restanti 650 euro di e faccio Per_1
grandissimi sacrifici, attualmente non sto cercando lavoro perché ho avuto gravi problemi di salute sono stata operata, attualmente non posso fare nessun tipo di lavoro, alla mia età potrei andare solo
a fare pulizie, è difficile per me ad oggi trovare qualcosa, si è data da fare subito dopo il diploma, Per_1
ha fatto un po' la baby sitter ha mandato vari curriculum, ha fatto due prove poi non è stata confermata, sta mandando tantissimi curriculum, la chiamano al colloquio e poi non c'è riscontro, ha
22 anni, è diplomata in scienze umane, non ha potuto proseguire gli studi per un discorso economico, era un po' demotivata a livello morale, attualmente non sta guadagnando, sta mandando Per_1
curriculum sulle varie piattaforme interinali, in un'ottica conciliativa serve il mantenimento a Per_1
per andare avanti e anche a me un minimo, sarei disponibile ad accettare una cifra una tantum per me, pari a 50.000 euro”.
Il ricorrente allora ha precisato: “quando lavorava al call center la non me l'ha detto e ha CP_1
continuato a prendere il mantenimento, quando lo ha saputo si è fatta licenziare;
sono anni che propongo a di studiare o di lavorare, lei mi ha risposto che non lo sapeva che voleva fare la Per_1
baby sitter, la resistente si è comprata una macchina in contanti”.
La resistente ha invece puntualizzato: “io ho una macchina che ha venti anni, avevamo detto di prendere a una macchina quando avrebbe preso la patente, i 2700 che risultano dagli estratti Per_1
li ho versati per comprare una macchina a me, erano soldi che venivano da mia madre, la mia macchina l'ho data a ”. Per_1
Fallito ogni sforzo conciliativo, all'udienza del 28.1.2025 sono state confermate le condizioni di separazione, fatte salve quelle in punto affido, collocazione e visite della figlia , ormai Per_1
maggiorenne.
La causa è stata istruita documentalmente finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati e che si siano affrontati nel presente giudizio con toni aspri incompatibili con qualsiasi riconciliazione inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt.
2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del
6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 9.8.2001 in Albano Laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36, p. I, anno 2001.
Quanto alle domande accessorie, vengono in rilievo le domande in punto assegnazione della ex casa familiare ed in punto mantenimento.
Conviene muovere dalla disamina delle rispettive posizioni delle parti.
Il ricorrente, per quanto più d'interesse, ha depositato:
-Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2019 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a
21.966,00 euro (circa 1830,00 euro su 12 mensilità);
-Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 23.326,00 euro (circa 1940,00 euro su 12 mensilità);
-Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a
24.462,00 euro (circa 2038,00 euro su 12 mensilità);
-buste paga relative al 2023, salvo che per i mesi di gennaio e luglio. Dall'esame delle buste paga risulta che per 10 mensilità ed esclusa la tredicesima ha percepito retribuzioni per 21.074,28 (oltre
2100,00 euro su 10 mensilità);
-buste paga di gennaio (2157,00 euro) e febbraio (2086,00 euro) 2024.
Si rileva che dalle buste paga prodotte il risulta occupato alle dipendenze della Parte_1 [...]
dall'1.4.2021. CP_3
Il ricorrente non ha prodotto documenti che dimostrino quale era il di lui reddito quanto ancora svolgeva attività di lavoro autonomo.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte, peraltro, dimostrano redditi annuali complessivi in crescita, tendenza confermata anche dalle buste paga prodotte.
Soltanto nel decreto depositato da questo Tribunale in data 15.6.2016, nel decidere sull'istanza di modifica proposta dal si dava atto che nel ricorso congiunto della separazione il Parte_1
aveva dichiarato un reddito di 1500,00 euro mensili, quindi, decisamente inferiore a Parte_1
quello attualmente percepito.
Nel medesimo decreto si dà anche atto che effettivamente il dopo la separazione, ha Parte_1
acquisito beni dalla propria madre per effetto di successione ereditaria, successivamente alienati e dunque portati a reddito.
Nel complesso, dunque, la posizione economica dell'attore appare decisamente migliorata.
La documentazione bancaria prodotta appare insufficiente, talché deve darsi applicazione al disposto dell'art. 473bis.18 c.p.c.
La resistente, dal canto suo, ha prodotto la propria iscrizione al Centro Prov.le per l'Impiego risalente addirittura al 23.2.2006.
Ha dedotto di non avere altre entrate ad eccezione del contributo versato dall'ex coniuge per lei e per la figlia.
A supporto delle proprie allegazioni ha prodotto estratti del conto personale acceso presso le CP_4
da giugno 2022 a dicembre 2023 da cui risulta, appunto, quale unica entrata l'accredito del contributo di mantenimento per lei e la figlia da parte del (800,00 euro mensili), fatto Parte_1
salvo un versamento di denaro contante per 2700,00 euro in data 22.9.2022 e per 200,00 euro in data 24.9.2022. Si tratta di versamenti isolati che per il ricorrente sarebbero prova delle entrate non denunciate della moglie, ma per i quali la convenuta ha offerto una spiegazione alternativa. Tali versamenti non hanno una portata probatoria decisiva.
Va senz'altro chiarito che la ricorrente ha addotto varie problematiche di salute che ne escluderebbero la capacità lavorativa, ma in atti non vi è alcuna certificazione della competente
Commissione Medica che attesti la sua oggettiva ed assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa o una grave limitazione in tal senso.
A ciò si aggiunga che è, da ultimo, stata depositata dal ricorrente relazione investigativa (ammissibile in quanto sopravvenuta rispetto al termine in cui sono maturate le preclusioni istruttorie) condotta sia mediante geolocalizzazione che appostamenti in presenza (in un arco temporale di 3 settimane)
e corredata da copioso materiale fotografico da cui risulta che la resistente presta attività lavorativa nel settore delle pulizie dal lunedì al giovedì. Di alcune abitazioni dispone finanche delle chiavi d'accesso, a dimostrazione che sono rapporti lavorativi stabili nel tempo. Sicché oltre al contributo versato dall'ex marito, la resistente può contare anche su entrate ulteriori non denunciate che ragionevolmente non potranno che essere di entità modesta, ma comunque effettive.
Entrambi i coniugi allo stato non sopportano oneri alloggiativi, dal momento che, come concordato in sede di separazione, la vive con la figlia nella ex casa coniugale ed il in un CP_1 Parte_1
immobile sottostante.
Sia la ex casa familiare che l'immobile sottostante sono di proprietà del ricorrente.
A ciò si aggiunga che il ha dedotto che una parte delle utenze anche di moglie e figlia Parte_1
sono a suo carico, proprio perché i due immobili non hanno allacci differenziati.
Con riguardo alla figlia , oggi ventitreenne, la resistente ha depositato due contratti di lavoro. Per_1
Con un primo contratto, è stata assunta da un'agenzia di somministrazione di lavoro Per_1
dall'8.11.2022 al 15.11.2022.
Con un secondo contratto, è stata assunta sempre da un'agenzia di somministrazione di lavoro Per_1
dal 3.7.2023 al 7.7.2023.
Considerato che le parti concordano che la figlia si è diplomata nel 2021, vi è prova che la ragazza sta cercando una sua collocazione lavorativa, anche accettando lavori saltuari e provvisori.
La ricorrente inoltre non ha neppure negato che la ragazza si sforzi di svolgere anche lavori non regolarizzati.
Nel contempo, non vi è in atti alcuna evidenza probatoria del rifiuto che avrebbe opposto ad Per_1
offerte lavorative ad essa sottoposte dal padre, talché sotto questo profilo le allegazioni attoree risultano smentite.
A fronte delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che non possa ritenersi che Per_1
abbia raggiunto l'autosufficienza economica né può ritenersi la sua non autosufficienza colpevole.
Ne consegue che deve essere confermata l'assegnazione alla convenuta della ex casa familiare, individuata come in separazione.
D'altra parte, sono state le parti stesse nel 2008 a limitare l'assegnazione ad una porzione della casa familiare e a rendere i due piani sostanzialmente indipendenti.
La resistente da 17 anni ha di fatto lasciato la porzione di casa familiare ove il marito si è trasferito e non può in questa sede pretenderne l'assegnazione, perché tale parte non è più funzionale alla tutela della figlia maggiorenne.
Il ricorrente, pertanto, potrà continuare a risiedere nell'immobile sottostante.
