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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 13/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2509/2022 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. ABBATE DARIO e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato in CASERTA VIA VERDI 6
Appellato - Ricorrente in riassunzione
e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CASTIGLIONE Controparte_1
CO e con gli stessi elettivamente domiciliata in VIA PERGOLESI 1 80122
NAPOLI Appellante - Convenuto in riassunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 12.10.2022, Parte_1 riassumeva innanzi a questa Corte il giudizio instaurato contro a Controparte_1 seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 22782/2022, la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, cassava la sentenza n. 7803/2017 della Corte di Appello di Napoli, con rinvio innanzi alla medesima in diversa composizione.
Il processo veniva, ab origine, instaurato dal ricorrente che, con ricorso depositato in Pt_1 data 11.11.2010, conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere la esponendo di aver lavorato presso lo stabilimento di Controparte_2
Marcianise nell'arco di tempo dal 12.6.2003 al 15.7.2010, in forza di alcuni contratti per
1 prestazioni di lavoro temporaneo ex lege n. 196/1997 e di altri contratti di somministrazione ex art. 20 del d.lgs n. 276/2003 stipulati con la dante causa Parte_2
Aveva lamentato, sotto vari profili, l'irregolarità e l'illegittimità di tutti tali contratti, chiedendo dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la con decorrenza sin dal primo contratto e la condanna della Società Controparte_1 al pagamento delle retribuzioni intercorse dalla data di notifica del ricorso a quella di effettiva riammissione in servizio.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 1831/2013, accoglieva la domanda nei seguenti termini: “-a) ordina alla convenuta di procedere all'immediato ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro;
-b) condanna la resistente al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente stabilendo un'indennità omnicomprensiva in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all'atto della risoluzione, pari ad euro 1748,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in motivazione;
-c)condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.300,00, oltre IVA e CPA secondo legge, con attribuzione”.
Il rinvio alla motivazione, di cui al capo b) del dispositivo appena riportato atteneva al seguente punto: “la società va condannata a corrispondere al lavoratore l'indennizzo ex art. 32, 5 comma legge 183/2010 nella misura di 12 mensilità… per il periodo fino al deposito del ricorso, fermo il diritto alle retribuzioni … per il periodo successivo per effetto dell'intervenuta conversione del rapporto”.
Avverso tale sentenza, la società proponeva appello con cui, tra l'altro e per quanto di interesse nella presente sede, si doleva dell'errata applicazione dell'art. 32, comma 5, della legge n.
183/2010, facendo rilevare che l'indennità risarcitoria prevista da tale norma copre tutti i danni subiti dal lavoratore sino alla sentenza e non sino al deposito del ricorso.
La Corte di Appello partenopea, con la sentenza n. 7803/2017, confermava la pronunzia di primo grado, respingendo l'appello.
La società ricorreva in Cassazione, proponendo tre motivi di ricorso dei quali, ritenuti inammissibili i primi due, veniva accolto il terzo, relativo all'omessa pronunzia da parte della
Corte d'Appello in ordine al motivo di gravame relativo all'esatta determinazione della portata risarcitoria dell'indennità dell'art. 32, comma 5, della legge n.183/2010.
La Suprema Corte, acclarando che la Corte partenopea aveva mancato di pronunziare sul predetto motivo d'appello, altresì, ribadiva il principio secondo cui l'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32, 5°comma, della legge n. 183/2010 remunera “…per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo
2 cosiddetto “intermedio”, decorrente dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio (Cass. 9 gennaio 2015
, n. 151; Cass. 26 marzo 2019 n. 8385; Cass. 18 gennaio 2021, n. 702)”.
Il giudizio veniva riassunto innanzi a questa Corte dal che chiedeva “confermare la Pt_1 sentenza n. 1831/2013 emessa dal Tribunale di S. Maria CV…applicando il principio di diritto sopra riportato”.
Ricostituito il contraddittorio, la – evidenziata la errata statuizione del Controparte_1
Giudice di primo grado, alla luce del pronunciamento della Cassazione - chiedeva, sotto tale profilo, l'accoglimento dell'appello e la riforma della impugnata sentenza.
La causa, all'esito della trattazione cartolare e della successiva camera di consiglio odierna, veniva decisa con la presente sentenza.
***
1. In via preliminare giova rammentare che, come noto, il ricorso in Cassazione è concepito come un mezzo essenzialmente rescindente volto all'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito rappresenta la regola generale nelle ipotesi in cui la Suprema Corte, riscontrato un vizio, rimette la causa a un giudice di merito affinché emetta una nuova pronuncia.
In relazione alla natura del rinvio, si distingue tra rinvio “restitutorio”, che riporta il processo al momento in cui è avvenuto il vizio, e rinvio “prosecutorio”, che consente al giudice di merito di emettere una nuova decisione sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione
(Cass. 12746/2008). Nel primo caso, il processo torna indietro, riprendendo dal punto in cui si
è verificato l'errore, con conseguente divieto alle parti di formulare nuove conclusioni anche istruttorie e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive;
nel secondo caso, il giudice di merito prosegue il processo con l'applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte.
In ordine al sindacato demandato al giudice del rinvio, va rammentato quanto affermato dalla
Corte di Cassazione e cioè che: “I limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia…nella prima ipotesi, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla
3 pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, della preclusioni e decadenze già verificatesi” (Cass. n. 27337/2019).
1.1. Nella specie, questa Corte è chiamata ad emendare l'errore in cui è incorsa la Corte partenopea che, come sopra riferito, decidendo sul gravame proposto dalla società CP_1 ha omesso di pronunziare in merito al motivo relativo all'esatta determinazione
[...] della portata risarcitoria dell'indennità dell'art. 32, comma 5, della legge n.183/2010.
2. Va rammentato che, in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal il Giudice di Pt_1 primo grado, nella sentenza n. 1831/2013, aveva condannato la resistente società al pagamento di un'indennità omnicomprensiva “in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all'atto della risoluzione, pari ad euro 1748,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in motivazione”.
Tale ultimo rinvio alla motivazione implicava che l'indennità in parola coprisse il danno sofferto dal lavoratore fino al deposito del ricorso;
viceversa, per il periodo successivo, per effetto dell'intervenuta conversione del rapporto, il giudice di primo grado aveva ritenuto spettante il diritto alle retribuzioni.
3. Ebbene, l'appello proposto dalla sul punto è fondato. CP_1
4. La questione deve esser risolta in applicazione del principio consolidato - che la Suprema
Corte decidendo sul ricorso proposto da ha anche richiamato nella pronunzia CP_1 rescindente - secondo cui l'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32, 5°comma, della legge n. 183/2010 remunera “…per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, decorrente dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio (Cass. 9 gennaio 2015 , n. 151; Cass. 26 marzo 2019 n. 8385; Cass. 18 gennaio 2021,
n. 702)”.
Come è noto l'art. 32, comma 5, I. n. 183 del 2010 (comma successivamente abrogato dall'art. 55, d. lgs. n. 81 del 2015), nel testo applicabile ratione temporis, ha statuito che « Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.». Il legislatore, con la norma di interpretazione autentica di cui al comma 1 dell'art. 13 I. n. 92 del
2012 ha chiarito che “La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre
2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito 4 dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo
4 compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il carattere omnicomprensivo della indennità risarcitoria, valorizzato dalla norma di interpretazione autentica, comporta che essa ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ossia è esaustiva di tutti i danni che sono conseguenza, sul piano retributivo e contributivo, della perdita del lavoro in relazione al periodo decorrente dalla cessazione del rapporto a termine alla sentenza che ne ha disposto la ricostituzione (v. tra le altre, Cass.
20/11/2018, n. 29949; Cass. 09/01/2015, n. 151, Cass. 07/09/2012, n. 14996).
Per il periodo successivo alla sentenza, in ipotesi di persistente inadempimento all'obbligo datoriale di ripristino del rapporto, la misura della responsabilità datoriale sarà determinata secondo gli ordinari criteri e non nella misura forfettizzata stabilità dall'art. 32 I. n. 183 del
2010.
4.1. Facendo applicazione di tali consolidati principi deve concludersi che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ed in parziale riforma della sentenza CP_2 di I grado, la società va condannata a corrispondere al lavoratore l'indennizzo ex art. 32, comma
V legge n. 183/2010 nella misura di 12 mensilità, da intendersi quale risarcimento del danno cagionato al nel periodo decorrente dalla cessazione del rapporto fino alla sentenza Pt_1 di I grado.
5. L'esito globale del giudizio, connotato da una sostanziale soccombenza della società eccetto che sulla questione della esatta determinazione della portata risarcitoria dell'indennità sub iudice, induce a compensare solo per 1/4 le spese di tutti i gradi di giudizio;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 attesa la notorietà e serialità delle questioni trattate (“In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
- e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”. Cass. SS.UU. ord.n.32906 dell'08.11.2022).
P.Q.M.
La Corte, quale giudice del rinvio, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
ed in parziale riforma della sentenza di I grado, così decide: Controparte_1
5 - condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma V legge 183/2010 che fissa nella misura di
12 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.748,98), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
- condanna al pagamento dei 3/4 delle spese di lite che liquida, in tal Controparte_2 misura, in euro 2.179,00 sia per il presente giudizio che per il grado d'appello nonchè in euro
1.155,00 per il giudizio di cassazione oltre spese forfettarie, iva e cpa con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
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