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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3844/2022 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. SIGNOR DIEGO, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
CO
( ), ( Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
e C.F._3 Controparte_3
( ) in qualità di eredi di quale C.F._4 Persona_1 titolare dello cf e deceduto Controparte_4 C.F._5 in corso di causa
- difesa: avv. FOLETTO ILARIA, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: nel merito in via principale: accertare l'infondatezza della pretesa creditoria pari a
166.850,70 oltre ad interessi come da domanda, alle spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.135,00 per compenso e Euro 407,00 per esborsi, IVA e c.p.a., oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014 vantata dagli eredi dell'ing. e/o comunque dallo e comunque revocarsi Persona_1 Controparte_4
e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 909 del 2022 emesso dal
Tribunale di Vicenza il 12 maggio 2022 nel procedimento monitorio n. 2492/2022 r.g.) per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8 luglio 2022 e nei successivi atti processuali;
➢ nel merito in via subordinata: accertare l'infondatezza della pretesa creditoria pari a
152.520,06 (ossia: Euro 166.850,70 – Euro 14.330,64) oltre ad interessi come da domanda, alle spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.135,00 per compenso e Euro
407,00 per esborsi, IVA e c.p.a., oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014 vantata dagli eredi dell'ing. e/o comunque dallo Persona_1
e comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto Controparte_4 nella parte in cui è stato ingiunto a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 NA il pagamento delle su indicate somme in relazione ai seguenti incarichi:
• redazione del progetto preliminare per l'adeguamento dell'ospedale di AG (Euro
70.734,12) e ciò per le ragioni (anche relative alla eccepita prescrizione e all'eccepito difetto di giurisdizione a fronte della clausola compromissoria contrattualmente prevista) di cui al paragrafo “(II.2) Sull'incarico di compilazione del progetto preliminare per l'adeguamento dell'ospedale di AG completato nel 2009” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8 luglio 2022;
• coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per il contratto dei lavori complementari all'appalto dell'ospedale di AG per la realizzazione del blocco operatorio e della sala parto d'emergenza (Euro 81.785,94) e ciò per le ragioni di cui al paragrafo “(II.3)
Sull'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per il contratto dei lavori complementari di realizzazione del blocco operatorio e delle sale parto d'emergenza
(2019-2020)” dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8 luglio 2022; e comunque revocarsi e/o annullarsi in parte qua il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8 luglio 2022 e nei successivi atti processuali.
Ci si oppone alla richiesta di CTU avanzata da controparte, seppure in via eventuale, in quanto meramente esplorativa e comunque alle ulteriori richieste istruttorie avanzate da controparte.
In ogni caso con rifusione di spese e compensi professionali.
Convenuto: Preliminarmente per le ragioni indicate in atti, ai sensi dell'art 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 909/2022, risultando l'opposizione meramente dilatoria e non fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione;
b) Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettare ogni domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze tutte di causa;
c) Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente riconoscere il diritto di credito in favore dell'ing. per l'importo di cui al decreto ingiuntivo o alla Per_1 diversa, maggiore o minor somma, che dovesse essere accertata in corso di causa;
d) in via istruttoria: Si chiede di ordinare a parte opponente l'esibizione e la produzione delle copie conformi delle seguenti note: la nota n. prot. n. 89090 del 15/10/2019, la nota n. prot. 5831/2021; la nota 4852/2021; prot. n. 4414U del 16/01/2019 nonché si riporta quanto precisato con memoria n. 1 di questo patrocinio e depositata il
16.01.2023, conclusione proposta in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accogliesse la tesi della mancanza di un contratto scritto, con la quale si chiede:
Accertato e dichiarato che parte opponente ha agito in violazione del principio di buona fede, ingenerando nell'Ing. un legittimo affidamento e conseguendo un ingiustificato Per_1 arricchimento, condannare in persona del Controparte_5
Direttore Generale e legale rappresentante dott. a corrispondere all'Ing. CP_6 un importo pari alla somma ingiunta o comunque la diversa maggiore o minore Per_1 somma che risulterà in corso di causa o il Giudice ritenesse congrua a titolo di risarcimento del danno o indennizzo.
E comunque, si insiste per le istanze istruttorie già formulate con memoria n. 2, che qui si ripropongono come di seguito integrate. - Si chiede di ordinare a parte opponente l'esibizione e la produzione delle copie conformi delle seguenti note: la nota n. prot. n. 89090 del 15/10/2019, la nota n. prot. 5831/2021; la nota 4852/2021; prot. n. 4414U del
16/01/2019 e comunque tutte le note richiamate in atti.
- Qualora il Giudice ritenesse non sufficiente la liquidazione dell'Ordine a prova della correttezza della determinazione dei compensi, si chiede di valutare l'opportunità di una CTU per la verifica della determinazione del compenso o in via subordinata del risarcimento/indennizzo spettante all'Ing. per Per_1
l'attività compiuta.
- Senza inversione dell'onere della prova, si chiede, in via assolutamente prudenziale, di essere ammettessi a prova contraria con riserva all'occorrenza di indicare i relativi capitoli di prova e/o i testi.
Pertanto, si insiste per l'accoglimento delle suddette conclusioni e se necessario, per le istanze già formulate in comparsa di costituzione e risposta, come integrate nella memoria n.2.
Il tutto con vittoria nelle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Azienda U.L.S.S. n.7 NA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 909/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 12 maggio 2022, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro
166.850,70 oltre interessi e spese legali, in favore dell'architetto , chiedendo Persona_1 nel merito in via principale, di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria pari a
166.850,70 e comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria pari a 152.520,06 (ossia:
Euro 166.850,70 – Euro 14.330,64) e, comunque, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui era stato ingiunto a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 7
NA il pagamento delle su indicate somme in relazione alla redazione del progetto preliminare per l'adeguamento dell'ospedale di AG (Euro 70.734,12) e al coordinamento fase di esecuzione per il contratto dei lavori complementari all'appalto Parte_2 dell'ospedale di AG per la realizzazione del blocco operatorio e della sala parto d'emergenza (Euro 81.785,94) e, comunque, revocarsi e/o annullarsi in parte qua il decreto ingiuntivo opposto.
L'ing. a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto, Per_1 aveva rappresentato che aveva svolto diverse attività per la costruzione dell' di CP_5
AG su conferimento di incarico dell'ULSS 7 PEDEMONTANA e precisamente: a) il progetto preliminare per l'adeguamento dell'ospedale di AG (Vi) effettuato nell'anno
2009, b) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per il contratto dei lavori complementari all'appalto dell'ospedale di AG (Vi) per la realizzazione del blocco operatorio e della sala parto d'emergenza effettuato negli anni 2019 e 2020, c) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i contratti di fornitura e posa di arredi lottin.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6 presso il cantiere dell'ospedale di AG (Vi) effettuato nell'anno 2020.
Non avendo ottenuto il pagamento di quanto sopra, l'ing. aveva chiesto il pagamento Per_1 complessivo di Euro 166.850,70.
Ciò premesso, l'opponente ha rappresentato che l'importo di Parte_3
Euro 70.734,1212 (riferito alla redazione del progetto preliminare per l'adeguamento dell'ospedale di AG), ove non si fosse ravvisata la competenza del collegio arbitrale, doveva ritenersi integralmente saldato e comunque prescritto;
l'ulteriore credito di Euro
81.785,94 (riferendosi a lavori realizzati nell'anno 2009) doveva ritenersi prescritto e, comunque, era stato anch'esso interamente pagato nell'importo concordato;
che, infine, la somma di € 14.330,64 non risultava dovuta non avendo, l'Arch. ottenuto alcun Per_1 incarico per il coordinamento e la sicurezza in fase di esecuzione dei contratti di fornitura e posa di arredi nei lotti -2-3-4-5-6 presso l'ospedale di AG, né avendo il professionista fornito prova di aver eseguito le prestazioni;
che, in ogni caso, la parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista, non avrebbe avuto valore probatorio, atteso che era onere del creditore provare l'effettività e l'esattezza delle prestazioni rese.
Si è costituito l'Ing. , quale titolare dello chiedendo Persona_1 Controparte_4 la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande attoree;
nel merito la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente il riconoscimento del diritto di credito per l'importo di cui al decreto ingiuntivo o alla diversa, maggiore o minor somma, che dovesse essere accertata in corso di causa.
In particolare, l'ing. ha dedotto che tutti gli incarichi formali effettivamente svolti Per_1 avevano trovato la propria ragione contrattuale nel contratto del 1995, successivamente integrato nel 2006, 2012, 2015 e 2018. Il contratto del 1995 era il contratto generale costituente una sorta di “accordo quadro” che prevedeva lo studio di fattibilità. Cont Di conseguenza, le attività professionali oggetto di incarico del arredi e del CSE lavori complementari erano già inclusi contrattualmente nei limiti delle prestazioni professionali definite dalla convenzione quadro all'articolo 3 e all'articolo 4.
Tant'è che il RUP, nella persona di geometra , aveva dato ordine di esecuzione Controparte_8 dell'attività in oggetto prima con propria nota prot. n. 89090 del 15/10/2019 e poi con propria mail del 07/02/2020 con la quale invitava il “coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'art.
92 del D.Lgs 81/2008, ad attivare il coordinamento tra le diverse ditte presenti in ambito del cantiere”.
Ha, poi, contestato che rispetto alla nota n. 67437-U del 31.07.2019, vi fosse un accordo sui compensi per l'importo di euro 50.000,00, in quanto l'offerta di cui alla nota prot. n. 2019-07-
31-1 del 31 luglio 2019 era legata all'immediata esecuzione della prestazione di aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto principale e delle opere complementari e, comunque, doveva essere sottoscritta per accettazione, cosa mai avvenuta.
Inoltre, la fattura sub doc. 28 di controparte recante la dicitura a saldo - relativamente ai lavori per il contratto preliminare – era stata emessa con i vecchi parametri e, quindi, a seguito della richiesta di adeguamento da parte dell' come concordato (cfr. doc. allegato come CP_5 doc. 4) era stata rivista secondo i parametri del D.M. 4-4-2001.
Ha, poi, affermato, in relazione alla fattura di € 14.330,64 di aver aggiornato il piano di sicurezza nel suo complesso e di averlo depositato il 11.05.2020.
Infine, parte convenuta ha contestato l'estinzione del credito per prescrizione e l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato da controparte.
All'udienza del 16.12.2022, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati alle parti i termini ex art 183 c. VI c.p.c.
Con memoria 183 VI cpc n. 2 l'ing. ha integrato la domanda iniziale, chiedendo, in Per_1 via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si fosse accolta la tesi della mancanza di un contratto scritto, di accertare la condotta di parte opponente contraria a buona fede per aver ingenerato un legittimo affidamento nel professionista e aver quindi conseguito un ingiustificato arricchimento, con condanna dell'Ente a corrispondere un importo pari alla somma ingiunta o, comunque, la diversa maggiore o minore somma secondo quanto fosse stato ritenuto congruo in corso di causa. Successivamente, a seguito del decesso dell'ing. l'azienda n.7 NA Per_1 Pt_3 ha autonomamente (senza cioè la previa interruzione del processo) notificato ricorso in riassunzione ex art 303 c.p.c.
All'udienza del 26.05.2023, è avvenuta la costituzione volontaria in riassunzione degli ingegneri e , quali eredi e rappresentanti dell'intera compagine Controparte_1 CP_2 sociale dello Controparte_4
Il G.I. ha disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della sig.ra quale coniuge del de cuius e, quindi, erede. La stessa si è Controparte_3 costituita il 6/2/24.
La causa è stata istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 25.05.2025, tenutasi per via documentale, le parti hanno precisato le conclusioni ed il G.I ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190
c.p.c. sia pure in chiave dimezzata.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sollevata DAopponente.
A tal proposito, l'art. 11 del contratto del 1995 prevedeva che “eventuali divergenze che dovessero sorgere fra l' e gli Studi circa l'interpretazione del Parte_4 CP_9 presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non siano componibili in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo con funzioni di presidente scelto d'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l' ”. Parte_5
Ora, come osservato anche da parte opposta, la clausola arbitrale demanda alla giurisdizione del Collegio le questioni in merito alla interpretazione del contratto e, quindi, esula la fattispecie di causa che, invece, attiene squisitamente a questioni patrimoniali, che nulla hanno a che vedere con i profili tecnici.
Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione va rigettata.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
Come noto, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto in ogni caso fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda;
prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e vada pertanto revocato.
Nell'ipotesi che qui ci occupa si verte in adempimento di un'obbligazione pecuniaria qual è quella del cliente in ordine alle spettanze professionali reclamate dal professionista e, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato DAonere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito DAavvenuto adempimento (cfr Cass. Sez. un. n. 13533/2001).
E, quindi, il professionista che, in caso di dedotto mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda ottenere condanna al pagamento delle spettanze, deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda.
Va precisato che la produzione del parere di congruità della parcella, che è idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non è più sufficiente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché il parere attesta la conformità della parcella alla tariffa, ma non prova, in caso di contestazione del debito, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari.
Tanto premesso, va inoltre evidenziato che “in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta DAorgano rappresentativo medesimo, resta un atto interno che
l'ente può revocare "ad nutum" (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018). Quindi, al fine di dirimere la presente controversia occorre aver riguardo ai contratti sottoscritti tra le parti e alle varie delibere che si sono succedute nell'arco del tempo.
Ora, è pacifico che il primo atto rilevante è la deliberazione n. 1793 del 06.10.1995, aggiornata poi nel 2006 e ancora successivamente.
Venendo ora alle varie tipologie di credito, parte opposta chiede il pagamento per tre attività: euro 70.734,12 per il progetto preliminare (di cui euro 48.654,41 per relazioni specialistiche non previste dal disciplinare e euro 18.904,45 per una attività prevista nel disciplinare e ricompresa nella progettazione preliminare – giugno 2009), euro 81.785,94 per il coordinamento sicurezza dei lavori complementari (blocco operatorio e sala parto d'emergenza) e euro 14.330,64 per il coordinamento sicurezza della fase esecutiva – fornitura e posa arredamenti (aggiornamento del piano e rischio biologico).
Orbene, rispetto alla prima voce di costo pretesa dal professionista (euro 70.731,12), occorre osservare che certamente non sono dovute le somme (euro 48.654,41) per relazioni specialistiche che lo stesso creditore dichiara non essere previste dal disciplinare, atteso che trattandosi di contratto con una PA ogni incarico e relativo compenso devono trovare suggello scritto, a pena di nullità.
D'altra parte, si può altresì osservare che l'aggiornamento del disciplinare di incarico, intervenuto nel 2006, prevedeva espressamente che tra le prestazioni professionali vi fosse la compilazione dello studio di fattibilità con preventivo sommario di spesa ed espletamento di quanto necessario per l'ottenimento da parte degli Organi preposti della relativa approvazione.
Infatti, secondo la delibera del Direttore Generale n. 563 del 16 luglio 2009 (doc. 9 di parte opponente) si evince che l'ing. abbia inviato il progetto preliminare dell'intervento di Per_1 adeguamento strutturale e tecnologico dell'ospedale di AG, che teneva conto, fra gli altri documenti, dello studio di fattibilità, dei primi esiti delle attività in corso di sminamento e di verifica geognostica ed archeologica e delle normative di vincolo idrogeologico e di incidenza ambientale (VINCA).
Va da sé che, quindi, le tre relazioni di cui oggi l'ing. (e per egli i suoi eredi) chiede Per_1 il compenso, erano in realtà ricomprese nello studio di fattibilità e, tuttavia, non è riconoscibile alcun emolumento perché sono già state adeguatamente compensate secondo l'importo previsto dal disciplinare. Ed, infatti, parte opponente a tal fine ha depositato prova: a) di un primo acconto per complessivi Euro 30.303,18 corrisposto in data 6 febbraio 2009 (doc.18 fascicolo attrice opponente), a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, b) del secondo acconto per
Euro 36.249,60 (doc.19 fascicolo attrice opponente) corrisposto in data 19 ottobre 2009, c) del saldo per Euro 21.355,95 (doc.20 fascicolo attrice opponente) versato in data 11 febbraio
2010.
L'ulteriore somma richiesta dal professionista nella fattura in esame e pari a euro 18.904,45, per “attività prevista nel disciplinare e ricompresa nella progettazione preliminare – giugno
2009” non è comunque dovuta, in quanto l'importo è stato richiesto a titolo di aggiornamento del quantum debeatur secondo i parametri del DM 4/4/2001.
Tuttavia, l'aggiornamento del 2006 al disciplinare del 30/11/95 esplicitamente prevedeva che
(art. 6 b)) “i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori relativi alle opere precedentemente descritte verranno compensati secondo le a Tariffa Nazionale Ingegneri e
Architetti (Legge 2/3/1949 n. 143 e successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche) che si intende qui richiamata integralmente.”.
Né ha pregio la tesi di parte opposta, per cui vi sarebbe stato un accordo con l'Ente per l'aggiornamento di tali emolumenti, tenuto conto che non si ravvisa un simile patto modificativo, tanto più che i pagamenti erano già stati svolti da tempo.
In ogni caso, occorre osservare che il diritto di credito vantato da parte opposta risulta ampiamente prescritto atteso che l'incarco relativo alla progettazione preliminare, oggetto del disciplinare di incarico in data 30 novembre 1995 e del c.d. “aggiornamento” in data 10 febbraio 2006 si è esaurito con la consegna del progetto preliminare nel 2009 e con la sua approvazione nel luglio 2009, con il conseguente pagamento del saldo al riguardo spettante al
Professionista.
Del resto, si tratta di pagamento per un'opera determinata (progetto preliminare) che ha avuto sviluppo nell'arco iniziale del rapporto e che è giunta a pieno compimento, come detto, nel luglio 2009, a nulla rilevando il successivo proseguimento della prestazione d'opera professionale.
Né può condividersi il richiamo delle convenute opposte al tema della prescrizione in merito al credito dell'appaltatore, che è figura professionale del tutto diversa da quella rivestita DAing. Per_1 Con riferimento al credito di € 81.785,94 vantato DARC , riferito all'incarico Per_1 di coordinamento per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione appalto principale e lavori complementari, anche in questo caso risulta pacifico, in quanto documentato, che l'Ing. abbia eseguito la prestazione e abbia ricevuto il compenso Per_1 concordato.
Sul punto occorre osservare infatti che, la delibera 1433 del 9/10/19 (doc. 5 di parte opponente) evidenzia che “a seguito dei successivi riscontri intercorsi tra le parti, giuste le comunicazioni prot. n. 77299 del 06.09.2019. prot. n. 2019-09-15-1 del 15.09.2019 dello
, prot. n. 81161 del 19.09.2019 ed ultimo riscontro prot. n. 2019-09-23-1 del CP_4
Cont 23.09.2019, si è concordemente definito l'ipotesi di affidare all' di Direzione Lavori e
Coordinatore per in fase di esecuzione le seguenti attività: Parte_2
per l'importo di €. 50.000,00.=, oltre agli oneri accessori ed all'IVA:
- l'adeguamento, aggiornamento e coordinamento dei piani di sicurezza dell'appalto principale Rep. n. 681/2012 con quelli dei lavori complementari relativi al gruppo operatorio
e sala parto d'emergenza e dei lavori complementari relativi alla esecuzione di puntuali lavori edili ed impiantistici, per l'attivazione del nuovo ospedale di AG;
- lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori complementari relativi alla realizzazione del gruppo operatorio e sala parte
d'emergenza;
- lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori complementari relativi alla esecuzione di puntuali lavori edili ed impiantistici per
l'attivazione del nuovo ospedale;”.
L'importo dovuto per tali prestazioni era, quindi, di euro 50.000,00 non risultando congruente con tale documento, la tesi di parte opposta, che ritiene non essersi perfezionato un accordo
(refluito, tuttavia, nella delibera) tanto più alla luce della nota dimessa in atti (sub doc. 29 opponente), in cui l'ing. fa presente di aver già ricevuto euro 45.000,00 e chiede il Per_1 saldo dei restanti euro 5.000,00.
Inoltre, non risulta conducente la tesi di parte opposta per cui la somma di euro 50.000,00 sarebbe stata dovuta per altre prestazioni, tenuto conto che si tratta di una interpretazione soggettiva non avallata dalle risultanze testuali.
Ciò posto, l'importo sopra indicato risulta correttamente saldato (cfr. docc.26-29 fascicolo attrice opponente) e, quindi, null'altro può l'ing. pretendere. Per_1 Per quanto riguarda, infine l'importo di euro 14.330,64 non risulta in atti un formale conferimento di incarico al Professionista atteso che non è stata fornita alcuna documentazione al riguardo.
Sul punto, occorre del resto osservare che, l'ing. ha prodotto (cfr. doc. 5, 24 e 25 Per_1 fascicolo convenuta opposta) tre comunicazioni ricevute a mezzo mail le quali risultano sul punto generiche e inconferenti.
Né a diverso argomentare è possibile giungere per il tramite del doc. 35 (allegato da parte opposta), in quanto la dichiarazione ivi svolta dal geom. (che comunque ritiene il Parte_6 costo per le prestazioni in discorso sia stato già corrisposto nell'ambito delle pregresse liquidazioni) non supera la mancanza dell'originale conferimento scritto di incarico, stante la necessità che i contratti siglati da PPAA siano svolti per iscritto a pena di nullità.
In particolare, l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, neppure se accompagnati DAaccettazione scritta del professionista (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 15/06/2020, n. 11465, in senso conforme si veda anche Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 27/03/2023, n. 8574, Delibera ANAC n. 119 del 15 marzo 2023).
Infine, non può ritenersi che le “attività professionali oggetto di incarico di CP_11
(acquisiti DAAzienda nel 2020) sarebbero ricomprese - al pari delle “attività professionali Cont oggetto di incarico … del lavori complementari” - nell'incarico di 25 anni prima, quello del 1995.
E', infatti, documentale che l'amministrazione abbia indetto solamente nel 2018 la procedura di affidamento della fornitura in questione e tale circostanza è sufficiente ad escludere che fosse contemplato già nel 1995 l'incarico per il coordinamento per la sicurezza avente ad oggetto contratti di fornitura e posa di arredi di cui si discute.
Quanto, poi, ai docc 8-11, dimessi dai convenuti, basta qui osservare che il doc. 8 non riguarda il coordinamento concernente la fornitura degli arredi, bensì l'adeguamento del piano di sicurezza in conseguenza dell'insorgenza dell'emergenza COVID e gli altri sono costituiti da verbali di sopralluogo di cui non si parla di arredo.
Ne consegue che l'importo di Euro 14.330,64 non è quindi dovuto. Quanto, infine, alla domanda di arricchimento senza giusta causa, occorre preliminarmente osservare che la stessa è esaminabile, in quanto parte opposta ha espressamente formulato l'istanza nelle conclusioni così come precisate in memoria 183 VI cpc n. 1.
Ora, i presupposti dell'actio de in rem verso sono: l'arricchimento senza causa, il depauperamento e la sussistenza di un nesso di causa tra l'uno e l'altro.
Vi è arricchimento senza giusta causa, ogniqualvolta l'esito dell'arricchimento non sia fondato su di un titolo legittimante di tipo negoziale, legale o giudiziale.
Nello specifico, l'azione di arricchimento nei confronti della PA si è vestita nel corso del tempo dei caratteri di specialità, motivo per cui la giurisprudenza richiedeva – in aggiunta ai requisiti codicistici valenti per le altre fattispecie sussumibili nel genus – il riconoscimento dell'utilità da parte dell'Ente. Una successiva evoluzione dell'orientamento in parola aveva cercato di attutire tale rigore probatorio, assumendo la necessità che vi fosse – se non una vera e propria manifestazione di volontà formale o di riconoscimento esplicito – quanto meno l'uso o impiego dei beni o servizi per le finalità dell'ente.
Di recente, si è consolidato nell'ambito della giurisprudenza anche di legittimità,
l'orientamento a tenore del quale il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (si richiama in primis Cass.
Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015, seguita ex multis da Cass. Sez.
1 - Sentenza n.
15937 del 27/06/2017 Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019; Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 11803 del 18/06/2020).
Ora, nel caso di specie, l'unica ipotesi per cui si potrebbe supporre operare la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento è la prestazione relativa al coordinamento incarico per la fase esecutiva relativa agli arredi. Tale fase, infatti, non compare in un espresso conferimento di incarico.
Tuttavia, non vi sono agli atti documenti utili a far ritenere l'entità del lavoro svolto e, quindi, la domanda anche sotto tale angolo prospettico va disattesa. Consegue alle considerazioni svolte che, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 909/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza sia fondata e che debba, conseguentemente, essere accolta con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (scaglione euro 52.001,00 –
260.000,00), parametro medio, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si stima congruo liquidare € 7.052,00, di cui € 1276,00 per fase di studio, € 814,00 per quella introduttiva, € 2835,00 per quella istruttoria e € 2127,00 per quella decisionale.
Sono infine dovute le spese borsuali per € 406,50.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'opposizione e revoca il Decreto ingiuntivo opposto n. 909/22 emesso da questo
Tribunale il 12/5/22;
CONDANNA in via solidale l'ing. , l'ing. e Controparte_1 CP_12
in qualità di eredi dell'ing. al Controparte_3 Persona_1 rimborso delle spese di lite in favore di che si Parte_3 liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA nonché alle spese borsuali per € 406,50.
Vicenza, 22/07/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello