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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Biagio Politano consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20 del R.G.A.C. dell'anno 2025, avente a oggetto un'opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Maria Calogero
Parte appellante
e
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Visone
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti:
Per la parte appellante: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, accogliendo il presente appello e previa riforma della sentenza n° 363/24 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 4 luglio 2024, voglia:
• Accertare il possesso pacifico ed esclusivo esercitato da oltre trent'anni dal Sig. sui beni per cui è Parte_1
causa, nel comune di Dinami e di censiti rispettivamente nel NCT Pt_2
del Comune di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel NCT del Comune di Dasà (VV) al Fg. 2 P.lle 218 e 219;
• Per l'effetto dichiarare in capo al Sig. Parte_1
l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione sui beni
[...]
censiti rispettivamente nel NCT del Comune di Dinami (VV) al Fg. 18
P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel NCT del Comune di Dasà (VV) al
Fg. 2 P.lle 218 e 219;
• Autorizzare gli uffici competenti a provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
• In subordine, qualora non fosse riconosciuto l'acquisto della proprietà per intervenuto usucapione, stabilire il diritto del Sig.
[...]
ad avere il rimborso di tutte le somme impiegate Parte_1
per le migliorie effettuate negli anni dal 1986 ad oggi, da quantificare nel coso del giudizio;
• Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione proposta:
1. in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 363/2024;
2. rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere;
2 3. in via subordinata, in caso di accoglimento delle istanze avversarie, e, in particolare, della domanda volta all'accertamento dei miglioramenti fondiari asseritamente eseguiti dall'opponente, sottrarre dal valore delle migliorie eventualmente accertate l'importo spettante a a fronte dell'occupazione senza titolo del fondo da parte CP_1
dell'opponente, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio civile N.R.G. 20977/1993 (24.3.1993) sino alla data della pronuncianda sentenza, commisurandola alla rata di prezzo dovuta annualmente dall'acquirente del fondo in virtù del contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 7.5.1986;
Con refusione delle spese di lite».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso depositato il
10/06/2021 ha proposto opposizione, Parte_1
con istanza di sospensione, avverso la procedura per il rilascio dei fondi siti nel comune di Dinami e di censiti rispettivamente nel NCT del Pt_2
Comune di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel
NCT del Comune di Dasà (VV) al Fg. 2 P.lle 218 e 219, promossa nei suoi confronti da , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“PRELIMINARMENTE, inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione iniziata con la notifica del preavviso di rilascio e fissata per il prossimo
24.06.21, per tutte le ragioni esposte in narrativa. NEL MERITO •
Accertare il possesso pacifico ed esclusivo esercitato da oltre trent'anni dal Sig. sui beni per cui è causa, nel Parte_1
comune di Dinami e di censiti rispettivamente nel NCT del Comune Pt_2
di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle; Per l'effetto dichiarare in capo al Sig.
l'acquisto della proprietà per Parte_1
3 intervenuta usucapione sui beni censiti rispettivamente nel NCT del
Comune di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel
NCT del Comune di Dasà (VV) al Fg. 2 P.lle 218 e 219; • Autorizzare gli uffici competenti a provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
In subordine, qualora non fosse riconosciuto l'acquisto della proprietà per intervenuto usucapione, stabilire il diritto del Sig. Parte_1
ad avere il rimborso di tutte le somme impiegate per le
[...]
migliorie effettuate negli anni dal 1986 ad oggi, da quantificare nel coso del giudizio;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
L'opponente premetteva che con atto di preavviso di esecuzione di rilascio, notificato in data 6/02/2020, preceduto dalla notifica dell'atto di precetto in data 19/12/2019, l' gli comunicava che in data CP_1
10/03/2020 avrebbe proceduto ad esecuzione forzata per il rilascio degli immobili sopra descritti, sul presupposto della risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato tra le parti a rogito
Notaio di Serra San Bruno del 17.05.1986, Rep. 5933; Per_1
risoluzione attestata dal verbale di attestazione di inadempimento del
Notaio del 24/10/2018, Rep. 18999, munito di formula Per_2
esecutiva in data 28/01/2019. In data 10/03/2020 veniva iniziata la procedura di rilascio che, a causa della mancata esibizione della regolare notifica dell'atto di avviso di rilascio, veniva rinviata al 24/06/21.
Tanto premesso, il sig. deduceva di aver acquisito la Pt_1
proprietà dei fondi oggetto della procedura esecutiva per intervenuta usucapione, avendone avuto il possesso esclusivo sin dal 1986, non avendo l' compiuto alcun atto interruttivo se non nell'anno 2018. CP_1
Con decreto del 21/06/2021 il Giudice precedente titolare rigettava l'istanza di sospensione ex art 615 c.p.c. e fissava l'udienza del
21/02/2022 per la comparizione delle parti, onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso, unitamente al decreto, alla controparte.
4 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l' , contestando CP_1
integralmente la avversa pretesa, eccependo la mancata usucapione dei fondi in oggetto, in quanto rientranti nella categoria dei beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile per i quali, secondo la Suprema
Corte, è possibile la sottrazione alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge ed in ogni caso, per interruzione del termine utile per usucapire in virtù della sentenza del Tribunale di Roma di risoluzione contrattuale n. 4702 del 1995, prova del fatto che l nel periodo CP_1
compreso tra il 1987 e il 2018 ha assunto delle iniziative relativa al fondo de quo. Con riguardo, invece, alla domanda, formulata dalla controparte in via subordinata, volta a ottenere il rimborso delle migliorie asseritamente apportate al fondo, parte opposta ha eccepito che per effetto dell'art. 11 del contratto di compravendita stipulato inter partes il valore delle eventuali migliorie apportate ai fondi dev'essere determinato nella somma minore tra lo speso e il migliorato e che, tuttavia, rimangono escluse dal rimborso quelle migliorie effettuate con il finanziamento dell' o di altre Pubbliche Amministrazioni, come nel caso di specie. CP_1
In definitiva, l' concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale CP_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione proposta, pronunciate tutte le declaratorie reputate necessarie od opportune:
1. rigettare l'opposizione avversaria in quanto del tutto priva di fondamento sia in fatto che in diritto;
2. rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere;
3. in via subordinata, in caso di accoglimento delle istanze avversarie, e, in particolare, della domanda volta all'accertamento dei miglioramenti fondiari asseritamente eseguiti dall'opponente, sottrarre dal valore delle migliorie eventualmente accertate l'importo spettante a a fronte CP_1
dell'occupazione senza titolo del fondo da parte dell'opponente, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio civile N.R.G.
5 20977/1993 (24.3.1993) sino alla data della pronuncianda sentenza, commisurandola alla rata di prezzo dovuta annualmente dagli assegnatari del fondo in virtù del contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 7.5.1986; Con refusione delle spese di lite»”.
All'udienza successiva alla prima (rinviata per i medesimi incombenti), tenutasi con le forme della trattazione scritta, il GOT, esaminata la documentazione prodotta, rigettava le richieste istruttorie formulate da parte opponente;
quindi, rinviava per la discussione all'udienza del 6/03/2023.
All'udienza del 6/03/2023, il Giudice precedente titolare, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 13/05/2024 per la discussione, con le forme della trattazione scritta, ed il sottoscritto
Giudice tratteneva la causa in decisione.”
Il Tribunale di Vibo Valentina, con la sentenza n. 363 del 5 luglio
2024, resa a definizione del giudizio n. 779/2021 R.G.A.C., aveva ritenuto infondata l'opposizione.
Il giudice di primo grado non ha accolto la domanda di usucapione in quanto, sebbene non fosse stata contestata la materiale disponibilità dell'immobile da oltre venti anni, l'opponente non aveva dato prova dell'esercizio di un possesso utile ad usucapire, cioè una signoria di fatto sul fondo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in modo continuato, per almeno venti anni, nell'inerzia del reale proprietario.
Il tribunale aveva rilevato, peraltro, che i comportamenti tenuti da fossero incompatibili con l'inerzia del proprietario richiesta per CP_1
il perfezionamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, escludendo la configurabilità del possesso utile a tal fine.
Era emerso, infatti, che già dal 1987 la parte opposta aveva reagito alla morosità dell'opponente attivandosi giudizialmente per la risoluzione del contratto, poi dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n.
6 4702/1995, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, e che, successivamente, l' aveva avviato la procedura per la vendita CP_1
all'asta pubblica del fondo e chiesto alla Regione Calabria di nominare un funzionario tecnico al fine di eseguirne, congiuntamente a un proprio tecnico, la valutazione, con lettera indirizzata anche all'opponente.
La domanda volta a ottenere il rimborso per le migliorie che l'opponente asseriva di aver apportato ai terreni oggetto della procedura esecutiva non era stata accolta dal giudice di primo grado, non avendo la parte opponente assolto il relativo onere probatorio.
Secondo il tribunale, infatti, i documenti prodotti in giudizio dall'opponente non avevano dimostrato in modo certo né l'esecuzione delle migliorie, né i relativi costi, e la consulenza tecnica d'ufficio richiesta non avrebbe potuto supplire a tale carenza probatoria.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
.
[...]
Col primo motivo l'appellante contesta il rigetto dell'opposizione all'esecuzione e della domanda di usucapione per aver il giudice di primo grado fondato la decisione esclusivamente su una dichiarazione non comprovata della controparte, la quale aveva eccepito l'indisponibilità del bene senza produrre alcuna documentazione che dimostrasse l'appartenenza del fondo al patrimonio dello Stato.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe accolto tale tesi senza chiedere l'esibizione di atti idonei a dimostrare la natura pubblica del fondo e senza disporre un accertamento istruttorio, anche in considerazione della pregressa stipula di un contratto di vendita che già di per sé avrebbe dimostrato la non appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dello Stato.
Col secondo motivo, l'appellante deduce l'omessa ingiustificata ammissione dei mezzi di prova richiesti nel giudizio di primo grado, in
7 quanto idonei a dimostrare, a sostegno della domanda subordinata di rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate negli anni, sia il possesso utile a usucapire, che gli interventi migliorativi effettuati sul fondo.
Tale decisione è ritenuta dall'appellante viziata da un evidente errore logico-giuridico: il rigetto delle domande si fonda sull'assenza di prova, ma il giudice aveva previamente escluso l'ammissione dei mezzi probatori, senza fornire alcuna giustificazione e precludendo in tal modo l'accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
Si è costituita in giudizio l , argomentando per CP_1
l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
In relazione al primo motivo d'appello, occorre precisare che il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di usucapione non con l'argomento della natura pubblica del bene, bensì sull'assenza di un possesso utile a usucapire e sulla non inerzia del proprietario.
Il collegio condivide la decisione di rigetto della domanda, ma sulla base di una diversa motivazione.
L'art. 1141 c.c. prevede la presunzione del possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si provi che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione, e che se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
E l'art. 1164 c.c. stabilisce che chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non possa usucapire
8 la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario, e che il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
Orbene, il titolo legittimante la detenzione dell'immobile in capo all'appellante era costituito dal contratto di compravendita con riserva di proprietà – contratto a effetti obbligatori, il cui effetto reale è differito nel tempo - di cui si è detto, dunque egli esercitava un diritto su cosa altrui in base a un titolo che qualificava la sua detenzione della cosa.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.” (Cass. Sez. II, ordinanza 22 ottobre 2021, n.
29594).
Nel caso oggetto di giudizio, non è stato dedotto né allegato alcun elemento volto a provare l'interversione del possesso richiesta dalla legge affinché la proprietà della cosa possa essere usucapita, né la manifestazione esterna diretta contro il proprietario, della volontà di esercizio del possesso uti dominus.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
9 Condivisibile è la decisione del giudice di primo grado che ha evidenziato come i documenti prodotti in giudizio dall'opponente non fossero idonei a dimostrare in modo certo né l'esecuzione delle migliorie, né i relativi costi, e che la richiesta consulenza sarebbe stata volta a supplire tale carenza probatoria.
In particolare occorre evidenziare che l'appellante ha prodotto in giudizio documentazione che fa riferimento a interventi di bonifica del terreno a seguito di eventi alluvionali, ma non emerge se siano stati effettivamente eseguiti;
e che i preventivi di spesa prodotti in giudizio hanno a oggetto strumenti necessari alla produzione agricola, non alla manutenzione del fondo in sé.
Per le considerazioni suesposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non complessità delle questioni e delle difese – dello scaglione di riferimento
(da € 26.001 a € 52.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
10 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
11
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Biagio Politano consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20 del R.G.A.C. dell'anno 2025, avente a oggetto un'opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Maria Calogero
Parte appellante
e
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Visone
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti:
Per la parte appellante: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, accogliendo il presente appello e previa riforma della sentenza n° 363/24 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 4 luglio 2024, voglia:
• Accertare il possesso pacifico ed esclusivo esercitato da oltre trent'anni dal Sig. sui beni per cui è Parte_1
causa, nel comune di Dinami e di censiti rispettivamente nel NCT Pt_2
del Comune di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel NCT del Comune di Dasà (VV) al Fg. 2 P.lle 218 e 219;
• Per l'effetto dichiarare in capo al Sig. Parte_1
l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione sui beni
[...]
censiti rispettivamente nel NCT del Comune di Dinami (VV) al Fg. 18
P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel NCT del Comune di Dasà (VV) al
Fg. 2 P.lle 218 e 219;
• Autorizzare gli uffici competenti a provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
• In subordine, qualora non fosse riconosciuto l'acquisto della proprietà per intervenuto usucapione, stabilire il diritto del Sig.
[...]
ad avere il rimborso di tutte le somme impiegate Parte_1
per le migliorie effettuate negli anni dal 1986 ad oggi, da quantificare nel coso del giudizio;
• Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione proposta:
1. in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 363/2024;
2. rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere;
2 3. in via subordinata, in caso di accoglimento delle istanze avversarie, e, in particolare, della domanda volta all'accertamento dei miglioramenti fondiari asseritamente eseguiti dall'opponente, sottrarre dal valore delle migliorie eventualmente accertate l'importo spettante a a fronte dell'occupazione senza titolo del fondo da parte CP_1
dell'opponente, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio civile N.R.G. 20977/1993 (24.3.1993) sino alla data della pronuncianda sentenza, commisurandola alla rata di prezzo dovuta annualmente dall'acquirente del fondo in virtù del contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 7.5.1986;
Con refusione delle spese di lite».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso depositato il
10/06/2021 ha proposto opposizione, Parte_1
con istanza di sospensione, avverso la procedura per il rilascio dei fondi siti nel comune di Dinami e di censiti rispettivamente nel NCT del Pt_2
Comune di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel
NCT del Comune di Dasà (VV) al Fg. 2 P.lle 218 e 219, promossa nei suoi confronti da , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“PRELIMINARMENTE, inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione iniziata con la notifica del preavviso di rilascio e fissata per il prossimo
24.06.21, per tutte le ragioni esposte in narrativa. NEL MERITO •
Accertare il possesso pacifico ed esclusivo esercitato da oltre trent'anni dal Sig. sui beni per cui è causa, nel Parte_1
comune di Dinami e di censiti rispettivamente nel NCT del Comune Pt_2
di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle; Per l'effetto dichiarare in capo al Sig.
l'acquisto della proprietà per Parte_1
3 intervenuta usucapione sui beni censiti rispettivamente nel NCT del
Comune di Dinami (VV) al Fg. 18 P.lle 159,163,164,165,166,167 e nel
NCT del Comune di Dasà (VV) al Fg. 2 P.lle 218 e 219; • Autorizzare gli uffici competenti a provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
In subordine, qualora non fosse riconosciuto l'acquisto della proprietà per intervenuto usucapione, stabilire il diritto del Sig. Parte_1
ad avere il rimborso di tutte le somme impiegate per le
[...]
migliorie effettuate negli anni dal 1986 ad oggi, da quantificare nel coso del giudizio;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
L'opponente premetteva che con atto di preavviso di esecuzione di rilascio, notificato in data 6/02/2020, preceduto dalla notifica dell'atto di precetto in data 19/12/2019, l' gli comunicava che in data CP_1
10/03/2020 avrebbe proceduto ad esecuzione forzata per il rilascio degli immobili sopra descritti, sul presupposto della risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato tra le parti a rogito
Notaio di Serra San Bruno del 17.05.1986, Rep. 5933; Per_1
risoluzione attestata dal verbale di attestazione di inadempimento del
Notaio del 24/10/2018, Rep. 18999, munito di formula Per_2
esecutiva in data 28/01/2019. In data 10/03/2020 veniva iniziata la procedura di rilascio che, a causa della mancata esibizione della regolare notifica dell'atto di avviso di rilascio, veniva rinviata al 24/06/21.
