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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa LU AU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7225/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Miriam Bosurgi e dall'avv. Giovanni Guido, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, domiciliata come in atti;
APPE
LLAN
TE
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Iuzzolino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Pomigliano d'Arco n. 900/2020, depositata in data
05.03.2020, con cui è stata condannata la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione pro quota, in favore dell'odierno appellato, dei costi del credito ulteriori agli interessi, non maturati, in ragione della anticipata estinzione del contratto di prestito personale n. 483188, assistito da cessione di quote della retribuzione.
La chiedeva la riforma della sentenza resa Parte_1
in primo grado, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il diritto di parte attrice di ottenere ulteriori rimborsi con riguardo alle provvigioni e commissioni applicate in contratto e avrebbe affermato la legittimazione passiva della banca in ordine alla restituzione dei ratei di premio assicurativo non maturati, sulla base di una scorretta interpretazione.
Il sig. , costituitosi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
L'atto di citazione in appello, invero, al contrario di quanto asserito dall'appellato, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte in riferimento alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, tuttavia, le censure sollevate dall'appellante non meritano accoglimento, per le motivazioni che verranno esposte di seguito. In primo luogo, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di pace avrebbe omesso di considerare che i costi up front sarebbero stati indicati in contratto come non rimborsabili e, sulla base di tale erronea valutazione, avrebbe accolto la domanda formulata dall'attore.
Tali censure sono prive di pregio, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di rimborsabilità dei costi recurring
e up front, in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento.
In punto di diritto, vanno effettuate, dunque, le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “IT” (Corte
di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere
interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del
consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'Italia
nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front. Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe in contrasto con le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza c.d.
“IT”, e precluderebbe, di conseguenza, un'interpretazione conforme alle linee guida indicate in materia dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del
legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui
rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di
sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la
conformità alla sentenza IT”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e
valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di
giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione
sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “IT”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza, nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che,
prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
IT, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto
dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_1
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non
può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile»
con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata
“limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza IT”.
In forza dell'interpretazione fornita dalla sentenza “IT”, dunque,
l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “IT” vanno applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 02.08.2013 ed estinto a partire dal 28.02.2015, per le motivazioni ampiamente esposte.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza IT all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche esposte in precedenza, dunque, non ha più alcun rilievo la distinzione tra spese recurring e spese up front.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate. L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla banca appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'Italia era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al
consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “IT”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto. Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
L'appellante sostiene, poi, che il Giudice di prime cure si sarebbe pronunciato erroneamente in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva sollevato dalla banca in merito al rimborso delle spese assicurative e non avrebbe nemmeno considerato le somme già rimborsate dalla stessa compagnia assicurativa.
Anche tali censure sono prive di pregio e non meritano accoglimento.
Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, infatti, è vero che la polizza assicurativa è stata sottoscritta dal sig. con la compagnia CF CP_1
Assicurazioni S.p.A. (per quanto concerne la polizza a copertura del rischio impiego) (cfr. docc. 7 e 9 cit. – prod. appellante); ma i premi assicurativi sono stati versati per il tramite della banca appellante alle compagnie assicurative Cardif per euro 53,85 e CF CP_3
Assicurazioni per euro 481,64, a fronte delle distinte polizze stipulate con esse a copertura, rispettivamente, del rischio di perdita della vita e del rischio di perdita dell'occupazione lavorativa, secondo quanto previsto all'art. 4 del contratto di finanziamento e come regolato dalle proposte di adesione alle polizze sottoscritte dal sig. in data Controparte_1 2.08.2013 (docc. 6-7 – prod. appellante) e dalle relative condizioni generali di assicurazione ivi richiamate (docc. 8-9 – prod. appellante).
Dagli atti di causa risulta, dunque, che al momento della conclusione del contratto di finanziamento in questione, l'odierna appellante ha trattenuto dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi, anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata e a nulla vale la circostanza che successivamente la banca asserisca di aver versato tali cifre alla compagnia assicurativa, poiché tale circostanza attiene, appunto, al rapporto tra la compagnia predetta e la banca appellante.
