CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 UPICA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920110003070550000 TARSU/TIA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120010297340000 UPICA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130003064852001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130007370247000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130008795975000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140000973042001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140003504561000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150003808515000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002522767000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 4.7.2025 e relativa a cartelle per
Tarsu, diritto annuale CCIAA, Imposta comunale pubblicità, Tari e Tares (per gli anni 2008 e 2010-2014).
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione delle imposte richieste.
Si è opposto il concessionario rilevando che l'impugnazione concerne imposte portate dalle seguenti cartelle:
1. n. 13920110003070550000, 2. n. 13920120010297340000,
3. n. 13920130003064852001,
4. n. 13920130007370247000,
5. n. 13920130008795975000,
6. n. 13920140000973042001,
7. n. 13920140003504561000,
8. n. 13920150003808515000
9. e n. 13920160002522767000, cartelle di cui ha controdedotto la rituale notifica (tra il 13.05.2011 ed il 13.09.2016) come da documentazione allegata in atti.
Ha poi evidenziato che il ricorrente ha già impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920199003774364000
e le sottese cartelle di pagamento
1. n. 13920110003070550000,
2. n. 13920120010297340000,
3. n. 13920130003064852001,
4. n. 13920130007370247000,
5. n. 13920130008795975000
7. e n. 13920140003504561000.
La relativa opposizione è stata definita con la sentenza n. 348/21 del 26.03.2021 di questa CGT che ha respinto il ricorso avanzato dal contribuente ( doc. 9).
Si tratta di decisione definitiva da cui deriva il termine decennale di prescrizione delle imposte che in specie non decorso.
In relazione alle residue cartelle (sub 6-8-9) , invece, il concessionario ha dedotto l'avvenuta notifica di altri atti interruttivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in relazione alle corrispondenti imposte.
La Camera di Commercio di IB Valentia non si è costituita in giudizio.
Con memoria del 9.2.2026 parte ricorrente ha contestato la produzione documentale prodotta dalla controparte in copia non dichiarata conforme all'originale; ha inoltre eccepito l'irrituale notifica eseguita ex art. 140 cpc senza il rispetto dei previsti adempimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il concessionario ha provato, infatti, la notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione nonché di successivi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione;
si tratta, in particolare, dei seguenti atti:
a) dopo la notificazione della cartella n. 13920120010297340000, sono stati notificati intimazioni di pagamento n. 13920149000372374000 (in data 24.02.2014 – v. doc. 7) e n. 13920159004480230000 (in data 29.10.2015 – doc. 4), pignoramento presso terzi n. 13984201600000432001 (in data 23.03.2016 – doc. 5), intimazione di pagamento n. 13920199003774364000 (in data 15.01.2020 – doc. 6);
b) dopo la notificazione della cartella n. 13920140000973042001, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notificazione del pignoramento presso terzi n. 13984201600000432001 (in data 23.03.2016 –doc. 5), dell'intimazione di pagamento n. 13920199003472320000 (in data 18.02.2020 – doc. 8);
c) dopo la notificazione delle cartelle di pagamento n. 13920150003808515000 e n.
13920160002522767000, il predetto è stato interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
13920199003472320000 (in data 18.02.2020 – doc. 8).
Quanto alle residue cartelle vale il termine di prescrizione decennale a seguito della decisione sulle stesse già giudizialmente assunta (actio iudicati) di rigetto del ricorso proposto e sopra già richiamato. Occorre anche considerare, peraltro, la sospensione del termine disposta dalla disciplina emergenziale
Covid ragion per cui non può dirsi maturata in specie alcuna prescrizione in relazione alle imposte oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
Prive di pregio sono poi le deduzioni di cui alla richiamata memoria del ricorrente;
infatti, in disparte il fatto he la dichiarazione di conformità risulta in atti (cfr. dichiarazione del 24.10.2025) l'eccepita inidoneità/ insufficienza degli atti prodotti in copia dalla resistente, anche in assenza di tale dichiarazione, non sarebbe stata fondata, atteso che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa, in modo in equivoco, gli estremi della negazione della genuinità della copia senza che posano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096/2009, n. 10430/2007, 7105/16, 12730/16); dunque, per le relate ed i documenti prodotti in copia, anche a voler ritenere effettuato il disconoscimento della conformità all'originale, non significa indefettibilmente - in assenza di un ordine in tal senso impartito dal giudice di merito - che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali, poiché "In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso" (Cass. n.
23902/2017; Cass. n. 24323/2018); nel caso in esame parte ricorrente ha contestato le copie prodotte da controparte, ma in modo generico, né vi sono concrete ragioni aliunde desumibili per non ritenere le stesse idonee allo scopo per cui sono state prodotte.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della soccombente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
220,00 (oltre accessori come per legge) in favore della costituita resistente (Ader).