Tanto premesso, il sig. deduceva di aver acquisito la Pt_1
proprietà dei fondi oggetto della procedura esecutiva per intervenuta usucapione, avendone avuto il possesso esclusivo sin dal 1986, non avendo l' compiuto alcun atto interruttivo se non nell'anno 2018. CP_1
Con decreto del 21/06/2021 il Giudice precedente titolare rigettava l'istanza di sospensione ex art 615 c.p.c. e fissava l'udienza del
21/02/2022 per la comparizione delle parti, onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso, unitamente al decreto, alla controparte.
4 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l' , contestando CP_1
integralmente la avversa pretesa, eccependo la mancata usucapione dei fondi in oggetto, in quanto rientranti nella categoria dei beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile per i quali, secondo la Suprema
Corte, è possibile la sottrazione alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge ed in ogni caso, per interruzione del termine utile per usucapire in virtù della sentenza del Tribunale di Roma di risoluzione contrattuale n. 4702 del 1995, prova del fatto che l nel periodo CP_1
compreso tra il 1987 e il 2018 ha assunto delle iniziative relativa al fondo de quo. Con riguardo, invece, alla domanda, formulata dalla controparte in via subordinata, volta a ottenere il rimborso delle migliorie asseritamente apportate al fondo, parte opposta ha eccepito che per effetto dell'art. 11 del contratto di compravendita stipulato inter partes il valore delle eventuali migliorie apportate ai fondi dev'essere determinato nella somma minore tra lo speso e il migliorato e che, tuttavia, rimangono escluse dal rimborso quelle migliorie effettuate con il finanziamento dell' o di altre Pubbliche Amministrazioni, come nel caso di specie. CP_1
In definitiva, l' concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale CP_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione proposta, pronunciate tutte le declaratorie reputate necessarie od opportune:
1. rigettare l'opposizione avversaria in quanto del tutto priva di fondamento sia in fatto che in diritto;
2. rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere;
3. in via subordinata, in caso di accoglimento delle istanze avversarie, e, in particolare, della domanda volta all'accertamento dei miglioramenti fondiari asseritamente eseguiti dall'opponente, sottrarre dal valore delle migliorie eventualmente accertate l'importo spettante a a fronte CP_1
dell'occupazione senza titolo del fondo da parte dell'opponente, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio civile N.R.G.
5 20977/1993 (24.3.1993) sino alla data della pronuncianda sentenza, commisurandola alla rata di prezzo dovuta annualmente dagli assegnatari del fondo in virtù del contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 7.5.1986; Con refusione delle spese di lite»”.
All'udienza successiva alla prima (rinviata per i medesimi incombenti), tenutasi con le forme della trattazione scritta, il GOT, esaminata la documentazione prodotta, rigettava le richieste istruttorie formulate da parte opponente;
quindi, rinviava per la discussione all'udienza del 6/03/2023.
All'udienza del 6/03/2023, il Giudice precedente titolare, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 13/05/2024 per la discussione, con le forme della trattazione scritta, ed il sottoscritto
Giudice tratteneva la causa in decisione.”
Il Tribunale di Vibo Valentina, con la sentenza n. 363 del 5 luglio
2024, resa a definizione del giudizio n. 779/2021 R.G.A.C., aveva ritenuto infondata l'opposizione.
Il giudice di primo grado non ha accolto la domanda di usucapione in quanto, sebbene non fosse stata contestata la materiale disponibilità dell'immobile da oltre venti anni, l'opponente non aveva dato prova dell'esercizio di un possesso utile ad usucapire, cioè una signoria di fatto sul fondo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in modo continuato, per almeno venti anni, nell'inerzia del reale proprietario.
Il tribunale aveva rilevato, peraltro, che i comportamenti tenuti da fossero incompatibili con l'inerzia del proprietario richiesta per CP_1
il perfezionamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, escludendo la configurabilità del possesso utile a tal fine.
Era emerso, infatti, che già dal 1987 la parte opposta aveva reagito alla morosità dell'opponente attivandosi giudizialmente per la risoluzione del contratto, poi dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n.
6 4702/1995, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, e che, successivamente, l' aveva avviato la procedura per la vendita CP_1
all'asta pubblica del fondo e chiesto alla Regione Calabria di nominare un funzionario tecnico al fine di eseguirne, congiuntamente a un proprio tecnico, la valutazione, con lettera indirizzata anche all'opponente.
La domanda volta a ottenere il rimborso per le migliorie che l'opponente asseriva di aver apportato ai terreni oggetto della procedura esecutiva non era stata accolta dal giudice di primo grado, non avendo la parte opponente assolto il relativo onere probatorio.
Secondo il tribunale, infatti, i documenti prodotti in giudizio dall'opponente non avevano dimostrato in modo certo né l'esecuzione delle migliorie, né i relativi costi, e la consulenza tecnica d'ufficio richiesta non avrebbe potuto supplire a tale carenza probatoria.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
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[...]
Col primo motivo l'appellante contesta il rigetto dell'opposizione all'esecuzione e della domanda di usucapione per aver il giudice di primo grado fondato la decisione esclusivamente su una dichiarazione non comprovata della controparte, la quale aveva eccepito l'indisponibilità del bene senza produrre alcuna documentazione che dimostrasse l'appartenenza del fondo al patrimonio dello Stato.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe accolto tale tesi senza chiedere l'esibizione di atti idonei a dimostrare la natura pubblica del fondo e senza disporre un accertamento istruttorio, anche in considerazione della pregressa stipula di un contratto di vendita che già di per sé avrebbe dimostrato la non appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dello Stato.
Col secondo motivo, l'appellante deduce l'omessa ingiustificata ammissione dei mezzi di prova richiesti nel giudizio di primo grado, in
7 quanto idonei a dimostrare, a sostegno della domanda subordinata di rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate negli anni, sia il possesso utile a usucapire, che gli interventi migliorativi effettuati sul fondo.
Tale decisione è ritenuta dall'appellante viziata da un evidente errore logico-giuridico: il rigetto delle domande si fonda sull'assenza di prova, ma il giudice aveva previamente escluso l'ammissione dei mezzi probatori, senza fornire alcuna giustificazione e precludendo in tal modo l'accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
Si è costituita in giudizio l , argomentando per CP_1
l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
In relazione al primo motivo d'appello, occorre precisare che il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di usucapione non con l'argomento della natura pubblica del bene, bensì sull'assenza di un possesso utile a usucapire e sulla non inerzia del proprietario.
Il collegio condivide la decisione di rigetto della domanda, ma sulla base di una diversa motivazione.
L'art. 1141 c.c. prevede la presunzione del possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si provi che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione, e che se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
E l'art. 1164 c.c. stabilisce che chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non possa usucapire
8 la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario, e che il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
Orbene, il titolo legittimante la detenzione dell'immobile in capo all'appellante era costituito dal contratto di compravendita con riserva di proprietà – contratto a effetti obbligatori, il cui effetto reale è differito nel tempo - di cui si è detto, dunque egli esercitava un diritto su cosa altrui in base a un titolo che qualificava la sua detenzione della cosa.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.” (Cass. Sez. II, ordinanza 22 ottobre 2021, n.
29594).
Nel caso oggetto di giudizio, non è stato dedotto né allegato alcun elemento volto a provare l'interversione del possesso richiesta dalla legge affinché la proprietà della cosa possa essere usucapita, né la manifestazione esterna diretta contro il proprietario, della volontà di esercizio del possesso uti dominus.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
9 Condivisibile è la decisione del giudice di primo grado che ha evidenziato come i documenti prodotti in giudizio dall'opponente non fossero idonei a dimostrare in modo certo né l'esecuzione delle migliorie, né i relativi costi, e che la richiesta consulenza sarebbe stata volta a supplire tale carenza probatoria.
In particolare occorre evidenziare che l'appellante ha prodotto in giudizio documentazione che fa riferimento a interventi di bonifica del terreno a seguito di eventi alluvionali, ma non emerge se siano stati effettivamente eseguiti;
e che i preventivi di spesa prodotti in giudizio hanno a oggetto strumenti necessari alla produzione agricola, non alla manutenzione del fondo in sé.
Per le considerazioni suesposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non complessità delle questioni e delle difese – dello scaglione di riferimento
(da € 26.001 a € 52.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
10 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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