TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 676/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 676/2024 v.g. promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. LUIGIA Parte_1 Parte_2
CORNELI
RICORRENTI nei confronti di
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. LUIGIA CORNELI
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1
Come da note di discussione depositate per l'udienza cartolare del 3.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, E , hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di , nato a CP_1
AR SH ( ) il 3/1/2005, sussistendo la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni C.F._1 previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss. c.c. A tal fine i ricorrenti hanno rappresentato di essere molto affezionati al ragazzo e di aver instaurato con lo stesso un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica.
All'udienza del 13.5.2024 sono comparsi i ricorrenti e l'adottando che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi ed hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi, nei quali è riportato che e non hanno mai contratto matrimonio, ma si sono Parte_1 Parte_2 uniti civilmente nel Comune di Silvi in data 16/9/2016 e abitano stabilmente, fin dall'agosto 1997, nello stesso Comune alla via San Rocco 144/B, nella casa che hanno acquistato in comproprietà.
Hanno riferito, in sintesi e per quanto d'interesse, che nel 2021, recandosi a Montesilvano presso la casa di un'amica, ubicata vicino ad una casa-famiglia per minorenni, hanno fatto amicizia col giovane
[...]
arrivato in Italia in data 22/8/2021, tramite un corridoio umanitario che gli ha permesso di CP_1 fuggire dall'Afghanistan subito dopo l'insediamento del governo , temendo ripercussioni anche CP_2 perché aveva frequentato l'Accademia Militare per poter diventare un membro dell'esercito afghano, fatto questo che lo poneva in pericolo di vita.
In Italia è stato accolto presso il Centro di Accoglienza di via Lazio 7, del Comune di Montesilvano (PE), la cui responsabile del progetto di accoglienza, Dott.ssa , ha inoltrato richiesta di Protezione Persona_1
Internazionale per il all'epoca ancora minorenne, il quale ha quindi ottenuto il riconoscimento dello CP_1 stato di rifugiato politico dal Ministero dell'Interno, sussistendone tutti i presupposti di cui all'art. 1 A della
Convenzione di Ginevra (v. certificato della Commissione Territoriale del Ministero dell'Interno, del
28/3/2022 – doc. 7), la Questura di Pescara ha rilasciato il permesso di soggiorno in data 5/7/2022 (doc. 8) e in data 22/2/2023 gli è stato rilasciato il passaporto (doc. 9).
L'amicizia tra le parti sarebbe diventata sempre più profonda e il ragazzo avrebbe iniziato a frequentare la loro casa, prima saltuariamente e poi, da quando è diventato maggiorenne, ha deciso di andare a vivere con loro, chiamandoli “papà”, ed è stato inserito dall'inizio del 2023 nel loro stato di famiglia.
Pertanto, i ricorrenti si sono fatti carico anche della sua istruzione, in quanto l'adottando, arrivato in Italia privo di documenti, non è riuscito a reperire gli attestati scolastici conseguiti nel suo Paese d'origine e ha, pertanto, ripreso la frequentazione della scuola secondaria.
2 Quanto alla famiglia di origine, le parti hanno dedotto che l'adottando ha dovuto lasciare la sua famiglia, composta dal padre, dalla madre, e e due sorelle, e Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5 con cui non ha più contatti, proprio per non metterli in pericolo, poiché anche loro potrebbero subire ripercussioni a causa della sua fuga. Ragion per cui, nonostante vari tentativi volti a reperire un indirizzo presso cui notificare il presente ricorso (si vedano le richieste informative inoltrate, senza esito, all'Ambasciata Afghana di Roma e all'Ambasciata italiana di Kabul) non è stato possibile raggiungerli. La stessa UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, a fronte della richiesta di informazioni sull'attuale residenza dei familiari dell'adottando, ha riferito di essere impossibilitata alla relativa produzione, raccomandando di
“prestare particolare attenzione ai contatti con il Paese d'origine, in quanto ciò potrebbe rappresentare un rischio per la persona (soprattutto se il contatto prevede la trasmissione di informazioni rispetto all'attuale collocazione del rifugiato)”.
Non a caso, lo status di rifugiato, come quello riconosciuto al è proprio dello straniero o apolide, il CP_1 quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese;
oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
La rappresentata impossibilità oggettiva di coinvolgere i genitori dell'adottando nel presente giudizio per le ragioni spiegate determina la sussistenza di una vera e propria situazione di irreperibilità che, ex art. 297 c.c. ultimo comma, legittima all'esonero dell'assenso dei genitori.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ.,
n.2426/2006).
L'istruttoria svolta dal Giudice relatore ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera degli adottanti e dell'adottando e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt.
291 e seg. c.c. – con le eccezioni di cui si dirà a breve in relazione alla possibilità di pronunciare l'adozione nei confronti di entrambi i ricorrenti - e segnatamente: le parti hanno manifestato personalmente il consenso all'adozione; i ricorrenti non hanno discendenti legittimi e hanno compiuto gli anni 35 (essendo nati nel 1965
e nel 1963) e superano di almeno 18 anni l'età dell'adottanda (art. 291 c.c.).
3 Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da anni già ha mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' adottando, il quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che lo lega ai ricorrenti e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Va, tuttavia, osservato che l'adozione non può essere pronunciata in favore di entrambi i ricorrenti, ponendosi altrimenti in contrasto con l'art. 294 comma 2 c.c., che recita: “Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siamo marito e moglie”. Sul punto, i ricorrenti, uniti civilmente ai sensi della l. 76/2016, hanno richiamato l'art.1 comma 20 della stessa legge, laddove sovrappone il trattamento giuridico riservato ai coniugi alle parti di unioni civili, ritenendo possibile l'adozione congiunta del Hanno, altresì, richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità che ha esteso anche alle coppie CP_1 omosessuali l'applicazione dell'istituto dell'adozione in casi particolari in favore del partner del genitore biologico, legato allo stesso da una stabile relazione affettiva.
Orbene, il Tribunale osserva che la piana lettura della legge cd. Cirinnà dà conto della permanenza di trattamenti giuridici differenziati tra coppie eterosessuali e omosessuali, in particolare per quanto riguarda la materia delle adozioni. Sul punto, l'art. 1 comma 20 recita che: “Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,
«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, impedendo, pertanto, all'interprete di estendere il trattamento riservato alle coppie eterosessuali alle relazioni omoaffettive oltre i casi espressamente previsti dalla legge (tra cui non figura la disciplina delle adozioni di maggiorenni) e alla disciplina italiana sulle adozioni legittimanti (art. 6
L. 184/1983).
Del pari, non si presta a positivo riscontro il richiamo alla giurisprudenza interna in tema di “step-child adoption”, la quale si riferisce al diverso caso dell'adozione di minorenne da parte del partner del genitore biologico, ai sensi dell'art. 44, L. 184/1983. Si aggiunga, infine, che anche le ulteriori pronunce di rilievo intervenute sulla materia (tra tutte, sent. Cass. SS.UU. n. 9006 del 31 marzo 2021), sebbene abbiano
4 manifestato una certa apertura verso la parificazione del trattamento giuridico delle coppie omosessuali, prevedendo la possibilità di trascrivere in Italia il provvedimento di adozione di un bambino, emanato all'estero, da parte di una coppia omosessuale – sul presupposto che, in quel caso, la normativa applicabile fosse quella sul riconoscimento delle sentenze straniere (legge n. 218/1995) e non quella relativa all'adozione internazionale, dovendosi conseguentemente valutare la sola eventuale contrarietà all'ordine pubblico della decisione (e non il merito della questione) – non hanno, de plano, esteso il principio al caso che qui interessa, attesi i richiamati limiti normativi contemplati dalla l. n. 76/2016.
Quanto detto induce, dunque, all'accoglimento della domanda subordinata proposta dai ricorrenti, di tal che va dichiarata l'adozione di da parte del solo sig. . CP_1 Parte_1
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta in via principale e, in accoglimento della domanda subordinata,
- dispone farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di e CP_1 Parte_1 che l'adottato assuma il cognome “ ” da anteporre al proprio, ai sensi dell'art. 299 comma Parte_1
1 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 16.5.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
5