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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/06/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. ST FO Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1657/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA appresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Cardarello e Gabriele Lipari Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via degli Scipioni 281;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. AB De Angelis ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Muzio Clementi 68;
contumace; Controparte_2
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 199/2023, pubblicata in data 12 gennaio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 199 del 12 gennaio 2023, resa dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro,
Giudice Dott. Dario Conte, nel giudizio recante R.G. n. 3699/2020, per le motivazioni spiegate nel presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di ER alla ripetizione delle somme indebitamente versate alla Sig.ra del valore di €. CP_1
31.221,53, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali e €. 30,00 per spese e €. 7.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, per un totale di euro 38.815,86 (doc.9).
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATA: Si conclude affinché codesta Ill.ma Corte di Appello di Roma,
Sezione Lavoro e Previdenza, voglia rigettare il ricorso in appello presentato dalla Parte_1
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza
[...] ex adverso impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, depositato in data 31 gennaio 2020,
conveniva in giudizio le società CP_1 Controparte_3 Controparte_2
e allegando quanto segue:
[...] Parte_1
- in data 1° ottobre 2011 aveva iniziato a prestare attività di lavoro subordinato in favore della
[...] nell'ambito dell'appalto conferito a detta società dalla Controparte_3 Parte_1 per la fornitura e gestione del servizio di reception aziendale e di videosorveglianza presso la sede della committente sita in Roma, Via Cornelia n. 498;
- nello specifico, la ricorrente si occupava: a) della gestione delle telefonate (centralino); b) della ricezione e dello smistamento della posta;
c) dell'accoglienza degli ospiti, con relativo rilascio del pass;
d) di annotare le prenotazioni per la sala riunioni;
e) di fare fotocopie e fax;
f) di controllare i monitors del sistema di videosorveglianza;
- il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato e denunciato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali;
- nell'espletamento dell'attività lavorativa, la ricorrente: a) era sempre stata assoggettata al potere direttivo ed organizzativo esercitato dalla e, in particolare, dal signor Controparte_3
e/o dai suoi preposti;
b) aveva sempre avuto l'obbligo di presenza quotidiana e di Testimone_1 rispetto dell'orario di lavoro stabilito dalla articolato per sei giorni alla Controparte_3 settimana per n. 9 ore al giorno;
c) era sempre stata obbligata a comunicare ed a giustificare eventuali ritardi ed assenze per malattia, nonché a richiedere l'autorizzazione per fruire di permessi e ferie;
d) aveva percepito una retribuzione ad importo fisso e predeterminato dalla CP_3 pari ad euro 500,00;
[...]
- in data 2 novembre 2011 il rapporto di lavoro era stato formalizzato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
la ricorrente era stata obbligata dalla società
2 datrice di lavoro a sottoscrivere un siffatto contratto, ma in realtà aveva continuato a svolgere in favore della la medesima attività lavorativa sino ad allora svolta presso Controparte_3 la sede della con le medesime modalità e tempi in precedenza indicati;
Parte_1
- senza alcuna soluzione di continuità, a far data dal 21 novembre 2012 era stata assunta alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e Controparte_3 qualifica di impiegata;
anche in tale occasione aveva continuato a svolgere in favore della
[...] la medesima attività lavorativa sino ad allora svolta presso la sede della Controparte_3
con le medesime modalità e tempi in precedenza indicati;
Parte_1
- nel mese di marzo 2014 aveva cessato di svolgere le sopra descritte mansioni di videosorveglianza, avendo la affidato l'appalto relativo alla gestione del Parte_1 suddetto servizio ad altra società;
- con lettera del 29 dicembre 2014 la quindi, le aveva comunicato la Controparte_3 modifica del contratto di lavoro part-time, in particolare rappresentando che, a partire dal 1° gennaio 2015, avrebbe osservato l'orario di lavoro di 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, per complessive 30 ore settimanali;
a partire da detta ultima data la ricorrente aveva, in effetti, osservato l'orario di lavoro indicato;
- con lettera raccomandata a.r. del 2 gennaio 2018 la le aveva Controparte_3 comunicato il suo “licenziamento per giustificato motivo oggettivo con esonero dal preavviso”; con lettera recante la medesima data, la - il cui amministratore e legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore era il medesimo , già amministratore e legale Testimone_1 rappresentante pro-tempore della – aveva proceduto alla sua assunzione Controparte_3
a decorrere dal 3 gennaio 2018 alle seguenti condizioni: a) inquadramento come addetta alla reception livello 6° del CCNL proprietari di fabbricati;
b) rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time al 75%; c) retribuzione mensile lorda complessiva pari a € 832,25 per 13 mensilità;
- in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data 20 dicembre 2017, era la Controparte_2
a fornire, dal 1° gennaio 2018, alla il servizio di reception presso la sede
[...] Parte_1 di Roma, Via Cornelia n. 498;
- dal 3 gennaio 2018, quindi, aveva svolto in favore della le medesime Controparte_2 mansioni di addetta alla reception precedentemente svolte in favore della Controparte_3
[...]
- in data 29 maggio 2019 aveva rassegnato le sue dimissioni, cessando di svolgere attività lavorativa in favore della dal 17 giugno 2019; Controparte_2
- con lettera del 25 luglio 2019, indirizzata alla alla Controparte_3 Parte_1
3 ed alla aveva rivendicato il pagamento delle differenze retributive Controparte_2 maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1° ottobre 2011 al 2 gennaio 2018 e sulle differenze retributive derivanti dal diritto all'inquadramento nel livello A6 del CCNL per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.
Chiedeva, quindi, il pagamento della somma di euro 35.885,54, oltre accessori di legge, quale risultante dall'allegato conteggio, nei confronti di e di € 2.267,39 nei Controparte_3 confronti di . Controparte_3
Deduceva di avere prestato la propria attività nell'appalto prima affidato da a Pt_1 CP_3
e, poi, a e, quindi, la responsabilità solidale della committente per le
[...] Controparte_3 suindicate obbligazioni.
Deduceva, poi, che la nuova formulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 prevedeva che venissero applicate ai lavoratori le tutele di cui all'art. 2112 c.c. in tutti le ipotesi in cui il nuovo appaltatore non succedesse al precedente con una nuova e diversa organizzazione imprenditoriale, bensì acquisisse quella già presente e sino a quel momento gestita dall'appaltatore uscente con identità di mezzi, beni e rapporti giuridici, in funzione dell'esecuzione di una specifica e stabile attività di impresa.
Da ciò conseguiva, dunque, che era subentrata nel rapporto di lavoro della Controparte_3 ricorrente ed avrebbe dovuto garantirle la continuità e l'anzianità di servizio e, comunque, era tenuta a rispondere in solido con il vecchio appaltatore ( ) dei crediti maturati Controparte_3 al momento del cambio appalto.
Tanto premesso concludeva:
“1) previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del “contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto” sottoscritto in data 2 novembre 2011 e del termine di durata ad esso apposto, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la signora e la nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 2 CP_1 Controparte_3 gennaio 2018;
2) accertare e dichiarare il diritto della signora di essere inquadrata nel livello A6 CP_1 previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati e, per l'effetto, condannare le Società convenute in solido tra loro o ciascuna per quanto di competenza alla corresponsione in favore della signora della complessiva somma di euro CP_1
38.152,93, ovvero, ogni caso, della somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa di giustizia,
4 a titolo di differenze retributive per i titoli analiticamente indicati nei conteggi allegati in calce al presente atto, con contestuale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi;
3) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme riconosciute in favore del ricorrente, calcolati dal dì della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
Con tutte le conseguenze di legge, anche per quel che riguarda spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
2. Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed eccependo Controparte_2 pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Orvieto, in ragione della clausola di competenza esclusiva posta nel contatto di collaborazione a progetto.
Nel merito, contestava le avverse domande chiedendone il rigetto perché (in sintesi): il rapporto da essa intrattenuto con la ricorrente era stato regolarmente retribuito;
il conteggio delle differenze retributive era errato;
la domanda era sul punto nulla, non essendo stato allegato niente di concreto a suo sostegno;
il rapporto di lavoro era effettivamente iniziato il 2 novembre 2011 con un valido e genuino contratto di collaborazione a progetto che era cessato il 1° novembre 2012; il contratto di lavoro subordinato era iniziato il 21 novembre 2012, a distanza di venti giorni dal precedente, sicché, decorsi 5 anni, la domanda di accertamento dell'invalidità del contratto a progetto, della natura subordinata di quel rapporto e quella di nullità della clausola del termine apposto al contratto erano prescritte;
anche la domanda di differenze retributive avanzata
contro
Controparte_3 era nulla per genericità assertiva sugli orari e sulle causali, rinviate al conteggio;
essa non poteva rispondere dei pretesi debiti di non essendoci stato alcun trasferimento Controparte_3 di azienda, e nessuna prova essendo stata dedotta al riguardo;
invero, essa aveva eseguito l'appalto con maestranze proprie e nuove, con la sola eccezione della ricorrente, ed avvalendosi di una propria struttura organizzativa ed operativa.
Tanto premesso, concludeva in via preliminare per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito e nel merito per il rigetto della domanda.
3. Si costituiva anche la società resistendo alla domanda di cui chiedeva il Parte_1 rigetto. Esponeva (in sintesi): non aveva legittimazione passiva, essendo essa estranea al rapporto di lavoro dedotto in causa ed in forza di clausola di manleva contenuta nei contratti di appalto;
il ricorso era nullo per omessa/insufficiente specificazione del “petitum” e genericità assertiva;
la ricorrente era decaduta dalla facoltà di impugnare il contratto a progetto ai sensi dell'art. 32 della legge n.183/2010; era altresì incorsa in decadenza dall'azione ex art. 29, comma 2, del d.lgs.
n.276/2003 perché l'ultimo appalto stipulato con la era cessato il 31 Controparte_3
5 dicembre 2017 e l'azione non era stata introdotta nel biennio, non essendo sufficiente ad evitare la decadenza la diffida ricevuta il 26 luglio 2019; anzi, posto che il primo appalto, sottoscritto da
OP Italia il 31 gennaio 2013, ed avente ad oggetto la fornitura del servizio di reception e vigilanza a distanza sulle sale bingo (control room) era cessato nel marzo 2014, per essere sostituito da due appalti separati (quello di vigilanza era stato affidato ad una società terza), la decadenza decorreva dal marzo 2016; tra e non c'era stato, nel Controparte_3 Controparte_3 gennaio 2018, alcun trasferimento di azienda, il cui accertamento, peraltro, non era stato nemmeno chiesto;
il conteggio delle differenze retributive era erroneo;
il diritto all'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con dall'ottobre 2011 al novembre 2012 Controparte_3 era prescritto;
non c'era prova della mancata fruizione di ferie e permessi.
Tanto premesso, concludeva in via preliminare per l'accertamento del suo difetto di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto della domanda.
4. Il processo era interrotto con ordinanza del 18 gennaio 2021, stante l'avvenuta cancellazione CP_ della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 8 luglio 2020. Controparte_3
Riassunto il giudizio con ricorso depositato da in data 23 febbraio 2021, il CP_1 processo era successivamente istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prova testimoniale.
All'udienza del 22 novembre 2022 la ricorrente rinunciava alla domanda relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi.
4.1. All'esito il Tribunale di Roma così pronunciava: <a) accertato che tra la ricorrente e è intercorso un controparte_3 rapporto di lavoro subordinato dal 2 11 2011 al 1 2018, condanna parte_1 pagamento, in favore della ricorrente, somma €. 31.221,53, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze soddisfo;
b) condanna la e la al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_3 della ricorrente, della ulteriore somma di €. 970,79, per il periodo successivo, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) nel resto respinge il ricorso;
d) condanna la alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del Parte_1 giudizio, che liquida in €. 30,00 per spese e €. 7.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
e) condanna la alla rifusione, in favore della ricorrente, di un Controparte_3 decimo delle spese del giudizio, in via solidale con per detta parte, comprese in quelle sub Pt_1
6 e), che liquida, per questa parte, in €. 3,00 per spese e €. 700,00 per compensi, oltre S.F., Iva e
Cpa.; il resto compensato tra la ricorrente e la .>> Controparte_3
4.2. Il giudice a quo così motivava la decisione: <le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Il capo di domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva, che richiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, è stato “rinunciato”, mediante limitazione del “petitum” agli aspetti non previdenziali, dalla difesa attorea, all'udienza del
21/11/2022.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa di Controparte_4 appare infondata, posto che i criteri di competenza posti dall'art. 413 c.p.c. sono
[...] inderogabili come indicato dall'ultimo comma della disposizione;
e per essi vale la prospettazione attorea (Cass. 6639/95, 10188/95, 16404/2005, 22760/2011).
Si insegna d'altronde in modo condiviso dal giudicante che quando, come nella specie, si agisce contro il datore di lavoro ed il committente ai sensi dell'art.29, co.2, del d.lgs. n.276/2003, esiste tra le due cause una connessione oggettiva che consente di adire il giudice competente per una causa anche per la causa proposta contro l'altro (Cass. 3086/2017, 18384/2013): e la ha Pt_1 sede a Roma.
L'eccezione di nullità del ricorso appare infondata.
Perché il ricorso sia nullo per vizi della “editio” occorre che gli elementi essenziali della domanda
(“petitum” e “causa petendi”) non siano identificabili in base all'esame complessivo dell'atto, e non basta una mera genericità assertiva se non in quanto la domanda non ne risulti individuata per oggetto e titolo.
Alla luce di tali princìpi il ricorso non è nullo:
a) perché generico nell'indicazione degli orari perché l'allegazione secondo la quale la ricorrente ha lavorato a turno per sei giorni a settimana per 9 ore al giorno fino al dicembre 2014
e poi per 30 ore settimanali come da contratto basta a quantificare la pretesa. D'altronde quando si lavora a turno gli orari non sono sempre gli stessi, sicché indicarli analiticamente è impossibile
(quanto inutile);
b) la ricorrente risulta bensì aver goduto del trattamento economico del livello A6, ma solo nel periodo in cui in regola come dipendente (dal 21 novembre 2012), e per di più a tempo parziale al 75%. Ella invece assume che il rapporto di lavoro subordinato sia iniziato dall'ottobre 2011 e di aver osservato, prima del gennaio 2015, un orario superiore a quello di tempo pieno (54 ore settimanali, a che se dal conteggio gli straordinari richiesti sono sporadici e comunque molto più
7 contenuti). La domanda cioè non si fonda sulla rivendicazione di un livello superiore per il periodo
“pacificamente” subordinato, ma su un maggiore orario e sulla rivendicazione del trattamento economico dello stesso livello anche per i periodi formalmente regolati da contratti a progetto ed asseritamente lavorati senza contratto. Ciò risulta chiaramente dall'esame complessivo dell'atto e dal conteggio.
La clausola del termine fissata mentre un rapporto di lavoro subordinato è già in corso, come si prospetta, è nulla, e l'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.).
Se il contratto a progetto non ha un progetto specifico, come si prospetta, si verifica per legge la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “ex tunc” ai sensi dell'art. 69, co.1, del d.lgs n.276/2003 (ex pluris, Cass. 9471/2019). Anche in questo caso, quindi, la clausola del termine è nulla e comunque inefficace per legge sicché non opera alcun termine prescrizionale per impugnarla.
Se invece il contratto a progetto “cade” secondo il secondo comma dell'art. 69 cit. (ossia a motivo del fatto che il rapporto si è svolto nei fatti con modalità proprie della subordinazione) il rapporto si converte in un rapporto di lavoro subordinato “corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”, sicché la riqualificazione del rapporto non comporta di per sé la nullità della clausola del termine. Anche in questo caso, peraltro, non sarà questione di prescrizione dell'azione di nullità, che comunque non esiste.
La cd. azione di accertamento della natura subordinata del rapporto non è soggetta a prescrizione, perché si prescrivono i diritti, e non i presupposti dei diritti, sicché non ha un contenuto autonomo rispetto a quella avente ad oggetto i diritti, costituendone solo un presupposto (Cass. 9814/98,
11047/95).
L'unico diritto che può dunque essere parzialmente prescritto è quello alle differenze retributive. E poiché non ha allegato né provato di avere mai avuto il requisito Parte_2 dimensionale necessario per tutelare il rapporto in causa di stabilità reale (tra le tante,
Cass.19729/2018, 22172/2017; Cass SU n.141/2006 e Cass. 7640/2012 per l'onere probatorio); e poiché tale condizione è comunque esclusa, per il periodo fino al novembre 2012, dal fatto che in detto periodo la ricorrente non era “formalizzata” come dipendente (ex pluris, Cass. 12553/2014,
1147/2011) un evento prescrizionale per le differenze retributive azionate fino al novembre 2012 può essersi verificato solo alle seguenti condizioni:
a) che non ci sia stato rapporto di lavoro subordinato prima della stipula del contratto a progetto o che questo sia stato genuino e abbia validamente novato il precedente rapporto;
8 b) che il contratto a progetto ancorché “riqualificato” abbia conservato la validità della clausola del termine e questa non sia stata travolta dalla prosecuzione del rapporto tra la scadenza del contratto a progetto e l'assunzione della come dipendente. CP_1
Trattasi di questioni di fatto che quindi non possono essere qui decise “a priori”, e sulla cui soluzione si tornerà. non ha legittimazione ad eccepire la decadenza ex art. 32, legge n. 183/2010 dal diritto Pt_1 di impugnare il contratto a progetto stipulato tra la ricorrente e . Le decadenze poste Pt_2 dall'art.32 costituiscono una estensione di quella di cui all'art. 6 della legge n. 604/66, per la quale è “ius receptum” che legittimato ad eccepire è la parte datoriale (Cass. 19405/2011,
1035/91).
