TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE GE OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1891 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
nato a [...] il [...], Parte_3 tutti nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Velletri via Privata Persona_1
Jori n. 17, presso lo studio del procuratore Avv. Daniele IEsanti, dal quale sono rappresentati e difesi
RICORRENTI
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal Funzionario Barbara Rufini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 7 agosto 2023 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la sussistenza Persona_1 del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del
29 dicembre 2020. Dopo la notifica del decreto, eseguita il 26 settembre 2023, e la comunicazione dei dati necessari per la liquidazione, avvenuta il 25 ottobre 2023, è deceduta in data 7 Persona_1 novembre 2023.
Gli eredi hanno quindi inviato il modello AP23 per il pagamento dei ratei della prestazione, in data 20 novembre 2023, e una nuova domanda per il pagamento, in data 29 novembre 2023, ma CP_ l' non ha corrisposto quanto dovuto per l'indennità di accompagnamento.
1.1. Con ricorso depositato il 29 marzo 2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di CP_ eredi di hanno convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni Persona_1
l' al pagamento della prestazione dovuta, con gli arretrati maturati, oltre interessi. CP_2
CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'improponibilità del ricorso, affermando di aver liquidato le prestazioni il 22 novembre 2024 e di averne disposto il pagamento per il 6 giugno
2024. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di improponibilità del ricorso o, in subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
4.1. Nel caso di specie parte ricorrente ha provato la trasmissione all' del modello CP_2
AP23 per il pagamento dei ratei della prestazione, in data 20 novembre 2023, e di una nuova domanda per il pagamento, in data 20 novembre 2023 (docc. 5 e 6 del ricorso). CP_
4.2. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito il 6 giugno 2024, dopo il deposito e la notifica del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche sulla base dell'art. 4 comma 1bis d.m. 10 marzo
2014 n. 55 in relazione alla somma pagata di € 18.353,88, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 11 novembre 2025
Il giudice
IE GE OZ