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 UPICA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001669626000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920110003070550000 TARSU/TIA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120010297340000 UPICA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130003064852001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130007370247000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130008795975000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140000973042001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140003504561000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150003808515000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002522767000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 4.7.2025 e relativa a cartelle per
Tarsu, diritto annuale CCIAA, Imposta comunale pubblicità, Tari e Tares (per gli anni 2008 e 2010-2014).
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione delle imposte richieste.
Si è opposto il concessionario rilevando che l'impugnazione concerne imposte portate dalle seguenti cartelle:
1. n. 13920110003070550000, 2. n. 13920120010297340000,
3. n. 13920130003064852001,
4. n. 13920130007370247000,
5. n. 13920130008795975000,
6. n. 13920140000973042001,
7. n. 13920140003504561000,
8. n. 13920150003808515000
9. e n. 13920160002522767000, cartelle di cui ha controdedotto la rituale notifica (tra il 13.05.2011 ed il 13.09.2016) come da documentazione allegata in atti.
Ha poi evidenziato che il ricorrente ha già impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920199003774364000
e le sottese cartelle di pagamento
1. n. 13920110003070550000,
2. n. 13920120010297340000,
3. n. 13920130003064852001,
4. n. 13920130007370247000,
5. n. 13920130008795975000
7. e n. 13920140003504561000.
La relativa opposizione è stata definita con la sentenza n. 348/21 del 26.03.2021 di questa CGT che ha respinto il ricorso avanzato dal contribuente ( doc. 9).
Si tratta di decisione definitiva da cui deriva il termine decennale di prescrizione delle imposte che in specie non decorso.
In relazione alle residue cartelle (sub 6-8-9) , invece, il concessionario ha dedotto l'avvenuta notifica di altri atti interruttivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in relazione alle corrispondenti imposte.
La Camera di Commercio di IB Valentia non si è costituita in giudizio.
Con memoria del 9.2.2026 parte ricorrente ha contestato la produzione documentale prodotta dalla controparte in copia non dichiarata conforme all'originale; ha inoltre eccepito l'irrituale notifica eseguita ex art. 140 cpc senza il rispetto dei previsti adempimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il concessionario ha provato, infatti, la notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione nonché di successivi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione;
si tratta, in particolare, dei seguenti atti:
a) dopo la notificazione della cartella n. 13920120010297340000, sono stati notificati intimazioni di pagamento n. 13920149000372374000 (in data 24.02.2014 – v. doc. 7) e n. 13920159004480230000 (in data 29.10.2015 – doc. 4), pignoramento presso terzi n. 13984201600000432001 (in data 23.03.2016 – doc. 5), intimazione di pagamento n. 13920199003774364000 (in data 15.01.2020 – doc. 6);
b) dopo la notificazione della cartella n. 13920140000973042001, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notificazione del pignoramento presso terzi n. 13984201600000432001 (in data 23.03.2016 –doc. 5), dell'intimazione di pagamento n. 13920199003472320000 (in data 18.02.2020 – doc. 8);
c) dopo la notificazione delle cartelle di pagamento n. 13920150003808515000 e n.
13920160002522767000, il predetto è stato interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
13920199003472320000 (in data 18.02.2020 – doc. 8).
Quanto alle residue cartelle vale il termine di prescrizione decennale a seguito della decisione sulle stesse già giudizialmente assunta (actio iudicati) di rigetto del ricorso proposto e sopra già richiamato. Occorre anche considerare, peraltro, la sospensione del termine disposta dalla disciplina emergenziale
Covid ragion per cui non può dirsi maturata in specie alcuna prescrizione in relazione alle imposte oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
Prive di pregio sono poi le deduzioni di cui alla richiamata memoria del ricorrente;
infatti, in disparte il fatto he la dichiarazione di conformità risulta in atti (cfr. dichiarazione del 24.10.2025) l'eccepita inidoneità/ insufficienza degli atti prodotti in copia dalla resistente, anche in assenza di tale dichiarazione, non sarebbe stata fondata, atteso che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa, in modo in equivoco, gli estremi della negazione della genuinità della copia senza che posano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096/2009, n. 10430/2007, 7105/16, 12730/16); dunque, per le relate ed i documenti prodotti in copia, anche a voler ritenere effettuato il disconoscimento della conformità all'originale, non significa indefettibilmente - in assenza di un ordine in tal senso impartito dal giudice di merito - che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali, poiché "In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso" (Cass. n.
23902/2017; Cass. n. 24323/2018); nel caso in esame parte ricorrente ha contestato le copie prodotte da controparte, ma in modo generico, né vi sono concrete ragioni aliunde desumibili per non ritenere le stesse idonee allo scopo per cui sono state prodotte.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della soccombente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
220,00 (oltre accessori come per legge) in favore della costituita resistente (Ader).