Articolo 1 della Legge 6 luglio 1964, n. 635
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19 agosto 1964
Art. 1. Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dal capo III del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 , la spesa di lire 250 milioni relativa ad opere marittime indispensabili ed urgenti eseguite nei porti di Monfalcone e Grado situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18, e' assunta a totale carico dello Stato.
Detta spesa gravera' sul capitolo 140 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

Entrata in vigore il 19 agosto 1964