TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per personalmente presente, l'avv. CHECCHINI MONICA la quale dà atto di avere Parte_1 depositato in via telematica il verbale di udienza debitamente notificato alla controparte di cui pertanto chiede dichiararsi la contumacia;
chiede altresì di poter precisare le conclusioni e discutere la causa. Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiara la contumacia della convenuta ed invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Checchini precisa le conclusioni come da memoria integrativa autorizzata rimettendosi al
Giudice per la liquidazione delle spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 13,00.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHECCHINI MONICA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via G.Mattè Trucco n.134 00132 Roma Italia presso il difensore avv.
CHECCHINI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 08.01.2025 , conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, la signora al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per CP_1
finita locazione al 31.03.2024, relativo all'immobile sito a Castelplanio (AN), Via Stazione n. 67,
fissare la data di rilascio nonché emettere ingiunzione di pagamento per il rimborso delle utenze anticipate dal locatore, con vittoria di spese e compensi professionali . L'intimante premetteva: di avere concesso in locazione transitoria alla intimata l'immobile in atti specificato con contratto del
20.12.2023, registrato il 21.12.2023; che la durata del contratto era di tre mesi decorrenti dal
01.01.2024 al 31.03.2024 dovendo l'immobile essere posto in vendita, come espressamente previsto nella clausola di transitorietà; che la conduttrice non solo non rilasciava l'immobile alla scadenza pattuita, maturata, ex contratto, senza necessità di disdetta, ma neppure consentiva la visita pagina 2 di 5 dell'immobile da parte di tecnici per il rilascio della certificazione di abitabilità né rimborsava le utenze a suo carico;
che vana era stata la diffida inviata ai fini dell'adempimento.
Alla prima udienza dell'11.02.2025 la difesa dell'intimante, dato atto della notifica della intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., effettuata comunque nella residenza risultante dalla certificazione anagrafica,
insisteva nell'accoglimento delle domande veicolate, previo mutamento del rito. Il Giudice, appurata l'assenza della parte intimata e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare alla intimata il verbale di udienza entro il 20.03.2025. Alla successiva udienza del 15.04.2025 il Giudice, appurata la regolarità
della notifica alla controparte del verbale di udienza dell'11.02.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il Giudice
decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione, per maturata scadenza fosse fondata appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova 26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda dell'intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso transitorio stipulato in data 20.12.2023, e registrato il 21.12.2023 ( doc. 2 atto di citazione ) che prevedeva la scadenza al 31.03.2024, senza necessità di disdetta, dovendo l'immobile essere posto in vendita. Clausola di transitorietà corroborata dal compromesso di vendita dell'immobile di cui al doc. 5 ed in nessun modo contestata dalla parte resistente.
Da quanto precede consegue che il contratto per cui è causa deve ritenersi cessato alla data del
31.03.2024 con conseguente obbligo della resistente a rilasciarlo, libero da cose e/o persone anche pagina 3 di 5 interposte nella disponibilità del ricorrente. Quanto alla data del rilascio, stante il tempo trascorso dalla scadenza, viene fissata al 22.05.2025.
Va partimenti accolta la domanda di condanna della resistente al rimborso delle utenze relative all'immobile locato, che il ricorrente ha dimostrato di avere anticipato tramite la allegazione delle fatture relative alle forniture inerenti all'immobile oggetto di locazione, regolarmente pagate, per un ammontare ad oggi di € 1.415,01. Ai sensi dell'art. 6 del contratto tutte le utenze sono infatti a carico del conduttore
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14, in base al valore della controversia ( scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 ) ed alla attività svolta ( non c'è stata attività
istruttoria dopo il mutamento del rito ), vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
dichiara che il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 20.12.2023, registrato il 21.12.2023,
avente ad oggetto l'immobile sito a Castelplanio (AN), Via Stazione n. 67, è cessato in data
31.03.2024;
per l'effetto dichiara tenuta e condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da CP_1
cose e/o persone anche interposte nella disponibilità del ricorrente, ; Parte_1
fissa per la esecuzione del rilascio la data del 22.05.2025;
condanna, inoltre, al pagamento in favore di della somma di € 1.415,01 CP_1 Parte_2
a titolo di rimborso utenze, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, infine, ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese processuali, che sono CP_2
liquidate in € 142,28 per anticipazioni ed in € 2.017,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 15.04.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per personalmente presente, l'avv. CHECCHINI MONICA la quale dà atto di avere Parte_1 depositato in via telematica il verbale di udienza debitamente notificato alla controparte di cui pertanto chiede dichiararsi la contumacia;
chiede altresì di poter precisare le conclusioni e discutere la causa. Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiara la contumacia della convenuta ed invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Checchini precisa le conclusioni come da memoria integrativa autorizzata rimettendosi al
Giudice per la liquidazione delle spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 13,00.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHECCHINI MONICA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via G.Mattè Trucco n.134 00132 Roma Italia presso il difensore avv.
