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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2024, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 14/05/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2826/2021 R.G. vertente
TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO CARMINE Parte_1
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCARPA GIOVANNI e dall'Avv. CP_1
BIGNARDI MARCO
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 527/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il
22.3.2021
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara l'ingiustificatezza del licenziamento intimato all'appellante con lettera ricevuta il 25.03.2019 e per l'effetto condanna l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in euro 241.963,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.3.2019 al saldo. Compensa per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui quattro quinti, quota liquidata in euro 6.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 5.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado.
Roma, lì 14/05/2024
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 12.11.2019, premesso di essere nato Parte_1 il 7.5.1950 e di avere lavorato dal 1991 alle dipendenze della società leader nel settore CP_1 trasporti e logistica, la quale intratteneva rapporti con il dal 1960 ed anche con Controparte_2 il e con società di importanza nazionale ed internazionale, ha dedotto di Organizzazione_1 avere ricoperto, sino alla data di deposito del ricorso, il ruolo di Direttore Funzionale della sede operativa di Roma, dislocata, da ultimo, nella Torre 2 del Terminal internazionale presso l'aeroporto di Fiumicino e di essere stato preposto all'appalto, aggiudicatosi dalla datrice Org_2 di lavoro sin da luglio 2013, avente ad oggetto il “servizio di spedizione/trasporto di materiali e mezzi delle anche classificati in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale”. Org_3
Il medesimo ricorrente attuale appellante aveva maturato, alla data del 7.12.2016, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, mentre quello contributivo era già stato dal medesimo conseguito.
Le parti del rapporto di lavoro, però, avevano esercitato la facoltà di cui all'art. 24, comma 4 del d.l.
201 del 2011 e avevano concordato il trattenimento in servizio dello stesso Penza fino al termine del rinnovo dell'appalto con il , avente scadenza al 31.12.2021. Controparte_2
Tale intesa era stata convenuta in occasione di una conversazione intercorsa a voce tra il ricorrente attuale appellante e l'Amministratore delegato della società, tale Per_1
Senonché, con lettera del 15.3.2019, ricevuta il 25.3.2019, al dirigente era stato intimato il licenziamento per il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Tale motivazione, però, era inesistente, poiché i presupposti anagrafico e contributivo già sussistevano dal dicembre 2016, allorquando le parti avevano concordato il trattenimento in servizio e, conseguentemente, il rapporto doveva intendersi come sussistente e validamente in corso sino al termine dell'appalto in vista del quale era stato prorogato, ossia sino a dicembre 2021 o, in subordine, sino al settantesimo anno di età del Pensa, ossia sino a maggio 2020.
Tutto ciò dedotto, il ricorrente attuale appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'ingiustificatezza del licenziamento comminato dalla (con missiva del 15/3/2019 CP_1 consegnata brevi manu in data 25/3/2019), con condanna della resistente odierna appellata al pagamento della somma di €. 250.403,61 (18 mensilità) o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità supplementare prevista dal CCNL del settore, nonché al pagamento della somma di €. 91.851,60 per danni per perdita di chance; in subordine, ha domandato condannarsi la datrice di lavoro al pagamento della somma di €. 17.541,58 a titolo di indennità di preavviso.
Il tutto oltre accessori e spese del giudizio. In ordine alla quantificazione del danno da perdita di chance, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il ha Pt_1 dedotto che:
- in corso di rapporto di lavoro gli era sempre stato riconosciuto un premio di produzione che, nel triennio 2014-2017 era stato pari a euro 15.000 annui;
tale premio veniva corrisposto nella busta paga di luglio, con denominazione “importo una tanutm” in base ai risultati aziendali e individuali dell'anno precedente;
- la società aveva sempre attribuito, a fine marzo o inizio aprile, una remunerazione aggiuntiva sotto forma di stock option, sempre di un'entità compresa tra 1.500 e 2.000 azioni della società; nel 2019 la stock option riconosciuta ai top manager, come il ricorrente attuale appellante, era stata di 1.500 azioni ed il valore del pacchetto era stato pari ad euro 13.000: Cont
- la aveva assegnato al dirigente un'auto aziendale, il valore del quale beneficio era pari a euro 218,10 mensili.
Attesa, quindi, l'ingiustificatezza del licenziamento, competeva al medesimo ricorrente attuale appellante il risarcimento del danno pari alla mancata percezione dell'una tantum e della stock option per tre anni, nonché dell'auto aziendale fino al 31.12.2021.
In merito, invece, all'indennità supplementare, spettava, in ossequio alle previsioni contrattuali collettive applicabili, un compenso pari a un preavviso di 22 mensilità; la retribuzione mensile utile a tal fine andava calcolata nell'importo di euro 13.911,31.
Cont Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla a mezzo pec il 15.1.2020; con ordinanza pronunciata nell'udienza del 19.2.2020 il Tribunale, ritenuto che l'attestazione di conformità della copia dell'atto notificato all'originale, di cui all'art. 16-undecies del d.l. 179/2012, fosse nulla perché mancante dell'indicazione del nome del file, ha ordinato il rinnovo della notificazione.
Il ricorrente vi ha provveduto e si è costituita la parte intimata, la quale ha domandato il rigetto del ricorso, nonché ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del Penza al pagamento di euro
40.738,37 asseritamente versati dalla medesima resistente attuale appellata quale sostituto di imposta in relazione alla liquidazione di stock option precedentemente maturate in (la capogruppo CP_3
danese della resistente) e . CP_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato integralmente il ricorso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, ha condannato il al pagamento in Pt_1
Cont favore della di euro 40.738,37 oltre interessi legali dal 16.2.2020 al saldo. Al riguardo il primo giudice, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità circa la forma dell'accordo di trattenimento in servizio di cui all'art. 24 del d.l. 201/2011, il quale può essere concluso anche per fatti concludenti, ha accertato che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna pattuizione scritta tra le parti e che mancasse parimenti un contegno univoco idoneo a manifestare la volontà delle parti di proseguire nel rapporto di lavoro.
Quest'ultimo, infatti, alla data di maturazione dei presupposti per il conseguimento della pensione di vecchiaia in capo al Penza, era entrato nella libera recedibilità; come dedotto dalla resistente odierna appellata, le parti avevano soltanto convenuto, nel 2017 e nel 2018 un rinnovo annuale, cosicché il recesso, intervenuto a marzo 2019, era pienamente lecito.
