CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n.534 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Granese giusta procura su foglio allegato all'atto di gravame
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno
n.3931/2022 pubblicata il 10/11/2022 (Risarcimento danni in favore della parte civile)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31/10/2018 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno il . Premesso di aver Controparte_1
sottoscritto, in data 11/05/2001, contratto preliminare di compravendita con la di , relativamente ad un'unità Controparte_2 Parte_2
abitativa facente parte dell'allora costruendo Parco Aurora di Controparte_1
(Lotto B, fabbricato D, piano primo dopo il rialzato, interno n. 7), giusta concessione edilizia n. 67 rilasciata dal Comune di il 22/11/2000 ; che tale Controparte_1
contratto era rimasto ineseguito per impossibilità sopravvenuta della prestazione,
essendo intervenuto sequestro preventivo dei beni oggetto di compravendita, con conseguente impossibilità di attuazione del programma contrattuale a seguito del blocco dell'attività di edificazione e dell'imposizione del vincolo di indisponibilità materiale e giuridica;
che il provvedimento cautelare era stato adottato dal GIP nell'ambito di un più vasto procedimento penale che aveva portato al rinvio a giudizio di una serie di soggetti (tra cui il promittente venditore, pubblici amministratori, nonché tecnici e consulenti esterni del ) i quali, a diverso titolo, Controparte_1
dovevano rispondere di reati commessi al fine di giungere all'illegittimo rilascio della concessione edilizia relativa alla lottizzazione denominata Parco Aurora;
che esso attore, avendo subìto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per i fatti posti al vaglio dell'Autorità penale, aveva formalizzato la sua costituzione di parte civile nel procedimento penale che si era concluso in primo grado con sentenza n. 1104/2008 con
2 la quale il Tribunale di Salerno aveva affermato la penale responsabilità di CP_3
, , e CP_4 CP_5 Parte_2 Controparte_6 CP_7
condannandoli, in solido con il responsabile civile
[...] Controparte_1
, al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite;
che
[...]
successivamente la Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 1176/2011 aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale, accertando l'intervenuta prescrizione di alcuni reati e aumentando la provvisionale già assegnata dal Tribunale all'esponente che aveva sul punto proposto autonoma impugnativa;
che la Corte aveva infatti riconosciuto all'attore la somma di € 20.038,07 in conto danno patrimoniale, oltre al
30% della somma quale danno morale, confermando di non ravvisare “elementi fattuali
sufficienti per deliberare sull'esatto ammontare del danno patito dalle parti civili,
necessitando le richieste di liquidazione, peraltro riferite a plurime voci di danno, di
ulteriori approfondimenti istruttori ”; che successivamente la Corte di Cassazione con sentenza n. 28281/13 aveva dichiarato inammissibile il ricorso di ed Parte_2
infondato quello di e con la CP_3 CP_4 Controparte_1
conseguente irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello di Salerno;
che pertanto esso attore aveva introdotto il giudizio dinanzi al giudice civile per far “ accertare
l'ulteriore danno patrimoniale, l'ulteriore 30% di danno morale (quello sulle somme
non documentate in sede penale) e comunque l'ulteriore danno non patrimoniale
diverso dal morale (perdita di chances, danno esistenziale ed ogni altra voce di danno
riconducibile in quella omnicomprensiva del cd. danno non patrimoniale”.
Si costituiva il , che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto non fondata in fatto e in diritto.
L'attore produceva documentazione attestante versamenti per € 47.706,021 e chiedeva l'ammissione di prova testimoniale e di CTU contabile. Il Got, cui la causa era stata
3 assegnata, ammetteva la prova orale, che tuttavia non si espletava. Dopo vari invii la causa tornava al giudice togato che soprassedeva da ogni attività istruttoria e rinviava per la discussione orale e la decisione ex art.281 sexies all'udienza del 10/11/2022, ove pronunciava la sentenza n. 3931/2022 con la quale così disponeva:1) In accoglimento
della domanda risarcitoria, condanna il resistente al pagamento a favore di CP_1
parte attrice della somma di € 9.000,00 – da aggiungersi al risarcimento già disposto
nella provvisionale resa nella sentenza penale di condanna passata in giudicato – oltre
interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in parte motiva a far data
dall'anno 2003; 2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in
favore di parte attrice che si quantificano in € 2.540,00 oltre accessori di legge con
attribuzione ex art 93 c.p.c.“.
Con atto di appello notificato il 10/05/2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
dinanzi a questa Corte per ottenerne la parziale riforma e sentir così provvedere:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, contrariis reiectis, accogliere il presente
gravame e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 3931 del 2022
del Tribunale di Salerno, così provvedere: A)accertare e dichiarare che il danno
patrimoniale complessivamente subito dall'appellante in conseguenza dei Parte_1
fatti per cui è causa ammonta a complessivi euro 47.706,02 e per l'effetto condannare il
al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1
complessiva somma di euro 47.706,02 a titolo di danno patrimoniale, nonché al
risarcimento del danno morale nella misura del 30% di quanto già riconosciuto a titolo
di danno patrimoniale (come da provvisionale di cui alla sentenza n. 1176/2011 della
Corte d'Appello di Salerno), nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro
9.000,00 a titolo di danno non patrimoniale diverso dal morale, oltre interessi e
rivalutazione secondo le modalità indicate in parte motiva della sentenza di primo
grado a far data dall'anno 2003; B)condannare il , Controparte_1
4 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa, del doppio grado di giudizio da determinarsi ex DM. 55/2014, nel testo novellato
dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione del decisum (da euro 52.000,00 a euro
260.000,00) da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93
cpc; C)In subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di
impugnazione, accogliere quanto meno il terzo e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, del doppio grado di giudizio da
determinarsi ex DM. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018, in base allo
scaglione del decisum (da euro 26.000,00 a euro 52.000,00) da attribuirsi al
sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc”. Invia istruttoria l'appellante ha reiterato l'istanza di prova per testi limitatamente ai capi relativi al danno patrimoniale.
Si è costituito in giudizio l'appellato che ha Controparte_1
resistito ai motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
Con ordinanza del 29/09/2023 il CI, viste le note inviate nel termine del 28 settembre
2023 e letto l'art. 352 cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
nn.1), 2) e 3) cpc e rinviato la causa dinanzi a sé per l'udienza del 10/10/2024.
Successivamente, all'udienza di rinvio, per la quale era stata disposta la trattazione scritta, viste le note inviate dalle parti, con ordinanza del 07/11/2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza articolando tre motivi di gravame: Parte_1
con il primo motivo si duole della liquidazione del danno patrimoniale relativo agli esborsi complessivamente sostenuti in adempimento ed in funzione del contratto preliminare ed in particolare dei danni che non erano stati riconosciuti in sede penale a
5 titolo di provvisionale a causa della insufficiente documentazione ivi prodotta, ma che erano stati successivamente provati dinanzi al Tribunale civile. Lamenta in particolare che il primo Giudice non aveva motivato la decisione di non considerare probanti i documenti prodotti che dimostravano esborsi per complessivi € 47.706,02, e ciò
nonostante che, con riferimento ad essi, il non avesse sollevato alcuna CP_1
contestazione o impugnazione, né aveva dato corso alla prova testimoniale precedentemente ammessa e di cui esso appellante aveva chiesto l'espletamento sino alla precisazione delle conclusioni;
con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza in quanto carente del contenuto minimo per renderla eseguibile senza rischio di contestazioni, avendo il Tribunale
omesso di indicare l'importo di € 20.038,07 oltre al 30% per danno morale, riconosciuti a titolo di provvisionale dal giudice penale, e non rendendo, di conseguenza,
comprensibile la somma complessivamente riconosciuta;
con il terzo motivo lamenta l'erronea ed insufficiente liquidazione delle spese di lite per erronea determinazione del valore della controversia – che doveva essere riferito all'intero danno definitivamente liquidato, e non soltanto ad € 9.000,00 --, omessa liquidazione delle spese vive documentate, violazione dei minimi inderogabili.
2. Il primo motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed infatti, il Tribunale, senza offrire alcuna motivazione sul punto, non ha tenuto in alcun conto la documentazione che il aveva prodotto a sostegno della domanda di Pt_1
risarcimento dei danni patrimoniali che assumeva di aver subìto per aver fatto affidamento sul contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione.
La documentazione, riproposta alla disamina del giudice di appello, consiste in copie di titoli ( n. 4 assegni bancari e di n. 24 cambiali ) emessi in favore di Parte_2
quale legale rappresentante della e di copie di numerose Controparte_2
attestazioni di pagamenti effettuati in contanti in favore del medesimo e di Parte_2
6 vari fornitori di mobili e materiale per l'edilizia, per pagamenti pari a complessivi €
47.706,02.
La circostanza che siffatta documentazione non sia stata contestata specificamente dal
– la cui difesa, peraltro, sia in primo grado che in questa sede di gravame è CP_1
stata assolutamente generica o addirittura nemmeno pertinente alle questioni dibattute nella vicenda che ci occupa – non costituisce un elemento che esonera l'appellante dalla prova giacché, com'è noto, il principio di non contestazione non opera con riferimento ai documenti, rispetto ai quali, peraltro, il è pure soggetto estraneo. CP_1
I documenti possono pertanto essere valutati non come prova ma esclusivamente come elementi indiziari.
A tal fine ritiene la Corte di poter attribuire siffatta valenza esclusivamente alla copia dei titoli e non anche alle 'attestazioni' di pagamento in contanti, giacché soltanto le prime trovano riscontro nel contratto preliminare intercorso tra il e la Pt_1 [...]
ove, nella parte relativa alla regolamentazione del prezzo di acquisto dell' CP_2
appartamento e del box auto ( art.3), la società dava atto del pagamento di € 18.799,03
in assegni bancari e di € 17.352,95 mediante n. 24 cambiali, rilasciando contestuale quietanza ( cfr. lett. a e b).
A ulteriore dimostrazione della avvenuta riscossione, risulta che i titoli testé richiamati sono muniti di attestazione di incasso.
Per ragioni opposte non possono invece essere utilizzate le 'attestazioni' di pagamenti effettuati in contanti rilasciate dall' e da titolari di ditte fornitrici di materiali Parte_2
e di arredamento, che non sono neppure riferibili con certezza agli immobili oggetto dell'accordo preliminare.
La prova per testi sui pagamenti non può essere accolta ostandovi la previsione dell'art.2726 cc.
7 Ne consegue che, in luogo della provvisionale di € 20.038,07 liquidata dal giudice penale e implicitamente fatta propria dal Tribunale civile nella sentenza qui impugnata,
i danni patrimoniali subìti da vanno quindi in questa sede definitivamente Parte_1
riconosciuti nella complessiva somma di € 36.151,98.
3. Gli altri due motivi restano assorbiti giacché per effetto dell'accoglimento del primo motivo, si provvederà alla nuova formulazione del dispositivo ed alla nuova liquidazione delle spese processuali.
4. La sentenza impugnata va pertanto riformata con riferimento all'importo dei
danni patrimoniali, che vanno rideterminati in complessivi € 36.151,98.
Restano invece confermati i danni morali come liquidati dal giudice penale nella
percentuale del 30% della somma riconosciuta a titolo di provvisionale ( €
6.011,42, pari al 30% di € 20.038,07) e gli ulteriori danni non patrimoniali ( €
9.000,00) riconosciuti dal Tribunale civile, trattandosi di statuizione che non ha
costituito oggetto di gravame.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00; negli importi medi;
per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo grado, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per l'appello; con riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto da esaminare.
Al fine di liquidare le spese processuali la Corte ha tenuto conto del principio espresso dal Giudice di legittimità ( cfr. Cass. n. 6739/2011) per cui “La provvisionale liquidata
in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per
le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74
c.p.p., i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se
8 soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p.,
comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile. Non vi è dubbio quindi
che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva
liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da
quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la
liquidazione di una provvisionale. Il regime applicabile è del tutto coincidente con
quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e,
come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va tenuta in
conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovrà imputarne l'importo a scomputo delle
somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.”
Il valore della causa è pertanto di € 51.163,40, ottenuto sommando il danno patrimoniale definitivamente accertato, la provvisionale liquidata in sede penale e il danno non patrimoniale riconosciuto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. Controparte_1
3931/2022 pubblicata il 10/11/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
a) ridetermina in € 36.151,98 il danno patrimoniale complessivo subìto da;
Parte_1
b) condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 36.151,98 oltre ad €
6.011,42 a titolo di danno morale, pari al 30% del danno patrimoniale provvisoriamente riconosciuto in sede penale, e ad ulteriori € 9.000,00, riconosciuti per danno morale nella sentenza impugnata, con rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri dettati da Cass. SU n. 1712/1995 a far data dal 2003;
9 2. CONDANNA il , in persona del legale rappr.nte p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell'appellate, per il primo grado, in € 518,00 per c.u. ed € 5.331,20 per compenso;
per l'appello in € 777,00 per c.u. ed € 4.862,20 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali,
iva e cap, con attribuzione all'avv. Marco Granese che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
10