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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10677 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. RE AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 36668/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'avv. Carmine Stingone, nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cicerone n.28;
ATTORE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTA/CONTUMACE
OGGETTO: contratto di prenotazione alberghiera.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 13 marzo 2025, con la concessione dei termini, ex art.190 c.p.c., per il solo deposito delle comparse conclusionali, trattandosi di causa contumaciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio la in Parte_1 CP_1 qualità di proprietaria e gestore dell'Hotel Roma Aurelia Antica, chiedendo: di accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1463, c.c. per la totale impossibilità sopravvenuta del contratto di prenotazione alberghiera stipulato tra le parti, datato 30.09.2019, per lo svolgimento del Convegno Nazionale degli Istituti Diocesani programmato in Roma per le date del 9-10-11 marzo 2020; di condannare, per l'effetto, la a pagare, in favore di essa attrice, la somma di € CP_1
65.767,50, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione dell'indebito.
La non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia CP_1 all'udienza del 23.03.2023; durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui al fascicolo di parte attrice.
Nel merito, deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione del contratto avanzata da parte attrice, stante l'impossibilità sopravvenuta di godere della prestazione ad essa dovuta dal debitore a fronte del corrispettivo versato a titolo di acconto di cui si richiede la restituzione.
Difatti, come emerge dagli atti di causa, a fronte del verificarsi dell'emergenza epidemiologica del Covid-19 e delle conseguenti misure adottate dall'Autorità Governativa che imposero il lock- down nazionale con decorrenza dal 9.03.2020, la prestazione di prenotazione delle sale meeting e camere da letto, con annessi i servizi di ristorazione, si rivelava impossibile da eseguire, per la sospensione dei congressi, delle riunioni e degli eventi sociali, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.
8.03.2020.
Pertanto, rilevato che il contratto di prenotazione alberghiera era stato stipulato al fine di svolgere l'evento congressuale e che le disposizioni emergenziali avevano vietato, in virtù della straordinarietà della situazione verificatesi proprio nel periodo di svolgimento del suddetto congresso, ogni attività congressuale, è divenuta consequenziale l'impossibilità per la parte attrice- creditrice di godere della prestazione dovuta dalla parte convenuta-debitrice.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.» (cfr. Cass. 26958/2007).
Nel caso di specie, essendo la finalità posta a base del contratto divenuta impossibile per la situazione emergenziale suddetta ed essendo venuto meno l'interesse a ricevere la prestazione oggetto del contratto, considerato il tempo trascorso a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica e delle relative misure, si ritiene che la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1463, c.c. sia meritevole di accoglimento per l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa non imputabile alle parti.
In merito alla domanda di ripetizione dell'indebito da parte dell' Parte_1
va rilevato che, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto, viene
[...] meno la causa giustificativa del pagamento di € 65.767,50 da parte dell'attrice, avvenuto a titolo di acconto sul prezzo complessivo stabilito dal contratto di prenotazione alberghiera, come risultante dalla documentazione contrattuale e contabile allegata.
Pertanto, considerato il principio della necessaria giustificazione causale degli spostamenti patrimoniali ed il venir meno del titolo in base al quale erano stati effettuati i pagamenti, va accolta la domanda restitutoria ex artt. 1463 e 2033 c.c..
Per quanto detto, dichiarata la risoluzione, ex art.1463 c.c., del contratto in discussione intercorso tra le parti, la va condannata alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di CP_1 acconto in favore dell' , per un importo pari ad € Parte_1
65.767,50, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo, considerata la buona fede della parte convenuta al momento della ricezione degli acconti e la mancata prova del giorno di perfezionamento della notificazione della diffida ad adempiere dell'agosto 2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successivi aggiornamenti) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto in discussione intercorso tra le parti per impossibilità sopravvenuta e condanna la al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1 , dell'importo di €65.767,50, oltre interessi legali dal giorno della domanda
[...] al saldo;
condanna la alla rifusione, in favore dell' CP_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 8.759,00, di cui € 8.000,00 per
[...] compensi ed € 759,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma,15/07/2025 Il Giudice
RE AN