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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.2068/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel. Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in data 20.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2068/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Alessandro squillante, come da procura in atti
APPELLANTE
E
n persona del legale rappr.p.t. Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Marco Gagliotti e Avv. Annalisa Madonna, come da procura in atti
APPELLATO
Con ricorso in appello depositato l'11.8.2023 Parte_1 impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro n.1080/2023, la quale rigettava la sua domanda volta all'accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA) in misura adeguata e conforme alle norme di legge, con conseguente richiesta di condanna a carico del al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive maturate dal luglio 2016 al 28.2.2022 – ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale - e quantificate in complessivi € 2.484,06. L'odierno appellante, con il ricorso di primo grado, deduceva di aver lavorato alle dipendenze del dal 30.6.1987, Controparte_1 con inquadramento nella V qualifica funzionale;
di aver ricevuto, a titolo di retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA), fino alla cessazione del rapporto, la somma mensile di € 12,31; sosteneva che tale importo non era corrispondente a quanto effettivamente dovuto, in quanto erogato senza tener conto degli incrementi stabiliti dall'art. 38 del DPR 268/1987, dal successivo art. 44 del DPR 333/1990, nonché degli ulteriori due incrementi, per ciascun biennio successivo alla scadenza dell'accordo di cui al DPR 333/1990, fino alla sottoscrizione, ai sensi del d. lgs. n. 29/1993, del primo contratto collettivo. Pertanto, reclamava le differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, tra quanto ricevuto e quanto effettivamente spettante in relazione ai dedotti incrementi. Con il gravame proposto, l'appellante, proponendo un unico motivo, censurava la sentenza gravata per erronea interpretazione della normativa, ritenendo che, a differenza di quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, gli incrementi della RIA previsti dalle norme di legge fossero cumulabili tra loro. Sulla scorta di tale doglianza, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza gravata con riconoscimento del diritto reclamato in primo grado e vittoria di spese di lite. Ricostituito il contraddittorio, si costituiva il il Controparte_1 quale deduceva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite. La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti, come già valutato in altro precedente di questa Corte. Il presente giudizio verte sulla corretta determinazione dell'importo spettante all'appellante a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA) in relazione alle norme di legge che si sono susseguite nel tempo e che hanno disciplinato l'emolumento in questione.
Preliminarmente, occorre ricostruire la normativa di riferimento. Cont La rappresenta una voce della retribuzione legata all'anzianità di servizio;
come noto, per quanto riguarda il valore dell'anzianità, sino all'entrata in vigore della legge n. 93 del 1983, il sistema di progressione economica nell'ambito di ciascuna categoria del pubblico impiego era caratterizzato dalla generalità e dall'automatismo, per essere gli aumenti periodici di anzianità e gli scatti biennali (riassorbiti nei primi al maturare dei relativi periodi) riconosciuti a tutti i dipendenti, sulla base del mero riscontro dell'inesistenza di assenze dal servizio per motivi implicanti la mancata progressione dell'anzianità. Venuto meno, per effetto di tale legge, il sistema di aumenti "a pioggia", nei contratti collettivi (trasfusi in d.P.R. ed in leggi regionali, quanto al personale delle regioni) furono introdotte norme apposite per disciplinare il regime transitorio. Innanzitutto, fu introdotto l'art. 41 lett. b) del DPR 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), il quale prevedeva il “salario individuale d'anzianità” che era determinato in una somma annua fissa pari, a lire 312.000 lire per la V qualifica funzionale, ovvero quella di appartenenza dell'odierno appellante. La norma, inoltre, specificava che: “Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1° gennaio 1985”. Infine, prevedeva che: “Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo”. Per il triennio successivo, l'art. 38 del DPR 268/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali), come sostituito dall'art. 31, DPR 494/1987, prevedeva che:
“
1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347” e, al secondo comma, che: “
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988”. Successivamente, l'art. 44 del DPR 333/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4, del DPR 5 marzo 1986, n. 68) stabiliva, al primo comma, che, a decorrere dal 1° gennaio
1989, per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità era incrementata degli importi annui lordi ivi stabiliti e, tra questi, fissava, per la V qualifica funzionale, un aumento di 312.000 lire annue;
Ai commi 2 e 3, la norma prevedeva, inoltre, che: “
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato” e che: “
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”. Infine, l'art. 72 d. lgs. n. 29/1993, introducendo la cd. contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, prevedeva che gli accordi sindacali recepiti in DPR continuassero ad essere applicabili sino alla stipulazione di successivi CCNL che introducessero una nuova disciplina per le specifiche materie ed istituti sino allora regolati dai DPR;
inoltre, al comma 3, prevedeva che, alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi, sarebbe comunque conseguita l'abrogazione degli automatismi di incremento salariale. Il primo contratto collettivo stipulato ai sensi del d. lgs. n. 29/1993 è stato, per il comparto Regioni ed autonomie locali, il CCNL 06/07/1995 il quale, all'art. 28, contemplava quale elemento fondamentale della retribuzione, tra gli altri, la
“retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita”. Queste sopra esposte le norme di riferimento relative all'istituto della retribuzione individuale di anzianità (RIA), in applicazione delle quali deve esser vagliata la tesi di parte appellante della cumulabilità tra l'incremento a titolo di RIA previsto dal DPR 268/1987 e quello previsto dal DPR 333/1990. Ritiene questa Corte, in conformità agli orientamenti già espressi da questa stessa sezione in diversa composizione, non corretta tale interpretazione. Infatti, le fonti normative innanzi illustrate non consentono di sommare tra loro l'incremento a titolo di RIA previsto dal DPR
268/1987 e quello previsto dal DPR 333/1990. Si evidenzia che il D.P.R. 333/90 non conteneva, a differenza dei DD.P.R. 347/83 e 268/87, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo. Ciò stante, nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, è stato più previsto. Le previsioni del DPR 333/1990, infatti, si “sovrappongono”, a quelle del DPR 268/1987 e non vi si aggiungono. Anche gli importi di cui si discute sono i medesimi (lire 312.000 per la V qualifica, per quanto di interesse nel caso concreto). Deve infatti osservarsi che gli estensori dell'accordo del 1990 hanno avuto cura di rendere esplicita tale intenzione, chiarendo, al successivo comma 3 dell'art. 44 DPR 333/1990 che: “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”. Pertanto, le anticipazioni della RIA accordate in base all'art. 38
DPR 268/1987, come riscritto dall'art. 31 DPR 494/1987, sono state dunque riassorbite dalla RIA prevista dal DPR 333/1990. Il che è chiaramente significativo che esse non si cumulavano tra loro. A confutazione, inoltre, di quanto sostenuto dall'appellante, il DPR 333/1990 non prevedeva affatto che la RIA si incrementasse nei bienni successivi alla scadenza dell'accordo in caso di mancato rinnovo dello stesso. Una previsione di salvaguardia siffatta era presente nel DPR 347/1983 e nel DPR 268/1987. Ciascuna di dette clausole valeva, ovviamente, solo fino al recepimento in DPR dell'accordo successivo, se fosse avvenuto oltre i termini a tal proposito stabiliti. All'emanazione del DPR 333/1990, quindi, avevano entrambe cessato la loro efficacia, ed il DPR 333/1990 non aveva riproposto una regola analoga. Per completezza espositiva, va chiarito che nessuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti del salario individuale di anzianità può essere attribuita all'accordo successivo al DPR 333/90, e cioè all'art. 28 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali del 06.07.1995, atteso che il suddetto articolo, se è vero che contempla tra le componenti della retribuzione la voce retribuzione individuale di anzianità, tuttavia specifica che competeva soltanto “ove già acquisita”, naturalmente ai sensi dei precedenti accordi di comparto. La specificazione “ove acquisita” era chiaramente significativa del fatto che alla data di sottoscrizione del CCNL
06/07/1995, la RIA non fosse più corrisposta se non a coloro che ne avevano maturato il diritto perché assunti nei periodi di vigenza dei DPR precedenti a quello del 1990, cioè a coloro che erano stati assunti prima del 31.12.1988. Essa, infatti, non avrebbe, avuto senso se alla data del CCNL si fosse protratta la disciplina della RIA con successivi incrementi biennali.
Dunque, nel caso in esame, appare corretto l'operato del CP_1 che si è conformato a detta interpretazione, sicché corretta è
[...] la retribuzione individuale di anzianità erogata in favore dell'appellante, come ricostruita nella memoria difensiva chiaramente dall'ente appellato: il dipendente è stato assunto il 09/03/1987, a lui si applica l'art. 44 DPR 333/1990 nella parte in cui prevede che l'importo di 312.000 lire annue a titolo di retribuzione individuale di anzianità per la 5a qualifica funzionale spetta, a coloro che sono stati assunti tra il 01/01/1987 ed il 31/12/1988, in proporzione ai mesi di servizio prestato. Ne consegue che egli aveva titolo a 22/24 dell'importo, ossia a 286.000 lire (risultato del prodotto 312.000*22/24). Su base mensile, quindi, gli spettavano 23.833 lire. Convertendo in euro l'importo mensile sin espresso in lire, si hanno 12,31 euro euro (risultato della divisione 23.833/1.936,27, dove il divisore è dato dal valore di un euro in vecchie lire, ed il quoziente è arrotondato al centesimo per difetto). Tale importo, come è stato abbondantemente dimostrato, non è andato incontro a nessun successivo incremento, ed è esattamente quanto è stato corrisposto al lavoratore, come egli stesso dichiara nel ricorso di primo grado.
L'appello, per i motivi esposti va rigettato con conferma della sentenza gravata. Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti attesa la complessità della fattispecie. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
-Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 20.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vincenza Totaro