Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 3.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.11869 nell'anno 2023 RG
TRA
, avv. GERONIMO M Parte_1 ricorrente
E
, NTroparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 premesso di essere alle dipendenze dell' , l'istante CP_1 con mansioni di operatore tecnico – autista ambulanza presso il reparto di Medicina e Chirurgia del PO Di
Venere di Bari ha dedotto di aver trasportato pazienti covid 19 dal pronto soccorso verso altri ospedali per
37 turni. Concludeva costui, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 1933,65 a titolo di incentivo Covid 2019 di cui alla fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 per il periodo temporale 15 marzo – 15 maggio 2020 detratto l'acconto –pari ad euro 397,35, erogato con le buste paga di agosto e dicembre 2022 nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e CP_ interessi, con vittoria di spese. Rimaneva contumace l' Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza. NT 2. Va dichiarata la contumacia dell' che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.
3.1. Merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.1255/2023 della Sezione che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc:” Con atto depositato il 16.6.2021, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' e di prestare servizio Parte_2 presso l'Ospedale Di Venere quale autista, allegava che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva trasportato pazienti per un totale di 47 turni. Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegato (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L.
18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3.8.2020 che individua il pronto soccorso tra i reparti rientranti nella categoria. Lamentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendogli stati esclusivamente corrisposta la somma di €264,36.
“se coinvolti nell'emergenza COVID”. Nessun diritto, inoltre, poteva essere vantato dal ricorrente dal momento che l'incentivo in esame, componente accessoria rispetto alla retribuzione principale, era stato finanziato dalla Regione solo in parte. Tanto premesso va evidenziato che la legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L.
18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1
è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL
2016-2018 del 21 maggio 2018”. In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”. In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1)
Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi Parte_3 dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che
2 segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”. Per Il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce: - FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster
COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unita Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; - FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unita Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; - FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi
(non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID” - FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del
SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. Nel caso di specie è documentato che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella emergenza Covid. Il punto controverso è se questo coinvolgimento sia stato diretto (fascia A) o indiretto e, comunque, rispetto a quali valori debba essere parametrato il trattamento economico spettante al ricorrente (fascia B, C, D). In base a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, il ricorrente si è dedicato, per tutto il periodo per cui è ricorso, al trasporto di pazienti dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari verso altri ospedali. Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto “di presa in carico di pazienti COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A), anche per il tramite del richiamo al personale dipendente del 118 e del Pronto Soccorso. Ciò, tanto vero, che il Direttore dell'
[...]
, evidenziando il coinvolgimento diretto dell'odierno istante, chiedeva che anch'egli fosse Parte_4 incluso nella fascia A), con nota del 3.8.2020. Dunque, il ricorso è integralmente fondato. In un contesto in cui le norme di legge nazionale e regionale hanno già stabilito le risorse indispensabili a finanziare i trattamenti economici de quibus, è peraltro irrilevante che la Regione non abbia in concreto provveduto alla loro erogazione. In ogni caso, si tratta di questione attinente a rapporti interni tra Pubbliche Amministrazioni e che dunque non può fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso, tanto più che un finanziamento v'è stato ed è quello già utilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore dell'odierno istante. Circa la quantificazione del dovuto, considerato il limite di 20 turni mensili, ne consegue la spettanza di € 1.260,00 (primo mese di fascia A) e di € 1.260,00 (secondo mese di fascia A), per un totale di € 2.520,00.
Avendo parte ricorrente già conseguito €264,36, oltre €187,74 in corso di causa (cfr. busta paga dicembre 2022 allegata alle note conclusive) residua – quale somma dovuta – quella di € 2.067,90.”
3 4.1. Alla luce delle direttive pretorie sopra riferite, è agevole rilevare ex actis che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 ed è stato coinvolto nella emergenza
Covid, occupandosi del trasporto di pazienti dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari verso altri ospedali. Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto “di presa in carico di pazienti
COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A), anche per il tramite del richiamo al personale dipendente del 118 e del Pronto Soccorso.
4.2. Circa la quantificazione del dovuto, considerato il limite di 20 turni mensili, ne consegue la spettanza di € 1.933,65, detratta la somma di euro 397,35 già percepita dal ricorrente oltre accessori come per legge.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata, considerazione dell'attività svolta (solo istruttoria), del valore e della serialità della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda, così provvede: NT dichiara la contumacia dell' intimata;
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Azienda intimata, previo accertamento del diritto, al pagamento, in favore del ricorrente, della residua somma di € 1.933,65, oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 850,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 3.3.2025
4 IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
5