Non poteva, del resto, il mero trascorrere del tempo in costanza di continuazione del rapporto, valere come inequivoca espressione dell'intenzione negoziale di mantenere il dirigente in servizio.
In punto di indennità di preavviso, la aveva erogato in favore del ricorrente attuale CP_1 appellante in un primo tempo l'importo di € 99.828,36; successivamente, il lavoratore ne aveva contestato la correttezza con lettera del 16.09.2019, in quanto “erroneamente calcolata sulla base della sola retribuzione lorda e non già su tutti gli elementi fissi e variabili che la compongono” per ciascun mese di preavviso, chiedendo il pagamento della relativa differenza pari alla somma di €
47.000,00. In data 23.10.2019, la SV aveva allora provveduto alla rideterminazione dell'indennità, considerando, per l'intero periodo di 12 mesi di preavviso, anche i ratei di 13ma (pari a € 8.319,03)
e di 14ma ( pari a € 8.319,03), le ferie (pari a € 11.344,13) nonché la valorizzazione del benefit auto
(pari a €2.617,20), per un totale di € 30.599,39 lordi (oltre ad € 8.668,01 lordi a titolo di ulteriore
TFR - v. ricorso pagg.37 ss. e doc.27-32 fasc. ric.).
Il ricorrente attuale appellante non aveva formulato specifiche contestazioni ai conteggi della società, limitandosi a produrre propri conteggi alternativi, cosicché la sua domanda di condanna dlla società al pagamento di somme per differenze sull'indennità di preavviso andava rigettata.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale, la stessa era fondata;
ciò perché le somme oggetto di pretesa da parte della società erano state da questa pagate come sostituto di imposta con obbligo di rivalsa ex articoli 23 e 24 del d.lgs. 600/1973 e la semplice offerta del dirigente della somma, depositata presso un notaio, non poteva certamente valere al fine di liberare il debitore dall'obbligazione di restituire la provvista al sostituto.
Ha proposto appello affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 160, 167 e 416 c.p.c., della L. 53/94 - omessa decisione. Ciò perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere nulla la notificazione del ricorso a mezzo pec effettuata il 15.1.2020. Il primo giudice, infatti, nell'affermare che l'attestazione di conformità della copia dell'atto notificato all'originale, di cui all'art. 16- undecies del d.l. 179/2012, fosse nulla perché mancante dell'indicazione del nome del file, avrebbe comminato una nullità non prevista dalla legge, in violazione dell'art. 156 c.p.c..
Ove, invece, la notificazione fosse stata rettamente valutata, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto rilevare la mancata tempestiva costituzione della resistente odierna appellata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., omettendo di disporre il rinnovo della notifica. Ne conseguirebbe che la domanda riconvenzionale, introdotta dalla società solo in seguito alla seconda notifica, quella eseguita in ottemperanza all'ordine di rinnovo, avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile perché tardiva.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del D.L. 201/2011, dell'art. 4 comma 2 legge n.
108/1990, del CCNL nonché degli artt. 1175, 1337, 1375, 1321, 1322 comma 1 c.c., 1325 comma 1 n. 1 c.c. e 1326 c.c. degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. - erronea supposizione di fatti - motivazione contraddittoria. Ciò perché la sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui, contraddittoriamente, dopo aver fatto corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità in punto di forma dell'accordo di trattenimento in servizio ex art. 24, comma 4, dl. 201/2011, ha accertato l'insussistenza nel caso di specie di una condotta univoca delle parti idonea a manifestare l'intenzione di proseguire nel rapporto di lavoro anche oltre la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia in capo al medesimo appellante. Tale conclusione sarebbe vieppiù erronea ove si consideri che, a pagina 12 della comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., la resistente odierna appellata aveva dedotto che il Pt_1
avesse lavorato sino a marzo 2019 e che, a marzo 2018, avesse ottenuto un rinnovo contrattuale annuale in vista della prosecuzione dell'appalto con il Controparte_2 presso la Torre 2 del Terminal dell'aeroporto di Fiumicino.
3) Erroneità della ritenuta non contestazione dei conteggi dell'indennità di preavviso.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la regolarità della prima notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione udienza e, di conseguenza, la inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla e, di conseguenza, condannare la CP_1 CP_1
alla restituzione, con conseguente condanna al pagamento, della somma di €. 40.737,48 corrisposta dall'appellante, oltre accessori;
- accertare e dichiarare l'ingiustificatezza del licenziamento irrogato all'appellante per i motivi indicati e, di conseguenza, condannare la , in p.l.r.pt., a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennità supplementare nella misura massima di 18 mensilità maggiorata di ulteriori 4 mensilità ex CCNL di settore, pari ad una somma non inferiore ad €. 306.048,85 o, in subordine, a quelle di €. 250.403,61 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la , in p.l.r.pt., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
da perdita di chance per le ragioni di cui in premessa, subiti e subendi dal Sig. , per una somma Pt_1 non inferiore ad €. 91.851,60, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la , in p.l.r.pt., al pagamento del residuo importo di € 17.541,58, a titolo CP_1
di indennità di preavviso;
- in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c. dalla spettanza al saldo, anche ex art. 1284, c. 4, c.c.;
- con vittoria di compenso dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.
Si è costituita l'appellata, eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, poiché
l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale non era stata proposta tempestivamente in replica alla domanda riconvenzionale stessa dinanzi al Tribunale e, nel merito, domandando respingersi il gravame.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
Cont Né nella memoria di costituzione in replica alla riconvenzionale della , né nella successiva udienza del 17.9.2020, l'attuale appellante ha eccepito l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti proposta, cosicché tale eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.
Non può, quindi, con l'atto di appello, lamentarsi l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice nel non dichiarare improcedibile la riconvenzionale.
E', invece, fondato il secondo motivo di gravame.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, pure richiamato dalla sentenza appellata (Cassazione, sentenza 20458/2018), in materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto;
qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale. Nella specie, la
Suprema Corte aveva confermato la sentenza impugnata, che, utilizzando corretti canoni ermeneutici e così sottraendosi a censure di legittimità, aveva desunto la volontà della società di aderire alla proposta di prosecuzione del rapporto avanzata dal lavoratore sulla base di molteplici e convergenti elementi, quali la completezza della proposta stessa, il silenzio serbato su di essa, accompagnato dal protrarsi dell'esercizio dei poteri datoriali per oltre sedici mesi, nonché l'avvio di una trattativa per l'ulteriore prolungamento.
Ritiene questa Corte territoriale che, valutando la fattispecie oggetto del presente giudizio alla stregua dei predetti canoni interpretativi, debba affermarsi che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le parti avessero convenuto il trattenimento in servizio del ai sensi dell'art. 24, Pt_2
comma 4, del d.l. 201/2011.
In proposito, infatti, non può non osservarsi che, come nel caso esaminato nel richiamato precedente della Corte di Cassazione, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, le parti avevano proseguito nell'esecuzione del rapporto di lavoro, anche dopo la maturazione dei requisiti pensionistici in capo al per un tempo assai considerevole, pari a oltre due anni e 3 mesi, ossia Pt_1
dal 7.12.2016 al 25.3.2019.
Tale lasso temporale è così significativo da fare assumere, alla conservazione in fatto del rapporto, un significato indiziario particolarmente qualificato al fine dell'accertamento della volontà delle parti nel proseguire nella relazione giuridica lavorativa.
Inoltre, non è contestato tra le parti che, il mantenimento in servizio del per tutto il Pt_2
periodo compreso tra dicembre 2016 e marzo 2019 era stato dalle parti collegato all'assegnazione dell'appellante all'appalto con il per il servizio di logistica presso la Torre del Controparte_2
Terminal 2 dell'Aeroporto di Fiumicino. Così, sul punto, l'appellata a pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta ex art. 416 c.p.c.: “nel dicembre dell'anno precedente ha ottenuto un rinnovo contrattuale di un anno per una fornitura, perché' questo era il suo lavoro, ed il suo dovere, sempre Cont adempiuto, posto che era dipendente e dirigente, retribuito, della ”.
Ora, alla luce delle deduzioni delle parti, sono da considerarsi pacifiche le circostanze di fatto che: a) le parti, dopo la maturazione dei requisiti per a pensione di vecchiaia in capo al Penza, avevano proseguito in fatto il rapporto per il considerevole lasso di tempo di due anni e tre mesi;
b) l'appellante era stato mantenuto all'interno dell'organizzazione aziendale perché continuasse ad occuparsi dell'appalto con il;
c) tale appalto (circostanza dedotta dall'appellante nel Controparte_2 ricorso ex art. 414 c.p.c. e non specificamente contestata dall'appellata nella comparsa ex art. 416
c.p.c.) era stato rinnovato senza soluzione di continuità sino al dicembre 2021.
In tale panorama di non contestate allegazioni, la società deduce che l'accordo tra le parti sarebbe stato concluso a dicembre 2018 con rinnovo annuale, ossia sino a dicembre 2019. Si tratta di circostanza di fatto che è introdotta nelle allegazioni della parte appellata al fine di contrastare l'efficacia dei fatti dedotti dall'attore sostanziale, parzialmente (ossia nel senso dell'accordo per mantenere il in servizio non fino al dicembre 2021, come egli allega, ma d dicembre 2018 a Pt_2
dicembre 2019), quindi propriamente si rientra nella categoria dell'eccezione modificativa ai sensi dell'art. 2697 secondo comma c.p.c..
Ne consegue che era onere dell'appellata fornire la prova del fatto che l'accordo fra le parti fosse, non già nel senso di mantenere in servizio l'appellante sino alla fine dell'appalto, bensì di mantenerlo nella gestione dell'appalto sì, ma solo fino a dicembre 2019.
Tale prova non è stata articolata, cosicché l'eccezione modificativa non ha trovato conferma all'esito del giudizio.
Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, deve concludersi, valutando i fatti oggetto di giudizio alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, nel senso che, le parti avessero concordato per fatti concludenti il mantenimento in servizio del ai sensi dell'art. Pt_2
24, comma 4, del d.l. 201/2011.
Ma, poiché la menzionata disposizione prevede la possibilità di conservare il rapporto di lavoro fino al settantesimo anno di età, il diritto del Pensa al mantenimento in servizio non può essere riconosciuto per il periodo successivo al 7.5.2020, giorno di compimento dei settanta anni di età anagrafica in capo all'appellante.
Dall'accertamento dell'esistenza di un patto ex art. 24, comma 4, citato, deriva come conseguenza che il recesso, intimato il 25.3.2019 quando ormai le parti avevano esercitato la facoltà di cui alla predetta norma, non poteva considerarsi giustificato sulla base del mero richiamo alla maturazione
(due anni e tre mesi prima) in capo al dirigente dei presupposti per il pensionamento.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata innanzitutto l'ingiustificatezza del licenziamento intimato con lettera del 15.3.2019, consegnata il 25.3.2019.
Tale declaratoria produce, quale effetto, ai sensi dell'art. 33, comma 20 del CCNL prodotto in atti, il diritto dell'appellante all'indennità supplementare pari a 18 mensilità del preavviso, con la maggiorazione di cui al precedente comma 17, ossia, nel caso di specie (che riguarda un dirigente con più di 10 di anzianità) di ulteriori 4 mensilità.
Compete quindi un indennizzo commisurato a un preavviso di 22 mesi. Quale retribuzione mensile utile ai fini dell'indennità, però, non può prendersi a base l'importo indicato nel ricorso ex art. 414 c.p.c., euro 13.911, 31, bensì l'ammontare che la stessa parte ricorrente attuale appellante ha indicato nel calcolo dell'indennità di preavviso nella domanda subordinata che ha proposto per la condanna della controparte al pagamento di tale voce.
Importo di euro 8.319,03, da considerarsi incontestato.
I conteggi dell'indennità di preavviso formulati dalla resistente in primo grado, infatti, indicano una somma di euro 99.828,36 per 12 mesi, pari, appunto, a euro 8.319,03 mensili.
Deve pertanto prendersi, quale entità non contestata della retribuzione utile ai fini del preavviso e, per il richiamo dell'art. 33 del CCNL;
della liquidazione anche dell'indennità supplementare, la somma di euro 8.319,03.
Competono quindi al Pensa, a titolo di indennità supplementare, euro 8.319,03 * 22, quindi in totale euro 183.018,66.
Per quanto attiene alla domanda dell'appellante di condanna della datrice al risarcimento del danno da lucro cessante, non sono specificamente contestate le circostanze, dedotte nel ricorso ex art. 414
c.p.c., che la Dsv fosse solita riconoscere un premio di produzione che, nel triennio 2014-2017 era stato pari a euro 15.000 annui;
tale premio veniva corrisposto nella busta paga di luglio, con denominazione “importo una tanutm” in base ai risultati aziendali e individuali dell'anno precedente
Ora, come emerge dai bilanci degli anni 2017, 2017 e 2018, documenti 35, 36 e 37 del ricorrente in primo grado, la società aveva sempre conseguito utili nei rispettivi esercizi e, che l'opera del Penza fosse positiva rispetto al conseguimento degli obiettivi aziendali affidatigli, è circostanza da considerarsi pacifica, sulla base delle deduzioni della stessa appellata in primo grado. Nella comparsa ex art. 416 c.p.c. la Dsv, infatti, a pagina 3 si deduce addirittura che: “Nessuno ha mai messo in discussione il valore del Penza, che però è stato riconosciuto - Nessuno ha mai dubitato che il ricorrente avrebbe lavorato al meglio sino all'ultimo secondo di durata del suo rapporto”.
Quale lucro cessante del licenziamento ingiustificato, quindi, competono all'appellante 15.000 euro annuo per i premi di produzione relativi all'attività prestata nel 2018 e che avrebbe prestato per tutto il 2019 se la società datrice non gli avesse comunicato il recesso privo di giustificazione.
Non può, invece, attribuirsi a titolo risarcitorio un importo pari al premio di produzione 2020, perché il rapporto in ogni caso sarebbe cessato al settantesimo anno di età, 7.5.2020, cosicché la mancata percezione della voce in questione comunque non avrebbe avuto luogo per la causa assorbente costituita dalla lecita interruzione della relazione lavorativa in corso di anno, a maggio, quindi quando non sarebbe stato possibile formulare un giudizio di conseguimento degli obiettivi aziendali e individuali. Parimenti da accogliere, solo per l'anno 2018 e per il 2019 per le medesime ragioni appena esposte,
è la domanda del Penza di condanna della società al risarcimento del danno da lucro cessante per mancata percezione del valore delle stock option.
Sul punto, è agevole osservare che, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. punti 60 e 61, ha dedotto l'attuale appellante: “60) … Negli ultimi tre anni, la plusvalenza realizzata dal è stata pari mediamente Pt_1
Cont ad € 13.000,00. 61) Nel 2019 la ha, come di consueto, offerto ai propri top manager quantomeno
1.500 opzioni.
Tali deduzioni non sono state specificamente contestate, cosicché si può concludere nel senso della quasi certezza che, se al Penza non fosse stato comminato l'ingiustificato licenziamento il 25.3.2019, egli avrebbe percepito stock option per un controvalore di euro 13.000 per il 2018 e di euro 13.000 per il 2019, così per un totale di euro 26.000.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere riconosciuto a titolo di lucro cessante, per mancata percezione di premi di produzione e stock option, un ammontare di euro 26.000.
Sempre in relazione al lucro cessante, l'allegazione del ricorso ex art. 414 c.p.c., a pagina 35, secondo cui la SV aveva assegnato al dirigente un'auto aziendale, il valore del quale beneficio era pari a euro 218,10 mensili, non ha trovato specifica contestazione.
Ne consegue che, ove il rapporto fosse stato correttamente protratto sino al 7.5.2020, all'appellante sarebbe stata attribuita la voce in questione, per euro 218,10 mensili.
Ne consegue che, per i 13 mesi e mezzo circa intercorsi tra il licenziamento del 25.3.2019 e il pensionamento del 7.5.2020, l'appellante, ove non gli fosse stato comminato l'ingiustificato il recesso avrebbe percepito la voce in questione. Gli spettano quindi, a titolo di lucro cessante, euro 218,1 *
13, così per un totale die uro 2.944,35.
L'ammontare complessivo del lucro cessante risarcibile è quindi pari a totali euro 56.000 per premio di produzione e stock option, oltre ad euro 2.835,30 per auto aziendale, così per un tale di euro
58.944,35.
La somma complessiva, quindi, che va riconosciuta all'appellante è pari a euro 183.018,86 per indennità supplementare più euro 58.944,35, ossia a euro 241.963,01.
Su tale importo competono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento del
25.3.0219, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e trovando applicazione l'art. 429 ultimo comma c.p.c.. In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere accertata l'ingiustificatezza del licenziamento intimato all'appellante con lettera ricevuta il 25.03.2019 e per l'effetto deve essere condannata l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in euro
241.963,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.3.2019 al saldo.
L'accoglimento della domanda principale dell'appellata esime la Corte dall'esame della subordinata, avente ad oggetto la condanna dell'appellata al pagamento di differenze sull'indennità di preavviso.
Deve essere confermata, infine, la statuizione del Tribunale in punto di accoglimento della Cont riconvenzionale introdotta dalla in primo grado, essendo inammissibile il primo motivo di appello.
Non può, quindi, accogliersi la domanda, contenuta nell'atto di appello, di condanna dell'appellata alla restituzione di euro 40.737,48 versati dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi possono essere compensate nella misura di un quinto in ragione della parziale reciproca soccombenza e sono poste a carico dell'appellata per la quota residua. Ai fini della liquidazione si tiene conto, quale valore della causa, dell'entità della somma riconosciuta come oggetto del credito risarcitorio dell'appellante, ammontare rientrante nello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche compreso tra 52.000 euro e 260.000 euro.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara l'ingiustificatezza del licenziamento intimato all'appellante con lettera ricevuta il 25.03.2019 e per l'effetto condanna l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in euro 241.963,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.3.2019 al saldo. Compensa per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui quattro quinti, quota liquidata in euro 6.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 5.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado.