Il Collegio ritiene poi che le posizioni economiche delle parti e nel contempo la circostanza emersa nel corso del giudizio che la convenuta svolge attività lavorativa non retribuita, ricavando qualche sia pur modesta risorsa da destinare al mantenimento proprio e della figlia, il fatto che la in attesa Per_1
di collocarsi sul mercato del lavoro svolga qualche lavoretto regolare e pure irregolare, la circostanza che il ricorrente partecipi al mantenimento di moglie e figlia anche mediante l'assegnazione della ex casa familiare di sua proprietà, ebbene tutte queste circostanze inducono il Collegio a ritenere congruo per il mantenimento della figlia un contributo a carico del padre pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Velletri.
Veniamo alla domanda di assegno divorzile.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, la convenuta ha 59 anni e non risulta in atti che abbia mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio.
Non risulta, peraltro, neppure che fosse occupata prima di sposarsi.
E' peraltro pacifico che la coppia abbia avuto una figlia nel 2002, ragione per cui può presumersi che la non abbia lavorato per dedicarsi alla cura della figlia consentendo al marito di dedicarsi CP_1
al lavoro e quindi accumulare redditi e professionalità.
La Sig.ra non ha alcuna competenza lavorativa specifica, ma attualmente svolge, malgrado CP_1
le sue condizioni di salute, lavoretti precari di pulizia, con redditi ignoti, ma ragionevolmente modesti.
In applicazione di tali principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, ma nella misura di soli 150,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
Il Collegio respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda.
Stanti le statuizioni che precedono e segnatamente stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 9.8.2001 in Albano Laziale
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36, p. I, anno 2001;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
− manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
− assegna la ex casa familiare, individuata come in parte motiva, alla resistente Controparte_1
affinché continui a viverci con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
− pone a carico di un contributo per il mantenimento di pari a 300,00 Parte_1 Per_1
euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri;
− pone a carico di un assegno divorzile in favore della moglie pari a 150,00 euro Parte_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere dal Sig.
[...]
alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1 Controparte_1
− respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
− spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5718 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. IONA' MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in NO AL, VIA DONIZETTI 6, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. ALBINI BENEDETTA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in NO
AL, VIA DONIZETTI 6, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
coniuge per matrimonio contratto in data 9.8.2001 in Albano Laziale e trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36, p. I, anno 2001.
Il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata in data [...] una figlia, , oggi Per_1
maggiorenne, e che fra le parti in data 16.4.2008 è intervenuta la separazione consensuale, con previsione – per quanto qui d'interesse – dell'assegnazione della ex casa familiare alla moglie perché continuasse a viverci insieme alla figlia nonché di un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia pari a 650,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per il mantenimento della moglie, fino a che la stessa non avesse reperito un lavoro, pari a 150,00 euro.
Il ricorrente ha lamentato un peggioramento della propria situazione economica, poiché all'epoca della separazione svolgeva l'attività di artigiano idraulico mentre oggi lavora alle dipendenze della on una retribuzione mensile di 1400,00 euro. CP_2
Ha dedotto che la moglie non svolge attività lavorativa né mai si è impegnata a cercarla e che a figlia non studia (ha conseguito la maturità) e non vuole lavorare, addirittura avrebbe rifiutato Per_1
diverse proposte lavorative ed interrotto ogni rapporto col padre che la spronava ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Muovendo da tali premesse, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato il divorzio, sostanzialmente senza condizioni.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande.
Ha contestato, in particolare, che le condizioni economiche del coniuge siano peggiorate: “al momento della separazione il sig. per sua stessa ammissione e come risultante dal Parte_1
ricorso congiunto di separazione, percepiva un reddito mensile di circa € 1.500,00 ed oggi percepisce, sempre per sua stessa ammissione, un reddito mensile del tutto analogo pari ad € 1.400,00”.
Inoltre, la convenuta ha allegato che il coniuge avrebbe ricavato denari dalla vendita di immobili pervenutigli in eredità dalla madre;
più precisamente, a dire della resistente, il avrebbe Parte_1
ricavato 50.000,00 euro dalla vendita dell'immobile sito in Albano Laziale, via delle More n. 15, di cui
è diventato comproprietario a seguito del decesso della di lui madre nonché 8.000,00 euro dalla vendita del lastrico solare di detto immobile di cui è diventato proprietario esclusivo.
Egli inoltre avrebbe sempre svolto attività lavorativa con compensi non denunciati.
La convenuta ha poi
contro
-dedotto di aver lavorato in diversi settori prima del matrimonio per poi cessare qualsiasi attività lavorativa con la nascita della figlia.
Ha affermato di essersi dedicata alla cura della famiglia e di aver lavorato, a seguito della separazione, in un call center fino a quando le di lei condizioni di salute (faringite cronica) non glielo hanno più permesso.
Ha rappresentato che, anche dopo la separazione, ha provveduto da sola alla cura della figlia, senza poter contare sull'aiuto del coniuge né su una rete familiare di supporto.
Ha spiegato che nel 2020 le è stata diagnosticata una cardiomiopatia primitiva che la rende, a tutti gli effetti, inabile allo svolgimento di attività lavorativa. Quanto alla figlia , ha ammesso che si è diplomata nel 2021 ma ha dedotto che la ragazza non Per_1
ha proseguito l'Università a fronte delle insistenze del padre affinché andasse a lavorare e ha svolto lavoretti saltuari ed occasionali, con modici compensi, senza ad oggi riuscire a reperire alcuna stabile opportunità lavorativa.
La resistente, quindi, si è associata alla domanda di divorzio, ma con conferma dell'assegnazione della ex casa familiare nonché del contributo, come rivalutato, per la figlia di 973,05 euro e per la moglie di 224,55 euro.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le ulteriori memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. per insistere nelle proprie prospettazioni e contestare quelle avversarie.
All'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. dell'8.5.2024, parte ricorrente ha dichiarato: “se lavoro anche il sabato arrivo a guadagnare 1900 euro all'incirca netti, altrimenti se non faccio straordinario guadagno circa 1500; non lavoro anche in proprio, cerco di lavorare anche il sabato per guadagnare di più; sono dipendente di questa ditta da circa 3 anni, per poco tempo sono stato lavoratore autonomo dal 2006 al 2011; il 10 marzo è stato un anno che non vedevo , l'ho vista due mesi fa Per_1
abbiamo parlato e non l'ho più risentita, dopo un lutto dell'anno scorso i nostri rapporti si sono freddati, non è per causa mia che non ci vediamo, in un'ottica conciliativa vorrei dare proprio il minimo, anche io vorrei campare ora non posso pagare l'affitto, sono disponibile ad offrire 300 mese per mia figlia lasciando quindi la casa assegnata a mia moglie, mia moglie potrebbe anche andare a lavorare”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “prima iscrizione al collocamento l'ho fatta nel 2006, ho lavorato in un call center per due anni nel periodo 2008-2010 compatibilmente con gli orari della bambina perché il padre non l'ha mai presa, poi ho avuto laringite e poi siamo stati mandati a casa perché la ditta è stata chiusa, poi ho preferito stare vicino a perché il padre non c'era, non Per_1
percepisco nessuna indennità o sostegno o bonus perché siamo nello stesso stato di famiglia, per problemi economici del ricorrente non è stata fatta la divisione delle abitazioni, non percepisco neanche inabilità, vivo con i 150 di mantenimento e con i restanti 650 euro di e faccio Per_1
grandissimi sacrifici, attualmente non sto cercando lavoro perché ho avuto gravi problemi di salute sono stata operata, attualmente non posso fare nessun tipo di lavoro, alla mia età potrei andare solo
a fare pulizie, è difficile per me ad oggi trovare qualcosa, si è data da fare subito dopo il diploma, Per_1
ha fatto un po' la baby sitter ha mandato vari curriculum, ha fatto due prove poi non è stata confermata, sta mandando tantissimi curriculum, la chiamano al colloquio e poi non c'è riscontro, ha
22 anni, è diplomata in scienze umane, non ha potuto proseguire gli studi per un discorso economico, era un po' demotivata a livello morale, attualmente non sta guadagnando, sta mandando Per_1
curriculum sulle varie piattaforme interinali, in un'ottica conciliativa serve il mantenimento a Per_1
per andare avanti e anche a me un minimo, sarei disponibile ad accettare una cifra una tantum per me, pari a 50.000 euro”.
Il ricorrente allora ha precisato: “quando lavorava al call center la non me l'ha detto e ha CP_1
continuato a prendere il mantenimento, quando lo ha saputo si è fatta licenziare;
sono anni che propongo a di studiare o di lavorare, lei mi ha risposto che non lo sapeva che voleva fare la Per_1
baby sitter, la resistente si è comprata una macchina in contanti”.
La resistente ha invece puntualizzato: “io ho una macchina che ha venti anni, avevamo detto di prendere a una macchina quando avrebbe preso la patente, i 2700 che risultano dagli estratti Per_1
li ho versati per comprare una macchina a me, erano soldi che venivano da mia madre, la mia macchina l'ho data a ”. Per_1
Fallito ogni sforzo conciliativo, all'udienza del 28.1.2025 sono state confermate le condizioni di separazione, fatte salve quelle in punto affido, collocazione e visite della figlia , ormai Per_1
maggiorenne.
La causa è stata istruita documentalmente finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati e che si siano affrontati nel presente giudizio con toni aspri incompatibili con qualsiasi riconciliazione inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt.
2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del
6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 9.8.2001 in Albano Laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36, p. I, anno 2001.
Quanto alle domande accessorie, vengono in rilievo le domande in punto assegnazione della ex casa familiare ed in punto mantenimento.
Conviene muovere dalla disamina delle rispettive posizioni delle parti.
Il ricorrente, per quanto più d'interesse, ha depositato:
-Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2019 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a
21.966,00 euro (circa 1830,00 euro su 12 mensilità);
-Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 23.326,00 euro (circa 1940,00 euro su 12 mensilità);
-Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a
24.462,00 euro (circa 2038,00 euro su 12 mensilità);
-buste paga relative al 2023, salvo che per i mesi di gennaio e luglio. Dall'esame delle buste paga risulta che per 10 mensilità ed esclusa la tredicesima ha percepito retribuzioni per 21.074,28 (oltre
2100,00 euro su 10 mensilità);
-buste paga di gennaio (2157,00 euro) e febbraio (2086,00 euro) 2024.
Si rileva che dalle buste paga prodotte il risulta occupato alle dipendenze della Parte_1 [...]
dall'1.4.2021. CP_3
Il ricorrente non ha prodotto documenti che dimostrino quale era il di lui reddito quanto ancora svolgeva attività di lavoro autonomo.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte, peraltro, dimostrano redditi annuali complessivi in crescita, tendenza confermata anche dalle buste paga prodotte.
Soltanto nel decreto depositato da questo Tribunale in data 15.6.2016, nel decidere sull'istanza di modifica proposta dal si dava atto che nel ricorso congiunto della separazione il Parte_1
aveva dichiarato un reddito di 1500,00 euro mensili, quindi, decisamente inferiore a Parte_1
quello attualmente percepito.
Nel medesimo decreto si dà anche atto che effettivamente il dopo la separazione, ha Parte_1
acquisito beni dalla propria madre per effetto di successione ereditaria, successivamente alienati e dunque portati a reddito.
Nel complesso, dunque, la posizione economica dell'attore appare decisamente migliorata.
La documentazione bancaria prodotta appare insufficiente, talché deve darsi applicazione al disposto dell'art. 473bis.18 c.p.c.
La resistente, dal canto suo, ha prodotto la propria iscrizione al Centro Prov.le per l'Impiego risalente addirittura al 23.2.2006.
Ha dedotto di non avere altre entrate ad eccezione del contributo versato dall'ex coniuge per lei e per la figlia.
A supporto delle proprie allegazioni ha prodotto estratti del conto personale acceso presso le CP_4
da giugno 2022 a dicembre 2023 da cui risulta, appunto, quale unica entrata l'accredito del contributo di mantenimento per lei e la figlia da parte del (800,00 euro mensili), fatto Parte_1
salvo un versamento di denaro contante per 2700,00 euro in data 22.9.2022 e per 200,00 euro in data 24.9.2022. Si tratta di versamenti isolati che per il ricorrente sarebbero prova delle entrate non denunciate della moglie, ma per i quali la convenuta ha offerto una spiegazione alternativa. Tali versamenti non hanno una portata probatoria decisiva.
Va senz'altro chiarito che la ricorrente ha addotto varie problematiche di salute che ne escluderebbero la capacità lavorativa, ma in atti non vi è alcuna certificazione della competente
Commissione Medica che attesti la sua oggettiva ed assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa o una grave limitazione in tal senso.
A ciò si aggiunga che è, da ultimo, stata depositata dal ricorrente relazione investigativa (ammissibile in quanto sopravvenuta rispetto al termine in cui sono maturate le preclusioni istruttorie) condotta sia mediante geolocalizzazione che appostamenti in presenza (in un arco temporale di 3 settimane)
e corredata da copioso materiale fotografico da cui risulta che la resistente presta attività lavorativa nel settore delle pulizie dal lunedì al giovedì. Di alcune abitazioni dispone finanche delle chiavi d'accesso, a dimostrazione che sono rapporti lavorativi stabili nel tempo. Sicché oltre al contributo versato dall'ex marito, la resistente può contare anche su entrate ulteriori non denunciate che ragionevolmente non potranno che essere di entità modesta, ma comunque effettive.
Entrambi i coniugi allo stato non sopportano oneri alloggiativi, dal momento che, come concordato in sede di separazione, la vive con la figlia nella ex casa coniugale ed il in un CP_1 Parte_1
immobile sottostante.
Sia la ex casa familiare che l'immobile sottostante sono di proprietà del ricorrente.
A ciò si aggiunga che il ha dedotto che una parte delle utenze anche di moglie e figlia Parte_1
sono a suo carico, proprio perché i due immobili non hanno allacci differenziati.
Con riguardo alla figlia , oggi ventitreenne, la resistente ha depositato due contratti di lavoro. Per_1
Con un primo contratto, è stata assunta da un'agenzia di somministrazione di lavoro Per_1
dall'8.11.2022 al 15.11.2022.
Con un secondo contratto, è stata assunta sempre da un'agenzia di somministrazione di lavoro Per_1
dal 3.7.2023 al 7.7.2023.
Considerato che le parti concordano che la figlia si è diplomata nel 2021, vi è prova che la ragazza sta cercando una sua collocazione lavorativa, anche accettando lavori saltuari e provvisori.
La ricorrente inoltre non ha neppure negato che la ragazza si sforzi di svolgere anche lavori non regolarizzati.
Nel contempo, non vi è in atti alcuna evidenza probatoria del rifiuto che avrebbe opposto ad Per_1
offerte lavorative ad essa sottoposte dal padre, talché sotto questo profilo le allegazioni attoree risultano smentite.
A fronte delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che non possa ritenersi che Per_1
abbia raggiunto l'autosufficienza economica né può ritenersi la sua non autosufficienza colpevole.
Ne consegue che deve essere confermata l'assegnazione alla convenuta della ex casa familiare, individuata come in separazione.
D'altra parte, sono state le parti stesse nel 2008 a limitare l'assegnazione ad una porzione della casa familiare e a rendere i due piani sostanzialmente indipendenti.
La resistente da 17 anni ha di fatto lasciato la porzione di casa familiare ove il marito si è trasferito e non può in questa sede pretenderne l'assegnazione, perché tale parte non è più funzionale alla tutela della figlia maggiorenne.
Il ricorrente, pertanto, potrà continuare a risiedere nell'immobile sottostante.
Il Collegio ritiene poi che le posizioni economiche delle parti e nel contempo la circostanza emersa nel corso del giudizio che la convenuta svolge attività lavorativa non retribuita, ricavando qualche sia pur modesta risorsa da destinare al mantenimento proprio e della figlia, il fatto che la in attesa Per_1
di collocarsi sul mercato del lavoro svolga qualche lavoretto regolare e pure irregolare, la circostanza che il ricorrente partecipi al mantenimento di moglie e figlia anche mediante l'assegnazione della ex casa familiare di sua proprietà, ebbene tutte queste circostanze inducono il Collegio a ritenere congruo per il mantenimento della figlia un contributo a carico del padre pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Velletri.
Veniamo alla domanda di assegno divorzile.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, la convenuta ha 59 anni e non risulta in atti che abbia mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio.
Non risulta, peraltro, neppure che fosse occupata prima di sposarsi.
E' peraltro pacifico che la coppia abbia avuto una figlia nel 2002, ragione per cui può presumersi che la non abbia lavorato per dedicarsi alla cura della figlia consentendo al marito di dedicarsi CP_1
al lavoro e quindi accumulare redditi e professionalità.
La Sig.ra non ha alcuna competenza lavorativa specifica, ma attualmente svolge, malgrado CP_1
le sue condizioni di salute, lavoretti precari di pulizia, con redditi ignoti, ma ragionevolmente modesti.
In applicazione di tali principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, ma nella misura di soli 150,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
Il Collegio respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda.
Stanti le statuizioni che precedono e segnatamente stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 9.8.2001 in Albano Laziale
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36, p. I, anno 2001;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
− manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
− assegna la ex casa familiare, individuata come in parte motiva, alla resistente Controparte_1
affinché continui a viverci con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
− pone a carico di un contributo per il mantenimento di pari a 300,00 Parte_1 Per_1
euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri;
− pone a carico di un assegno divorzile in favore della moglie pari a 150,00 euro Parte_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere dal Sig.
[...]
alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1 Controparte_1
− respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
− spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera