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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13460/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030098930000022021003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12544/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.p.a., con atto notificato all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 1, ha proposto opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni, n.
2010/3/009893/000/002/2021/003 di € 2.448,90 emesso per imposta di registro – anno 2021 in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, di proprietà della Silmar s.r.l.
La ricorrente ha dedotto che l'imposta di registro era stata assolta dalla condebitrice solidale Società_2 s.r.l., locatrice.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza del 5.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente rimosso l'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Ai fini della regola delle spese di lite, in termini di soccombenza virtuale non può non osservarsi come la resistente abbia riconosciuto la fondatezza dell'avversa pretesa e, dunque, deve essere condannata al pagamento.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. condanna la resistente alla restituzione delle somme versate dalla ricorrente . condanna la resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.000 oltre accessori.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13460/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030098930000022021003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12544/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.p.a., con atto notificato all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 1, ha proposto opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni, n.
2010/3/009893/000/002/2021/003 di € 2.448,90 emesso per imposta di registro – anno 2021 in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, di proprietà della Silmar s.r.l.
La ricorrente ha dedotto che l'imposta di registro era stata assolta dalla condebitrice solidale Società_2 s.r.l., locatrice.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza del 5.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente rimosso l'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Ai fini della regola delle spese di lite, in termini di soccombenza virtuale non può non osservarsi come la resistente abbia riconosciuto la fondatezza dell'avversa pretesa e, dunque, deve essere condannata al pagamento.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. condanna la resistente alla restituzione delle somme versate dalla ricorrente . condanna la resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.000 oltre accessori.