CHECCHINI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 08.01.2025 , conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, la signora al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per CP_1
finita locazione al 31.03.2024, relativo all'immobile sito a Castelplanio (AN), Via Stazione n. 67,
fissare la data di rilascio nonché emettere ingiunzione di pagamento per il rimborso delle utenze anticipate dal locatore, con vittoria di spese e compensi professionali . L'intimante premetteva: di avere concesso in locazione transitoria alla intimata l'immobile in atti specificato con contratto del
20.12.2023, registrato il 21.12.2023; che la durata del contratto era di tre mesi decorrenti dal
01.01.2024 al 31.03.2024 dovendo l'immobile essere posto in vendita, come espressamente previsto nella clausola di transitorietà; che la conduttrice non solo non rilasciava l'immobile alla scadenza pattuita, maturata, ex contratto, senza necessità di disdetta, ma neppure consentiva la visita pagina 2 di 5 dell'immobile da parte di tecnici per il rilascio della certificazione di abitabilità né rimborsava le utenze a suo carico;
che vana era stata la diffida inviata ai fini dell'adempimento.
Alla prima udienza dell'11.02.2025 la difesa dell'intimante, dato atto della notifica della intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., effettuata comunque nella residenza risultante dalla certificazione anagrafica,
insisteva nell'accoglimento delle domande veicolate, previo mutamento del rito. Il Giudice, appurata l'assenza della parte intimata e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare alla intimata il verbale di udienza entro il 20.03.2025. Alla successiva udienza del 15.04.2025 il Giudice, appurata la regolarità
della notifica alla controparte del verbale di udienza dell'11.02.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il Giudice
decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione, per maturata scadenza fosse fondata appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova 26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda dell'intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso transitorio stipulato in data 20.12.2023, e registrato il 21.12.2023 ( doc. 2 atto di citazione ) che prevedeva la scadenza al 31.03.2024, senza necessità di disdetta, dovendo l'immobile essere posto in vendita. Clausola di transitorietà corroborata dal compromesso di vendita dell'immobile di cui al doc. 5 ed in nessun modo contestata dalla parte resistente.
Da quanto precede consegue che il contratto per cui è causa deve ritenersi cessato alla data del
31.03.2024 con conseguente obbligo della resistente a rilasciarlo, libero da cose e/o persone anche pagina 3 di 5 interposte nella disponibilità del ricorrente. Quanto alla data del rilascio, stante il tempo trascorso dalla scadenza, viene fissata al 22.05.2025.
Va partimenti accolta la domanda di condanna della resistente al rimborso delle utenze relative all'immobile locato, che il ricorrente ha dimostrato di avere anticipato tramite la allegazione delle fatture relative alle forniture inerenti all'immobile oggetto di locazione, regolarmente pagate, per un ammontare ad oggi di € 1.415,01. Ai sensi dell'art. 6 del contratto tutte le utenze sono infatti a carico del conduttore
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14, in base al valore della controversia ( scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 ) ed alla attività svolta ( non c'è stata attività
istruttoria dopo il mutamento del rito ), vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
dichiara che il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 20.12.2023, registrato il 21.12.2023,
avente ad oggetto l'immobile sito a Castelplanio (AN), Via Stazione n. 67, è cessato in data
31.03.2024;
per l'effetto dichiara tenuta e condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da CP_1
cose e/o persone anche interposte nella disponibilità del ricorrente, ; Parte_1
fissa per la esecuzione del rilascio la data del 22.05.2025;
condanna, inoltre, al pagamento in favore di della somma di € 1.415,01 CP_1 Parte_2
a titolo di rimborso utenze, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, infine, ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese processuali, che sono CP_2
liquidate in € 142,28 per anticipazioni ed in € 2.017,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 15.04.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 5 di 5