In tal senso, anche la giurisprudenza arbitrale ha costantemente riconosciuto la sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ex multis ABF Collegio di decisione n. 912 del 18.02.2013).
Quanto alla cifra già versata da CF Assicurazioni S.p.A., che secondo parte appellante sarebbe corrispondente alla somma di euro 169,03, in atti non ve ne è traccia, poiché sono allegati esclusivamente:
- la proposta di polizza vita (doc. 6 fascicolo primo grado), ove tra l'altro, è apposta anche la sottoscrizione dell'intermediario ed è sottolineato il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza;
- la proposta di polizza impiego (doc. 7 fascicolo primo grado);
- fascicolo info polizza vita (doc. 8 fascicolo primo grado);
- fascicolo info polizza impiego (doc. 9 fascicolo primo grado);
- mail in cui viene comunicato il rimborso effettuato per la cifra di
169, 03 il 19.05.2015 (doc. 11 fascicolo di primo grado);
- lettera con conteggio utilizzato per il calcolo del rimborso (doc. 12 fascicolo di primo grado).
Ebbene, sulla base della documentazione sopra elencata, il fatto che la compagnia assicurativa avesse già rimborsato la cifra dovuta al sig.
non può dirsi provato, in quanto sono state allegate Controparte_1
mere note informative e proposte contrattuali a cui non può essere riconosciuto alcun valore probatorio ai fini che ci occupano.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in ordine all'utilizzo del criterio pro-rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, anche in relazione al rimborso del premio assicurativo, il Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza in quanto lo stesso “risulta più adeguato a fare fronte alle
esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva
23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere
trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata
sentenza IT (Tribunale di Torino, 13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del 9.2.2023).
Il Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo, tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata (cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
Per tutti questi motivi, nulla deve essere restituito all'appellante.
Una volta chiarita l'infondatezza delle censure sollevate da Parte_1
in riferimento alla sentenza resa in primo grado, vanno vagliati
[...]
i motivi posti a fondamento dell'appello incidentale spiegato dal sig.
. Controparte_1
Parte appellata ha spiegato appello incidentale con riguardo alla sentenza resa dal Giudice di Pomigliano d'Arco, sulla base di due motivi.
In primo luogo, l'appellato si duole del mancato riconoscimento in sentenza dell'attività resa in sede di mediazione civile e delle spese vive al riguardo sostenute da parte attrice nel giudizio di primo grado e sostiene che le spese liquidate dal Giudice di pace sarebbero inferiori ai minimi tariffari forensi.
Le censure sollevate dall'appellato colgono in parte nel segno.
Il Giudice di pace ha ritenuto di fare riferimento, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, ai minimi tariffari forensi e tale scelta va esente da censure.
Il Giudice non può liquidare, di certo, una somma che risulti inferiore alle tariffe menzionate ma, in ragione di una valutazione in ordine alla complessità della causa, ben può decidere di liquidare le spese sulla base delle cifre minime stabilite dalla legge.
Tuttavia, il Giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese, avrebbe dovuto anche considerare i costi relativi all'attivazione della procedura di mediazione e le spese vive sostenute dall'attore in primo grado.
In applicazione di tali principi, dunque, deve essere rideterminata la liquidazione delle spese operata nella sentenza impugnata e devono essere riconosciuti, innanzitutto, gli esborsi sostenuti, nella somma domandata di euro 175,00.
Ritiene poi il Tribunale che debbano essere riconosciuti i valori minimi – commisurati alla natura non particolarmente complessa della controversia e all'attività in concreto svolta – dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, così
determinato in base alla somma riconosciuta in favore dell'attore), per i giudizi innanzi al Giudice di pace nella versione ratione temporis
applicabile: pari a euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva ed euro 405,00 per la fase decisionale.
A tali importi devono poi aggiungersi quelli chiesti per l'attivazione della procedura di mediazione, per lo stesso scaglione di riferimento, pari a euro 270,00, per la cifra complessiva di 1140,00 euro.
