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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 21785/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. CHIAPPORI SIMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il 7.11.1988 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Disporre l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre convivente Persona_1
con collocazione presso quest'ultima in Torino, Via Foligno n. 66. Con il Controparte_3
favore delle spese di giudizio, rimborso spese generali, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., instando per l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con collocazione presso di sé.
All'udienza del 22.10.2024 , pur regolarmente citato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole ed all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento della minore vada disposto con modalità esclusiva alla madre, con collocamento prevalente di Per_1
presso la stessa, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondete alle esigenze
[...] di stabilità e crescita della figlia, avuto riguardo al disinteresse morale, materiale ed affettivo dimostrato dal padre in seguito alla cessazione della convivenza.
Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dagli esiti dell'indagine sociale svolta, il sig. ha abbandonato la CP_1
casa familiare nel giugno 2023 e da allora non ha mai partecipato attivamente alla vita della minore, né ha mai contribuito al suo mantenimento;
egli, inoltre, non vede la figlia da un anno (dicembre
2023).
Emerge, dunque, come il sig. abbia trascurato la relazione con la figlia, sia sotto il CP_1
profilo affettivo che materiale.
Come accertato dai Servizi sociali incaricati – i quali non sono riusciti a instaurare alcun contatto con il sig. – non vi è una situazione di pregiudizio della minore, atteso che la CP_1
sig.ra si occupa adeguatamente dell'accudimento e del benessere della figlia, costituendo Pt_1 per la stessa l'unico genitore di riferimento, presso la quale è stabilmente collocata unitamente alla sorella nata il [...] (cfr. relazione sociale agli atti). Per_2
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione CP_1
della minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la minore siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la sig.ra , presso la quale è collocata sin CP_1
dalla fine della relazione di convivenza tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Parte_1
medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per fase studio
[...]
€ 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 21785/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. CHIAPPORI SIMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il 7.11.1988 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Disporre l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre convivente Persona_1
con collocazione presso quest'ultima in Torino, Via Foligno n. 66. Con il Controparte_3
favore delle spese di giudizio, rimborso spese generali, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., instando per l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con collocazione presso di sé.
All'udienza del 22.10.2024 , pur regolarmente citato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole ed all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento della minore vada disposto con modalità esclusiva alla madre, con collocamento prevalente di Per_1
presso la stessa, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondete alle esigenze
[...] di stabilità e crescita della figlia, avuto riguardo al disinteresse morale, materiale ed affettivo dimostrato dal padre in seguito alla cessazione della convivenza.
Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dagli esiti dell'indagine sociale svolta, il sig. ha abbandonato la CP_1
casa familiare nel giugno 2023 e da allora non ha mai partecipato attivamente alla vita della minore, né ha mai contribuito al suo mantenimento;
egli, inoltre, non vede la figlia da un anno (dicembre
2023).
Emerge, dunque, come il sig. abbia trascurato la relazione con la figlia, sia sotto il CP_1
profilo affettivo che materiale.
Come accertato dai Servizi sociali incaricati – i quali non sono riusciti a instaurare alcun contatto con il sig. – non vi è una situazione di pregiudizio della minore, atteso che la CP_1
sig.ra si occupa adeguatamente dell'accudimento e del benessere della figlia, costituendo Pt_1 per la stessa l'unico genitore di riferimento, presso la quale è stabilmente collocata unitamente alla sorella nata il [...] (cfr. relazione sociale agli atti). Per_2
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione CP_1
della minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la minore siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la sig.ra , presso la quale è collocata sin CP_1
dalla fine della relazione di convivenza tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Parte_1
medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per fase studio
[...]
€ 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo