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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4232/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. AMATO STEFANIA); Parte_1
E
nato a [...], in data [...] (Avv.ti SALVETTI LAURA Controparte_1
IA EL e TU ET IA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza del 04/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 234/2025 dei 26/02 – 03/03/2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza del 15/10/2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dalle note scritte del 15/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“-Il sig. continuerà a risiedere nell'immobile sito a Milano in via Tadino CP_1
Alessandro n. 6, di sua proprietà;
- la sig.r come di fatto già vive, ha trasferito la residenza a Palermo nella via Pt_1
Pergusa n. 21, immobile di sua proprietà;
- i coniugi dichiarano di essere integralmente autosufficienti e di non pretendere alcunchè reciprocamente con riferimento all'intercorso matrimonio né in sede di separazione né in sede divorzile, ritenendo compiutamente risolta qualunque problematica, pretesa, ragione, causa, rapporto dedotto o deducibile”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 29/07/2004, da , nata a Parte_1
PALERMO il 06/04/1975 e da nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 33, parte II, serie A, dell'anno
2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4232/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. AMATO STEFANIA); Parte_1
E
nato a [...], in data [...] (Avv.ti SALVETTI LAURA Controparte_1
IA EL e TU ET IA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza del 04/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 234/2025 dei 26/02 – 03/03/2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza del 15/10/2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dalle note scritte del 15/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“-Il sig. continuerà a risiedere nell'immobile sito a Milano in via Tadino CP_1
Alessandro n. 6, di sua proprietà;
- la sig.r come di fatto già vive, ha trasferito la residenza a Palermo nella via Pt_1
Pergusa n. 21, immobile di sua proprietà;
- i coniugi dichiarano di essere integralmente autosufficienti e di non pretendere alcunchè reciprocamente con riferimento all'intercorso matrimonio né in sede di separazione né in sede divorzile, ritenendo compiutamente risolta qualunque problematica, pretesa, ragione, causa, rapporto dedotto o deducibile”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 29/07/2004, da , nata a Parte_1
PALERMO il 06/04/1975 e da nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 33, parte II, serie A, dell'anno
2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.