Roma, lì 14/05/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 14/05/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2826/2021 R.G. vertente
TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO CARMINE Parte_1
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCARPA GIOVANNI e dall'Avv. CP_1
BIGNARDI MARCO
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 527/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il
22.3.2021
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara l'ingiustificatezza del licenziamento intimato all'appellante con lettera ricevuta il 25.03.2019 e per l'effetto condanna l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in euro 241.963,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.3.2019 al saldo. Compensa per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui quattro quinti, quota liquidata in euro 6.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 5.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado.
Roma, lì 14/05/2024
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 12.11.2019, premesso di essere nato Parte_1 il 7.5.1950 e di avere lavorato dal 1991 alle dipendenze della società leader nel settore CP_1 trasporti e logistica, la quale intratteneva rapporti con il dal 1960 ed anche con Controparte_2 il e con società di importanza nazionale ed internazionale, ha dedotto di Organizzazione_1 avere ricoperto, sino alla data di deposito del ricorso, il ruolo di Direttore Funzionale della sede operativa di Roma, dislocata, da ultimo, nella Torre 2 del Terminal internazionale presso l'aeroporto di Fiumicino e di essere stato preposto all'appalto, aggiudicatosi dalla datrice Org_2 di lavoro sin da luglio 2013, avente ad oggetto il “servizio di spedizione/trasporto di materiali e mezzi delle anche classificati in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale”. Org_3
Il medesimo ricorrente attuale appellante aveva maturato, alla data del 7.12.2016, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, mentre quello contributivo era già stato dal medesimo conseguito.
Le parti del rapporto di lavoro, però, avevano esercitato la facoltà di cui all'art. 24, comma 4 del d.l.
201 del 2011 e avevano concordato il trattenimento in servizio dello stesso Penza fino al termine del rinnovo dell'appalto con il , avente scadenza al 31.12.2021. Controparte_2
Tale intesa era stata convenuta in occasione di una conversazione intercorsa a voce tra il ricorrente attuale appellante e l'Amministratore delegato della società, tale Per_1
Senonché, con lettera del 15.3.2019, ricevuta il 25.3.2019, al dirigente era stato intimato il licenziamento per il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Tale motivazione, però, era inesistente, poiché i presupposti anagrafico e contributivo già sussistevano dal dicembre 2016, allorquando le parti avevano concordato il trattenimento in servizio e, conseguentemente, il rapporto doveva intendersi come sussistente e validamente in corso sino al termine dell'appalto in vista del quale era stato prorogato, ossia sino a dicembre 2021 o, in subordine, sino al settantesimo anno di età del Pensa, ossia sino a maggio 2020.
Tutto ciò dedotto, il ricorrente attuale appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'ingiustificatezza del licenziamento comminato dalla (con missiva del 15/3/2019 CP_1 consegnata brevi manu in data 25/3/2019), con condanna della resistente odierna appellata al pagamento della somma di €. 250.403,61 (18 mensilità) o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità supplementare prevista dal CCNL del settore, nonché al pagamento della somma di €. 91.851,60 per danni per perdita di chance; in subordine, ha domandato condannarsi la datrice di lavoro al pagamento della somma di €. 17.541,58 a titolo di indennità di preavviso.
Il tutto oltre accessori e spese del giudizio. In ordine alla quantificazione del danno da perdita di chance, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il ha Pt_1 dedotto che:
- in corso di rapporto di lavoro gli era sempre stato riconosciuto un premio di produzione che, nel triennio 2014-2017 era stato pari a euro 15.000 annui;
tale premio veniva corrisposto nella busta paga di luglio, con denominazione “importo una tanutm” in base ai risultati aziendali e individuali dell'anno precedente;
- la società aveva sempre attribuito, a fine marzo o inizio aprile, una remunerazione aggiuntiva sotto forma di stock option, sempre di un'entità compresa tra 1.500 e 2.000 azioni della società; nel 2019 la stock option riconosciuta ai top manager, come il ricorrente attuale appellante, era stata di 1.500 azioni ed il valore del pacchetto era stato pari ad euro 13.000: Cont
- la aveva assegnato al dirigente un'auto aziendale, il valore del quale beneficio era pari a euro 218,10 mensili.
Attesa, quindi, l'ingiustificatezza del licenziamento, competeva al medesimo ricorrente attuale appellante il risarcimento del danno pari alla mancata percezione dell'una tantum e della stock option per tre anni, nonché dell'auto aziendale fino al 31.12.2021.
In merito, invece, all'indennità supplementare, spettava, in ossequio alle previsioni contrattuali collettive applicabili, un compenso pari a un preavviso di 22 mensilità; la retribuzione mensile utile a tal fine andava calcolata nell'importo di euro 13.911,31.
Cont Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla a mezzo pec il 15.1.2020; con ordinanza pronunciata nell'udienza del 19.2.2020 il Tribunale, ritenuto che l'attestazione di conformità della copia dell'atto notificato all'originale, di cui all'art. 16-undecies del d.l. 179/2012, fosse nulla perché mancante dell'indicazione del nome del file, ha ordinato il rinnovo della notificazione.
Il ricorrente vi ha provveduto e si è costituita la parte intimata, la quale ha domandato il rigetto del ricorso, nonché ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del Penza al pagamento di euro
40.738,37 asseritamente versati dalla medesima resistente attuale appellata quale sostituto di imposta in relazione alla liquidazione di stock option precedentemente maturate in (la capogruppo CP_3
danese della resistente) e . CP_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato integralmente il ricorso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, ha condannato il al pagamento in Pt_1
Cont favore della di euro 40.738,37 oltre interessi legali dal 16.2.2020 al saldo. Al riguardo il primo giudice, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità circa la forma dell'accordo di trattenimento in servizio di cui all'art. 24 del d.l. 201/2011, il quale può essere concluso anche per fatti concludenti, ha accertato che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna pattuizione scritta tra le parti e che mancasse parimenti un contegno univoco idoneo a manifestare la volontà delle parti di proseguire nel rapporto di lavoro.
Quest'ultimo, infatti, alla data di maturazione dei presupposti per il conseguimento della pensione di vecchiaia in capo al Penza, era entrato nella libera recedibilità; come dedotto dalla resistente odierna appellata, le parti avevano soltanto convenuto, nel 2017 e nel 2018 un rinnovo annuale, cosicché il recesso, intervenuto a marzo 2019, era pienamente lecito.
Non poteva, del resto, il mero trascorrere del tempo in costanza di continuazione del rapporto, valere come inequivoca espressione dell'intenzione negoziale di mantenere il dirigente in servizio.
In punto di indennità di preavviso, la aveva erogato in favore del ricorrente attuale CP_1 appellante in un primo tempo l'importo di € 99.828,36; successivamente, il lavoratore ne aveva contestato la correttezza con lettera del 16.09.2019, in quanto “erroneamente calcolata sulla base della sola retribuzione lorda e non già su tutti gli elementi fissi e variabili che la compongono” per ciascun mese di preavviso, chiedendo il pagamento della relativa differenza pari alla somma di €
47.000,00. In data 23.10.2019, la SV aveva allora provveduto alla rideterminazione dell'indennità, considerando, per l'intero periodo di 12 mesi di preavviso, anche i ratei di 13ma (pari a € 8.319,03)
e di 14ma ( pari a € 8.319,03), le ferie (pari a € 11.344,13) nonché la valorizzazione del benefit auto
(pari a €2.617,20), per un totale di € 30.599,39 lordi (oltre ad € 8.668,01 lordi a titolo di ulteriore
TFR - v. ricorso pagg.37 ss. e doc.27-32 fasc. ric.).
Il ricorrente attuale appellante non aveva formulato specifiche contestazioni ai conteggi della società, limitandosi a produrre propri conteggi alternativi, cosicché la sua domanda di condanna dlla società al pagamento di somme per differenze sull'indennità di preavviso andava rigettata.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale, la stessa era fondata;
ciò perché le somme oggetto di pretesa da parte della società erano state da questa pagate come sostituto di imposta con obbligo di rivalsa ex articoli 23 e 24 del d.lgs. 600/1973 e la semplice offerta del dirigente della somma, depositata presso un notaio, non poteva certamente valere al fine di liberare il debitore dall'obbligazione di restituire la provvista al sostituto.
Ha proposto appello affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 160, 167 e 416 c.p.c., della L. 53/94 - omessa decisione. Ciò perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere nulla la notificazione del ricorso a mezzo pec effettuata il 15.1.2020. Il primo giudice, infatti, nell'affermare che l'attestazione di conformità della copia dell'atto notificato all'originale, di cui all'art. 16- undecies del d.l. 179/2012, fosse nulla perché mancante dell'indicazione del nome del file, avrebbe comminato una nullità non prevista dalla legge, in violazione dell'art. 156 c.p.c..
Ove, invece, la notificazione fosse stata rettamente valutata, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto rilevare la mancata tempestiva costituzione della resistente odierna appellata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., omettendo di disporre il rinnovo della notifica. Ne conseguirebbe che la domanda riconvenzionale, introdotta dalla società solo in seguito alla seconda notifica, quella eseguita in ottemperanza all'ordine di rinnovo, avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile perché tardiva.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del D.L. 201/2011, dell'art. 4 comma 2 legge n.
108/1990, del CCNL nonché degli artt. 1175, 1337, 1375, 1321, 1322 comma 1 c.c., 1325 comma 1 n. 1 c.c. e 1326 c.c. degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. - erronea supposizione di fatti - motivazione contraddittoria. Ciò perché la sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui, contraddittoriamente, dopo aver fatto corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità in punto di forma dell'accordo di trattenimento in servizio ex art. 24, comma 4, dl. 201/2011, ha accertato l'insussistenza nel caso di specie di una condotta univoca delle parti idonea a manifestare l'intenzione di proseguire nel rapporto di lavoro anche oltre la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia in capo al medesimo appellante. Tale conclusione sarebbe vieppiù erronea ove si consideri che, a pagina 12 della comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., la resistente odierna appellata aveva dedotto che il Pt_1
avesse lavorato sino a marzo 2019 e che, a marzo 2018, avesse ottenuto un rinnovo contrattuale annuale in vista della prosecuzione dell'appalto con il Controparte_2 presso la Torre 2 del Terminal dell'aeroporto di Fiumicino.
3) Erroneità della ritenuta non contestazione dei conteggi dell'indennità di preavviso.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la regolarità della prima notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione udienza e, di conseguenza, la inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla e, di conseguenza, condannare la CP_1 CP_1
alla restituzione, con conseguente condanna al pagamento, della somma di €. 40.737,48 corrisposta dall'appellante, oltre accessori;
- accertare e dichiarare l'ingiustificatezza del licenziamento irrogato all'appellante per i motivi indicati e, di conseguenza, condannare la , in p.l.r.pt., a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennità supplementare nella misura massima di 18 mensilità maggiorata di ulteriori 4 mensilità ex CCNL di settore, pari ad una somma non inferiore ad €. 306.048,85 o, in subordine, a quelle di €. 250.403,61 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la , in p.l.r.pt., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
da perdita di chance per le ragioni di cui in premessa, subiti e subendi dal Sig. , per una somma Pt_1 non inferiore ad €. 91.851,60, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la , in p.l.r.pt., al pagamento del residuo importo di € 17.541,58, a titolo CP_1
di indennità di preavviso;
- in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c. dalla spettanza al saldo, anche ex art. 1284, c. 4, c.c.;
- con vittoria di compenso dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.
Si è costituita l'appellata, eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, poiché
l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale non era stata proposta tempestivamente in replica alla domanda riconvenzionale stessa dinanzi al Tribunale e, nel merito, domandando respingersi il gravame.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
Cont Né nella memoria di costituzione in replica alla riconvenzionale della , né nella successiva udienza del 17.9.2020, l'attuale appellante ha eccepito l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti proposta, cosicché tale eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.
Non può, quindi, con l'atto di appello, lamentarsi l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice nel non dichiarare improcedibile la riconvenzionale.
E', invece, fondato il secondo motivo di gravame.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, pure richiamato dalla sentenza appellata (Cassazione, sentenza 20458/2018), in materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto;
qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale. Nella specie, la
Suprema Corte aveva confermato la sentenza impugnata, che, utilizzando corretti canoni ermeneutici e così sottraendosi a censure di legittimità, aveva desunto la volontà della società di aderire alla proposta di prosecuzione del rapporto avanzata dal lavoratore sulla base di molteplici e convergenti elementi, quali la completezza della proposta stessa, il silenzio serbato su di essa, accompagnato dal protrarsi dell'esercizio dei poteri datoriali per oltre sedici mesi, nonché l'avvio di una trattativa per l'ulteriore prolungamento.
Ritiene questa Corte territoriale che, valutando la fattispecie oggetto del presente giudizio alla stregua dei predetti canoni interpretativi, debba affermarsi che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le parti avessero convenuto il trattenimento in servizio del ai sensi dell'art. 24, Pt_2
comma 4, del d.l. 201/2011.
In proposito, infatti, non può non osservarsi che, come nel caso esaminato nel richiamato precedente della Corte di Cassazione, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, le parti avevano proseguito nell'esecuzione del rapporto di lavoro, anche dopo la maturazione dei requisiti pensionistici in capo al per un tempo assai considerevole, pari a oltre due anni e 3 mesi, ossia Pt_1
dal 7.12.2016 al 25.3.2019.
Tale lasso temporale è così significativo da fare assumere, alla conservazione in fatto del rapporto, un significato indiziario particolarmente qualificato al fine dell'accertamento della volontà delle parti nel proseguire nella relazione giuridica lavorativa.
Inoltre, non è contestato tra le parti che, il mantenimento in servizio del per tutto il Pt_2
periodo compreso tra dicembre 2016 e marzo 2019 era stato dalle parti collegato all'assegnazione dell'appellante all'appalto con il per il servizio di logistica presso la Torre del Controparte_2
Terminal 2 dell'Aeroporto di Fiumicino. Così, sul punto, l'appellata a pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta ex art. 416 c.p.c.: “nel dicembre dell'anno precedente ha ottenuto un rinnovo contrattuale di un anno per una fornitura, perché' questo era il suo lavoro, ed il suo dovere, sempre Cont adempiuto, posto che era dipendente e dirigente, retribuito, della ”.
Ora, alla luce delle deduzioni delle parti, sono da considerarsi pacifiche le circostanze di fatto che: a) le parti, dopo la maturazione dei requisiti per a pensione di vecchiaia in capo al Penza, avevano proseguito in fatto il rapporto per il considerevole lasso di tempo di due anni e tre mesi;
b) l'appellante era stato mantenuto all'interno dell'organizzazione aziendale perché continuasse ad occuparsi dell'appalto con il;
c) tale appalto (circostanza dedotta dall'appellante nel Controparte_2 ricorso ex art. 414 c.p.c. e non specificamente contestata dall'appellata nella comparsa ex art. 416
c.p.c.) era stato rinnovato senza soluzione di continuità sino al dicembre 2021.
In tale panorama di non contestate allegazioni, la società deduce che l'accordo tra le parti sarebbe stato concluso a dicembre 2018 con rinnovo annuale, ossia sino a dicembre 2019. Si tratta di circostanza di fatto che è introdotta nelle allegazioni della parte appellata al fine di contrastare l'efficacia dei fatti dedotti dall'attore sostanziale, parzialmente (ossia nel senso dell'accordo per mantenere il in servizio non fino al dicembre 2021, come egli allega, ma d dicembre 2018 a Pt_2
dicembre 2019), quindi propriamente si rientra nella categoria dell'eccezione modificativa ai sensi dell'art. 2697 secondo comma c.p.c..
Ne consegue che era onere dell'appellata fornire la prova del fatto che l'accordo fra le parti fosse, non già nel senso di mantenere in servizio l'appellante sino alla fine dell'appalto, bensì di mantenerlo nella gestione dell'appalto sì, ma solo fino a dicembre 2019.
Tale prova non è stata articolata, cosicché l'eccezione modificativa non ha trovato conferma all'esito del giudizio.
Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, deve concludersi, valutando i fatti oggetto di giudizio alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, nel senso che, le parti avessero concordato per fatti concludenti il mantenimento in servizio del ai sensi dell'art. Pt_2
24, comma 4, del d.l. 201/2011.
Ma, poiché la menzionata disposizione prevede la possibilità di conservare il rapporto di lavoro fino al settantesimo anno di età, il diritto del Pensa al mantenimento in servizio non può essere riconosciuto per il periodo successivo al 7.5.2020, giorno di compimento dei settanta anni di età anagrafica in capo all'appellante.
Dall'accertamento dell'esistenza di un patto ex art. 24, comma 4, citato, deriva come conseguenza che il recesso, intimato il 25.3.2019 quando ormai le parti avevano esercitato la facoltà di cui alla predetta norma, non poteva considerarsi giustificato sulla base del mero richiamo alla maturazione
(due anni e tre mesi prima) in capo al dirigente dei presupposti per il pensionamento.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata innanzitutto l'ingiustificatezza del licenziamento intimato con lettera del 15.3.2019, consegnata il 25.3.2019.
Tale declaratoria produce, quale effetto, ai sensi dell'art. 33, comma 20 del CCNL prodotto in atti, il diritto dell'appellante all'indennità supplementare pari a 18 mensilità del preavviso, con la maggiorazione di cui al precedente comma 17, ossia, nel caso di specie (che riguarda un dirigente con più di 10 di anzianità) di ulteriori 4 mensilità.
Compete quindi un indennizzo commisurato a un preavviso di 22 mesi. Quale retribuzione mensile utile ai fini dell'indennità, però, non può prendersi a base l'importo indicato nel ricorso ex art. 414 c.p.c., euro 13.911, 31, bensì l'ammontare che la stessa parte ricorrente attuale appellante ha indicato nel calcolo dell'indennità di preavviso nella domanda subordinata che ha proposto per la condanna della controparte al pagamento di tale voce.
Importo di euro 8.319,03, da considerarsi incontestato.
I conteggi dell'indennità di preavviso formulati dalla resistente in primo grado, infatti, indicano una somma di euro 99.828,36 per 12 mesi, pari, appunto, a euro 8.319,03 mensili.
Deve pertanto prendersi, quale entità non contestata della retribuzione utile ai fini del preavviso e, per il richiamo dell'art. 33 del CCNL;
della liquidazione anche dell'indennità supplementare, la somma di euro 8.319,03.
Competono quindi al Pensa, a titolo di indennità supplementare, euro 8.319,03 * 22, quindi in totale euro 183.018,66.
Per quanto attiene alla domanda dell'appellante di condanna della datrice al risarcimento del danno da lucro cessante, non sono specificamente contestate le circostanze, dedotte nel ricorso ex art. 414
c.p.c., che la Dsv fosse solita riconoscere un premio di produzione che, nel triennio 2014-2017 era stato pari a euro 15.000 annui;
tale premio veniva corrisposto nella busta paga di luglio, con denominazione “importo una tanutm” in base ai risultati aziendali e individuali dell'anno precedente
Ora, come emerge dai bilanci degli anni 2017, 2017 e 2018, documenti 35, 36 e 37 del ricorrente in primo grado, la società aveva sempre conseguito utili nei rispettivi esercizi e, che l'opera del Penza fosse positiva rispetto al conseguimento degli obiettivi aziendali affidatigli, è circostanza da considerarsi pacifica, sulla base delle deduzioni della stessa appellata in primo grado. Nella comparsa ex art. 416 c.p.c. la Dsv, infatti, a pagina 3 si deduce addirittura che: “Nessuno ha mai messo in discussione il valore del Penza, che però è stato riconosciuto - Nessuno ha mai dubitato che il ricorrente avrebbe lavorato al meglio sino all'ultimo secondo di durata del suo rapporto”.
Quale lucro cessante del licenziamento ingiustificato, quindi, competono all'appellante 15.000 euro annuo per i premi di produzione relativi all'attività prestata nel 2018 e che avrebbe prestato per tutto il 2019 se la società datrice non gli avesse comunicato il recesso privo di giustificazione.
Non può, invece, attribuirsi a titolo risarcitorio un importo pari al premio di produzione 2020, perché il rapporto in ogni caso sarebbe cessato al settantesimo anno di età, 7.5.2020, cosicché la mancata percezione della voce in questione comunque non avrebbe avuto luogo per la causa assorbente costituita dalla lecita interruzione della relazione lavorativa in corso di anno, a maggio, quindi quando non sarebbe stato possibile formulare un giudizio di conseguimento degli obiettivi aziendali e individuali. Parimenti da accogliere, solo per l'anno 2018 e per il 2019 per le medesime ragioni appena esposte,
è la domanda del Penza di condanna della società al risarcimento del danno da lucro cessante per mancata percezione del valore delle stock option.
Sul punto, è agevole osservare che, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. punti 60 e 61, ha dedotto l'attuale appellante: “60) … Negli ultimi tre anni, la plusvalenza realizzata dal è stata pari mediamente Pt_1
Cont ad € 13.000,00. 61) Nel 2019 la ha, come di consueto, offerto ai propri top manager quantomeno
1.500 opzioni.
Tali deduzioni non sono state specificamente contestate, cosicché si può concludere nel senso della quasi certezza che, se al Penza non fosse stato comminato l'ingiustificato licenziamento il 25.3.2019, egli avrebbe percepito stock option per un controvalore di euro 13.000 per il 2018 e di euro 13.000 per il 2019, così per un totale di euro 26.000.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere riconosciuto a titolo di lucro cessante, per mancata percezione di premi di produzione e stock option, un ammontare di euro 26.000.
Sempre in relazione al lucro cessante, l'allegazione del ricorso ex art. 414 c.p.c., a pagina 35, secondo cui la SV aveva assegnato al dirigente un'auto aziendale, il valore del quale beneficio era pari a euro 218,10 mensili, non ha trovato specifica contestazione.
Ne consegue che, ove il rapporto fosse stato correttamente protratto sino al 7.5.2020, all'appellante sarebbe stata attribuita la voce in questione, per euro 218,10 mensili.
Ne consegue che, per i 13 mesi e mezzo circa intercorsi tra il licenziamento del 25.3.2019 e il pensionamento del 7.5.2020, l'appellante, ove non gli fosse stato comminato l'ingiustificato il recesso avrebbe percepito la voce in questione. Gli spettano quindi, a titolo di lucro cessante, euro 218,1 *
13, così per un totale die uro 2.944,35.
L'ammontare complessivo del lucro cessante risarcibile è quindi pari a totali euro 56.000 per premio di produzione e stock option, oltre ad euro 2.835,30 per auto aziendale, così per un tale di euro
58.944,35.
La somma complessiva, quindi, che va riconosciuta all'appellante è pari a euro 183.018,86 per indennità supplementare più euro 58.944,35, ossia a euro 241.963,01.
Su tale importo competono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento del
25.3.0219, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e trovando applicazione l'art. 429 ultimo comma c.p.c.. In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere accertata l'ingiustificatezza del licenziamento intimato all'appellante con lettera ricevuta il 25.03.2019 e per l'effetto deve essere condannata l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in euro
241.963,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.3.2019 al saldo.
L'accoglimento della domanda principale dell'appellata esime la Corte dall'esame della subordinata, avente ad oggetto la condanna dell'appellata al pagamento di differenze sull'indennità di preavviso.
Deve essere confermata, infine, la statuizione del Tribunale in punto di accoglimento della Cont riconvenzionale introdotta dalla in primo grado, essendo inammissibile il primo motivo di appello.
Non può, quindi, accogliersi la domanda, contenuta nell'atto di appello, di condanna dell'appellata alla restituzione di euro 40.737,48 versati dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi possono essere compensate nella misura di un quinto in ragione della parziale reciproca soccombenza e sono poste a carico dell'appellata per la quota residua. Ai fini della liquidazione si tiene conto, quale valore della causa, dell'entità della somma riconosciuta come oggetto del credito risarcitorio dell'appellante, ammontare rientrante nello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche compreso tra 52.000 euro e 260.000 euro.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara l'ingiustificatezza del licenziamento intimato all'appellante con lettera ricevuta il 25.03.2019 e per l'effetto condanna l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in euro 241.963,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.3.2019 al saldo. Compensa per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui quattro quinti, quota liquidata in euro 6.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 5.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado.
Roma, lì 14/05/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi