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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2174/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a VENEZIA Parte_1 C.F._1 (VE), il 20/04/1991, con l'avv. MANOLA SGUOTO
e
(c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il Parte_2 C.F._2
con l'avv. CECILIA BIANCHINI
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio
Con ricorso in data 08/04/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Venezia n. 779/2024 del 11.03.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 7/07/2018 tra e Parte_1 Pt_2
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] EG DI ANBA (TV) dell'anno 2018, al n. 18, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni pattuire appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 7/07/2018 da
, nato/a a VENEZIA (VE), il 20/04/1991 Parte_1
e
, nato/a a VENEZIA (VE), il 18/09/1985, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EG DI ANBA (TV) dell'anno 2018 al n. 18, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
Per
- il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Per Durante i periodi di permanenza di presso le rispettive abitazioni i genitori provvederanno al suo mantenimento diretto sostenendo in proprio le relative Per spese per il mantenimento ordinario di . Ciascun genitore si onererà dei bisogni “materiali” del figlio nel periodo di permanenza presso la propria abitazione;
a titolo meramente esemplificativo ciascun genitore sosterrà le spese per il vitto, l'abbigliamento e le spese farmaceutiche;
Per
- le parti hanno trovato l'accordo che il figlio avrà il collocamento prevalente e la sua residenza presso l'abitazione della madre;
- le parti oltre ad impegnarsi a mantenere il figlio ed a prendersi cura dello stesso nel miglior modo possibile, si impegnano a garantire ed impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle propensioni, aspirazioni e capacità del figlio stesso ed altresì a concordare tra loro tutte le decisioni di un certo rilievo e soprattutto a compiere le loro scelte (come la scelta della scuola, partecipazione a corsi, attività sportive, cure, vacanze, assenze prolungate dal luogo di residenza ecc.) avendo riguardo soprattutto all'interesse del figlio stesso;
Per
- i tempi di permanenza di con ciascun genitore verranno suddivisi equamente, secondo il piano genitoriale allegato (All. A) o salvo diverso accordo Per tra le parti, con la previsione di almeno due pomeriggi settimanali in cui starà con il padre;
- Il sig. terrà dunque con sè il figlio minore nelle giornate ripartite secondo Pt_2 il piano genitoriale - sia durante il periodo scolastico che durante il periodo estivo di sospensione dell'attività didattica - ovvero per almeno due pomeriggi alla
3 settimana da individuarsi attualmente nelle giornate di mercoledì e giovedì allorquando il padre prenderà il figlio alle ore 17.00 da casa della sig.ra Parte_1 per riportarlo a casa dalla madre la sera alle ore 21.00;
- Durante la settimana, nelle giornate infrasettimanali in cui il padre terrà con sé Per
, lo stesso dovrà provvedere, dopo aver preso il bambino a casa della madre, ad accompagnarlo alle attività extrascolastiche ove il minore fosse impegnato in attività sportive o di altro genere nelle giornate di sua spettanza;
Per
- trascorrerà con i genitori due fine settimana al mese alternativamente dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
durante il fine settimana di spettanza del sig. lo stesso preleverà il figlio alle ore 17.00 del venerdì dalla casa Pt_2 della sig.ra e lo terrà con se' fino alla domenica sera sino alle ore 21,00 Parte_1 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- Le parti hanno trovato l'accordo affinché la sig.ra preleverà il bambino Parte_1 da scuola anche nelle giornate di spettanza del padre;
il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre le sere infrasettimanali del mercoledì, del giovedì (e/o quelle di sua spettanza su accordo delle parti) e la sera della domenica del fine settimana di sua spettanza;
Per
- il giorno del compleanno lo trascorrerà possibilmente alla presenza di entrambi i genitori;
ove ciò non fosse possibile il figlio lo trascorrerà ad anni alternati presso l'uno o l'altro genitore previo accordo.
Per i periodi di vacanza:
- le vacanze di Natale, intese come vacanze scolastiche, verranno equamente suddivise tra i genitori ad anni alterni: il figlio trascorrerà la settimana di Natale dal 24 dicembre al 30 dicembre (mattina) con un genitore e quella della Epifania dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati, salvo diverso accordo tra le parti;
i genitori avranno comunque cura di far trascorrere al figlio la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale o il giorno di Santo Stefano con l'altro. Per La Vigilia di Natale 2025 la trascorrerà con il padre ed il giorno di Natale con Per la madre;
il 31 dicembre 2025 lo trascorrerà con il padre;
- le vacanze pasquali intese come vacanze scolastiche verranno equamente suddivise tra il papà e la mamma, facendo in modo di trascorrere il giorno di
Pasqua ad anni alterni con uno dei due genitori;
durante le vacanze pasquali il sig. potrà tenere con sé il figlio minore per tre giorni, alternando di anno Pt_2 in anno tra i due genitori la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive ogni genitore si impegna a trascorrere con il figlio almeno
15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
4 - i ponti e le festività scolastiche verranno alternati di anno in anno tra i genitori previo accordo.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori tenendo conto dei desideri del minore e del piano genitoriale;
- quanto ai mobili e suppellettili che erano all'interno della ex casa familiare e che sono stati successivamente trasferiti dalla SI nell'allora residenza Parte_1 di , Via Cellini n.29, già nel ricorso per separazione le parti avevano Pt_3 concordato che gli stessi sarebbero rimasti nella disponibilità della SI ed assegnati alla stessa in via esclusiva;
Per
- le spese straordinarie necessarie per dovranno essere previamente concordate secondo le modalità stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso e saranno a carico dei genitori in pari misura al 50% cadauno;
in pari misura spetteranno ai genitori le relative deduzioni fiscali;
le parti per l'individuazione delle spese straordinarie fanno espresso riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso;
- come previsto dal Protocollo si precisa che sono da considerarsi spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo e che comunque vengono sin d'ora “accordate”, oltre a quelle già previste dal Protocollo, le spese relative Per ad una attività sportiva scelta da , comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura, fino ad un tetto annuo di € 400,00 nonché la spesa per i centri estivi per i mesi di giugno, luglio e, se necessario, parte del mese di agosto (ove il bambino non fosse in vacanza con uno dei due genitori) essendo entrambi i genitori impegnati con il lavoro. Essendo comunque onerata del prelievo del figlio dai centri estivi la madre, sarà la SI a scegliere, con preferenza, il Parte_1 centro estivo da far frequentare al minore;
Le spese straordinarie sostenute dai genitori per il figlio dovranno essere inviate all'altro alla fine di ogni mese via email o via whatsApp ed il pagamento delle stesse dovrà avvenire entro il giorno 20 (venti) del mese successivo;
Per
- i buoni pasto per saranno a carico di ciascun genitore al 50%. I genitori effettueranno una ricarica mensile alternata. La ricarica dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI . Il Signor Parte_1
si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica relativa al consenso Pt_2 alla percezione dell'intero assegno unico a favore della madre;
- Dalla data di sottoscrizione del ricorso le parti si impegnano ad adottare e rispettare le condizioni concordate in attesa della fissazione dell'udienza;
- le parti danno atto di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e di non aver nessuna pretesa in relazione ai pregressi rapporti dare/avere di qualsiasi natura, causa o ragione salvo quanto espressamente
5 previsto nel suesteso ricorso;
pertanto con il presente accordo dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere pretese reciproche per nessun titolo causa o ragione da avanzare l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 3/06/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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