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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21093/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA TI Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. EA AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 21093/2025 R.G. promosso da
(avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) assegnazione della casa coniugale sita in ZZ LL (BS)
Via Paolo Borsellino n. 65 con tutto quanto in essa contenuto al sig. che continuerà ad Parte_2 abitarla unitamente alle figlie minori e la madre si trasferirà nell'immobile di Capriano del Per_1 Per_2
Colle (BS) Via Caprianella 89 (87); 2) affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione presso il padre ove manterranno la loro residenza. Quanto al diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e uando lo desideri previo accordo con il Per_1 Per_2 padre, compatibilmente alle necessità, anche scolastiche, delle figlie e comunque indicativamente: - a settimane alterne: la prima settimana nelle giornate del mercoledì e giovedì (con inclusione del pernottamento) e suo impegno a riaccompagnarle a scuola il giorno successivo, il sabato e la domenica (con inclusione del pernottamento) riportandole a scuola il lunedì mattina, la seconda settimana il mercoledì (con inclusione del pernottamento) riportandole a scuola il giovedì mattina, ed il venerdì (con inclusione del pernottamento) riaccompagnandole dal padre il sabato mattina per le ore 10.00, - quanto al periodo delle festività di Natale e di fine anno, le minori trascorreranno col padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Santo Stefano, per il resto il periodo di vacanza sarà suddiviso in due periodi dal 27 dicembre al 1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio che le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, - quanto alle festività Pasquali, le figlie minori trascorreranno il periodo compreso dal Giovedì Santo alla Notte
Santa con un genitore e dalla domenica di Pasqua fino al lunedì dell'Angelo con l'altro, e ciò ad anni alterni,
- per quanto riguarda invece le vacanze estive i genitori concordano che le figlie minori trascorreranno con ogni genitore due/tre settimane anche consecutive, in periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario regime di visita e dovrà essere consentito al genitore che non ha con sé le figlie di sentirle telefonicamente anche più volte. - le figlie minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno dei loro compleanni. 3) I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni delle medesime, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé. 4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie minori quando queste sono con loro stante la misura pressoché paritetica della frequentazione genitori/figlie. 5) relativamente alle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese da considerarsi spese straordinarie che sono da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Spese per la salute - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap: - spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. 6) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per le figlie per le quali i genitori concorreranno in ragione del 50% cadauno, saranno al 50% tra i genitori se usufruibili, 7) disporre che l'Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1 con obbligo a carico del padre di sottoscrivere e consegnare alla moglie tutta la documentazione necessaria al fine dell'erogazione in favore di quest'ultima del predetto assegno, 8) Ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti al presente ricorso, la sig.ra (Cod. Fisc.: ), Parte_1 C.F._1 riconoscendo che la casa familiare è stata acquista con denaro proveniente esclusivamente dal sig. Parte_2
si impegna a trasferire al predetto sig. (Cod. Fisc.: , già
[...] Pt_2 C.F._2 comproprietario della quota indivisa del 50%, che accetta, la propria quota indivisa pari al 50% della casa familiare sita in ZZ LL (BS) Via Paolo Borsellino n. 65, identificata catastalmente in Sez. Urbana NCT foglio 7, mapp 929 sub 3 piato T1, cat A7 cl. 3 vani 8, e foglio 7, mapp. 930, pianto T cat F71. La cessione avverrà senza pagamento di alcuna somma da parte del Sig. in favore della sig.ra L'atto Pt_2 Pt_1 notarile di trasferimento verrà perfezionato entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento conclusivo della presente procedura da parte del Tribunale di Brescia. La sig.ra garantisce che quanto forma Parte_1 oggetto dell'atto di cessione è di sua proprietà e disponibilità, libero da liti, oneri, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli ed ogni altro reale onere. Il tutto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive anche nascenti dalla realtà dei luoghi, apparenti e non apparenti con trasferimento della proprietà e del possesso. Il bene oggetto del trasferimento viene ceduto come si presenta in oggi anche in ragione delle intervenute successive modifiche urbanistiche o interventi edili. Le parti si danno atto che i sopraddetti accordi economici indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nel ricorso presentato. 14) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissata, non essendo loro intenzione riconciliarsi. 15) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza se pronunciata in conformità delle conclusioni rassegnate;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso non essendo intenzione dei genitori di riconciliarsi;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 1/12/2017) e (n. 15/8/2015) e, con Per_1 Per_2 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole. Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA TI EA AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA TI Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. EA AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 21093/2025 R.G. promosso da
(avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) assegnazione della casa coniugale sita in ZZ LL (BS)
Via Paolo Borsellino n. 65 con tutto quanto in essa contenuto al sig. che continuerà ad Parte_2 abitarla unitamente alle figlie minori e la madre si trasferirà nell'immobile di Capriano del Per_1 Per_2
Colle (BS) Via Caprianella 89 (87); 2) affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione presso il padre ove manterranno la loro residenza. Quanto al diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e uando lo desideri previo accordo con il Per_1 Per_2 padre, compatibilmente alle necessità, anche scolastiche, delle figlie e comunque indicativamente: - a settimane alterne: la prima settimana nelle giornate del mercoledì e giovedì (con inclusione del pernottamento) e suo impegno a riaccompagnarle a scuola il giorno successivo, il sabato e la domenica (con inclusione del pernottamento) riportandole a scuola il lunedì mattina, la seconda settimana il mercoledì (con inclusione del pernottamento) riportandole a scuola il giovedì mattina, ed il venerdì (con inclusione del pernottamento) riaccompagnandole dal padre il sabato mattina per le ore 10.00, - quanto al periodo delle festività di Natale e di fine anno, le minori trascorreranno col padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Santo Stefano, per il resto il periodo di vacanza sarà suddiviso in due periodi dal 27 dicembre al 1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio che le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, - quanto alle festività Pasquali, le figlie minori trascorreranno il periodo compreso dal Giovedì Santo alla Notte
Santa con un genitore e dalla domenica di Pasqua fino al lunedì dell'Angelo con l'altro, e ciò ad anni alterni,
- per quanto riguarda invece le vacanze estive i genitori concordano che le figlie minori trascorreranno con ogni genitore due/tre settimane anche consecutive, in periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario regime di visita e dovrà essere consentito al genitore che non ha con sé le figlie di sentirle telefonicamente anche più volte. - le figlie minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno dei loro compleanni. 3) I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni delle medesime, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé. 4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie minori quando queste sono con loro stante la misura pressoché paritetica della frequentazione genitori/figlie. 5) relativamente alle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese da considerarsi spese straordinarie che sono da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Spese per la salute - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap: - spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. 6) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per le figlie per le quali i genitori concorreranno in ragione del 50% cadauno, saranno al 50% tra i genitori se usufruibili, 7) disporre che l'Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1 con obbligo a carico del padre di sottoscrivere e consegnare alla moglie tutta la documentazione necessaria al fine dell'erogazione in favore di quest'ultima del predetto assegno, 8) Ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti al presente ricorso, la sig.ra (Cod. Fisc.: ), Parte_1 C.F._1 riconoscendo che la casa familiare è stata acquista con denaro proveniente esclusivamente dal sig. Parte_2
si impegna a trasferire al predetto sig. (Cod. Fisc.: , già
[...] Pt_2 C.F._2 comproprietario della quota indivisa del 50%, che accetta, la propria quota indivisa pari al 50% della casa familiare sita in ZZ LL (BS) Via Paolo Borsellino n. 65, identificata catastalmente in Sez. Urbana NCT foglio 7, mapp 929 sub 3 piato T1, cat A7 cl. 3 vani 8, e foglio 7, mapp. 930, pianto T cat F71. La cessione avverrà senza pagamento di alcuna somma da parte del Sig. in favore della sig.ra L'atto Pt_2 Pt_1 notarile di trasferimento verrà perfezionato entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento conclusivo della presente procedura da parte del Tribunale di Brescia. La sig.ra garantisce che quanto forma Parte_1 oggetto dell'atto di cessione è di sua proprietà e disponibilità, libero da liti, oneri, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli ed ogni altro reale onere. Il tutto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive anche nascenti dalla realtà dei luoghi, apparenti e non apparenti con trasferimento della proprietà e del possesso. Il bene oggetto del trasferimento viene ceduto come si presenta in oggi anche in ragione delle intervenute successive modifiche urbanistiche o interventi edili. Le parti si danno atto che i sopraddetti accordi economici indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nel ricorso presentato. 14) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissata, non essendo loro intenzione riconciliarsi. 15) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza se pronunciata in conformità delle conclusioni rassegnate;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso non essendo intenzione dei genitori di riconciliarsi;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 1/12/2017) e (n. 15/8/2015) e, con Per_1 Per_2 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole. Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA TI EA AR