Peraltro la decadenza invocata non esiste.
L'art.32, co.3, lett. b) della legge n.183/2010 impone di impugnare in un termine di decadenza il recesso del committente dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, e qui non c'è stato alcun recesso, essendo quel rapporto formalmente cessato per scadenza del termine pattuito (Cass. 32254/2019).
L'eccezione di decadenza sollevata da CODERE quanto all'azione di garanzia di cui all'art. 29 del d.gs n.276/2003 appare infondata.
Merita premettere che, come documentato dalla difesa di , tra la e la CP_4 Pt_1
c'è stata una successione ininterrotta, tendenzialmente annuale, di contratti di appalto Pt_2 aventi ad oggetto un servizio di reception in senso lato almeno dal 1/2/2013 al 31/12/2017 (1/2/13 novato novembre 2014 fino al 31/12/2014; 1/1/2015-31/12/2015; 1/1/2016-31/12/2016; 1/1/2017-
31/12/2017. Si dice “almeno” perché è univocamente provato dai testi che la ricorrente lavorò come receptionist come contrattista a progetto, e poi come dipendente di , almeno dal Pt_2 novembre 2011, presso il che rende evidente che tra dette parti c'era un rapporto di Pt_1 appalto almeno da tale epoca. Il prodotto contratto OP per il periodo febbraio 2013- gennaio 2015 risulta fuorviante, sia perché stipulato da un terzo, sia perché aveva ad oggetto servizi di control room per la sala bingo. Nello stesso periodo conduceva in appalto da Pt_2
invece, il servizio di reception. Come risultato univocamente dalla prova orale, nel Pt_1 febbraio 2015 il servizio di vigilanza in control room venne appaltato ad una società terza, ed invece continuò l'appalto per i servizi di reception che esisteva sin dal 2011, e durò almeno fino al
31/12/2017.
Consta poi in atti ed all'incontroverso che per tutto l'anno 2018 un appalto del tutto analogo è stato stipulato tra e . Pt_1 CP_4
9 L'art. 29 cit. prevede che la garanzia del committente opera “entro i limite di due anni dalla cessazione dell'appalto”. Tale espressione va interpretata, ad avviso del giudicante, nel senso che in caso di rinnovi dello stesso appalto, con lo stesso appaltatore, il termine decorre dalla scadenza dell'ultimo. Tale tesi è stata di recente avallata dalla S.C. (Cass. 7815/2022).
Il termine decadenziale biennale ha quindi preso a decorrere dal 1/1/2018, ed è stato tempestivamente interrotto dalla intimazione del 26/7/2019, non essendo necessario l'esercizio dell'azione nel biennio (Cass. 30602/2021).
Infondatamente la difesa di insiste nell'eccezione di estinzione del giudizio. Pt_1
Come già osservato nell'ordinanza del 6/8/2021, è insegnamento di legittimità univoco e qui condiviso che nei giudizi che si introducono, e quindi si riassumono, con ricorso, il deposito tempestivo del ricorso vale di per sé a rispettare il termine per la riassunzione;
rispetto che, poi, può essere vanificato, non già dalla omessa notifica del ricorso per riassunzione (Cass.
11661/2021), e tantomeno dalla nullità della stessa (Cass. 2526/2021), ma dalla mancata o tardiva rinnovazione che il giudice deve disporre ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Contrariamente a quanto ritiene la difesa di tali regole non valgono solo per il processo Pt_1 tributario, ma per tutti i procedimenti non oppositivi che si introducono con ricorso (v. es Cass.
9819/2018, 26267/2019, 9376/2020).
Nella specie la , presentato tempestivamente il ricorso in riassunzione il 23/2/2021 (la CP_1 causa era stata dichiarata interrotta il 18/1/2021), lo ha notificato, per l'udienza del 22/4/2021:
- il 1/3/2021 per via telematica direttamente a e in modo tempestivo ancorché Pt_1 CP_4 nullo (tali società erano costituite in giudizio, sicché la notifica andava fatta ai procuratori costituiti ai sensi dell'art. 125, ult.co. d.a.c.p.c., che rimanda, per le parti costituite, all'art. 170
c.p.c. . Tale notifica non è comunque nulla e nemmeno inesistente, ed è sanata dalla costituzione:
Cass. 4456/99, 1676/2015;
- il 21/4/2021 ai procuratori costituiti delle due società, in modo ancora nullo per violazione del termine a difesa ma suscettibile di rinnovazione, tempestivamente fatta per l'udienza del 5/7/2021.
Senza alcun merito, infine, pretende di sottrarsi al regime di responsabilità solidale Pt_1 posto dall'art. 29 cit. in base ad una clausola di manleva stipulata con che, rispetto al Pt_2 lavoratore, è “res inter alios acta”; ovvero per essere terza rispetto al rapporto di lavoro, ciò che
è insito nella garanzia del committente.
La garanzia per il debito altrui evidentemente implica il diritto al regresso, ma non lo ha Pt_1 validamente chiesto, occorrendo a tal fine, trattandosi di “riconvenzionale trasversale”, trattandosi di domanda nuova, che sia chiesto il differimento di udienza previsto dall'art. 418 c.p.c.
(Cass. 20176/2008).
10 Nel merito, viene in prima considerazione l'assunto secondo il quale la ricorrente avrebbe iniziato a lavorare per il 1/10/2011, e quindi prima della stipula del contratto a progetto Pt_2
(2/11/2011).
Sul punto, non appare raggiunta una prova credibile. Tes Il teste ha detto di aver iniziato a lavorare nell'appalto in questione “intorno a novembre/dicembre” e che la ricorrente era già lì. L'affermazione, nella sua genericità di riferimenti temporali, è compatibile col fatto che la abbia iniziato il 2/11/2011. CP_1
Test Il teste ha detto di aver iniziato a lavorare nell'appalto all'inizio o al massimo alla metà del
2011 e che la ricorrente era già lì. Tale affermazione non è attendibile perché la stesso CP_1 allega di aver iniziato il 1/10/2011.
Il contratto di collaborazione a progetto stipulato tra le parti dal 2/11/2011 appare convertibile in lavoro subordinato:
a) soprattutto, ed in via assorbente, ai sensi dell'art. 69, co.1, del d.lgs. n.276/2003, perché il
“progetto” indicato nel contratto, consistente nella “organizzazione del servizio di controllo a distanza tramite le apparecchiature video informatiche”, che sarebbe stato un progetto, trattandosi di attività passibile di produrre un risultato finale (v. più ampiamente infra) risulta chiaramente simulato alla stregua delle deposizioni dei testi, che hanno concordemente riferito che la ricorrente in realtà svolgeva/eseguiva il servizio di vigilanza/reception nella sede di Via Cornelia della Tes Test ER, Dalle deposizioni dei testi , , e risulta univocamente Tes_4 Tes_5 Tes_6 che la ricorrente non organizzò affatto tale servizio, né le venne mai realmente chiesto di farlo, ma faceva sorveglianza tramite monitor sulle sala bingo e svolgeva servizi di reception. E' AI pacificamente riconosciuto, anche in sede di legittimità, che in mancanza di progetto il rapporto si considera subordinato anche ove fosse genuinamente autonomo secondo i princìpi generali (Cass.
17707/2020, 17127/2016, 12820/2016), e che d'altronde il progetto dev'essere caratterizzato dal raggiungimento di un risultato finale (Cass. 24379/2017, 17636/2016, 15922/2013, 13394/2013), che manca del tutto nel caso di affidamento di mansioni di vigilanza. Cosa significhi progetto/programma/fase specifici la legge lo spiega d'altronde indirettamente all'art. 67, che prevede che la collaborazione cessa “al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto”. Il progetto/programma/fase debbono dunque essere attività che si “realizzano”, e la cui realizzazione esaurisce l'oggetto del contratto per esaurimento della sua funzione. Non possono invece consistere in attività indefinitamente cicliche, che sono mansioni. Peraltro ancora il preteso progetto consisteva puramente e semplicemente nell'esecuzione dell'attività ordinaria dell'impresa che forniva servizi di reception e vigilanza, il che non è ammesso (Cass. 17636/2016). Si è ancora al riguardo specificato che
11 sebbene non sia richiesto trattarsi di attività del tutto eccezionale, quella devolvibile a “progetto” deve essere suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, e deve essere dettagliatamente descritta con la preventiva individuazione di tempi, azioni, risorse, ruoli e aspettative di risultato (Cass. 5418/2019). Tali requisiti mancano del tutto anche nel contratto a progetto, che peraltro reca provatamente, come predetto, un progetto simulato, in quanto non voluto, come risultato univocamente dalla prova esperita;
b) anche ai sensi dell'art. 69, co.2, del d.lgs. n.276/2003, posto che dalla prova il rapporto risulta essere stato eseguito con modalità proprie della subordinazione. Dalle deposizioni dei testi Tes Test
e è infatti univocamente risultato che la ricorrente lavorava secondo turni redatti da un preposto della di nome AB o dall'amministratore di;
e che le Pt_2 Parte_3 modalità di resa del servizio erano determinate dalla società, che impartiva anche direttive tramite l'amministratore predetto. Trattandosi, da un lato di attività di vigilanza su monitor e di controllo accessi come tale non richiedente conformazioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio in corso di rapporto una volta stabilitene le regole (peraltro anche unilateralmente da parte di
, ancorché verosimilmente per trasmissione di regole poste dalla committente); e Pt_2 dall'altro di attività di ricezione di telefonate, smistamento posta, ritiro pacchi materialmente dirette da chi telefona (ed al quale occorre prontamente rispondere) e da chi presenta posta o pacchi per la consegna (che va immediatamente ritirata e consegnata a chi di dovere), non si vede di quale autonomia possa aver goduto la ricorrente. Il previsto compenso fisso mensile e la conseguente assenza di assunzione di rischio, la totale mancanza di apporto di mezzi ed organizzazione propria confermano sia pure indiziariamente la condizione di subordinazione.
Poiché ai sensi dell'art. 69, co.1, del d.lgs. n.276/2003 in assenza di valido progetto il rapporto va qualificato come di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal suo inizio, anche a ritenere che non ci sia stato rapporto materiale tra il 1/11/2012, data di scadenza del contratto a progetto, ed il
21/11/2012, data dalla quale la ricorrente venne assunta come dipendente dalla stessa Pt_2
(cosa che non appare sufficientemente dimostrata), non c'è stata alcuna soluzione giuridica di continuità nel rapporto tra la ricorrente e . E poiché questo risulta essere proseguito Pt_2 senza ulteriori soluzioni di continuità fino al 2/1/2018, quando la ricorrente risulta essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo ed esonero dal preavviso, nulla, per quanto premesso quanto all'assenza di allegazione e prova sul requisito dimensionale necessario a che il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. possa decorrere in corso di rapporto, può essere prescritto.
Il conteggio attoreo relativo al lavoro prestato per dal 1/10/2011 al 2/1/2018 si basa sul Pt_2 presupposto che la ricorrente abbia lavorato a tempo pieno con sporadici straordinari variabili
12 fino al dicembre 2014, per mansioni proprie del livello A6 secondo il CCNL proprietari di fabbricati;
e poi sia proseguito secondo l'orario ridotto previsto dai contratti.
Detto CCNL inquadra a detto livello “i “portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici…di particolare complessità ed ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno sei schermi video”.
E' documentato che stessa inquadrò la ricorrente a tale livello almeno dal gennaio Pt_2
2015, quando pattuì un orario di lavoro di 30 ore settimanali;
sebbene sia pacifico che all'epoca la ricorrente non svolgesse più compiti di video sorveglianza, avendole cessate nel marzo 2014, come essa stessa assume al capo 5 del ricorso.
Dalle poche buste paga prodotte quanto al periodo novembre 2012-dicembre 2014, che partono dal giugno 2014, risulta che la ricorrente all'epoca era già inquadrata nel medesimo livello A6.
Quanto al periodo precedente, risulta incontestato e risultato univocamente dalla prova che la ricorrente faceva anche vigilanza sui monitor, cosa che presumibilmente aveva dato causa a quell'inquadramento, e consente di presumere ne ricorressero “a fortiori” i presupposti specifici.
ha lo stesso amministratore di , ed ammette in memoria difensiva alla pag. 5 CP_4 Pt_2 che la ricorrente era inquadrata al livello A6 già dal novembre 2012.
Il rapporto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno salvo non si dia prova scritta di patto di orario ridotto (Cass. 5518/2004, 2033/2000). Tale prova manca ovviamente per il periodo “a progetto” (novembre 2011-ottobre 2012), ma manca anche per il primo periodo in regime di dipendenza (novembre 2012-dicembre 2014), constando un orario di 18 ore settimanali solo dalle buste paga, che non sono patti e fanno prova solo contro il datore.
Tes Test In ogni caso dalle deposizioni dei testi e è univocamente risultato che in detto periodo la ricorrente lavorava a tempo pieno;
ed invero:
Tes a) il teste ha riferito che nel periodo 2011/2014 la ricorrente lavorava sia in reception, dove
Tes alternandosi con la sola teste doveva coprire il servizio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19;
Tes sia in sala controllo dove erano in cinque (la ricorrente, la , e Per_1 Testimone_7
) a dover coprire un servizio che era di 7 giorni su H24, secondo turni di otto Persona_2 ore mattino/pomeriggio/notte. Ciò consente di presumere (ove tutti lavorassero le stesse quantità) la seguente quantità di lavoro settimanale: reception 55/2 = 27,5; sala controllo 168/5 = 33,5 = tot. 60 ore settimanali pro capite. Ovviamente ciò non dimostra che effettivamente la CP_1
Tes abbia lavorato 60 ore settimanali, cosa che lei stessa non sostiene, tanto più che la stessa riconosce che di norma i turni di notte in sala controllo li facevano solo i maschi;
ma lo stesso fatto affermato dal teste che la ricorrente lavorasse 27,5 ore settimanali solo in reception e facesse ordinariamente turni di 8 ore anche in sala controllo conclama il tempo pieno;
13 Test
b) il teste ha confermato che la ricorrente in quel periodo lavorava sia in reception che in sala controllo;
che in sala controllo faceva turni di (almeno) otto ore (a volte erano 12), in genere la mattina ed il pomeriggio, di rado la notte;
che il servizio era coperto per sette giorni
H.24 e vi attendevano 5 persone;
che in sala reception il servizio era dal lunedì al venerdì dalle 8-
8,30 alle 18,30, e lo coprivano in tre (ci sarebbe stata anche tale ). Anche secondo tale Per_3 versione è del tutto evidente che la ricorrente lavorava almeno a tempo pieno.
La ricorrente rivendica nel conteggio somme relativamente modeste (€. 711,97 nel 2012; €. 388,02 nel 2013, €. 1.068,65 nel 2014) per straordinari che, alla luce di quanto sopra ricostruito, appaiono del tutto plausibili.
Dal 2015 è documentato ed incontroverso che la ricorrente, AI impegnata solo in reception, lavorò solo 30 ore settimanali. Il conteggio, redatto da un professionista, espone comunque modestissime differenze retributive determinate presumibilmente da difformità di calcolo, che vanno riconosciute per mancato assolvimento all'onere di contestazione specifica dei dati contabili richiesto dal rito (Cass. 20998/2019, 5949/2018, 29236/2017, 10116/2015, 4051/2011, 945/2006;
Cass SU n. 761/2002).
Non possono invece essere riconosciute le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, mancando, prima che la prova, l'allegazione specifica del fatto costitutivo di tali diritti (la mancata fruizione del maturato: Cass. 26985/2009, 9599/2013,
8521/2015, 7696/2020).
Inoltre, per quanto sopra rilevato quanto alla mancata prova della retrodatazione del rapporto al
1/10/2011, va detratta dal conteggio la differenza chiesta per il mese di ottobre 2011 (€.323,27), e la incidenza dell'imponibile complessivo sul TFR (554,53: 13,5 = €. 41,08).
Alla luce di quanto premesso, si deve ritenere che la ricorrente sia rimasta in credito, nei confronti dell'AI estinta , della somma di €. 31.221,53. Pt_2
A seguito dell'interruzione del giudizio conseguente a tale estinzione, la parte ricorrente ha insistito nelle richieste originarie, chiamando in riassunzione gli ex soci di , come AI Pt_2 consentito dal diritto vivente secondo il quale in un certo senso i soci restano successori universali agli effetti (meramente processuali) dell'art. 110 c.p.c. (Cass. 7676/2012, 9110/2012, 23574/2014,
19580/2017, 16362/2020) ma:
a) nessuna condanna può essere emessa nei confronti del debitore originario , Pt_2 AI estinta;
b) i soci convenuti in riassunzione rispondono solo nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Tale riscossione va provata dal creditore (Cass.
15474/2017, 23916/2016, 7676/2012) e non può essere perseguita col solo mezzo esperito, l'ordine
14 di esibizione del bilancio, trattandosi di mezzo esplorativo (Cass.27412/2021, 9020/2019,
4504/2017): tanto più che il bilancio finale di liquidazione, come la generalità dei bilanci, ove effettivamente deliberato e depositato, dovrebbe essere estraibile dal registro delle imprese;
tanto più che nella prodotta visura di il bilancio 2020 risulta depositato ed estraibile;
sicché il Pt_2 mezzo difetta altresì della prescritta indispensabilità (rinvio dell'art. 210 c.p.c. all'art. 118 c.p.c.);
c) la pretesa responsabilità solidale di per i debiti relitti da è fondata CP_4 Pt_2 in ricorso solo sul fatto, documentato ed incontroverso, che nel gennaio 2018 è CP_4 subentrata nell'appalto dei servizi di reception fino ad allora svolto da (assumendo la Pt_2 ricorrente) basterebbe a comportare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in base al testo dell'art. 29, co.3, del d.lgs. n. 276/2003 introdotto dalla legge n.122/2016, che avrebbe equiparato le successioni nell'appalto ai trasferimenti di azienda, salvo il caso della presenza di caratteri di discontinuità che determinino un'effettiva identità di impresa. L'assunto appare non fondato.
L'art.29, co.3, del d.lgs. n.276/2003, nel testo novellato dall'art.30, co.1, della legge n.122/2016, si limita a temperare, per necessità comunitaria, la legge ed il diritto vivente precedenti, che escludevano radicalmente l'equiparabilità della successione nell'appalto al trasferimento d'azienda anche in caso di assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto per obbligo di legge o per clausola sociale ( e quindi “a fortiori” in difetto di ciò), stabilendo che anche se l'impresa subentrante assume il personale (la generalità del personale) già impiegato nell'appalto, l'effetto traslativo di cui all'art. 2112 c.c. non si verifica, se ciò avviene per obbligo di legge o per effetto delle cc.dd. “clausole sociali”.
La modifica (la cui capacità adeguativa è peraltro discussa) è stata ritenuta necessaria perché il diritto vivente interno negava (e per certi versi nega ancora) che gli effetti traslativi di cui all'art. 2112 c.c., sovente contrastati dai lavoratori, potessero verificarsi, in mancanza di trasmissione di elementi materiali o di “know how”, in caso di “esternalizzazione” di mera manodopera, temendo che tale possibilità consentisse/consenta espulsioni incontrollate di lavoratori (Cass. 6770/2017, 24972/2016, 11918/2013; ma ancora più di recente Cass.
8922/2019); mentre la CGUE ha sempre affermato che la direttiva 2001/23 deve trovare applicazione anche nel caso il ramo d'azienda ceduto consti di null'altro che di lavoratori preorganizzati ad un fine produttivo, il che sovente si verifica nei cambi appalto in forza di clausole sociali previste dalla contrattazione collettiva.
In tale ottica non sembra al giudicante che la clausola, che in sostanza afferma solo che l'acquisizione con contratti “ex novo” dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa subentrante non vale come tale ad integrare un rapporto successorio nei medesimi rapporti ai sensi dell'art. 2112, se avviene in forza di clausole sociali e ci sono elementi di discontinuità d'impresa (“il
15 requisito x non basta ad integrare il 2112 se”), possa essere interpretata nel senso di equiparare la successione nell'appalto al trasferimento d'azienda salvo che l'impresa subentrante dimostri soluzione di identità di impresa (schema logico: 2112 sempre in cambio appalto salvo che); sia perché sul piano logico le due affermazioni non si equivalgono;
sia perché la disposizione deve essere interpretata insieme all'art. 2112 c.c. quale interpretato dal diritto vivente, richiamato anche dalla difesa attorea, secondo il quale perché ci sia fenomeno successorio occorre accertare se l'impresa, nel senso di attività economica organizzata, abbia mantenuto la propria identità, sulla base di una serie di criteri che vanno considerati e ponderati tra loro (identità o analogia del tipo di attività; trapasso o meno degli elementi materiali e immateriali e relativa consistenza;
acquisizione della totalità o della maggior parte delle risorse umane, e della loro organizzazione, della clientela, etc.; il fatto che la società subentrante sia collegata a quella uscente per assetto societario o amministratore e legale rappresentante è invece del tutto irrilevante). E se è pacifico in giurisprudenza che, in presenza di tali requisiti, un effetto traslativo ex art. 2112 c.c. può verificarsi anche nei “cambi appalto”, l'esistenza degli elementi in questione va dimostrata dal lavoratore, ex art. 2697, co.1, c.c., trattandosi del fatto costitutivo del suo diritto a passare alle dipendenze del subentrante e a coinvolgerlo nei crediti dell'imprenditore cessante.
D'altronde, anche di recente, la S.C., pur ammettendo che un fenomeno ex art. 2112 c.c. possa verificarsi anche nei cambi appalto e senza trasmissione di elementi materiali, afferma condivisibilmente che ciò non avviene comunque affatto automaticamente, ma solo se l'impresa riassume una parte essenziale, in termini di numero e competenza, del personale impiegato dal precedente gestore (Cass. 12720/2017), e non certo per il mero fatto che il nuovo imprenditore assuma un lavoratore precedentemente impiegato nell'appalto; ed ancora in Cass. 8922/2019 si è affermato che per estendere ai cambi appalto l'art. 2112 c.c., occorre dimostrare la conservazione dell'identità d'impresa nei termini predetti.
Dei debiti di risponde invece, per quanto premesso, ai sensi dell'art. 29, co.2 Pt_2 Pt_1 del decreto 276/2003. Tale società va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma predetta, con gli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c..
Riguardo al rapporto tra la ricorrente e è documentato ed incontroverso che esso si è CP_4 svolto dal 3/1/2018 al 17/6/2019 a tempo parziale per 30 ore settimanali e con inquadramento al livello A6; sicché non vi è controversia sul contenuto economico del rapporto.
Anche per detto rapporto il conteggio attore espone le seguenti pretese creditorie:
a) €. 5,00 per differenza sulla 13^ 2018;
b) €. 419,88 per rateo 13^ 2019;
c) €. 468,32 per indennità sostitutiva per n. 14,5 giorni di ferie maturati e non goduti;
16 d) €. 475,14 per indennità sostitutiva per n. 82,75 ore di permessi maturati e non goduti;
e) €. 899,04 per TFR omesso.
La differenza sub a) è meramente contabile e come tale richiedeva, per quanto sopra premesso, una contestazione contabile specifica, mancata.
Il rateo 13^ 2019 risulta pagato con la busta paga di fine rapporto il 5/8/19, prima del deposito del ricorso, per €. 416,13 contro i chiesti €. 419,88. Anche qui la differenza di €. 3,75 è solo contabile e va riconosciuta per assenza della necessaria contestazione contabile specifica.
Risulta altresì provato il pagamento, in pari data, della somma di €. 330,66 per n. 10,33 giorni di ferie maturate e non godute a fine rapporto contro i chiesti €. 468,32. La differenza stavolta dipende dal maggior numero di giorni maturati e non goduti che spettava alla ricorrente allegare prima e provare poi.
Risulta ancora provato il pagamento, in pari data, della somma di €. 323,65 per n. 49 ore di permessi maturati e non goduti a fine rapporto, contro i chiesti €. 475,14. Valgono le considerazioni di cui sopra.
Il prospetto liquidato per il netto con bonifico invece non espone alcuna competenza erogata per
TFR, il che, incontestato il conto, rende dovuta la somma richiesta a tale titolo.
va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, in solido con CP_4
della somma di €. 907,79, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.. Pt_1
Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza assolutamente prevalente di , e per un decimo la modesta soccombenza Parte_1 di , il resto compensato.>>. CP_4
5. Avverso la suddetta decisione propone l'odierno appello sulla base di Parte_1 cinque motivi d'impugnazione cui resiste chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata decisione.
La società appellante indica, nel proprio atto d'impugnazione, come appellati anche la società ed i soci della cessata Controparte_2 Controparte_3 [...]
ed . Tes_1 Controparte_5
A questi ultimi, però, non risulta che abbia nemmeno notificato l'atto d'impugnazione: peraltro, essendo stati evocati nel primo grado quali successori processuali della società cancellata,
e non essendo stata emessa alcuna pronuncia nei loro confronti, è ininfluente la loro mancata partecipazione all'odierno grado di giudizio.
17 Quanto alla la mancata indicazione di detta appellata nel Controparte_2 dispositivo letto all'udienza del 7 maggio 2025 costituisce una mera omissione materiale cui si pone rimedio direttamente con il deposito della presente sentenza.
5.1. Con il primo motivo d'appello la società censura la sentenza per il rigetto Parte_1 dell'eccezione d'intervenuta decadenza della dal proseguimento dell'azione per la CP_1 mancata notifica nei termini del ricorso in riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio.
Rammenta che la aveva provveduto a notificare il ricorso in riassunzione e il CP_1 decreto di fissazione dell'udienza non ai procuratori originariamente costituiti, ma direttamente alle sedi legali delle società. Soltanto in data 21 aprile 2021 parte ricorrente aveva proceduto alla notifica anche ai procuratori costituiti, notifica quindi effettuata ben oltre i termini di legge e del provvedimento decadenziale emesso dal giudice di prime cure. Non essendosi costituite in giudizio le società, il Tribunale, tuttavia, aveva concesso alla nuovo termine per la rinotifica degli CP_1 atti.
Osserva, al riguardo, che la parte ricorrente - a fronte della tardiva ed errata notifica - era incorsa in un vizio insanabile che avrebbe dovuto condurre non alla concessione di un nuovo termine, ma alla cancellazione della causa dal ruolo con la successiva estinzione del giudizio.
5.2. Il motivo d'appello è infondato.
È sufficiente, al riguardo, richiamare la consolidata giurisprudenza che afferma che <verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo riattivazione processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello "vocatio ius", termine perentorio sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito ricorso nella cancelleria giudice, sicché, volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera medesimo ulteriore termine, garantire corretto ripristino contraddittorio interrotto nei confronti controparte, pur presupponendo precedente sia stato rispettato, AI ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità assicurare rispetto delle regole proprie ius". consegue vizio cui colpita notifica dell'atto riassunzione e decreto dell'udienza si comunica (oramai perfezionatasi), ma impone giudice ordinare, anche qualora già decorso (diverso) all'art. rinnovazione medesima, applicazione analogica dell'art. 291 entro necessariamente perentorio, mancato quale determinerà
l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del
18 successivo art. 307, comma 3, c.p.c.>> (Cass. 2526/2021; conformi Cass. 9819/2018 e Cass. sez. un. 14854/2006).
Si tratta di un orientamento consolidato da cui questo Collegio non intende discostarsi, non essendo stati prospettati motivi che possano indurre ad un ripensamento.
6. Con il secondo motivo d'impugnazione censura la sentenza di primo grado Parte_1 per l'erronea valutazione circa il suo difetto di legittimazione passiva e la mancata applicazione della clausola contrattuale di manleva.
Rappresenta di avere evidenziato che in data 31 gennaio 2013 la Controparte_6
(società dello stesso gruppo cui appartiene l'odierna appellante e che insiste presso la medesima sede di Via Cornelia n. 498) e la avevano sottoscritto un contratto per la Controparte_3 fornitura del servizio di “Reception” e “Control Room” per vigilare sulla corretta raccolta del gioco del bingo e di altri giochi pubblici in essere presso diverse città ed in apposite sale gioco che facevano parte della Controparte_6
A tale vigilanza, che veniva svolta a mezzo di apparecchiature informatiche installate presso la sede della Committente, era stata adibita anche la odierna appellata.
Al servizio di “Control Room” si aggiungeva anche la fornitura del servizio di reception da parte della Parte_4 inoltre, che non avrebbe dovuto e potuto essere chiamata nel presente giudizio in
[...] ragione della clausola di manleva prevista dall'art. 6 dei contratti di appalto siglati per il periodo
2015-2017 con la , a mente del quale tale ultima società si era obbligata “a Controparte_3 manlevare la Committente da ogni e qualsiasi costo o danno derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti della ditta impiegati per le prestazioni oggetto del Contratto sia con gli Enti previdenziali, per questioni inerenti al rapporto con tali dipendenti o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti”.
Rappresenta che una clausola di identico contenuto è cristallizzata anche nel contratto concluso il 20.12.2017 con la Parte_5
l'impugnata sentenza che ha argomentato che, integrando la domanda di manleva
[...] una riconvenzionale trasversale, e quindi una domanda nuova, avrebbe dovuto Parte_1 richiedere il differimento d'udienza previsto dall'art. 418 c.p.c.
Osserva che le argomentazioni del giudice di prime cure sarebbero erronee, atteso che con ordinanza del 2 febbraio 2022, pubblicata il 23 marzo 2022, la Sesta Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale cd. trasversale, ossia quella domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, statuendo che la stessa è
19 assoggettata alle forme e ai termini previsti dal Codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), chiarendo che non si può esigere l'impiego delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo “per l'evidente ragione” che non può configurarsi una “chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio.
Il motivo d'appello è infondato.
6.1. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva perché, dal 1° gennaio 2013, la committente sarebbe stata la società peraltro appartenente al medesimo Controparte_6 gruppo e con identica sede in Via Cornelia 498, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la società odierna appellante ha prodotto, in allegato alla memoria difensiva del primo grado, un unico contratto intervenuto tra la OP e la per Controparte_3
l'appalto del servizio di “control room” relativo al periodo 1° febbraio 2013 – 31 gennaio 2015, appalto che, secondo quanto dedotto dalla stessa società appellante nella memoria difensiva del primo grado, sarebbe cessato anticipatamente nel marzo 2014 per essere sostituito da due diversi contratti, uno relativo alla sola reception e l'altro relativo alla videosorveglianza.
L'eccepito difetto di legittimazione passiva, quindi, sarebbe circoscritto al solo periodo 1° febbraio 2013 – marzo 2014.
È stato accertato, infatti, dalla sentenza impugnata che la iniziò a lavorare per la CP_1
nel novembre 2011 ed è pacifico che, in tale periodo, l'odierna appellata Controparte_3 lavorasse nell'ambito dell'appalto stipulato dalla società datrice di lavoro con la Parte_1
così come è pacifico che, anche successivamente al marzo 2014, abbia lavorato nell'appalto
[...] la cui committente era la società odierna appellante.
Per detti periodi nessuna eccezione di difetto di legittimazione passiva, per essere diversa la committente, è stata infatti proposta dalla . Parte_1
L'eccezione, però, è infondata anche relativamente al solo periodo 1° febbraio 2013 – marzo 2014.
Al riguardo, dai documenti prodotti dalla in allegato alla memoria Controparte_3 difensiva del primo grado, emerge che nello stesso periodo, circa, in particolare dal 1° novembre
2013 al 31 dicembre 2014 tra la e la è intervenuto un contratto Parte_1 Controparte_3 per l'appalto del servizio di “reception”.
Dalla prova documentale emerge, quindi, che si tratta di due appalti diversi (quello stipulato dalla OP e quello stipulato dalla ), mentre dalla prova testimoniale risulta, con Parte_1 chiarezza, che la ha sempre lavorato, fin dall'inizio, nell'appalto stipulato con la CP_1 Pt_1
.
[...]
20 In tal senso hanno deposto sia i testimoni e ma, soprattutto, il Tes_8 Tes_9 testimone , dipendente di dal 2009, che ha ricordato che dal 2011 Testimone_10 Parte_1 al 2017 era responsabile della direzione legale presso la sede Via Cornelia ed ha rammentato che la ricorrente lavorava “per noi” (seppure non abbia ricordato la data d'inizio), specificando che “in un primo tempo lavorava sia in reception che in sala controllo;
poi fece solo reception, perché per lavorare in sala controllo divenne necessario essere guardie giurate”.
L'unico testimone che ha riferito della OP è , dipendente di tale Testimone_11 ultima società, che ha riferito di avere lavorato, negli anni 2011 – 2017, “a Via Cornelia, nel dipartimento di risorse umane, occupandomi della reportistica delle risorse umane.”. Il testimone ha riferito che il dipartimento era unico, sottintendendo quindi una gestione unitaria delle risorse umane di tutte le società del gruppo. Ha poi affermato: “Non ricordo con precisione quando la ricorrente abbia iniziato a lavorare da noi, sarà stato il 2011 o il 2012 …”. Il testimone, nuovamente ascoltato all'udienza del 14 dicembre 2022, ha dichiarato: “Non so dire quando la ricorrente ha iniziato a lavorare in ambito ER;
sarà stato il 2011/2012. …”.
La prova testimoniale, quindi, ha confermato che la ha sempre lavorato negli CP_1 appalti intervenuti tra la e la , cui poi è subentrata la Pt_1 Controparte_3 CP_3
.
[...]
La contestazione del difetto di legittimazione passiva, per essere committente la società
OP Italia, è quindi infondata.
6.2. Infondata è anche la doglianza che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto che non avrebbe potuto essere chiamata in giudizio per la presenza della clausola di manleva inserita nei contratti d'appalto.
Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 29 del d.lgs. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori al fine di apprestare un sistema di maggiori garanzie per i crediti retributivi dei lavoratori dipendenti e per indurre le imprese che esternalizzano i servizi ad una scelta oculata delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, con le quali rispondono solidalmente dei debiti retributivi e contributivi nascenti dall'attività lavorativa svolta dai dipendenti di queste ultime.
Ha affermato, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che la ratio della disposizione è <intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi decentramento e dissociazione tra titolarità del contratto lavoro utilizzazione della prestazione vadano danno lavoratore (cfr. cass. n. 31768 7 12 2018 corte cost. 254 2017).>> (Cass.
30602/2021).
21 A nulla rileva, quindi, l'esistenza della clausola di manleva, ai fini della responsabilità solidale verso la detta clausola, infatti, come già evidenziato dal giudice di prime cure, costituisce CP_1 un patto intervenuto tra committente ed appaltatore cui è estranea l'odierna appellata ed alla quale non è opponibile.
Quanto, infine, alla doglianza che il Tribunale di Roma abbia errato nel ritenere necessaria la richiesta di fissazione di nuova udienza per la domanda di manleva, è sufficiente osservare che l'art. 418 c.p.c., destinato nel rito del lavoro alla proposizione della domanda riconvenzionale (sia quella ordinaria proposta dal convenuto nei confronti dell'attore, sia quella c.d. trasversale afferente la domanda proposta da un convenuto nei confronti dell'altro) prevede espressamente che il soggetto che la propone debba chiedere al giudice, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, la fissazione di una nuova udienza di discussione.
7. Con il terzo motivo d'impugnazione, rubricato “Prescrizione dell'azione accertativa del rapporto di lavoro subordinato”, la società censura la sentenza nel capo che ha Parte_1 respinto l'eccezione di decadenza della dal diritto di impugnare il contratto a progetto. CP_1
Evidenzia che la legge n. 183/2010 e successive modifiche, applicabile ratione temporis, disponeva che il soggetto che intendesse, come nella fattispecie oggetto di esame, far valere i propri diritti in ordine all'impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, doveva, entro 60 giorni dalla conclusione del rapporto, comunicarlo con atto idoneo notificato al datore e nei successivi 180 giorni (originariamente 270) incardinare il giudizio innanzi al foro competente.
Osserva che appare provato per tabulas che la non abbia impugnato nei termini previsti CP_1 dalla legge il contratto a progetto e il termine allo stesso apposto, pur richiedendo nelle conclusioni del ricorso del primo grado di giudizio dichiararsi la nullità e/o illegittimità dello stesso.
Deduce, quindi, che ogni richiesta in merito al suddetto rapporto avrebbe dovuto ritenersi ampiamente prescritta con conseguente impossibilità di alcuna indagine in merito.
7.1. Il motivo è infondato.
L'art. 32, comma 3 della legge 183/2010 prevede che <le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
…>>.
La giurisprudenza si è espressa, su tale disposizione, con orientamento conforme e consolidato
22 affermando che <quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione volontà del collaboratore voler recedere dal rapporto, ovvero cessi la sua naturale scadenza, l'azione l'accertamento subordinazione e riammissione in servizio è esercitabile nei termini prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale cui all'art. 32, comma 3, lett. b) l. n. 183 2010, poiché il questione applica solo caso "recesso committente" non estensibile alle ipotesi manchi tutto atto che lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.>> (Cass. 32254/2019).
Nel medesimo senso è anche il precedente della Suprema Corte richiamato da parte appellante che afferma che <nell'ipotesi di pluralità contratti a progetto, l'impugnativa volta far valere l'illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, ex art. 32 della l. n. 183 del 2010, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto.>> (Cass. 30668/2019).
Nel medesimo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità anche con riguardo al trasferimento di azienda, affermando che “l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente.” (Cass. 28750/2019).
Essendo pacifico che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è cessato non per un atto di recesso della , bensì per la naturale scadenza del termine Controparte_3 allo stesso apposto, non esisteva un atto datoriale che la potesse impugnare ex art. 32 della CP_1 legge 183/2010: ne consegue, quindi, che l'azione per l'accertamento della subordinazione era esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della legge prima richiamata.
Quanto alla prescrizione, sicuramente non si è perfezionata, stante: a) l'avvenuto accertamento, da parte del giudice di primo grado, dell'unicità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la e la dal 2 novembre 2011 al 2 gennaio 2018; b) il principio CP_1 Controparte_3 affermato dalla giurisprudenza per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
23 assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. 26246/2022; conforme la successiva Cass. 18008/2024).
La legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) è entrata in vigore nel luglio dell'anno 2012, allorché nessuno dei diritti insorti dal rapporto di lavoro della era già prescritto. CP_1
Quindi la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 2 gennaio 2018, data del licenziamento dell'odierna appellata – da parte della - per giustificato motivo oggettivo, ed Controparte_3
è stata interrotta dalla messa in mora del 25 luglio 2019, pervenuta alle società il 26 luglio 2019, cui poi è seguita l'instaurazione del giudizio con ricorso depositato il 31 gennaio 2020.
8. Con il quarto motivo d'impugnazione la società ripropone l'eccezione di decadenza Parte_1 ex art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 in relazione al contratto d'appalto intervenuto con la
[...]
, concluso in data 2 gennaio 2018, e, in ogni caso, relativamente al periodo 2012 – Controparte_3
2014.
Osserva che l'odierna appellata è in ogni caso decaduta, relativamente al contratto di appalto sottoscritto dalla ER con la , dall'esperimento dell'azione ex art. 29, 2° Controparte_3 comma, d.lgs. 276/2003, a fronte della maturazione del termine dei due anni dalla conclusione del rapporto previsti dalla norma.
Evidenzia che l'ultimo appalto tra la e la si è concluso il 31 Parte_1 Controparte_3 dicembre 2017, pertanto da tale data decorrevano i due anni utili al fine di poter attivare la responsabilità solidale nei confronti della committente. Al contrario, come risulta agli atti, il ricorso
è stato depositato in data 3 febbraio 2020, ovvero oltre i due anni previsti dalla norma per il mantenimento della tutela.
Rappresenta che, al fine di impedire la decadenza, è necessario l'esercizio dell'azione giudiziale entro i due anni prescritti dalla norma, non potendo sopperire il mero invio della diffida stragiudiziale da parte della ricorrente.
Rappresenta, in ogni caso, che è la stessa nel ricorso introduttivo del primo grado di CP_1 giudizio, ad affermare che “nel mese di marzo 2014, la ricorrente ha cessato di svolgere le sopra descritte mansioni di videosorveglianza, avendo la affidato l'appalto relativo Parte_1 alla gestione del suddetto servizio ad altra Società”.
Deduce che la stessa ricorrente avrebbe, quindi, esplicitamente ammesso che l'appalto tra e Pt_1
sarebbe stato già una prima volta interrotto nel marzo 2014: con la conseguenza, CP_3 anche in tal caso, che la decorrenza dei due anni nell'ambito dei quali poteva essere richiesto il
24 pagamento delle eventuali differenze e del trattamento di fine rapporto in via solidale alla committente ha avuto inizio a marzo 2014, con termine al mese di marzo 2016.
Anche tale motivo d'appello è infondato.
8.1. È pacifico che l'appalto tra la e la è cessato il 31 dicembre Parte_1 Controparte_3
2017 e che l'odierna appellata ha agito giudizialmente nei confronti della committente in data 3 febbraio 2020.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla società appellante, anche la diffida pervenuta il 26 luglio 2019 è idonea ad evitare la decadenza dall'azione per far valere la responsabilità solidale del committente.
La Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha affermato che: <
5. Tanto premesso, va osservato che nel caso considerato l'appalto è cessato pacificamente il 31 luglio 2009 ed i lavoratori hanno inviato alla società committente lettera raccomandata del 29 luglio 2011, con la quale hanno inteso esercitare il loro diritto, mentre hanno proposto l'azione giudiziaria in via monitoria dopo il decorso del biennio.
6. La sentenza impugnata ha aderito alla tesi secondo cui, in mancanza di una espressa previsione legislativa, anche un atto scritto stragiudiziale, idoneo a far valere la responsabilità del committente rispetto alla pretesa poi azionata giudizialmente, sia valido ad impedire la decadenza e ciò anche a giudizio di questo Collegio risulta coerente con la ratio dell'istituto, che è quella di rendere edotto il committente di rivendicazioni dei lavoratori anche nei suoi confronti, senza pregiudicare, in mancanza di preminenti ragioni di ordine pubblico, la posizione dei lavoratori che intendano ottenere le loro spettanze in conseguenza di una responsabilità solidale del committente prevista dalla legge.
7. La norma generale di cui all'art. 2966 c.c. è quella secondo cui "la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla "ratio" dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.
7.1. La decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che di volta in volta il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa all'ente previdenziale per le prestazioni;
un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento;
il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale ecc.). Non esiste pertanto una modalità sempre valida per impedire la decadenza, siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore.
25 7.2. Nella specie, non essendo precisato dalla norma di riferimento o da altra disposizione quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, deve considerarsi che l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore è stato introdotto solo con la legge n. 92 del 2012, laddove la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003.
7.3. Ciò induce ad escludere che il legislatore del 2003 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotto nella norma solo nel 2012 che non costituisce oggetto del presente esame.
7.4. Pertanto, risulta maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis vigente giungere alla conclusione che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto.
7.5. Né potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni. …>> (Cass. 30602/2021).
La richiamata pronuncia può certamente trovare applicazione anche alla presente controversia, atteso che il riferimento all'azione giudiziaria – introdotto nel testo dell'art. 29, comma 2 dalla legge 92/2012 – è stato espunto dal d.l. n. 25/2017, convertito dalla legge n. 49/2017, sicché nella versione attuale, applicabile ratione temporis, non è presente.
Vale, quindi, la medesima ratio di cui alla richiamata sentenza della Suprema Corte che faceva riferimento alla versione antecedente al riferimento inserito dalla legge 92/2012, in cui il legislatore non aveva previsto che la decadenza fosse impedita solo dall'azione giudiziaria.
Ne consegue che la diffida e messa in mora ricevuta dalla società appellante il 26 luglio 2019 vale ad impedire la decadenza della dall'azione. CP_1
8.2. Infondata è anche l'asserzione che, comunque, il contratto sarebbe già stato interrotto una prima volta nell'anno 2014, sicché da detta data decorrerebbero i due anni per la decadenza dall'azione nei confronti della committente per il pagamento solidale dei crediti in precedenza maturati dalla CP_1
In atti (allegato 8 alla memoria difensiva di primo grado di ) vi sono i contratti Controparte_3
d'appalto intervenuti tra e . Controparte_3 Parte_1
26 Come già in precedenza riferito, vi è il contratto di appalto di servizi di reception stipulato per il periodo 1° novembre 2013 – 31 dicembre 2014 e, poi, vi sono i contratti di appalto dei medesimi servizi, stipulati tra le stesse società, relativi ai periodi 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.
Nessuna interruzione si è verificata, quindi, nei contratti d'appalto intercorsi tra dette società, che fra l'altro recavano tutti il medesimo oggetto consistente nei servizi di reception.
Né rileva che, dalla prova espletata, emerga in maniera pacifica che la precedentemente al CP_1 marzo 2014, effettuasse anche attività di sorveglianza sui monitor, atteso che si trattava di un ampliamento – di fatto – dell'oggetto del contratto d'appalto che comunque non ha determinato alcuna cesura nella continuità del rapporto contrattuale intercorso tra , quale Parte_1 committente, e quale appaltatore. Controparte_3
9. Con il quinto motivo d'impugnazione censura la sentenza per la carenza di Parte_1 motivazione sulla maggiore attendibilità dei testimoni di parte ricorrente.
Deduce che la concorde e precisa narrazione di tutti i testi escussi evidenzi come la prestazione della si sia dovuta conformare a delle fasce orarie che dovevano semplicemente garantire CP_1 la regolarità del servizio erogato dalle appaltatrici nei confronti della committente, ferma restando la massima autonomia nell'organizzazione e diversa collocazione degli stessi ad opera della ricorrente e dei propri colleghi.
Osserva che parimenti non sarebbe emersa alcuna conferma sulla soggezione della ricorrente a specifiche direttive o al potere disciplinare delle società appaltatrici per il periodo di collaborazione, non essendovi state precise e concordanti indicazioni di tale soggezione, che non ha ricevuto puntuali ed univoche conferme né in via testimoniale, né in via documentale, mentre è pacifico che per il periodo svolto quale lavoratrice subordinata la sia stata destinataria di CP_1 direttive e di etero direzione più puntuale, ancorché alquanto flessibile vista la possibilità di autonoma scelta di determinare i turni, variarne la consistenza e decidere il presidio degli stessi, direttamente con i colleghi interessati.
Si duole che di tali testimonianze il giudice di prime cure non abbia tenuto alcun conto e non vi abbia annesso alcuna importanza.
Si duole, inoltre, che la sentenza sia palesemente censurabile nel punto in cui annette univoca e granitica affidabilità ai soli testi di parte ricorrente.
9.1. Il motivo d'appello è infondato.
I testimoni, come osservato da parte appellante, sono concordi nell'indicare che la dal CP_1 novembre 2011 ha lavorato sia alla reception che in sala controllo, ciò fino al 2014 quando,
27 essendo divenuto obbligatorio essere una guardia giurata per effettuare l'attività in sala controllo,
l'odierna appellata è stata adibita alla sola attività di reception.
L'unico testimone che ha dichiarato che la lavorasse, fin dal principio, solo alla reception CP_1
è , che comunque ha poi precisato “Però io non avevo accesso alla sala Testimone_11 controllo che non è visibile dall'esterno, sicché in realtà non lo so”.
Vi è poi il testimone che ha mostrato di conoscere pochissimo dei fatti di causa, Tes_12 avendo reso una deposizione in cui ha dichiarato: a) di non sapere quando la abbia iniziato CP_1
a lavorare;
b) che la vedeva tutte le mattine alla reception, ove il testimone “crede” che rispondesse al telefono ed aprisse il portoncino d'ingresso; c) di non sapere chi predisponesse i turni di lavoro e che orario facesse;
d) di non sapere se vi siano stati periodi in cui la potesse determinare CP_1 autonomamente gli orari di osservare.
Pertanto, il giudice di primo grado, lungi dall'attribuire la patente di affidabilità solo ai testimoni di parte ricorrente, in realtà ha basato le sue valutazioni solo sui fatti riferiti dai testimoni che erano a conoscenza delle modalità di svolgimento del lavoro da parte della CP_1
Nessuno dei testimoni informati, peraltro, riferisce che le modalità di svolgimento delle mansioni da parte della siano mutate nel periodo in cui lavorava con contratto a progetto rispetto a CP_1 quello successivo in cui è stata assunta alle dipendenze della , circostanza che Controparte_3 già evidenzia che il rapporto, in realtà, fin dall'inizio si è conformato come lavoro subordinato.
Tutti i testimoni informati riferiscono che il lavoro era organizzato in turni che venivano predisposti dall'amministratore della o da un dipendente di quest'ultima società per Controparte_3 coprire interamente le necessità dei servizi appaltati, circostanza che rende evidente che non sussisteva alcuna forma di autonomia nella prestazione lavorativa, ma quest'ultima era conformata dalla società datrice di lavoro.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal giudice a quo, <il progetto dev'essere caratterizzato dal raggiungimento di un risultato finale (cass. 24379 2017, 17636 2016, 15922 2013,
13394/2013), che manca del tutto nel caso di affidamento di mansioni di vigilanza. Cosa significhi progetto/programma/fase specifici la legge lo spiega d'altronde indirettamente all'art. 67, che prevede che la collaborazione cessa “al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto”. Il progetto/programma/fase debbono dunque essere attività che si “realizzano”, e la cui realizzazione esaurisce l'oggetto del contratto per esaurimento della sua funzione. Non possono invece consistere in attività indefinitamente cicliche, che sono mansioni. Peraltro ancora il preteso progetto consisteva puramente e semplicemente nell'esecuzione dell'attività ordinaria dell'impresa che forniva servizi di reception e vigilanza, il che non è ammesso (Cass. 17636/2016). Si è ancora al riguardo specificato che
28 sebbene non sia richiesto trattarsi di attività del tutto eccezionale, quella devolvibile a “progetto” deve essere suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, e deve essere dettagliatamente descritta con la preventiva individuazione di tempi, azioni, risorse, ruoli e aspettative di risultato (Cass. 5418/2019). Tali requisiti mancano del tutto anche nel contratto a progetto …>>.
Tali affermazioni, che escludono in radice la sussistenza di un genuino contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, non sono state nemmeno censurate da parte appellante.
È evidente, quindi, che le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Roma debbano essere interamente confermate da questa Corte.
10. L'appello deve, quindi, essere respinto.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore di che si liquidano in dispositivo tenendo conto del CP_1 valore della controversia, dato dal credito per le differenze retributive riconosciuto dal giudice di primo grado (scaglione di valore da € 26.000 a € 52.000), e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
Sussistono, infine, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio Parte_1 CP_1
d'appello che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 7 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ST FO
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