Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1971, n. 935
Articolo 2
Versione
7 dicembre 1971
Art. 1.
Ai fini della concessione agli agricoltori interessati del premio previsto dall' articolo 1 del regolamento n. 1975/69 adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 6 ottobre 1969, concernente l'istituzione di un regime di premi di macellazione delle vacche, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la sanita', le modalita' per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione dei premi suddetti, da corrispondersi per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura nella misura e alle condizioni previste dal citato regolamento comunitario e dagli articoli dal 3 all'11 del relativo regolamento d'applicazione n. 2195/69 adottato dalla Commissione delle Comunita' europee il 4 novembre 1969.
La macellazione delle vacche, oltre che nei macelli riconosciuti ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 26 giugno 1964, n. 433/64, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, puo' aver luogo in tutti i macelli comunali in cui e' assicurata la presenza di un veterinario ufficiale.
Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1971