CASS
Ordinanza 13 ottobre 2022
Ordinanza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/10/2022, n. 30149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30149 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 11378-2021 proposto da: RN - REIT ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente gli avvocati DANIELA CARRIA e GIORGIO VERCILLO;
- ricorrente -
contro ME S.48I .; Civile Ord. Sez. U Num. 30149 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 13/10/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 6510/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 2/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere MILENA FALASCHI. " RITENUTO IN FATTO Con deliberazione n. 309/2017, la AR, rilevata la responsabilità derivante dall'attività di dispacciamento della ME SAS, accertava l'obbligo di quest'ultima di restituire a RN RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA - in qualità di concessionaria di AR - gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligentemente adottata dalla prima società e, per l'effetto, affidava alla società concessionaria il compito di qu3ntificare e provvedere al recupero degli importi che la ME era tenuta a restituirle ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d) della L. n. 481/1995 per "oneri di sbilanciamento". In seguito al mancato pagamento delle somme dovute dall'ME in base alla quantificazione calcolata dalla RN, quest'ultima ricorreva dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia e chiedeva ed otteneva l'emissione, nei confronti della società debitrice, del decreto ingiuntivo di importo pari ad euro 1.946.842,81 t titolo di restituzione dei predetti oneri. Sull'opposizione proposta dalla ME avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2019, il TAR Lombardia, nella resistenza della società opposta, con sentenza n. 2747/2019, accoglieva l'eccezione spiegata dall'Eipponente e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ad emanare il decreto ingiuntivo opposto in favore del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- Sul gravame interposto dalla RN, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2829/2020, nella resistenza della ME, rigettava l'appello e confermava il provvedimento di primo grado. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, pur dato atto del collegamento tra la deliberazione di contenuto prescrittivo n. 309/2017/E/EEL del 05.05.2017della AR adottata ex art. 2, comma 20 lett. D) legge n. 481 del 1995 e la richiesta di pagamento avanzata dalla concessionaria, affermava che l'esercizio del potere della AR si era esaurito nell'adozione della deliberazione, la quale si poneva " a monte" rispetto alla richiesta di pagamento della RN "a valle", tenuto altresì conto che la predetta delibera affidava alla concessionaria non solo il mero compito di riscuotere una somma, ma il più completo incarico di quantificare e di provvedere al recupero degli importi che la ELMENTIGAS era tenuta a restituire alla RN. Concludeva, quindi, il Consiglio di Stato che l'istanza di pagamento avanzata a RN non rientrava nella categoria dei provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo, trattandosi di somme quantificate dallo stesso concessionario. Né detta richiesta era ascrivibile alla categoria dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, la RN propone ricorso fondato su un unico nnotive. E' rimasta intimata la ME. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.
1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memorie illustrative. CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'unico motivo la ricorrente lamenta, ex artt. 360 comma 1 n. 1, 362 c.p.c. ,111 comma 8 Cost., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost, nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e 133 comma 1, lett. I) c.p.a., per aver il Consiglio di Stato confermato il difetto di giurisdizione a decidere la controversia, ritenendo che la richiesta di pagamento oggetto di causa si poneva al di fuori della platea dei provvedimenti e delle attività direttamente ascrivibili ad AR e, come tale, non ricompresa nello spettro applicativo dell'art. 133, comma 1, lett) I c.p.a. Di converso, ad avviso della ricorrente, la fattispecie rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento tra la richiesta di pagamento e il provvedimento amministrativo adottato da AR. Sostiene, ancora, la ricorrente che proprio in virtù dell'adozione di detto provvedimento prescrittivo dall'Autorità amministrativa, le conseguenti pretese patrimoniali avrebbero dovuto considerarsi comprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo tutte riconducibili al potere amministrativo. Del resto, la richiesta di pagamento avanzata da RN non sarebbe solo collegata al potere esercitato da AR con l'adozione del provvedimento amministrativo, ma sarebbe strettamente necessaria per l'attuazione dello stesso. Il motivo non può trovare ingresso. Va premesso che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale che va identificato Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 21928/2018; Cass. Sez. Un. n. 21990/2020). Ora, pur vero che l'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti, inclusi quelli sanzionatori (ed esclusivi quelli relativi al rapporto di pubblico impiego privatizzato) di alcune autorità indipendenti, elencate tassativamente dalla norma evocata, è anche vero che il giudizio in esame non verte sulla legittimità dell'atto emesso dall'Autorità amministrativa, ma sulla pretesa creditoria vantata dalla RN nei confronti della ME. Peraltro, osservano queste Sezioni Unite che la sussistenza di una giurisdizione esclusiva non comporta che la giurisdizione sia riservata in toto al giudice amministrativo. L'espressione esclusiva, infatti, che dal punto di vista sistematico lo attesterebbe, dal punto di vista giuridico non può essere intesa in tal senso in quanto la fonte costituzionale di questa species di giurisdizione conduce ad un significato diverso. Invero, l'articolo 103 Cost. conferisce agli organi di giustizia amministrativa "giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi". Siffatto testo esprime in realtà non l'esclusione del giudice ordinario - ovvero la giurisdizione "esclusiva" di un altro giudice -, bensì l'estensione ("anche") della giurisdizione amministrativa ai diritti soggettivi in ambiti particolari la cui determinazione è affidata a una riserva di legge (Cass. Sez. Un. n. 21990/2020, cit.) Nella specie, il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla società RN, in qualità di concessionaria di AR, per un importo pari ad euro 1.946.842,81 per oneri di sbilanciamento "in prelievo" da restituire alla stessa da parte di ME, stante la deliberazione Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- n. 309/2017 emessa da AR, che non risulta avere formato oggetto di impugnazione. Pertanto, anche a fronte della mancata impugnazione dell'atto amministrativo, la controversia in esame rientra nell'ambito di quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, in quanto verte sulla richiesta di pagamento avanzata da RN (in qualità di creditrice) nei confronti di ME (in qualità di debitrice), senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali- valutativi inerenti alla determinazione dell'importo da riscuotere (nella specie determinato dalla stessa società procedente), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Invero, la causa riguarda un rapporto di natura privatistica intercorso tra le due società con riguardo al pagamento della somma pari ad euro 1.946.842,81 che la ME doveva alla RN, ancorché per effetto di un provvedimento amministrativo, nella specie la deliberazione n. 309/2017 della AR, che affidava alla concessionaria il compito di riscuotere una somma compiutamente definita nell'an dalla AR (infatti trova titolo negli oneri di sistema previsti in via generale dalla delibera n. 522/2014 di AR), nonché il più completo incarico di quantificare e di provvedere al recupero degli importi che la ELEMENTIGAS era tenuta a restituire alla RN. Orbene, l'atto dell'Autorità, però, non viene direttamente in rilievo dal punto di vista giuridico nella vicenda processuale in discorso, non risultando impugnato in via diretta, né risultando sollecitatzt la dichiarazione della sua illegittimità in via incidentale nel giudizio, ma costituendo solo un presupposto fattuale esterno al rapporto intercorso tra la società ricorrente e la società resistente (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 12483/2020 dove le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento ad una controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani — affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti - atteso che essa riguardava unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato della legittimità dell'attività provvedimentale posta "a monte" del rapporto stesso). Pertanto, ben ha fatto il giudice amministrativo a negare la propria giurisdizione, affermando che l'istanza di pagamento avanzata a RN non rientrava nella categoria dei provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo, per essere le somme state quantificate dal concessionario;
né detta richiesta non era ascrivibile alla categoria dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a. Va, in conclusione, rigettato il ricorso ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Nessuna pronuncia sulle spese di lite in mancanza di difese della Elennetigas rimasta intimata. In considerazione delle ragioni della decisione, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2022.
- ricorrente -
contro ME S.48I .; Civile Ord. Sez. U Num. 30149 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 13/10/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 6510/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 2/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere MILENA FALASCHI. " RITENUTO IN FATTO Con deliberazione n. 309/2017, la AR, rilevata la responsabilità derivante dall'attività di dispacciamento della ME SAS, accertava l'obbligo di quest'ultima di restituire a RN RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA - in qualità di concessionaria di AR - gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligentemente adottata dalla prima società e, per l'effetto, affidava alla società concessionaria il compito di qu3ntificare e provvedere al recupero degli importi che la ME era tenuta a restituirle ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d) della L. n. 481/1995 per "oneri di sbilanciamento". In seguito al mancato pagamento delle somme dovute dall'ME in base alla quantificazione calcolata dalla RN, quest'ultima ricorreva dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia e chiedeva ed otteneva l'emissione, nei confronti della società debitrice, del decreto ingiuntivo di importo pari ad euro 1.946.842,81 t titolo di restituzione dei predetti oneri. Sull'opposizione proposta dalla ME avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2019, il TAR Lombardia, nella resistenza della società opposta, con sentenza n. 2747/2019, accoglieva l'eccezione spiegata dall'Eipponente e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ad emanare il decreto ingiuntivo opposto in favore del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- Sul gravame interposto dalla RN, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2829/2020, nella resistenza della ME, rigettava l'appello e confermava il provvedimento di primo grado. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, pur dato atto del collegamento tra la deliberazione di contenuto prescrittivo n. 309/2017/E/EEL del 05.05.2017della AR adottata ex art. 2, comma 20 lett. D) legge n. 481 del 1995 e la richiesta di pagamento avanzata dalla concessionaria, affermava che l'esercizio del potere della AR si era esaurito nell'adozione della deliberazione, la quale si poneva " a monte" rispetto alla richiesta di pagamento della RN "a valle", tenuto altresì conto che la predetta delibera affidava alla concessionaria non solo il mero compito di riscuotere una somma, ma il più completo incarico di quantificare e di provvedere al recupero degli importi che la ELMENTIGAS era tenuta a restituire alla RN. Concludeva, quindi, il Consiglio di Stato che l'istanza di pagamento avanzata a RN non rientrava nella categoria dei provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo, trattandosi di somme quantificate dallo stesso concessionario. Né detta richiesta era ascrivibile alla categoria dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, la RN propone ricorso fondato su un unico nnotive. E' rimasta intimata la ME. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.
1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memorie illustrative. CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'unico motivo la ricorrente lamenta, ex artt. 360 comma 1 n. 1, 362 c.p.c. ,111 comma 8 Cost., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost, nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e 133 comma 1, lett. I) c.p.a., per aver il Consiglio di Stato confermato il difetto di giurisdizione a decidere la controversia, ritenendo che la richiesta di pagamento oggetto di causa si poneva al di fuori della platea dei provvedimenti e delle attività direttamente ascrivibili ad AR e, come tale, non ricompresa nello spettro applicativo dell'art. 133, comma 1, lett) I c.p.a. Di converso, ad avviso della ricorrente, la fattispecie rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento tra la richiesta di pagamento e il provvedimento amministrativo adottato da AR. Sostiene, ancora, la ricorrente che proprio in virtù dell'adozione di detto provvedimento prescrittivo dall'Autorità amministrativa, le conseguenti pretese patrimoniali avrebbero dovuto considerarsi comprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo tutte riconducibili al potere amministrativo. Del resto, la richiesta di pagamento avanzata da RN non sarebbe solo collegata al potere esercitato da AR con l'adozione del provvedimento amministrativo, ma sarebbe strettamente necessaria per l'attuazione dello stesso. Il motivo non può trovare ingresso. Va premesso che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale che va identificato Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 21928/2018; Cass. Sez. Un. n. 21990/2020). Ora, pur vero che l'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti, inclusi quelli sanzionatori (ed esclusivi quelli relativi al rapporto di pubblico impiego privatizzato) di alcune autorità indipendenti, elencate tassativamente dalla norma evocata, è anche vero che il giudizio in esame non verte sulla legittimità dell'atto emesso dall'Autorità amministrativa, ma sulla pretesa creditoria vantata dalla RN nei confronti della ME. Peraltro, osservano queste Sezioni Unite che la sussistenza di una giurisdizione esclusiva non comporta che la giurisdizione sia riservata in toto al giudice amministrativo. L'espressione esclusiva, infatti, che dal punto di vista sistematico lo attesterebbe, dal punto di vista giuridico non può essere intesa in tal senso in quanto la fonte costituzionale di questa species di giurisdizione conduce ad un significato diverso. Invero, l'articolo 103 Cost. conferisce agli organi di giustizia amministrativa "giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi". Siffatto testo esprime in realtà non l'esclusione del giudice ordinario - ovvero la giurisdizione "esclusiva" di un altro giudice -, bensì l'estensione ("anche") della giurisdizione amministrativa ai diritti soggettivi in ambiti particolari la cui determinazione è affidata a una riserva di legge (Cass. Sez. Un. n. 21990/2020, cit.) Nella specie, il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla società RN, in qualità di concessionaria di AR, per un importo pari ad euro 1.946.842,81 per oneri di sbilanciamento "in prelievo" da restituire alla stessa da parte di ME, stante la deliberazione Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- n. 309/2017 emessa da AR, che non risulta avere formato oggetto di impugnazione. Pertanto, anche a fronte della mancata impugnazione dell'atto amministrativo, la controversia in esame rientra nell'ambito di quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, in quanto verte sulla richiesta di pagamento avanzata da RN (in qualità di creditrice) nei confronti di ME (in qualità di debitrice), senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali- valutativi inerenti alla determinazione dell'importo da riscuotere (nella specie determinato dalla stessa società procedente), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Invero, la causa riguarda un rapporto di natura privatistica intercorso tra le due società con riguardo al pagamento della somma pari ad euro 1.946.842,81 che la ME doveva alla RN, ancorché per effetto di un provvedimento amministrativo, nella specie la deliberazione n. 309/2017 della AR, che affidava alla concessionaria il compito di riscuotere una somma compiutamente definita nell'an dalla AR (infatti trova titolo negli oneri di sistema previsti in via generale dalla delibera n. 522/2014 di AR), nonché il più completo incarico di quantificare e di provvedere al recupero degli importi che la ELEMENTIGAS era tenuta a restituire alla RN. Orbene, l'atto dell'Autorità, però, non viene direttamente in rilievo dal punto di vista giuridico nella vicenda processuale in discorso, non risultando impugnato in via diretta, né risultando sollecitatzt la dichiarazione della sua illegittimità in via incidentale nel giudizio, ma costituendo solo un presupposto fattuale esterno al rapporto intercorso tra la società ricorrente e la società resistente (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 12483/2020 dove le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento ad una controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani — affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti - atteso che essa riguardava unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato della legittimità dell'attività provvedimentale posta "a monte" del rapporto stesso). Pertanto, ben ha fatto il giudice amministrativo a negare la propria giurisdizione, affermando che l'istanza di pagamento avanzata a RN non rientrava nella categoria dei provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo, per essere le somme state quantificate dal concessionario;
né detta richiesta non era ascrivibile alla categoria dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a. Va, in conclusione, rigettato il ricorso ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Nessuna pronuncia sulle spese di lite in mancanza di difese della Elennetigas rimasta intimata. In considerazione delle ragioni della decisione, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2022.