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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13882/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISANELLO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. PISANELLO ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliata in CORTE ISOLANI, 5 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 (nato a [...], il Parte_1
10.05.1976) ricorreva per chiedere lo scioglimento del matrimonio da (nata Controparte_1
a Borovici (Federazione Russa) il 10.12.1978).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in Sasso Marconi (BO), il 16.09.2017 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte 1, anno 2017 optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione prematrimoniale sono nati due figli, (nata a [...], il Persona_1
10.06.2010) e (nato a [...], il [...]). Parte_2
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva n. 2037/2021 del 31.08.2021, pubblicata il 07.09.2021, il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione legale dei coniugi e ha ordinato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sasso Marconi (BO) di procedere alle dovute annotazioni di Legge. Interveniva la successiva sentenza definitiva n. 8/2023 del 21.12.2022, pubblicata in data 09.01.2023.
Ad oggi il ricorrente chiede, oltre allo scioglimento del vincolo, di nulla disporre in ordine al mantenimento della moglie e di modificare parzialmente ex art. 473bis.39 c.p.c. i provvedimenti in vigore relativamente alla presenza della figlia presso il padre, nel modo che sia ritenuto più opportuno e corrispondente all'interesse di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio la convenuta, sig.ra che pur associandosi alla domanda sul vincolo, CP_1 contestava la domanda di ammonimento ex art. 473-bis.39 c.p.c., chiedeva di accogliere le disposizioni proposte in punto di visite figli – padre oltre a quelle riguardanti il mantenimento e l'Assegno di mantenimento per i figli a carico. Per il resto si riportava interamente alle prescrizioni della sentenza di separazione.
All'udienza del 25.02.2025, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice riservava i propri provvedimenti, assegnava termine al Servizio sociale per il deposito di una relazione fino al 31.05.2025 e rinviava all'udienza per l'audizione della minore Per_1 per il giorno 25.03.2025 ore 15.30.
All'udienza del 25.03.2025, le procuratrici delle parti chiedevano pronuncia di sentenza parziale sul vincolo di matrimonio e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi sul prosieguo del giudizio.
***
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza definitiva n. 8/2023 del
21.12.2022, pubblicata in data 09.01.2023 e sono trascorsi ben quattro anni dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (2021) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi sino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di ambo le parti.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di due figli minori e l'incarico ai Servizi Sociali, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Controparte_1
Unitesi in matrimonio civile in Sasso Marconi (BO), il 16.09.2017 con atto regolarmente iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte 1, anno 2017 optando per il regime della separazione dei beni. pagina 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, Dr Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13882/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISANELLO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. PISANELLO ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliata in CORTE ISOLANI, 5 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 (nato a [...], il Parte_1
10.05.1976) ricorreva per chiedere lo scioglimento del matrimonio da (nata Controparte_1
a Borovici (Federazione Russa) il 10.12.1978).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in Sasso Marconi (BO), il 16.09.2017 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte 1, anno 2017 optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione prematrimoniale sono nati due figli, (nata a [...], il Persona_1
10.06.2010) e (nato a [...], il [...]). Parte_2
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva n. 2037/2021 del 31.08.2021, pubblicata il 07.09.2021, il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione legale dei coniugi e ha ordinato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sasso Marconi (BO) di procedere alle dovute annotazioni di Legge. Interveniva la successiva sentenza definitiva n. 8/2023 del 21.12.2022, pubblicata in data 09.01.2023.
Ad oggi il ricorrente chiede, oltre allo scioglimento del vincolo, di nulla disporre in ordine al mantenimento della moglie e di modificare parzialmente ex art. 473bis.39 c.p.c. i provvedimenti in vigore relativamente alla presenza della figlia presso il padre, nel modo che sia ritenuto più opportuno e corrispondente all'interesse di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio la convenuta, sig.ra che pur associandosi alla domanda sul vincolo, CP_1 contestava la domanda di ammonimento ex art. 473-bis.39 c.p.c., chiedeva di accogliere le disposizioni proposte in punto di visite figli – padre oltre a quelle riguardanti il mantenimento e l'Assegno di mantenimento per i figli a carico. Per il resto si riportava interamente alle prescrizioni della sentenza di separazione.
All'udienza del 25.02.2025, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice riservava i propri provvedimenti, assegnava termine al Servizio sociale per il deposito di una relazione fino al 31.05.2025 e rinviava all'udienza per l'audizione della minore Per_1 per il giorno 25.03.2025 ore 15.30.
All'udienza del 25.03.2025, le procuratrici delle parti chiedevano pronuncia di sentenza parziale sul vincolo di matrimonio e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi sul prosieguo del giudizio.
***
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza definitiva n. 8/2023 del
21.12.2022, pubblicata in data 09.01.2023 e sono trascorsi ben quattro anni dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (2021) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi sino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di ambo le parti.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di due figli minori e l'incarico ai Servizi Sociali, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Controparte_1
Unitesi in matrimonio civile in Sasso Marconi (BO), il 16.09.2017 con atto regolarmente iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte 1, anno 2017 optando per il regime della separazione dei beni. pagina 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, Dr Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3