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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
2684 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2684 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. MANTOVANI MAURA e
[...]
FATIGATO PASQUALE , in forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del
P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2024 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
I coniugi confermavano la volontà di divorziare;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 , essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia;
entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della figlia minore e si intendono qui per integralmente trascritte.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brighton (Inghilterra) in data 04/06/1999 tra , nato a BARI (BA) in [...] Parte_1
13/11/1972, e , nata a SIERRA LEONE in [...] Parte_2
24/07/1976 , (atto n. 104 p. II s. C anno 1999);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara efficaci le condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 11.12.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2684 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. MANTOVANI MAURA e
[...]
FATIGATO PASQUALE , in forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del
P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2024 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
I coniugi confermavano la volontà di divorziare;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 , essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia;
entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della figlia minore e si intendono qui per integralmente trascritte.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brighton (Inghilterra) in data 04/06/1999 tra , nato a BARI (BA) in [...] Parte_1
13/11/1972, e , nata a SIERRA LEONE in [...] Parte_2
24/07/1976 , (atto n. 104 p. II s. C anno 1999);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara efficaci le condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 11.12.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro