TRIB
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2024, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3861 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, nello studio dell' Avv. Maria Chiara Leone, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Portoscuso
convenuto- contumace
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) pronunciare, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, l'interruzione degli effetti civili
derivanti dal matrimonio contratto tra la Sig.ra e ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza presso i registri dello stato
civile;
b) disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla sig.ra determinando i tempi e le Parte_1
modalità del diritto di visita del padre
c) mantenere l'assegnazione della casa coniugale, sita in Portoscuso alla via Lombardia al sig.
Pinna in quanto la stessa non rispondente all'interesse della prole per insalubrità incompatibile con
i disturbi respiratori dei minori, avendo la ricorrente altro alloggio;
d) riconoscere in favore della Sig.ra l diritto di percepire un assegno di divorzio dell'importo Pt_1
di euro 400,00 mensili per il mantenimento dei minori da porsi a carico del Sig. oltre l'importo CP_1
dell'assegno unico e della indennità scolastica per il minore , con la previsione di Per_1
adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle
spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni. Vinte le spese di
giudizio.”
****
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, ha convenuto in giudizio , al Parte_1 CP_1
fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio con lo stesso contratto.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto che: - dal matrimonio sono nati due figli (29.01.2014) e (08.10.2016); Per_2 Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente con omologa del 13 ottobre 2022, senza più
riconciliarsi;
- di dimorare in un immobile sito in Portoscuso alla via Giotto 29 per il quale corrisponde un canone di euro 400,00 mensili;
- il resistente non corrisponde alcuna somma per il mantenimento dei minori trattenendo per sé gli importi relativi all' assegno unico pari ad euro 360,00 mensili e l'indennità scolastica corrisposta per il figlio di importo mensile pari ad euro 325,00, inoltre non rispetta Per_1
il periodo di visita stabilito in sede di separazione e non si occupa delle loro esigenze scolastiche o sportive;
- di svolgere attività occasionale nel settore delle pulizie domestiche e di percepire un reddito variabile tra i 1000/1200,00 annui, mentre il resistente svolge attività dipendente nel settore della ristorazione.
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, assegnazione al convenuto della casa coniugale.
Sotto il profilo economico, ha domandato il riconoscimento di un contributo al mantenimento per i minori a carico del padre pari ad Euro 400,00 mensili, oltre l'importo dell'assegno unico e della indennità scolastica per il minore ed i 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche Per_1
documentate.
*****
All'udienza di comparizione del 13.11.2023 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è mai ripresa. Ha dichiarato altresì: “Io
abito a Portoscuso via Giotto n.28 in una casa in locazione per la quale pago euro 400,00 mensili.
Con me vivono i due figli nati dal matrimonio nato il [...] e il 29.1.2014. Per_1 Per_2 quest'ultimo è diabetico. In sede di separazione è stato disposto che lui mi versasse euro 400,00 per
i due figli. Peraltro lui trattiene per se l'assegno unico di euro 360,00 e l'indennità di frequenza per
. Attualmente credo sia emigrato in Austria. Qui lavorava nell'ambito della ristorazione. Per_2
Io lavoro a giornate in ambito familiare. Riesco a guadagnare circa euro 250,00 al mese. Mi aiutano
i miei genitori e percepisco euro 360,00 mensili (reddito di cittadinanza) e 40,00 euro di contributo
comunale. Non prendeva con sé i bambini come avviene tuttora che non si sa bene dove sia. Li sente
per telefono.”
****
All'esito dell'udienza il Giudice ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n.22 c.p.c.
disponendo l'affido esclusivo dei figli minori ed un contributo di mantenimento per i figli a carico del di euro 700,00. Nulla ha disposto in ordine all'indennità di frequenza per il minore CP_1
rilevando che ad ogni modo la stessa deve essere erogata al genitore con il quale il Per_2
beneficiario convive.
****
All'udienza del 18.03.2024 il Tribunale ha disposto che l' versi per intero l'assegno unico per i CP_2
minori nato il [...] e nato il [...] rideterminando in euro Persona_3 Persona_4
300,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del per i due figli. CP_1
****
All'udienza del 24.06.2024 parte ricorrente, manifestata la propria preoccupazione per il trasferimento all'estero del padre che non corrisponde l'importo per il mantenimento dei minori e trattiene per sé le somme percepite a titolo di assegno unico, ha concluso domandando l'affido esclusivo a sé dei minori con conferma delle ulteriori domande contenute nel ricorso introduttivo.
La causa, quindi, istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione termini ex art 190.
Il giudizio si è svolto innanzi al Giudice Istruttore nella contumacia del convenuto.
**** La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 8.09.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
29.05.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di separazione e confermato con l'ordinanza del 20.02.2024.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54 del
2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del che, rimasto CP_1
contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della Pt_1
il che conferma ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato che con la separazione il convenuto non solo non ha mai ottemperato agli obblighi di incontro stabiliti ( il convenuto è presumibilmente emigrato in Austria “ non si sa bene dove sia”) e non tiene con sé i minori, ma ha anche omesso di corrispondere il contributo del mantenimento, senza preoccuparsi di alcun aspetto relativo alla vita dei minori e trattenendo per sé
gli importi dell'assegno unico e l'indennità di frequenza elargita per la patologia da cui è affetto il minore . Per_1
La lontananza dai minori e la mancata contribuzione al mantenimento perdura da tempo;
il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e ai loro interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla loro cura, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) e domiciliata presso l'abitazione della medesima e potrà adottare - in autonomia - nell'interesse dei figli le decisioni di natura scolastica, sanitaria.
Ritiene peraltro il Tribunale che la lontananza ed il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie non opportuno regolamentare in modo puntuale e dettagliato il regime di incontri. Pertanto si dispone che il genitore non affidatario potrà vedere e incontrare la minore solamente previo accordo con la madre.
Parimenti nulla deve disporsi in ordine ad una regolamentazione puntuale del diritto di visita dei nonni non essendo gli stessi parti in causa nei procedimenti di separazione/divorzio dei figli.
***** Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali dei figli occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie.
Giova osservare e in primo luogo che con riferimento alla domanda e alla quantificazione di un assegno di mantenimento per i figli, la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente,
costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva, sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto,
dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di svolgere attività
“a giornata in ambito familiare” e di percepire una retribuzione mensile di circa 250,00 euro e di ricevere il sostegno economico dei propri genitori. All'udienza del 24.06.2024 ha dichiarato di non percepire più il reddito di cittadinanza.
Mentre per quanto concerne la situazione economica del convenuto ha dichiarato che lo stesso è
presumibilmente emigrato in Austria ove svolge attività lavorativa nell'ambito della ristorazione. Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età dei minori ,
i tempi pressoché totali di permanenza della medesima con la madre, si ritiene equo onerare il CP_1
al versamento di un assegno mensile pari ad Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con conferma di quanto disposto in corso di giudizio oltre rivalutazione annuale maturata e maturanda secondo la variazione degli indici Istat.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace,
non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione, solo perché
non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Portoscuso il 23.10.2014 tra
[...]
, nata in [...] il [...] e , nato in [...] il [...], Pt_1 CP_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Portoscuso di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014,
parte I, serie 8);
2. conferma l'affidamento in via esclusiva a dei figli minori Parte_1 Persona_3
(29.01.2014) e ( 08.10.2016) e fissa, ai fini anagrafici, la residenza presso la Persona_4
madre; la stessa potrà prestare i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori;
3. dispone che il padre potrà vedere e incontrare i minori solamente previo accordo con la madre;
4. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli CP_1 Persona_3
(29.01.2014) e ( 08.10.2016), mediante il versamento a favore di Persona_4 Parte_1
entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat
maturata e maturanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. condanna a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, in ragione CP_1
dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in euro
2600,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 03.10.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3861 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, nello studio dell' Avv. Maria Chiara Leone, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Portoscuso
convenuto- contumace
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) pronunciare, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, l'interruzione degli effetti civili
derivanti dal matrimonio contratto tra la Sig.ra e ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza presso i registri dello stato
civile;
b) disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla sig.ra determinando i tempi e le Parte_1
modalità del diritto di visita del padre
c) mantenere l'assegnazione della casa coniugale, sita in Portoscuso alla via Lombardia al sig.
Pinna in quanto la stessa non rispondente all'interesse della prole per insalubrità incompatibile con
i disturbi respiratori dei minori, avendo la ricorrente altro alloggio;
d) riconoscere in favore della Sig.ra l diritto di percepire un assegno di divorzio dell'importo Pt_1
di euro 400,00 mensili per il mantenimento dei minori da porsi a carico del Sig. oltre l'importo CP_1
dell'assegno unico e della indennità scolastica per il minore , con la previsione di Per_1
adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle
spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni. Vinte le spese di
giudizio.”
****
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, ha convenuto in giudizio , al Parte_1 CP_1
fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio con lo stesso contratto.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto che: - dal matrimonio sono nati due figli (29.01.2014) e (08.10.2016); Per_2 Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente con omologa del 13 ottobre 2022, senza più
riconciliarsi;
- di dimorare in un immobile sito in Portoscuso alla via Giotto 29 per il quale corrisponde un canone di euro 400,00 mensili;
- il resistente non corrisponde alcuna somma per il mantenimento dei minori trattenendo per sé gli importi relativi all' assegno unico pari ad euro 360,00 mensili e l'indennità scolastica corrisposta per il figlio di importo mensile pari ad euro 325,00, inoltre non rispetta Per_1
il periodo di visita stabilito in sede di separazione e non si occupa delle loro esigenze scolastiche o sportive;
- di svolgere attività occasionale nel settore delle pulizie domestiche e di percepire un reddito variabile tra i 1000/1200,00 annui, mentre il resistente svolge attività dipendente nel settore della ristorazione.
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, assegnazione al convenuto della casa coniugale.
Sotto il profilo economico, ha domandato il riconoscimento di un contributo al mantenimento per i minori a carico del padre pari ad Euro 400,00 mensili, oltre l'importo dell'assegno unico e della indennità scolastica per il minore ed i 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche Per_1
documentate.
*****
All'udienza di comparizione del 13.11.2023 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è mai ripresa. Ha dichiarato altresì: “Io
abito a Portoscuso via Giotto n.28 in una casa in locazione per la quale pago euro 400,00 mensili.
Con me vivono i due figli nati dal matrimonio nato il [...] e il 29.1.2014. Per_1 Per_2 quest'ultimo è diabetico. In sede di separazione è stato disposto che lui mi versasse euro 400,00 per
i due figli. Peraltro lui trattiene per se l'assegno unico di euro 360,00 e l'indennità di frequenza per
. Attualmente credo sia emigrato in Austria. Qui lavorava nell'ambito della ristorazione. Per_2
Io lavoro a giornate in ambito familiare. Riesco a guadagnare circa euro 250,00 al mese. Mi aiutano
i miei genitori e percepisco euro 360,00 mensili (reddito di cittadinanza) e 40,00 euro di contributo
comunale. Non prendeva con sé i bambini come avviene tuttora che non si sa bene dove sia. Li sente
per telefono.”
****
All'esito dell'udienza il Giudice ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n.22 c.p.c.
disponendo l'affido esclusivo dei figli minori ed un contributo di mantenimento per i figli a carico del di euro 700,00. Nulla ha disposto in ordine all'indennità di frequenza per il minore CP_1
rilevando che ad ogni modo la stessa deve essere erogata al genitore con il quale il Per_2
beneficiario convive.
****
All'udienza del 18.03.2024 il Tribunale ha disposto che l' versi per intero l'assegno unico per i CP_2
minori nato il [...] e nato il [...] rideterminando in euro Persona_3 Persona_4
300,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del per i due figli. CP_1
****
All'udienza del 24.06.2024 parte ricorrente, manifestata la propria preoccupazione per il trasferimento all'estero del padre che non corrisponde l'importo per il mantenimento dei minori e trattiene per sé le somme percepite a titolo di assegno unico, ha concluso domandando l'affido esclusivo a sé dei minori con conferma delle ulteriori domande contenute nel ricorso introduttivo.
La causa, quindi, istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione termini ex art 190.
Il giudizio si è svolto innanzi al Giudice Istruttore nella contumacia del convenuto.
**** La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 8.09.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
29.05.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di separazione e confermato con l'ordinanza del 20.02.2024.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54 del
2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del che, rimasto CP_1
contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della Pt_1
il che conferma ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato che con la separazione il convenuto non solo non ha mai ottemperato agli obblighi di incontro stabiliti ( il convenuto è presumibilmente emigrato in Austria “ non si sa bene dove sia”) e non tiene con sé i minori, ma ha anche omesso di corrispondere il contributo del mantenimento, senza preoccuparsi di alcun aspetto relativo alla vita dei minori e trattenendo per sé
gli importi dell'assegno unico e l'indennità di frequenza elargita per la patologia da cui è affetto il minore . Per_1
La lontananza dai minori e la mancata contribuzione al mantenimento perdura da tempo;
il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e ai loro interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla loro cura, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) e domiciliata presso l'abitazione della medesima e potrà adottare - in autonomia - nell'interesse dei figli le decisioni di natura scolastica, sanitaria.
Ritiene peraltro il Tribunale che la lontananza ed il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie non opportuno regolamentare in modo puntuale e dettagliato il regime di incontri. Pertanto si dispone che il genitore non affidatario potrà vedere e incontrare la minore solamente previo accordo con la madre.
Parimenti nulla deve disporsi in ordine ad una regolamentazione puntuale del diritto di visita dei nonni non essendo gli stessi parti in causa nei procedimenti di separazione/divorzio dei figli.
***** Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali dei figli occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie.
Giova osservare e in primo luogo che con riferimento alla domanda e alla quantificazione di un assegno di mantenimento per i figli, la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente,
costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva, sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto,
dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di svolgere attività
“a giornata in ambito familiare” e di percepire una retribuzione mensile di circa 250,00 euro e di ricevere il sostegno economico dei propri genitori. All'udienza del 24.06.2024 ha dichiarato di non percepire più il reddito di cittadinanza.
Mentre per quanto concerne la situazione economica del convenuto ha dichiarato che lo stesso è
presumibilmente emigrato in Austria ove svolge attività lavorativa nell'ambito della ristorazione. Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età dei minori ,
i tempi pressoché totali di permanenza della medesima con la madre, si ritiene equo onerare il CP_1
al versamento di un assegno mensile pari ad Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con conferma di quanto disposto in corso di giudizio oltre rivalutazione annuale maturata e maturanda secondo la variazione degli indici Istat.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace,
non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione, solo perché
non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Portoscuso il 23.10.2014 tra
[...]
, nata in [...] il [...] e , nato in [...] il [...], Pt_1 CP_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Portoscuso di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014,
parte I, serie 8);
2. conferma l'affidamento in via esclusiva a dei figli minori Parte_1 Persona_3
(29.01.2014) e ( 08.10.2016) e fissa, ai fini anagrafici, la residenza presso la Persona_4
madre; la stessa potrà prestare i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori;
3. dispone che il padre potrà vedere e incontrare i minori solamente previo accordo con la madre;
4. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli CP_1 Persona_3
(29.01.2014) e ( 08.10.2016), mediante il versamento a favore di Persona_4 Parte_1
entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat
maturata e maturanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. condanna a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, in ragione CP_1
dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in euro
2600,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 03.10.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti