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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 651 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
nata a [...] [...], residente in [...], Vocabolo Parte_1 Pt_2
Sant'Eugenia, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Angelelli ed elettivamente domiciliata in Civita Castellana, Via Rio Fratta 48w, presso il suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della
Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto, giusta procura generale CP_1
alle liti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni “ confermare la sospensione inaudita altera parte CP_1
o laddove il Giudice non l'abbia disposta sospendere l'avviso di addebito impugnati n. 396
2024 00005960 13 000 notificato il 23.5.2025 per i motivi illustrati in parte motiva;
riunire il presente procedimento con quello portante il n. RG 1316/2024 per connessione soggettiva ed oggettiva con udienza fissata al 07.10.2025,
1 accertare la duplicazione della notifica del medesimo titolo costituito dall'avviso di addebito
n. 396 2024 00005960 13 000 e per l'effetto dichiarare il vizio ex art 9 bis statuto del contribuente e/o ex art 47 D.lgs 546/92 essendo il titolo sospeso;
accertare quanto dedotto in narrativa circa l'inesistenza del diritto dell' a procedere CP_1 alla formazione dell'avviso di addebito n. 396 2024 00005960 13 000 notificato in data
25.5.2025 per l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e per l'effetto dichiarare il ridetto avviso di addebito n. 396 2024 00005660 13 000 notificato in data
25.5.2025 emesso dall' nei confronti della sig.ra , illegittimo, nullo, CP_1 Parte_1
annullato e/o comunque inefficace e di nessun effetto nei confronti della stessa per i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ha sostegno della domanda la ricorrente deduceva di aver ricevuto a mezzo posta l'avviso di addebito n. 396 2024 00005960 13 000 per un importo di Euro 4.776,71 già notificato alla medesima ricorrente il 18.11.2024 ed impugnato dinanzi a questo Ufficio Giudiziario (R.G.
1316/2024).
Deduceva altresì che con sentenza n. 95/2024 del 4.6.2024 Sez. Lavoro aveva accolto la domanda della ricorrente annullando il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018002609/DDL nella sola parte in cui annulla il rapporto di lavoro instaurato tra la e la socia dal luglio 2015 entro l'ambito della prescrizione Controparte_2 Parte_3
quinquiennale; nonché il VUAN n. 2020009561 del 25.11.2020
Con memoria tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' deducendo che, in CP_1 data 19.09.2025, l' aveva elaborato il provvedimento di sgravio integrale di tutte le CP_1
pretese contributive allegando il relativo provvedimento, chiedeva quindi la cessata materia con compensazione almeno integrale delle spese
Con le note scritte per l'odierna udienza anche parte ricorrente ha richiesto la cessata materia chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite
Le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto.
In assenza di accordo sulle spese rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all , il quale CP_1 riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso. 2 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto sulla base del D.M. n. 147/22, circostanza che giustifica anche la riduzione del 30% a mente dell'art. 4, co. 4, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 886,00 oltre CP_1
rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 07.10.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
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