Infine, parte appellante ritiene di aver sollevato “appello incidentale
implicito”, anche in relazione alla statuizione del Giudice di prime cure riguardante il calcolo degli interessi, in quanto gli stessi non sarebbero stati riconosciuti nei termini domandati.
Tale motivo di appello deve considerarsi ammissibile, in quanto, nella comparsa di costituzione depositata in data 04.02.2021, parte appellata prende posizione in maniera chiara sul contenuto della decisione del
Giudice di pace ed effettua una richiesta espressa di riforma della sentenza resa in primo grado nei seguenti termini: “la richiesta di riforma
della sentenza in punto di decorrenza degli interessi e del saggio di interesse”. Per questo motivo, nel caso di specie, non può nemmeno parlarsi di appello implicito, in quanto il motivo di appello è espresso in via del tutto esplicita: ne consegue la sua piena ammissibilità.
Nello stesso senso, si è pronunciata la giurisprudenza, laddove ha chiarito che: “Anche l'appello incidentale deve indicare chiaramente le questioni e i
punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del
provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di revisio prioris instantiae dell'appello, permanendo la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (Cass. civ.,
18.03.2021, n. 7592; Cass. sez. un., 16.11.2017, n. 27199).
Nel merito, il secondo motivo dell'appello incidentale spiegato da parte appellata deve essere accolto, in quanto fondato.
Quanto all'applicazione degli interessi legali, ex art.1284, comma 1, c.c., a far data dalla anticipata estinzione sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non vi è dubbio sul fatto che gli stessi debbano essere applicati, in quanto la parte inadempiente ha trattenuto indebitamente le cifre per cui è causa dal momento della anticipata estinzione, avvenuta in data 28.02.2015. Il sig. lamenta, inoltre, la mancata applicazione del Controparte_1
tasso di interesse maggiorato, ex art 1284, comma 4, c.c. (c.d. tasso commerciale ex d. lgs. n. 231/2002) sulla somma liquidata dal giudice di prime cure, pur avendone fatto espressa richiesta in tal senso nelle conclusioni dell'originario atto di citazione (cfr. atto di citazione di primo grado pag. 8).
Ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4, invero, è stabilito che “se le parti non
ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La ratio della disposizione è quella di scoraggiare l'inadempimento, onde evitare che lo stesso si traduca in una modalità indiretta di finanziamento a basso costo della propria attività di impresa.
Inoltre, va evidenziato che, all'art. 1284 c.c., è disciplinato, in generale, il
“saggio degli interessi” e non vi è contenuta alcuna espressa limitazione di applicabilità (cfr. Tribunale di Nola, 14.02.2025, n.497).
Per tutti questi motivi, conclusivamente, va rigettato l'appello principale mentre va accolto l'appello incidentale spiegato dal sig. Controparte_1
e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Pomigliano d'Arco n.
900/2020, depositata in data 05.03.2020, va confermato il diritto del consumatore a ottenere la restituzione pro-quota di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi, fatta eccezione per gli oneri erariali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto, così come nella misura di € 1.415,60, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, a far data dalla anticipata estinzione sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e al saggio previsto dall'art.1284, comma 4, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va inoltre riformata in punto di spese nei termini sopra chiariti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LU AU, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7225/2020, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
900/2020 del Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data
05.03.2020;
- accoglie l'appello incidentale proposto dal sig. e, per Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 900/2020 del Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data 05.03.2020, condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., alla restituzione, in favore del sig. , pro-quota, di tutti Controparte_1
i costi del credito ulteriori agli interessi, fatta eccezione per gli oneri erariali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 483188, nella misura complessiva di € 1.415,60 oltre interessi legali, ex art.1284, comma 1, c.c., a far data dalla anticipata estinzione (28.02.2015) fino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e al saggio previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo, sulle somme annualmente rivalutate;
- in parziale riforma del capo delle spese della sentenza impugnata, liquida in favore del difensore antistatario del sig. , Controparte_1
l'avv. Mario Iuzzolino, le spese del primo grado del giudizio, in € 175,00 per esborsi ed euro 1.140,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 22.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa LU AU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa LU AU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7225/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Miriam Bosurgi e dall'avv. Giovanni Guido, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, domiciliata come in atti;
APPE
LLAN
TE
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Iuzzolino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Pomigliano d'Arco n. 900/2020, depositata in data
05.03.2020, con cui è stata condannata la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione pro quota, in favore dell'odierno appellato, dei costi del credito ulteriori agli interessi, non maturati, in ragione della anticipata estinzione del contratto di prestito personale n. 483188, assistito da cessione di quote della retribuzione.
La chiedeva la riforma della sentenza resa Parte_1
in primo grado, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il diritto di parte attrice di ottenere ulteriori rimborsi con riguardo alle provvigioni e commissioni applicate in contratto e avrebbe affermato la legittimazione passiva della banca in ordine alla restituzione dei ratei di premio assicurativo non maturati, sulla base di una scorretta interpretazione.
Il sig. , costituitosi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
L'atto di citazione in appello, invero, al contrario di quanto asserito dall'appellato, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte in riferimento alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, tuttavia, le censure sollevate dall'appellante non meritano accoglimento, per le motivazioni che verranno esposte di seguito. In primo luogo, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di pace avrebbe omesso di considerare che i costi up front sarebbero stati indicati in contratto come non rimborsabili e, sulla base di tale erronea valutazione, avrebbe accolto la domanda formulata dall'attore.
Tali censure sono prive di pregio, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di rimborsabilità dei costi recurring
e up front, in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento.
In punto di diritto, vanno effettuate, dunque, le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “IT” (Corte
di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere
interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del
consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'Italia
nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front. Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe in contrasto con le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza c.d.
“IT”, e precluderebbe, di conseguenza, un'interpretazione conforme alle linee guida indicate in materia dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del
legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui
rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di
sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la
conformità alla sentenza IT”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e
valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di
giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione
sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “IT”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza, nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che,
prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
IT, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto
dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_1
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non
può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile»
con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata
“limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza IT”.
In forza dell'interpretazione fornita dalla sentenza “IT”, dunque,
l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “IT” vanno applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 02.08.2013 ed estinto a partire dal 28.02.2015, per le motivazioni ampiamente esposte.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza IT all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche esposte in precedenza, dunque, non ha più alcun rilievo la distinzione tra spese recurring e spese up front.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate. L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla banca appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'Italia era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al
consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “IT”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto. Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
L'appellante sostiene, poi, che il Giudice di prime cure si sarebbe pronunciato erroneamente in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva sollevato dalla banca in merito al rimborso delle spese assicurative e non avrebbe nemmeno considerato le somme già rimborsate dalla stessa compagnia assicurativa.
Anche tali censure sono prive di pregio e non meritano accoglimento.
Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, infatti, è vero che la polizza assicurativa è stata sottoscritta dal sig. con la compagnia CF CP_1
Assicurazioni S.p.A. (per quanto concerne la polizza a copertura del rischio impiego) (cfr. docc. 7 e 9 cit. – prod. appellante); ma i premi assicurativi sono stati versati per il tramite della banca appellante alle compagnie assicurative Cardif per euro 53,85 e CF CP_3
Assicurazioni per euro 481,64, a fronte delle distinte polizze stipulate con esse a copertura, rispettivamente, del rischio di perdita della vita e del rischio di perdita dell'occupazione lavorativa, secondo quanto previsto all'art. 4 del contratto di finanziamento e come regolato dalle proposte di adesione alle polizze sottoscritte dal sig. in data Controparte_1 2.08.2013 (docc. 6-7 – prod. appellante) e dalle relative condizioni generali di assicurazione ivi richiamate (docc. 8-9 – prod. appellante).
Dagli atti di causa risulta, dunque, che al momento della conclusione del contratto di finanziamento in questione, l'odierna appellante ha trattenuto dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi, anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata e a nulla vale la circostanza che successivamente la banca asserisca di aver versato tali cifre alla compagnia assicurativa, poiché tale circostanza attiene, appunto, al rapporto tra la compagnia predetta e la banca appellante.
In tal senso, anche la giurisprudenza arbitrale ha costantemente riconosciuto la sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ex multis ABF Collegio di decisione n. 912 del 18.02.2013).
Quanto alla cifra già versata da CF Assicurazioni S.p.A., che secondo parte appellante sarebbe corrispondente alla somma di euro 169,03, in atti non ve ne è traccia, poiché sono allegati esclusivamente:
- la proposta di polizza vita (doc. 6 fascicolo primo grado), ove tra l'altro, è apposta anche la sottoscrizione dell'intermediario ed è sottolineato il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza;
- la proposta di polizza impiego (doc. 7 fascicolo primo grado);
- fascicolo info polizza vita (doc. 8 fascicolo primo grado);
- fascicolo info polizza impiego (doc. 9 fascicolo primo grado);
- mail in cui viene comunicato il rimborso effettuato per la cifra di
169, 03 il 19.05.2015 (doc. 11 fascicolo di primo grado);
- lettera con conteggio utilizzato per il calcolo del rimborso (doc. 12 fascicolo di primo grado).
Ebbene, sulla base della documentazione sopra elencata, il fatto che la compagnia assicurativa avesse già rimborsato la cifra dovuta al sig.
non può dirsi provato, in quanto sono state allegate Controparte_1
mere note informative e proposte contrattuali a cui non può essere riconosciuto alcun valore probatorio ai fini che ci occupano.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in ordine all'utilizzo del criterio pro-rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, anche in relazione al rimborso del premio assicurativo, il Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza in quanto lo stesso “risulta più adeguato a fare fronte alle
esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva
23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere
trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata
sentenza IT (Tribunale di Torino, 13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del 9.2.2023).
Il Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo, tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata (cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
Per tutti questi motivi, nulla deve essere restituito all'appellante.
Una volta chiarita l'infondatezza delle censure sollevate da Parte_1
in riferimento alla sentenza resa in primo grado, vanno vagliati
[...]
i motivi posti a fondamento dell'appello incidentale spiegato dal sig.
. Controparte_1
Parte appellata ha spiegato appello incidentale con riguardo alla sentenza resa dal Giudice di Pomigliano d'Arco, sulla base di due motivi.
In primo luogo, l'appellato si duole del mancato riconoscimento in sentenza dell'attività resa in sede di mediazione civile e delle spese vive al riguardo sostenute da parte attrice nel giudizio di primo grado e sostiene che le spese liquidate dal Giudice di pace sarebbero inferiori ai minimi tariffari forensi.
Le censure sollevate dall'appellato colgono in parte nel segno.
Il Giudice di pace ha ritenuto di fare riferimento, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, ai minimi tariffari forensi e tale scelta va esente da censure.
Il Giudice non può liquidare, di certo, una somma che risulti inferiore alle tariffe menzionate ma, in ragione di una valutazione in ordine alla complessità della causa, ben può decidere di liquidare le spese sulla base delle cifre minime stabilite dalla legge.
Tuttavia, il Giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese, avrebbe dovuto anche considerare i costi relativi all'attivazione della procedura di mediazione e le spese vive sostenute dall'attore in primo grado.
In applicazione di tali principi, dunque, deve essere rideterminata la liquidazione delle spese operata nella sentenza impugnata e devono essere riconosciuti, innanzitutto, gli esborsi sostenuti, nella somma domandata di euro 175,00.
Ritiene poi il Tribunale che debbano essere riconosciuti i valori minimi – commisurati alla natura non particolarmente complessa della controversia e all'attività in concreto svolta – dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, così
determinato in base alla somma riconosciuta in favore dell'attore), per i giudizi innanzi al Giudice di pace nella versione ratione temporis
applicabile: pari a euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva ed euro 405,00 per la fase decisionale.
A tali importi devono poi aggiungersi quelli chiesti per l'attivazione della procedura di mediazione, per lo stesso scaglione di riferimento, pari a euro 270,00, per la cifra complessiva di 1140,00 euro.
Infine, parte appellante ritiene di aver sollevato “appello incidentale
implicito”, anche in relazione alla statuizione del Giudice di prime cure riguardante il calcolo degli interessi, in quanto gli stessi non sarebbero stati riconosciuti nei termini domandati.
Tale motivo di appello deve considerarsi ammissibile, in quanto, nella comparsa di costituzione depositata in data 04.02.2021, parte appellata prende posizione in maniera chiara sul contenuto della decisione del
Giudice di pace ed effettua una richiesta espressa di riforma della sentenza resa in primo grado nei seguenti termini: “la richiesta di riforma
della sentenza in punto di decorrenza degli interessi e del saggio di interesse”. Per questo motivo, nel caso di specie, non può nemmeno parlarsi di appello implicito, in quanto il motivo di appello è espresso in via del tutto esplicita: ne consegue la sua piena ammissibilità.
Nello stesso senso, si è pronunciata la giurisprudenza, laddove ha chiarito che: “Anche l'appello incidentale deve indicare chiaramente le questioni e i
punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del
provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di revisio prioris instantiae dell'appello, permanendo la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (Cass. civ.,
18.03.2021, n. 7592; Cass. sez. un., 16.11.2017, n. 27199).
Nel merito, il secondo motivo dell'appello incidentale spiegato da parte appellata deve essere accolto, in quanto fondato.
Quanto all'applicazione degli interessi legali, ex art.1284, comma 1, c.c., a far data dalla anticipata estinzione sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non vi è dubbio sul fatto che gli stessi debbano essere applicati, in quanto la parte inadempiente ha trattenuto indebitamente le cifre per cui è causa dal momento della anticipata estinzione, avvenuta in data 28.02.2015. Il sig. lamenta, inoltre, la mancata applicazione del Controparte_1
tasso di interesse maggiorato, ex art 1284, comma 4, c.c. (c.d. tasso commerciale ex d. lgs. n. 231/2002) sulla somma liquidata dal giudice di prime cure, pur avendone fatto espressa richiesta in tal senso nelle conclusioni dell'originario atto di citazione (cfr. atto di citazione di primo grado pag. 8).
Ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4, invero, è stabilito che “se le parti non
ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La ratio della disposizione è quella di scoraggiare l'inadempimento, onde evitare che lo stesso si traduca in una modalità indiretta di finanziamento a basso costo della propria attività di impresa.
Inoltre, va evidenziato che, all'art. 1284 c.c., è disciplinato, in generale, il
“saggio degli interessi” e non vi è contenuta alcuna espressa limitazione di applicabilità (cfr. Tribunale di Nola, 14.02.2025, n.497).
Per tutti questi motivi, conclusivamente, va rigettato l'appello principale mentre va accolto l'appello incidentale spiegato dal sig. Controparte_1
e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Pomigliano d'Arco n.
900/2020, depositata in data 05.03.2020, va confermato il diritto del consumatore a ottenere la restituzione pro-quota di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi, fatta eccezione per gli oneri erariali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto, così come nella misura di € 1.415,60, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, a far data dalla anticipata estinzione sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e al saggio previsto dall'art.1284, comma 4, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va inoltre riformata in punto di spese nei termini sopra chiariti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LU AU, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7225/2020, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
900/2020 del Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data
05.03.2020;
- accoglie l'appello incidentale proposto dal sig. e, per Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 900/2020 del Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data 05.03.2020, condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., alla restituzione, in favore del sig. , pro-quota, di tutti Controparte_1
i costi del credito ulteriori agli interessi, fatta eccezione per gli oneri erariali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 483188, nella misura complessiva di € 1.415,60 oltre interessi legali, ex art.1284, comma 1, c.c., a far data dalla anticipata estinzione (28.02.2015) fino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e al saggio previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo, sulle somme annualmente rivalutate;
- in parziale riforma del capo delle spese della sentenza impugnata, liquida in favore del difensore antistatario del sig. , Controparte_1
l'avv. Mario Iuzzolino, le spese del primo grado del giudizio, in € 175,00 per esborsi ed euro 1.140,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 22.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa LU AU